Ordinanza n. 97/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 370/1934
- art. 5legge 370/1934
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 5legge 260/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della
legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale),
promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1981 dal Pretore di
Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1°
dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la
prestazione di lavoro domenicale (nella specie, da parte dei
dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto),
senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da
determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento,
ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso all'art. 423 cod. proc.
civ.;
che questione identica nella sostanza, ancorché sollevata con
riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, è già
stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da
questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987;
che, con tale sentenza, è stato ribadito un "indirizzo
giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo
cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il
lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad
una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di
ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo";
che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e
diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa
censurata, anche relativamente alla questione in esame;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte