Ordinanza n. 98/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
citata
- art. 14legge 904/1977
- art. 23d.l. 571/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e
art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,
adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia
fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso
dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione
tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di
legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della
legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del
giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella
specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino,
Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità
costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle
assicurazioni) nel giudizio di primo grado;
che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di
legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme
parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme
impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione
dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione
tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n.
643 del 1972, è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa
Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui è in contrasto con
l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre
norme parametro, ed è stata abrogata con decreto legge 12 novembre
1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio
tempore;
che in tal modo non è stato soddisfatto il precetto dell'art. 23
della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a
non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di
legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano
in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost.
- non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a
quo, della rilevanza della questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata
va dichiarata manifestamente inammissibile
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla
Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte