Ordinanza n. 99/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terd.l. 82/2000
- art. 4-terlegge 82/2000
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 609-bisCodice penale
- art. 609-quaterCodice penale
- art. 223d.lgs. 51/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e
2, del decreto legge 7 aprile 2000, n.82 (Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modifica-zioni, in legge 5 giugno 2000,
n.144, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal Tribunale
di Palermo nel procedimento penale a carico di V. T., iscritta al
n. 597 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 giugno 2000, nel corso
di un procedimento penale nei confronti di persona imputata del reato
di cui agli artt. 609-bis e 609-quater codice penale, il Tribunale di
Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 giugno 2000, n.144 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),
nella parte in cui "preclude l'accesso al rito abbreviato agli
imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo, ove
l'istruzione dibattimentale sia già in corso alla data di entrata in
vigore della citata legge di conversione, e non estende agli stessi
la possibilità concessa dal comma 2 del detto articolo di proporre
la relativa istanza alla prima udienza utile del processo";
che il rimettente premette che l'imputato nel procedimento a
quo aveva proposto istanza di giudizio abbreviato in sede di atti
preliminari al dibattimento, istanza peraltro non accolta, in quanto
non era stata ritenuta applicabile la disciplina "transitoria" del
rito speciale dettata dall'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, poiché, nella specie, il decreto che
disponeva il giudizio era stato emesso in data successiva al 2 giugno
1999;
che la medesima istanza, reiterata all'udienza nella quale è
stata pronunziata l'ordinanza di rimessione, viene reputata dal
giudice a quo anch'essa inammissibile ai sensi del citato art. 4-ter
in quanto proposta allorquando l'istruttoria dibattimentale era già
iniziata;
che il giudice a quo alla luce di tali premesse, rileva come
il comma 2 del medesimo art. 4-ter preveda, in via transitoria, la
possibilità di accesso al rito abbreviato per gli imputati di reati
punibili con la pena dell'ergastolo anche a dibattimento iniziato,
purché la relativa richiesta sia formulata alla prima udienza utile;
che, secondo il rimettente, da ciò deriverebbe un'oggettiva
disparità di trattamento tra imputati di reati punibili con la pena
della reclusione ed imputati di reati punibili con la pena
dell'ergastolo, a tutto favore di questi ultimi;
che tale disparità non sarebbe giustificata: né sotto il
profilo sostanziale, considerata la maggiore gravità del reato
ascritto agli imputati a favore dei quali è stabilita; né sotto il
profilo processuale, considerato che, per gli imputati di reati
punibili con pene diverse dall'ergastolo, l'accesso al rito
abbreviato risultava originariamente subordinato a presupposti e
limiti - consenso del pubblico ministero, impossibilità di
subordinare la richiesta all'espletamento di prove - poi rimossi
dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con radicali trasformazioni del
rito indubbiamente favorevoli all'imputato, a fronte delle quali "ben
si poteva rappresentare una più favorevole situazione processuale
tale da indurre alla proposizione dell'istanza imputati che in
precedenza non l'avevano proposta";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il tribunale di Palermo sottopone a scrutinio di
costituzionalità disposizioni a carattere transitorio, che trovano
la loro premessa logico-giuridica nelle modifiche apportate dalla
legge n. 479 del 1999 alla disciplina del giudizio abbreviato;
che, in tale ottica, la disparità di trattamento -
denunziata dal rimettente come costitutiva di una situazione di
irragionevole privilegio a favore degli imputati di reati punibili
con la pena dell'ergastolo - risulta in realtà giustificata dalla
diversa incidenza delle anzidette modifiche normative, rispetto al
precedente regime di accesso al rito alternativo in parola;
che, infatti, prima dell'intervento della citata legge n. 479
del 1999, la fruibilità di tale rito risultava radicalmente preclusa
agli imputati di reati punibili con pena detentiva perpetua (e ciò
per effetto della sentenza di questa Corte n. 176 del 1991,
dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma
2, ultimo periodo, codice procedura penale, per eccesso di delega),
mentre di esso potevano giovarsi gli imputati di tutti gli altri
reati, ancorché a condizioni e con limiti poi (parzialmente) rimossi
dalla novella;
che, pertanto, la previsione di un regime transitorio
differenziato per le due categorie di imputati non può ritenersi
irragionevolmente discriminatoria, proprio perché logicamente
correlata alla disomogeneità delle situazioni "di partenza": nei
confronti degli imputati in procedimenti in corso, che non avrebbero
potuto comunque avanzare in precedenza la richiesta di giudizio
abbreviato - quali, appunto, gli imputati di reati punibili con
l'ergastolo - si è prevista una "rimessione in termini"
particolarmente ampia (consentendo la proposizione dell'istanza, nel
giudizio di primo grado, prima della conclusione dell'istruzione
dibattimentale ed, entro tale limite, anche nel giudizio di appello,
qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione); nei
confronti di tutti gli altri imputati - che avrebbero potuto
formulare la richiesta anche anteriormente, sia pure con un diverso
regime normativo - si è invece stabilita una semplice estensione
dell'ordinario termine di proposizione, fino ad uno stadio
compatibile con la funzione alternativa al dibattimento che il
ritoabbreviato è istituzionalmente chiamato a svolgere (donde il
limite segnato dall'inizio dell'istruttoria dibattimentale);
che, non essendo dunque ravvisabile nelle disposizioni
denunciate alcun profilo di contrasto con l'invocato parametro, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e 2, del decreto-legge. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della Cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte