Ordinanza n. 98/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 153/1969
- art. 3legge 335/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
il 10 marzo 1999 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile
vertente tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e Cellini
Ada, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'INPS e l'Avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado
di appello il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 10 marzo
1999 e pervenuta alla Corte il 3 gennaio 2001, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), nella parte in cui, "nell'indicare il limite
di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al
conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo
differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni
divenuti invalidi";
che il remittente ha osservato che l'appellata nel giudizio a
quo riconosciuta invalida dopo il compimento del sessantacinquesimo
anno di età, disponendo di un reddito superiore a quello richiesto
per ottenere la pensione sociale (ma ampiamente inferiore a quello
stabilito per la pensione di invalidità civile), si era vista
respingere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale la
domanda diretta a conseguire tale provvidenza;
che, promosso successivamente il giudizio di primo grado nei
confronti dell'ente previdenziale, il pretore aveva accolto la
domanda, richiamando la ratio della sentenza di questa Corte n. 88
del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma oggi impugnata nella parte in cui, nell'indicare il limite di
reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento
della pensione sociale, non prevedeva un meccanismo differenziato per
gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
che il primo giudice aveva ritenuto che l'ipotesi di
titolarità di un unico reddito accentuasse lo stato di bisogno
rispetto al caso esaminato dalla Corte ed aveva ravvisato una lacuna
normativa colmabile fissando un limite di reddito pari al doppio di
quello richiesto per la pensione sociale ordinaria;
che, proposto appello dall'INPS avverso la sentenza di primo
grado, il Tribunale remittente esclude di poter condividere il
ragionamento svolto dal Pretore, poiché la citata sentenza
costituzionale si limita a prendere in esame il caso di cumulo dei
redditi fra coniugi, rimanendo invece escluso il diverso caso (in
questione) nel quale si controverte di redditi individuali di un
soggetto ultrasessantacinquenne divenuto anche invalido;
che la norma impugnata non pare al giudice a quo suscettibile
di interpretazione estensiva, dovendosi ritenere che la soglia di
reddito ostativa al conseguimento della pensione sociale nei
confronti del soggetto sano sia la medesima valevole nei confronti
del soggetto invalido; donde la rilevanza della questione, derivante
dal fatto che l'appello dell'INPS dovrebbe essere accolto, in assenza
di una nuova sentenza di illegittimità costituzionale da parte di
questa Corte;
che, sulla base di tali premesse, il Tribunale di Pisa
ritiene non manifestamente infondata la prospettata questione, in
quanto le ragioni addotte dalla Corte a sostegno della sentenza n. 88
del 1992 dovrebbero a fortiori valere nel caso in esame, anche qui
realizzandosi un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a
quello sano, laddove la previsione di differenziati livelli
reddituali si imporrebbe per la diversità delle situazioni, a
seconda che all'età avanzata si accompagni il solo bisogno
economico, ovvero anche la necessità di cura ed assistenza
conseguente al sopravvenuto stato di invalidità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione;
che si è costituito davanti a questa Corte l'INPS,
appellante nel giudizio a quo, chiedendo alla Corte di dichiarare non
fondata la prospettata questione.
Considerato che il giudice remittente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte
in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non
coniugato ostativo al conseguimento della pensione sociale, non
prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
che, per motivare la non manifesta infondatezza della
questione, il remittente invoca la sentenza n. 88 del 1992, con la
quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale
della medesima disposizione ora denunciata nella parte in cui,
nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge,
ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedeva un
meccanismo differenziato di determinazione per gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
che l'interpretazione della suindicata sentenza fornita dal
giudice a quo, non tiene conto della sua complessità e perviene
quindi a un'inesatta individuazione della sua ratio;
che in tale pronuncia la Corte, pur osservando che la
condizione di chi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno era
divenuto invalido era naturalisticamente diversa da quella dei
soggetti di pari età non invalidi, ha precisato che l'illegittimità
della norma derivava dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che
l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido
ultrasessantacinquenne, "senza una valutazione differenziata del
ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà
coniugale e quella collettiva";
che il punto centrale di quella sentenza, quindi, non è
tanto la condizione dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido,
quanto piuttosto quella del coniuge, gravato di maggiori oneri di
assistenza in conseguenza della sopravvenuta invalidità;
che nella stessa sentenza, infatti, la Corte ha considerato
non irragionevole, ai fini della determinazione del requisito
reddituale per l'attribuzione della pensione sociale, il diverso
regime normativo a seconda che l'invalidità si fosse manifestata
prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur
nell'indistinguibilità della situazione finale (cfr. anche le
sentenze n. 196 del 1995 e n. 769 del 1988);
che successivamente questa Corte, scrutinando la legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 - riguardante le condizioni reddituali individuali di accesso
alla nuova misura dell'assegno sociale, sostitutiva della pensione
sociale - ha avuto modo di precisare (sentenza n. 400 del 1999) che
le argomentazioni che sorreggono la sentenza n. 88 del 1992 non sono
automaticamente estensibili alle disposizioni sul limite reddituale
individuale, poiché la citata pronuncia di accoglimento si basa
essenzialmente su di un bilanciamento tra la solidarietà esistente
all'interno del nucleo familiare e quella collettiva;
che, come già rilevato dalla sentenza n. 400 del 1999,
mentre l'assegno sociale (e, in precedenza, la pensione sociale)
sopperisce ai bisogni propri di chi a causa dell'età non è più in
grado di provvedere al loro soddisfacimento, è con altre prestazioni
e benefici che il legislatore deve soccorrere le persone invalide;
che è sul versante delle misure assistenziali per gli
invalidi anziani che va auspicato il miglioramento e la
razionalizzazione del sistema, al fine di rendere più efficace la
tutela dei diritti di cui all'art. 38 Cost;
che il regime legislativo del requisito reddituale
"cumulato", quale risultante della citata sentenza additiva di
principio n. 88 del 1992, non può essere considerato valido tertium
comparationis per la risoluzione della questione in esame, la quale,
pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte