Ordinanza n. 99/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 328/1997
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 2d.P.R. 1074/1965
- art. 1legge 328/1997
- art. 2legge 328/1997
- art. 36d.P.R. 1074/1965
- art. 7d.P.R. 1074/1965
- art. 1d.l. 328/1997
- art. 2d.l. 328/1997
citata
- art. 152Codice di procedura civile
- art. 1legge 410/1997
- art. 2legge 410/1997
- art. 36legge 410/1997
- art. 7legge 410/1997
- art. 31Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 32Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 36Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 26legge 87/1953
- art. 34legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, in relazione
agli artt. 1, 2, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis del
decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1997, n. 410, promosso con ricorso della Regione Siciliana,
notificato il 28 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il
9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 dicembre 1997 e
depositato il 9 gennaio 1998 (Reg. ric. n. 7 del 1998), la Regione
Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per
contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale e con le relative
norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), dell'art. 7, in
relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a e b 4, comma 1, e
6-bis del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni
tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1997, n. 410;
che l'art. 7 del provvedimento impugnato dispone che le
entrate derivanti dal medesimo decreto-legge siano riservate
all'erario per finalità di risanamento del bilancio statale, e
demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, la definizione, ove necessaria, delle
modalità per l'attuazione dello stesso articolo;
che l'art. 1 opera un globale riordino delle aliquote
dell'IVA, dal quale deriverebbero incrementi di entrata, che
sarebbero riservati allo Stato, mentre deriverebbe per la Regione,
secondo la ricorrente, un decremento del gettito IVA a seguito di
alcune riduzioni di aliquota;
che altre entrate, riservate allo Stato, deriverebbero
dall'art. 2, comma 1, lettera a in tema di territorialità dell'IVA a
proposito delle cessioni di contratti di sportivi professionisti;
dall'art. 2, comma 1, lettera b in tema di esenzione dall'IVA delle
prestazioni di trasporto urbano; dall'art. 4, comma, 1, in tema di
aumento della percentuale applicata per il calcolo delle plusvalenze
sulle cessioni di partecipazioni; dall'art. 6-bis, che dispone una
sanatoria in ordine alla applicazione di sanzioni e interessi
relativi a debiti per IVA e imposte sul reddito nei confronti delle
imprese soggette a procedure concorsuali;
che, ad avviso della ricorrente, non trattandosi, in queste
ipotesi, né di nuovi tributi, né della elevazione di aliquote di
tributi preesistenti, le relative entrate non sarebbero "nuove" nel
senso richiesto dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 perché sia
consentita la riserva delle stesse all'erario;
che le norme impugnate non stabilirebbero alcun criterio per
la selezione dei proventi nuovi rispetto a ciò che nuovo non è, ma
si limiterebbero a rinviare ad un decreto interministeriale, in tal
modo impedendo il controllo sul corretto esercizio della deroga al
principio della devoluzione alla Regione delle entrate tributarie
riscosse nel suo territorio, e facendo venir meno la prevedibilità
delle decisioni che saranno adottate dagli organi ministeriali;
che, inoltre, sarebbe violato il principio di leale
cooperazione, per non essere stata prevista dalle norme impugnate
alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione nella
determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in
questione;
che con successiva memoria del 4 maggio 1998 la ricorrente,
dato atto che il ricorso è stato depositato con un giorno di ritardo
rispetto al termine di dieci giorni dalla notificazione, stabilito
dall'art. 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, applicabile
alla specie in forza dell'art. 32, terzo comma, della stessa legge,
sostiene che detto termine dovrebbe considerarsi ordinatorio in base
all'art. 152 cod. proc. civ. - secondo cui i termini sono ordinatori
salvo che la legge li dichiari espressamente perentori e chiede alla
Corte di sollevare di fronte a se stessa questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei predetti artt. 32, terzo
comma, e 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la brevità del
termine di dieci giorni, anche in rapporto al diverso termine di
venti giorni dalla notificazione stabilito dagli artt. 26, secondo
comma, e 27, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte, per il deposito dei ricorsi per conflitto di
attribuzioni;
che con memoria del 1° febbraio 2000 la ricorrente,
insistendo in dette conclusioni, sostiene che la non perentorietà
del termine in questione dovrebbe desumersi dalla considerazione che
- non operando, in materia, il rinvio alle norme di procedura innanzi
al Consiglio di Stato, di cui all'art. 22 della legge n. 87 del 1953,
in presenza della disciplina specifica contenuta negli artt. 31 e 32
della stessa legge - non sarebbe applicabile l'art. 36 del t.u. delle
leggi sul Consiglio di Stato approvato con r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054, che commina la decadenza nel caso di inosservanza del
termine per il deposito del ricorso, mentre la legge n. 87 del 1953
non riproduce tale previsione; tanto più che la Corte non si è mai
posta il problema della applicabilità ai giudizi costituzionali
dell'art. 38, secondo comma, dello stesso t.u. delle leggi sul
Consiglio di Stato, che prevede la possibilità di proroga di detto
termine: il che, nella specie, sarebbe giustificato dal fatto che fra
la notifica del ricorso e il deposito dello stesso si sono succeduti
tre giorni festivi, che avrebbero causato un ritardo nella
restituzione dell'originale del ricorso notificato;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il ricorso, notificato il 29 dicembre 1997, è
stato depositato il 9 gennaio 1998, e dunque oltre il termine di
dieci giorni dalla notificazione, prescritto dall'art. 31, terzo
comma, della legge n. 87 del 1953, applicabile ai ricorsi della
Regione avverso atti legislativi statali ai sensi dell'art. 32, terzo
comma, della stessa legge;
che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa
Corte, tale termine deve intendersi come stabilito a pena di
decadenza (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del 1981; ordinanze n. 528
e n. 643 del 1988, n. 126 del 1997);
che la ricorrente non adduce argomenti che inducano la Corte
a modificare tale orientamento, considerando, in particolare, che il
deposito è adempimento necessario per consentire la procedibilità
del ricorso, e che pertanto, se si escludesse la decadenza per la
mancata osservanza del relativo termine, le controversie fra lo Stato
e le Regioni, una volta notificato il ricorso, finirebbero per poter
essere "instaurate sine die" (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del
1981);
che non sussistono valide ragioni per dare ingresso alla
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
art. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge n. 87 del 1953,
che, in via subordinata, la Regione ricorrente chiede a questa Corte
di sollevare innanzi a sé;
che, infatti, in primo luogo, il termine di dieci giorni per
il deposito del ricorso non è così breve da renderne impossibile o
troppo difficile il rispetto, e dunque la norma che lo prevede non è
in contrasto con la garanzia del diritto di difesa;
che nemmeno, in secondo luogo, può ritenersi in contrasto
con il principio di eguaglianza la previsione legislativa del termine
di dieci giorni, raffrontato con il termine di venti giorni dalla
notificazione stabilito per il deposito dei ricorsi per conflitto di
attribuzioni fra Stato e Regione dall'art. 26 delle norme integrative
per i giudizi innanzi alla Corte: si tratta infatti di due diversi
tipi di giudizi, aventi ad oggetto, rispettivamente, questioni di
legittimità costituzionale di atti legislativi, e conflitti
originati da atti non legislativi o da altri comportamenti che si
assumano lesivi della sfera di attribuzioni della parte ricorrente,
onde non sussiste un'esigenza di assoluta uniformità della relativa
disciplina processuale, mentre possono bene ammettersi diverse scelte
normative, non irragionevoli, in relazione alla valutazione degli
interessi e delle esigenze di cui detta disciplina tiene conto;
che pertanto la predetta questione di legittimità
costituzionale risulta manifestamente infondata;
che la questione proposta con il ricorso, depositato fuori
termine, deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge
29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410,
in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma
1, e 6-bis dello stesso decreto, sollevata, in riferimento
all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle
relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui
all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione
Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte