Ordinanza n. 97/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3. primo
comma, legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
per il personale degli enti locali) promosso con ordinanza emessa il 16
luglio 1980 dal T.A.R. per il Molise sul ricorso proposto da
Sandomenico Antonio contro I.N.A.D.E.L. e altro, iscritta al n. 887 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 63 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1980, il T.A.R. per
il Molise ha sollevato, in relazione agli artt. 3 primo comma e 38
secondo comma Cost. la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme
in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella
parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennità
premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente
locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso
dipendente, dell'anzianità minima di quindici anni di servizio, utili
ai fini della pensione indiretta;
rilevato che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
contrasta col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sotto un duplice
profilo e cioè per il diverso trattamento riservato: a) ai dipendenti
civili e militari dello Stato in identica situazione i quali conseguono
il diritto alla indennità di buonuscita dopo un anno di iscrizione
all'E.N.P.A.S., indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata
e dalla valutabilità della medesima a fini pensionistici (art. 3 comma
primo d.P.R. n. 1032/73 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n.
177/76), richiedendosi poi l'identico requisito per il diritto dei
superstiti alla stessa indennità in forma indiretta; b) ai dipendenti
degli enti locali i quali, avendo esercitato la facoltà di
ricongiunzione alle gestioni previdenziali di cui agli artt. 1 e 2
della legge n. 29/79 di periodi di iscrizione alla C.P.D.E.L. che non
abbiano già dato luogo a pensione, conseguono il diritto
all'indennità premio in misura proporzionale agli anni di servizio,
senza che sia richiesta alcuna anzianità minima e con la possibilità
poi di usufruire di tale trattamento di miglior favore anche per gli
aventi diritto all'erogazione in forma indiretta della medesima
indennità (artt. 9 e 10 legge n. 29/79);
che la stessa norma viola l'art. 38 Cost. perché, facendo
dipendere il diritto in questione da una considerevole durata
dell'anzianità di servizio, non attua la funzione previdenziale
dell'indennità premio e determina una compressione del sistema di
sicurezza sociale delineabile sulla base del citato art. 38 Cost.;
considerato che, per il primo profilo di disparità di trattamento,
la questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte (sent.
n. 46 del 1983) in quanto, nonostante l'apparente equivalenza, le due
indennità (premio di servizio e buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.) si
diversificano in quanto accedono a rapporti di lavoro e di impiego non
affatto identici e diversamente regolati; e, relativamente al secondo
aspetto, in quanto la disciplina dell'erogazione dell'indennità in
questione, dettata dagli artt. 9 e 10 della citata legge n. 29/79,
riveste caratteri particolari per cui "si contrappone e deroga a quella
prevista invece in via generale circa l'attribuzione dell'indennità
premio" e "come tale non può costituire parametro utile ai fini di
stabilire un'eventuale disparità di trattamento addebitato alla norma
di carattere generale";
ritenuto che, riguardo a tali punti, l'ordinanza non prospetta
considerazioni nuove, sicché non v'è motivo di discostarsi dalla
precedente decisione non rilevando peraltro che la censura sia riferita
alle condizioni per l'erogazione in forma indiretta dell'indennità
premio di servizio, posto che le ragioni che portano a disattendere la
rilevata disparità di trattamento sono esattamente trasponibili anche
alla fattispecie in esame che presuppone il diritto del dante causa;
considerato che appare inconferente il richiamo dell'art. 38 Cost.,
in quanto, come questa Corte ha ripetutamente osservato (sentt. nn.
160/74, 65/79, 221/85), se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni
sociali le più idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del
soddisfacimento delle necessità di vita a seguito della cessazione o
riduzione delle attività lavorative o per vecchiaia o per malattia o
per invalidità o per infortunio o per disoccupazione, si ribadisce che
è certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei
tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di
situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare,
ragionevolmente, una diversità di trattamento facendo cessare
squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n.
152, sollevata dal T.A.R. per il Molise, con l'ordinanza in epigrafe,
in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte