Ordinanza n. 970/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/10/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6Codice penale
- art. 62d.P.R. 865/1986
- art. 62legge 865/1986
- art. 3legge 865/1986
- art. 3d.P.R. 865/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6 del
codice penale e dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1986, n. 865
(Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa
il 21 aprile 1987 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento
penale a carico di Barresi Rosanna ed altro, iscritta al n. 295 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 21
aprile 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 62 n. 6 del
codice penale e 3 del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, nella parte in
cui - con il consentire l'applicazione dell'attenuante dell'"avere
prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il
risarcimento e, quando sia possibile, mediante la restituzione"
soltanto se la riparazione del danno avvenga "prima che siano
compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado" -
limitano ingiustificatamente la concessione dell'amnistia di cui al
d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, determinando "una disparità di
trattamento tra due imputati in quanto quello di essi che avesse
risarcito il danno nel corso del dibattimento, a differenza di quello
che lo avesse fatto prima del dibattimento, non potrebbe godere del
beneficio, pur versando entrambi nella stessa situazione di avvenuto
risarcimento del danno";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, in realtà, il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 62 n. 6
del codice penale e dell'art. 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre
1986, n. 865, nella parte in cui non consente di applicare il
beneficio dell'amnistia concesso da tale d.P.R. in presenza
dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale, quando
la riparazione integrale del danno sia intervenuta dopo il compimento
delle formalità di apertura del dibattimento;
e che il termine entro il quale il danno può essere utilmente
riparato ai fini della concessione della circostanza attenuante
prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale è ragionevolmente
fissato dal legislatore "prima del giudizio", locuzione da intendersi
nel senso che il risarcimento e la restituzione debbono essere
effettuati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado,
avendo tale norma, secondo la costante interpretazione
giurisprudenziale, il chiaro intento "di dare rilevanza giuridica,
come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacità a
delinquere, solo a quel comportamento del reo che, precedendo lo
svolgersi del giudizio a suo carico, possa essere ritenuto
espressione di un sincero pentimento non riferibile a sviluppi del
dibattimento e a contingenti esigenze di difesa";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 62 n. 6 del codice
penale e 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865
(Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con
ordinanza del 21 aprile 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:970 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte