Ordinanza n. 98/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto
sul ricorso proposto da Bolisani Giampaolo c/ la U.S.L. n. 21 di
Padova, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 91 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto
sul ricorso proposto da Zanetello Giovanni c/ la U.S.L. n. 9 di
Noventa Vicentina, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento di Patera Ettore;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. per il Veneto, con ordinanze emesse il 3
maggio 1991 (R.O. nn. 596 e 597 del 1991) rispettivamente in cause
Bolisani Giampaolo contro la U.S.L. n. 21 di Padova e Zanetello
Giovanni contro la U.S.L. n. 9 di Noventa Vicentina, il primo nella
qualità di assistente ospedaliero e l'altro quale veterinario
dirigente, dirette ad ottenere il trattenimento in servizio fino a
settant'anni di età al fine di conseguire una maggiore anzianità
contributiva, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in
cui non ammette, sia pure entro il settantesimo anno di età, deroghe
al limite del collocamento a riposo a sessantacinque anni di età al
fine di maturare la massima anzianità pensionistica;
che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3, primo
comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si
verificherebbe per i ricorrenti rispetto ad altre categorie di
dipendenti pubblici (dirigenti civili statali e regionali e primari
ospedalieri), per i quali è previsto il prolungamento dell'età
pensionabile fino a settant'anni per raggiungere il massimo della
pensione;
che la ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio non si sono costituite le parti private, né è
intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, ma ha spiegato
intervento il dr. Ettore Patera, che, però, non è parte dei giudizi
pendenti dinanzi al giudice remittente;
Considerato che siccome nel processo dinanzi a questa Corte non è
ammesso intervento di soggetti che non sono parti nel giudizio che si
svolge dinanzi al giudice remittente (sentenze nn. 63 e 119 del 1991)
l'intervento spiegato dal dr. Patera è inammissibile;
che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico
provvedimento per evidenti ragioni di connessione;
che la questione sollevata è stata già dichiarata (sent. n.
440 del 1991) non fondata, in quanto rientra nella discrezionalità
del legislatore la garanzia del prolungamento dell'età pensionabile
al fine di conseguire il massimo della pensione, garanzia, peraltro,
costituzionalmente non protetta come, invece, lo è quella del
raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della
Costituzione);
che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per fondare
una diversa decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali), in riferimento all'artt. 3, primo
comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte