Ordinanza n. 99/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 267/1997
usata come parametro
citata
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,
della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del
codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),
promossi con ordinanze emesse il 20 e il 22 aprile 1998 dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, nei procedimenti
penali a carico di A. V. ed altri e di A. A. ed altri iscritte ai nn.
631 e 654 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 39, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Patti ha sollevato, con ordinanze del 20 e del 22 aprile 1998,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della
legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice
di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione;
che il rimettente censura l'art. 6, comma 5, della legge n. 267
del 1997 nella parte in cui non estende la regola della limitata
efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dai
soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgano a
dibattimento della facoltà di non rispondere, anche all'ipotesi in
cui il coimputato o l'imputato di reato connesso si avvalgano della
facoltà di non rispondere nel corso dell'incidente probatorio
disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997
dopo la chiusura delle indagini preliminari;
che a parere del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Patti la disciplina impugnata violerebbe gli artt. 3,
24, 111 e 112 Cost., perché irragionevolmente non contempera i
principi espressi dall'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
dall'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici - incompatibili con l'automatico utilizzo erga omnes delle
dichiarazioni dei chiamanti in correità - con l'esigenza di evitare
la dispersione di fondamentali elementi di prova, in relazione a fasi
o gradi processuali diversi da quelli indicati ai commi 2, 3 e 4
dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nonostante tali diverse fasi
abbiano in comune la fondamentale circostanza dell'avvenuto esercizio
dell'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge;
che, inoltre, la omessa previsione della valutabilità a fini
probatori, ex art. 6, comma 5, della legge n. 267 del 1997, delle
dichiarazioni precedentemente rese anche da coloro che si avvalgano
della facoltà di non rispondere nel corso dell'incidente probatorio
disposto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, determinerebbe,
in conseguenza del cambiamento delle regole del processo ad indagini
chiuse, uno squilibrio tra le parti processuali a favore della
difesa, non bilanciato per il pubblico ministero dalla possibilità -
che il rimettente afferma già esistente nella fase dell'udienza
preliminare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77
del 1994 - di richiedere incidente probatorio entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge, o di disporre indagini
suppletive;
che la questione è stata sollevata, in entrambi i giudizi a
quibus nel corso dell'udienza preliminare, dopo che, essendo stato
ammesso su richiesta del pubblico ministero incidente probatorio per
l'audizione di coimputati e di imputati in procedimento connesso,
solo alcuni avevano consentito all'esame e le difese si erano opposte
all'acquisizione delle precedenti dichiarazioni rese da coloro che si
erano avvalsi della facoltà di non rispondere;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
riportandosi all'atto di intervento prodotto in relazione alla
questione iscritta al n. 776 del registro ordinanze del 1997,
sollevata dal Tribunale di Bologna e decisa con la sentenza n. 361
del 1998.
Considerato che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Patti denuncia la
mancata previsione della operatività della regola di cui al comma 5
dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 nell'incidente probatorio
assunto, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6, durante l'udienza
preliminare;
che i giudizi, attesa la identità delle questioni, vanno
riuniti;
che la questione concerne una regola di valutazione probatoria
destinata a circoscrivere la utilizzabilità ai fini della decisione
di merito delle dichiarazioni rese durante le indagini dai soggetti
indicati dall'art. 513 cod. proc. pen;
che la normativa censurata attiene alla formazione e valutazione
della prova nel giudizio dibattimentale, ed è pertanto estranea alla
disciplina della udienza preliminare, nella quale il giudice ha il
potere-dovere di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti
al fascicolo del pubblico ministero, dai quali può trarre ogni
elemento di convincimento ai fini del rinvio a giudizio o della
pronuncia di non luogo a procedere;
che, parimenti, deve escludersi che la disposizione censurata
possa essere applicata dal giudice che assume anticipatamente,
mediante incidente probatorio, una prova la cui valutazione e
utilizzazione è comunque riservata al giudice del dibattimento;
che, di conseguenza, la questione, sollevata da un giudice che
non ha alcuna veste per dare applicazione alla regola della quale
lamenta la mancanza, difetta di rilevanza e deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della
legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice
di procedura penale in tema di valutazione delle prove) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte