Ordinanza n. 98/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 221/1988
- art. 3legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3,
sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due
ordinanze emesse il 13 luglio e il 2 febbraio 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Giuseppa
Abatini ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed
altri e da Carlo Santella ed altri contro il Ministero di grazia e
giustizia ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 656 e 701 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti promossi da
dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e da personale
amministrativo in servizio presso organi della giustizia
amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
due distinte ordinanze di identico contenuto emesse il 13 luglio ed
il 2 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a
favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie),
come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993,
autoqualificandosi come norma interpretativa, prevede che
l'indennità concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai
magistrati ed attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.
221 al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
(successivamente estesa al personale amministrativo delle
magistrature speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51), sia
corrisposta al personale amministrativo giudiziario nella misura
vigente al 1 gennaio 1988, senza l'adeguamento automatico triennale
stabilito per i magistrati;
che le ordinanze di rimessione, nel rilevare che
l'interpretazione autentica dettata dalla norma impugnata si discosta
dalla costante lettura giurisprudenziale, prospettano il dubbio di
legittimità costituzionale in quanto l'esclusione dell'adeguamento
triennale sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art.
3 della Costituzione), determinando una non ragionevole disparità di
trattamento tra magistrati e personale di cancelleria e segreteria
nei meccanismi di calcolo di una analoga indennità. Inoltre sarebbe
leso il principio di adeguatezza e proporzionalità della
retribuzione (art. 36 della Costituzione), giacché l'indennità è
da tempo componente del trattamento economico del personale che ne
beneficia;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
delle questioni;
Considerato che le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la
stessa norma e prospettano i medesimi profili di legittimità
costituzionale, sicché i giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unica pronuncia;
che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già
state esaminate e dichiarate non fondate con la sentenza n. 15 del
1995, che ha ritenuto non irragionevole la mancata estensione al
personale amministrativo del meccanismo di adeguamento automatico
previsto per i magistrati, data la mancanza di omogeneità tra le due
categorie di dipendenti e le diverse modalità di determinazione del
loro trattamento retributivo, basato, per i magistrati,
sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media
degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti e non sulle
regole comuni del pubblico impiego, che si applicano invece al
personale amministrativo giudiziario. Inoltre il principio di
proporzionalità e sufficienza della retribuzione non implica
l'indicizzazione della retribuzione, che deve essere in ogni caso
valutata nel suo complesso e non con riferimento ad una sola
indennità, che concorre a comporre il trattamento retributivo;
che le ordinanze introduttive del presente giudizio non adducono
motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già esaminate
dalla Corte;
che, conseguentemente, le questioni di legittimità
costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato
dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte