Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 8legge 904/1977

citata

  • art. 14legge 904/1977
  • art. 23d.l. 571/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e

art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,

adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia

fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso

dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione

tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di

legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della

legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della

legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;

che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del

giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella

specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino,

Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità

costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle

assicurazioni) nel giudizio di primo grado;

che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di

legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme

parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme

impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione

dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione

tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n.

643 del 1972, è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa

Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui è in contrasto con

l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre

norme parametro, ed è stata abrogata con decreto legge 12 novembre

1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio

tempore;

che in tal modo non è stato soddisfatto il precetto dell'art. 23

della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a

non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di

legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano

in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost.

- non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a

quo, della rilevanza della questione stessa;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata

va dichiarata manifestamente inammissibile

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla

Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte