Ordinanza n. 98/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 69/1952
- art. 2legge 69/1952
- art. 3legge 69/1952
- art. 15legge 69/1952
- art. 19legge 69/1952
- art. 20legge 69/1952
- art. 1d.lgs. 439/1947
- art. 3d.lgs. 439/1947
- art. 19d.lgs. 439/1947
- art. 2d.lgs. 439/1947
- art. 15d.lgs. 439/1947
- art. 20d.lgs. 439/1947
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15,
19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, modificato con legge 11
febbraio 1952, n. 69, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Novara nel
procedimento penale a carico di Barbaglia Natale, iscritta al n. 105
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
2) ordinanza emessa l'8 novembre 1961 dal Pretore di Novara nel
procedimento penale a carico di Mutti Margherita, iscritta al n. 219
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente
notificate alle parti private e al Presidente del Consiglio dei
Ministri e inoltre sono state comunicate ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati;
che innanzi a questa Corte si è costituito, nel primo giudizio
Barbaglia Natale, mentre in entrambi i giudizi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
che, con le due indicate ordinanze, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale, in relazione alle disposizioni degli artt.
3 e 41 della Costituzione, delle norme sul vincolo e sull'ammasso del
risone contenute nel D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, modificato con
legge 11 febbraio 1952, n. 69, e, precisamente, con la prima ordinanza,
delle norme contenute negli artt. 1, 2, 15, 19 e 20, e, con la seconda
ordinanza, di quelle contenute negli artt. 1, 3 e 19;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 3, 15, 19 e 20 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n.
439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, è stata già decisa
da questa Corte, la quale, con la sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 e di tutte
le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo' così come
ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si
riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone;
che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la
questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina
il rinvio degli atti al Pretore di Novara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte