Ordinanza n. 985/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con n. 2
ordinanze emesse il 20 ed il 27 ottobre 1987 dal Tribunale di Pistoia
nei procedimenti penali a carico di Colombini Gino e Giovannelli
Piero, iscritte ai nn. 815 e 850 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima
serie speciale, dell'anno 1987 e n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico
rispettivamente, di Colombini Gino e Giovannelli Piero, il Tribunale
di Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20
ottobre 1987 e 27 ottobre 1987 (r.o. nn. 815 e 850/1987), solleva, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n.600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che
l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte
dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che
l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che -
secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza,
anche costituzionale (sentt. nn. 88/82 e 247/83) - il giudicato delle
Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;
che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione
impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,
l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una
decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente
che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in
generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati
tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte
possibilità difensive offerte dal processo tributario;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio promosso
dall'ordinanza del 20 ottobre 1987 (r.o. n. 815/1987), ha chiesto che
la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che i due giudizi, concernendo identiche questioni,
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982, decidendo
sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o prosecuzione
dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in sede di
giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) ha
distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno
dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice
penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;
che le ordinanze di rimessione omettono del tutto di descrivere
la fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi
di reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto dei
giudizi a quibus, così impedendo a questa Corte di identificare, a
tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di
verificarne l'effettiva rilevanza;
che pertanto le questioni, giusta la costante giurisprudenza di
questa Corte, debbono dichiararsi manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
sollevate dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze indicate in
epigrafe (r.o. nn. 815 e 850 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:985 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte