Sentenza n. 1/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1960 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1589/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza 27 novembre 1958 emessa dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriale Lombarda e
la Società p. a. A.N.I.C., iscritta al n. 9 del Registro ordinanze
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del
21 febbraio 1959;
2) ordinanza 26 febbraio 1959 emessa dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriale Lombarda e
la Società p. a. Alfa Romeo con l'intervento del Ministero delle
partecipazioni statali, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 23
maggio 1959;
3) ordinanza 27 aprile 1959 emessa dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriali della
Provincia di Firenze e la Società p. a. Larderello, iscritta al n. 72
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 1959 la relazione
del Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Aldo Dedin, Cesare Tumedei, Giancarlo Fre e
Cesare Grassetti, per l'Associazione Industriale Lombarda e per
l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze; Antonio
Sorrentino, Enrico Redenti, Camillo Giussani e Giacomo Delitala, per le
Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello; e il sostituto avv.
generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del
Ministero delle partecipazioni statali, entrato in vigore il 7 febbraio
1957, dopo avere stabilito che le partecipazioni statali devono essere
inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di
economicità, e che il primo inquadramento deve essere attuato entro il
termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, reca,
nell'ultimo comma, la seguente disposizione: "Entro lo stesso termine
cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente
partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri
datori di lavoro".
In base a questa disposizione, la Società p. a. A.N.I.C., in data
13 dicembre 1957, e la Società p. a. Alfa Romeo, in data 21 dicembre
1957, inviarono le proprie dimissioni alla Associazione Industriale
Lombarda, facendo presente che tali dimissioni, rassegnate in forza di
un comando di legge, dovevano avere effetto immediato, benché lo
statuto dell'Associazione prevedesse un termine di preavviso. Analogo
comportamento seguì la Società p. a. Larderello, che in data 26 marzo
1958 comunicò il proprio recesso all'Associazione Industriali della
Provincia di Firenze, alla quale era iscritta.
Sia l'Associazione Industriale Lombarda che l'Associazione
Industriali della Provincia di Firenze citarono però, rispettiva -
mente, le Società A.N.I.C. ed Alfa Romeo e la Società Larderello
dinanzi all'Autorità giudiziaria, chiedendo che le convenute fossero
condannate a pagare i contributi associativi per i periodi di preavviso
previsti, in caso di dimissioni, dagli statuti di ciascuna
Associazione. Le domande dell'Associazione Lombarda contro l'A.N.I.C. e
l'Alfa Romeo furono proposte dinanzi al Tribunale di Milano con atti
notificati, rispettivamente, il 30 maggio 1958 ed il 24 maggio 1958. La
domanda dell'Associazione di Firenze contro la Larderello fu proposta
dinanzi al Tribunale di Firenze con atto notificato il 12 novembre
1958. A motivo delle tre domande fu dedotto che la disposizione
contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre
1956, n. 1589, sul distacco delle aziende a prevalente partecipazione
statale dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro,
doveva considerarsi costituzionalmente illegittima perché in contrasto
col principio della libertà di organizzazione sindacale, sancito
dall'art. 39 della Costituzione. Fu fatta quindi esplicita istanza, in
ciascuno dei tre procedimenti, per la rimessione degli atti, per
competenza, alla Corte costituzionale.
Sia il Tribunale di Milano che il Tribunale di Firenze ritennero
che la risoluzione della dedotta questione di legittimità
costituzionale fosse indispensabile per la decisione di ciascuna causa
e che, d'altra parte, la questione stessa non fosse manifestamente
infondata. Così la questione è stata rimessa al giudizio di questa
Corte con tre distinte ordinanze:
a) ordinanza 27 novembre 1958, emessa dal Tribunale di Milano nel
procedimento fra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società
A.N.I.C.;
b) ordinanza 26 febbraio 1959, emessa dal Tribunale di Milano nel
procedimento fra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società Alfa
Romeo;
c) ordinanza 27 aprile 1959, emessa dal Tribunale di Firenze nel
procedimento fra l'Associazione Industriale di Firenze e la Società
Larderello.
Le tre ordinanze debitamente notificate alle parti e comunicate ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale, in data, rispettivamente, 21 febbraio, 16 aprile ed
11 luglio 1959.
Dinanzi a questa Corte, in ciascuno dei tre procedimenti promossi
con le indicate ordinanze, si sono costituite le parti dei rispettivi
giudizi principali. Nel procedimento promosso con l'ordinanza 26
febbraio 1959 del Tribunale di Milano si è costituito anche il
Ministero delle partecipazioni statali, che aveva spiegato intervento
nel giudizio principale dinanzi al Tribunale di Milano. In tutti e tre
i procedimenti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Le deduzioni svolte negli atti di costituzione possono essere così
sintetizzate:
Le Associazioni industriali sostengono che l'incostituzionalità
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956 è in re
ipsa, perché deriva dal solo fatto dell'intervento legislativo nella
materia della libertà dell'organizzazione sindacale, che non può
tollerarne nessuno.
Tale libertà - precisa al riguardo la difesa delle Associazioni -
è sancita nell'art. 39 della Costituzione senza quelle riserve di
legge che figurano nelle dichiarazioni relative ad altri diritti
civili; l'intervento del legislatore è consentito in un solo caso,
quando cioè si voglia imporre la registrazione dei sindacati presso
uffici locali o centrali. Per effetto della norma di legge impugnata,
le aziende a partecipazione statale si son dovute distaccare dalle
organizzazioni alle quali avevano liberamente aderito: se non avessero
eseguito prima l'ordine legislativo, il distacco si sarebbe
automaticamente avverato il 7 febbraio 1958. Limitando così
l'autonomia delle determinazioni negoziali delle parti nei rapporti
associativi, la norma impugnata ha violato il principio della libertà
sindacale non solo nei confronti delle aziende, ma anche nei confronti
delle organizzazioni.
Le Associazioni industriali concludono, quindi, chiedendo che
l'art. 3, comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sia
dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 39 della Costituzione.
Le Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello eccepiscono, innanzi
tutto, che la norma impugnata non tocca il problema della libertà
dell'organizzazione sindacale. Il fatto stesso che la legge accordi un
intervallo di tempo per la cessazione dei rapporti associativi, sta a
dimostrare - secondo la difesa delle tre Società - che il cosiddetto
"sganciamento" delle aziende a partecipazione statale dalle
organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro non discende
automaticamente dalla legge, ma è collegato a una manifestazione di
volontà delle singole aziende interessate. Lo Stato, in altre parole,
avrebbe stabilito di assumere un certo comportamento nell'interno delle
aziende a cui partecipa: il comando legislativo non sarebbe rivolto
alle aziende, ma ai rappresentanti dello Stato in seno alle stesse, ed
il solo effetto esterno della norma impugnata sarebbe quello di
attribuire efficacia immediata al recesso deliberato dalle singole
aziende, nonostante i termini di preavviso previsti dagli statuti delle
varie associazioni.
In secondo luogo, le tre Società sostengono che l'art. 39 della
Costituzione sancisce soltanto il principio della pluralità dei
sindacati (in contrasto con il precedente ordinamento del sindacato
unico) ed il principio della esenzione dei sindacati da ogni ingerenza
governativa. Il diritto di libera scelta del sindacato da parte degli
interessati non sarebbe garantito dall'art. 39, bensì dall'art. 18
della Costituzione. Ma, a parte il rilievo che l'incostituzionalità
della norma impugnata non è stata dedotta in relazione all'art. 18
della Costituzione, tale articolo - secondo la difesa delle tre
Società - in quanto diretto a garantire i diritti della personalità
umana in una fondamentale manifestazione, non potrebbe ovviamente che
riferirsi alle sole persone fisiche, e non anche a persone giuridiche,
come le "aziende", sia pure costituite in forma associativa.
Il principio della libertà dell'organizzazione sindacale -
afferma, infine, la difesa delle tre Società - non può essere inteso
nel senso che la legge non possa affatto regolarlo: incostituzionale
sarebbe soltanto una norma che vietasse l'esercizio del diritto di
associazione, non una norma diretta a limitare la facoltà di scelta. E
una simile limitazione deve ritenersi giustificata per tutti gli enti
con cui lo Stato svolge la sua attività nel settore dell'economia, sia
che trattisi di aziende statali o enti pubblici in senso tradizionale
sia che trattisi di enti pubblici economici o di società per azioni,
non essendo concepibile che tali enti facciano parte delle medesime
organizzazioni sindacali degli imprenditori privati e siano quindi
soggetti a direttive determinate da interessi privati, non sempre
compatibili con le finalità pubbliche che lo Stato persegue.
Le tre Società concludono chiedendo alla Corte che sia dichiarata
costituzionalmente legittima la norma in questione.
L'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri e per il Ministero delle partecipazioni statali, pur
condividendo l'interpretazione della norma impugnata, data dalla difesa
delle Associazioni sindacali in causa (che cioè lo "sganciamento" si
sarebbe verificato ope legis, scaduto il termine previsto nella norma,
anche se non fosse stato deliberato dai competenti organi delle singole
aziende), sostiene però anch'essa che non è vietato al legislatore
ordinario di disciplinare concretamente l'esercizio dei diritti
garantiti dalla Costituzione in tema di associazione e organizzazione
sindacale, stabilendo per particolari imprese od aziende uno specifico
ed autonomo modo di organizzazione. Nella specie, il legislatore non
avrebbe vietato alle aziende a prevalente partecipazione statale di
aderire a qualsiasi associazione sindacale, ma, riservandosi di
provvedere al loro inquadramento in apposite organizzazioni, avrebbe
soltanto vietato ad esse di continuare a far parte delle associazioni
sindacali delle imprese private. La norma impugnata non avrebbe violato
il diritto individuale di associazione né avrebbe modificata
l'organizzazione sindacale già esistente, e perciò sotto nessun
aspetto potrebbe ritenersi in contrasto con l'art. 39 della
Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo alla Corte di
dichiarare che non sussiste la illegittimità costituzionale dell'art.
3, comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in relazione
all'art. 39 della Costituzione; di conseguenza dichiarare che la legge
stessa per la parte de qua è valida ed efficace ad ogni effetto.
Tutte le parti hanno tempestivamente depositato memorie.
L'Associazione Industriale Lombarda, nella memoria depositata il 15
ottobre 1959, confuta, innanzi tutto, la tesi difensiva delle tre
Società in causa, secondo cui l'art. 39 della Costituzione esaurirebbe
la sua portata nel garantire la pluralità sindacale e l'autonomia
organizzativa delle associazioni sindacali, facendo rilevare che una
simile interpretazione porterebbe a conseguenze assurde, come ad es. la
legittimità di eventuali sindacati obbligatori o anche la possibilità
di subordinare con legge ordinaria la formazione volontaria di
associazioni sindacali ad autorizzazioni di polizia. L'art. 39, invece,
si ricollega secondo la difesa della Associazione - al principio
enunciato nell'art. 18 della Costituzione, facendone applicazione al
fenomeno dell'associazione diretta ai fini di tutela professionale.
Libertà dei singoli di organizzarsi sindacalmente e libertà degli
organismi associativi in tal modo costituiti, sarebbero quindi i due
aspetti complementari e inscindibili del principio enunciato nel primo
comma dell'art. 39. E anche ammesso che l'art. 18 si riferisca alle
sole persone fisiche, una corrispondente limitazione sarebbe sempre da
escludere nella sfera di efficacia soggettiva dell'art. 39, perché
porterebbe alla assurda conseguenza - contro la ratio della norma - che
la libertà sindacale sarebbe garantita per tutti i lavoratori, che
sono naturaliter persone fisiche, mentre per i datori di lavoro sarebbe
garantita soltanto per quelli che siano persone fisiche, escludendo le
imprese dotate di personalità giuridica. Le sole esclusioni
ammissibili per l'art. 39, in assenza di qualsiasi discriminazione
soggettiva, sarebbero - secondo la difesa dell'Associazione - soltanto
quelle che possono trarsi da limiti logici, intrinseci alla ratio del
principio costituzionale: la facoltà di organizzarsi sindacalmente
come datori di lavoro si dovrebbe cioè ritenere esclusa solo per lo
Stato, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti pubblici tradizionali,
in quanto si presentino nella veste di soggetti autoritari, i cui
rapporti con i prestatori di opera siano disciplinati da norme di legge
o di regolamento. La esclusione non potrebbe mai comprendere le imprese
a partecipazione statale, di cui la difesa dell'Associazione si
sofferma ampiamente a dimostrare la natura privatistica.
Poste queste premesse in ordine alla portata dell'art. 39 della
Costituzione, la difesa dell'Associazione insiste nel rilevare che
l'unica riserva di legge in tema di associazione sindacale è quella
contenuta nel secondo comma dell'art. 39, sulla registrazione
obbligatoria dei sindacati. Nessun'altra possibilità di intervento
sarebbe consentita al legislatore ordinario. Non sarebbe lecito
distinguere fra titolarità ed esercizio del diritto di libertà
sindacale, per dedurne la legittimità di norme intese a regolare
soltanto le modalità di esercizio del diritto stesso, perché avere il
diritto di libertà sindacale altro non significherebbe, in concreto,
che liceità costituzionalmente garantita di tutti i possibili
comportamenti, positivi od omissivi, che attengono al contenuto del
diritto medesimo. Né si potrebbero giustificare limitazioni del
diritto di libertà sindacale, in base alle norme contenute nel secondo
e nel terzo comma dell'art. 41 della Costituzione e in base
all'interesse pubblico inerente alle aziende a partecipazione statale:
non in base all'art. 41 della Costituzione, perché il secondo e il
terzo comma di tale articolo incontrano un limite nelle libertà
garantite da altre norme costituzionali e quindi anche nella libertà
di organizzazione sindacale; non in base a considerazioni di interesse
pubblico, dato il regime privatistico cui sarebbero sempre sottoposte
le aziende a partecipazione statale anche prevalente.
Per quanto concerne specificamente la norma impugnata, la difesa
dell'Associazione si sofferma a indagarne la portata, anche sulla
scorta dei lavori preparatori, per confutare la tesi difensiva avversa,
secondo cui con essa il legislatore avrebbe voluto soltanto esonerare
le aziende a partecipazione statale che avessero deciso di staccarsi
dalle organizzazioni della Confindustria dal rispetto dei termini di
preavviso previsti dagli statuti di dette organizzazioni. Anche così
interpretata, la norma sarebbe stata sempre incostituzionale - secondo
la difesa dell'Associazione - essendo nella libertà sindacale insito
il principio della piena cogenza degli obblighi sindacalmente
contratti. Ma in realtà la norma, determinando automaticamente il
"distacco", avrebbe violato sia la libertà delle singole imprese
aderenti, costrette a sganciarsi d'autorità dall'associazione
prescelta e ad entrare in organizzazioni sindacali di un certo tipo,
sia la libertà dell'associazione in quanto tale, menomata per atto
d'imperio nella sua costituzione numerica.
Quanto, infine, al rilievo che lo Stato sarebbe sempre libero di
impartire una direttiva ai propri rappresentanti in seno alle singole
aziende, la difesa dell'Associazione rileva che tali direttive
sarebbero in contrasto coi principi accolti nel nostro cod. civ.,
secondo cui la volontà sociale si forma in assemblea e in consiglio di
amministrazione, in seguito a libera discussione e con le garanzie
concesse a tutela delle minoranze.
L'Associazione Industriali della Provincia di Firenze si riporta
alle deduzioni svolte dall'Associazione Industriale Lombarda,
soffermandosi a dimostrare come i principi espressi dall'art. 39 della
Costituzione risultino in piena armonia con gli indirizzi affermatisi
sul piano internazionale e codificati nell'art. 2 della Convenzione n.
87 adottata il 17 giugno 1948 a S. Francisco dalla Conferenza della
organizzazione internazionale del lavoro. Questa convenzione, anzi,
offrirebbe validi lumi per l'interpretazione dell'art. 39 della
Costituzione, perché fu elaborata nello stesso periodo di tempo in cui
fu elaborata la nostra Costituzione e perché i delegati italiani che
parteciparono ai relativi lavori preparatori e approvarono appieno le
norme inserite nella detta Convenzione, furono gli stessi che
elaborarono poi nell'Assemblea costituente l'art. 39, prendendo parte
alle relative discussioni.
Le Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello, in tre memorie
depositate il 14 ottobre 1959, insistendo nella propria interpretazione
degli artt. 18 e 39 della Costituzione, sollevano innanzi tutto
un'eccezione di improponibilità della questione di legittimità
costituzionale, sostenendo che le Associazioni industriali in causa non
avrebbero interesse a veder risolta tale questione: non potrebbero
sostenere di veder coartata o pregiudicata la propria libertà, ma
verrebbero a discutere della libertà (o non libertà) delle Società
convenute. Né potrebbero dolersi innanzi alla Corte costituzionale del
recesso ante tempus che sarebbe stato autorizzato dalla legge
impugnata, perché così facendo solleverebbero una questione di mero
diritto patrimoniale e di retroattività della legge nuova rispetto a
rapporti precostituiti.
Nel merito la difesa delle tre Società insiste nella propria tesi,
secondo cui la norma impugnata non avrebbe disposto automaticamente lo
"sganciamento" delle aziende con prevalente partecipazione statale, ma
avrebbe prescritto un determinato comportamento a coloro che
rappresentano gli interessi dello Stato in seno alle amministrazioni
delle singole aziende. E facendo rilevare che in qualsiasi assemblea di
soci vi possono essere gruppi o correnti programmatiche diverse e che
gli amministratori eletti con i voti di una determinata corrente
debbono attenersi al relativo programma, nei limiti del mandato loro
conferito, sostiene che la direttiva impartita con la norma impugnata
agli amministratori delle aziende a prevalente partecipazione statale
avrebbe potuto formare oggetto anche di una semplice circolare, essendo
pienamente lecita e conforme, anzi, alle stesse finalità per cui è
stato costituito il Ministero delle partecipazioni statali.
Ma anche a voler ritenere fondate - conclude la difesa delle tre
Società - le tesi avverse, secondo cui l'art. 18 (e quindi anche
l'art. 39) della Costituzione si riferisca anche alle persone
giuridiche e l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, determini
come effetto automatico lo "sganciamento", non si potrebbe mai
pervenire alla conclusione che la norma impugnata sia incostituzionale.
L'esercizio di ogni diritto è necessariamente soggetto a determinate
limitazioni, più o meno ampie, ancorché quel diritto sia riconosciuto
come connesso alla manifestazione di una libera volontà. Nei caso dei
sindacati, il fatto stesso che essi siano "di categoria" implica una
discriminazione fra gruppi di prestatori d'opera o di datori di lavoro,
discriminazione il cui criterio non è arbitrario, ma risponde a
caratteristiche obiettive. Di qui la giustificazione di una norma come
quella impugnata, che, avuto riguardo alle caratteristiche delle
aziende a prevalente partecipazione statale, abbia ritenuto che le
stesse non possano esercitare il loro diritto di associazione sindacale
nella stessa "categoria" delle imprese senza partecipazione statale ma
lo debbano esercitare in una "categoria" distinta ed apposita. Un
riconoscimento generico ma indubbio della competenza del legislatore
ordinario in materia di libertà sindacale sarebbe costituito, del
resto - secondo la difesa delle tre Società - dall'art. 41 della
Costituzione, dove afferma che "la legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". La legge sulle
partecipazioni statali e sulla creazione del relativo Ministero sarebbe
appunto diretta a indirizzare e coordinare, precisamente "a fini
sociali", un ramo dell'attività economica pubblica, dove questa può
intrecciarsi con quella privata. La disposizione sullo "sganciamento"
si inserirebbe perfettamente nel quadro di tale ordinamento
particolare, la cui costituzionalità, nel suo complesso, non è stata
mai posta in dubbio.
L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15 ottobre
1959, dopo aver ribadito le proprie tesi sulla interpretazione della
norma impugnata, sul concetto di libertà sindacale nel nostro
ordinamento costituzionale e sulla possibilità di limitazioni
all'esercizio del diritto di associazione da parte del legislatore
ordinario, fa rilevare che, nel caso concreto, il legislatore non ha
nemmeno esercitato un potere normativo diretto sulla organizzazione
sindacale; vi è stata soltanto una autolimitazione dello Stato, che ha
esercitato una facoltà analoga a quella di qualsiasi azienda privata
che decida, ad un dato momento, di sciogliersi da una organizzazione
non ritenuta più idonea al soddisfacimento dei propri interessi. La
legge con cui lo Stato ha ritenuto di esercitare l'anzidetta facoltà
non soltanto non ha dato luogo ad espropriazione o a menomazione di
diritti quesiti (venendo meno, in conseguenza del recesso, anche gli
obblighi correlativi dell'associazione), ma non ha neanche influito
sulla "organizzazione sindacale" vera e propria, cioè sul modo di
essere strutturale e costituzionale dell'associazione, la quale resta
quella che è, libera nella sua organizzazione e nel suo funzionamento,
anche se diminuita nel numero degli aderenti e degli introiti.
L'Avvocatura passa quindi ad esaminare le finalità perseguite
dallo Stato con l'intera legge istitutiva del Ministero delle
partecipazioni ed in particolare con le norme sull'inquadramento
sindacale autonomo delle partecipazioni, per dimostrare come tali
finalità rientrino tra quelle che, in materia economica sono assegnate
al legislatore ordinario dall'art. 41 della Costituzione, e conclude,
infine, confutando la tesi avversa secondo cui la natura privatistica
delle aziende a prevalente partecipazione statale vieterebbe direttive
da parte dello Stato. Considerato in diritto :
Le tre cause, discusse nella stessa udienza, poiché hanno per
oggetto la stessa questione, devono essere decise con una unica
sentenza.
Nelle memorie depositate il 14 ottobre 1959, le tre Società
convenute hanno pregiudizialmente sollevato il dubbio sulla
proponibilità della presente questione di legittimità costituzionale
rilevando che le associazioni industriali, che l'hanno proposta nei
giudizi di merito, non possono lamentare di avere subito una
illegittima coartazione della loro libertà in contrasto con l'art. 39
della Costituzione, dacché la denuncia di incostituzionalità della
norma dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589,
non sarebbe sorretta da un loro interesse legittimo. Ma questo aspetto
della questione attiene al giudizio di rilevanza che è stato compiuto
dai giudici a quo, i quali hanno ritenuto di proporre alla Corte la
questione di legittimità costituzionale della norma nei termini nei
quali la questione stessa era stata sollevata. Secondo la
giurisprudenza che questa Corte è venuta affermando con le sentenze n.
30 del 23 gennaio, n. 42 del 1 marzo e n. 102 del 25 giugno 1957,
l'eccezione di improponibilità è pertanto da respingere.
Nemmeno può essere accolta, così come è stata formulata, la tesi
delle Associazioni industriali, secondo la quale tutte le volte che la
Costituzione ponga un diritto pubblico subiettivo o proclami un diritto
di libertà, senza insieme rinviare, per il suo regolamento, alla legge
ordinaria, il legislatore non abbia alcuna potestà di emanare norme
nella relativa materia.
È di tutta evidenza, viceversa, ed è stato affermato da questa
Corte, che il legislatore ordinario può intervenire anche quando un
diritto sia stato posto nei termini più ampi e senza limitazioni dalla
norma costituzionale, tutte le volte che il suo intervento sia
necessario per regolare modalità di esercizio del diritto e sempre
che, così intervenendo, non violi in nessun modo il diritto proclamato
dalla Costituzione.
La questione, perciò, sta nell'accertare quale è l'effettiva
portata del comma terzo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n.
1589, per vedere se esso violi o no il principio della libertà
sindacale proclamato dall'art. 39 della Costituzione.
Nelle argomentazioni addotte dalle Associazioni industriali di
Milano e di Firenze, prese in considerazione dalle ordinanze che hanno
proposto la questione di legittimità costituzionale, si assume che il
comma terzo del citato art. 3 importi la cessazione automatica dei
rapporti associativi sindacali delle imprese a prevalente
partecipazione statale, con le organizzazioni degli altri datori di
lavoro; che esso perciò vulnera sia la libertà di dette imprese di
organizzarsi sindacalmente, sia la libertà delle associazioni cui esse
partecipano, e che conseguentemente viola l'art. 39 della Costituzione.
Ma questa Corte ritiene che la norma in esame vada interpretata
diversamente, come è sostenuto in particolare dalla difesa della
S.p.a. Alfa Romeo.
Il disposto di questo comma - che fu la traduzione in norma
giuridica di ripetuti ordini del giorno del Parlamento rivolti a
ottenere dal Governo in questa materia un certo comportamento - va
considerato nel complesso di tutto l'articolo, e quindi in armonia con
i primi due commi dei quali può in sostanza considerarsi una semplice
conseguenza.
L'art. 3 detta:
"Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno in -
quadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di
economicità.
"Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
"Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle
aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni
sindacali degli altri datori di lavoro. Detta norma non riguarda...
ecc."
Non c'è dubbio che il disposto dei primi due commi si riferisce ad
un'azione concreta da compiere in futuro dal Governo. Anche nel terzo
comma si adopera il futuro; anzi il termine che si assegna coincide con
quello fissato per il Governo nei primi due commi. Deve dedursene che
anche la disposizione di questo comma abbia per oggetto un'attività
che il Governo dovrà svolgere in futuro in conformità del precetto
della legge, la quale in so stanza vuole che il Governo curi che gli
organi delle società, nelle quali lo Stato ha prevalente
partecipazione, adottino le deliberazioni occorrenti per il recesso
delle società dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
privati.
Dal fatto che il terzo comma non indica il giorno preciso in cui lo
sganciamento dovrebbe avvenire, ma prevede il termine di un anno dalla
pubblicazione della legge, può dedursi che nel pensiero del
legislatore lo sganciamento avrebbe potuto attuarsi (come poi in fatto
- come si vedrà appresso - venne attuato) anche in momenti diversi,
sia pur entro l'anno, e quindi con atti particolari di volta in volta
messi in essere dagli organi delle società.
Deve quindi ritenersi che il terzo comma non ha effetto automatico,
in quanto la cessazione del vincolo associativo non avviene ipso jure,
ma è subordinata alla manifestazione di volontà delle società di cui
trattasi.
Ed in questo senso la norma è stata intesa dal Governo per la sua
attuazione.
Ciò risulta, infatti, da una circolare del 15 novembre 1957 del
Ministero delle partecipazioni statali con la quale si invitavano gli
organi competenti a prendere le deliberazioni necessarie perché lo
sganciamento divenisse effettivo e, più ancora, dal fatto che, pur
dopo il decorso del termine fissato nella norma in questione, alcune
società, tra quelle alle quali la norma si riferisce, non avevano
ancora effettuato il distacco dalle organizzazioni sindacali alle quali
appartenevano, come appare da numerose interrogazioni e interpellanze
presentate e svolte davanti alla Camera dei Deputati e al Senato, e
dalla risposta a queste del Ministro delle partecipazioni statali
(Senato, seduta del 14 febbraio 1958): tanto che furono fatte
sollecitazioni al Governo perché lo sganciamento fosse reso effettivo
non soltanto come era stato fino allora per la "quasi totalità", ma
per tutte le società a prevalente partecipazione statale. Circostanze
tutte che sarebbero senza significato, se invece non confermassero
l'interpretazione della norma sopra difesa.
Confermato così che la norma del terzo comma non ha efficacia
automatica, ne deriva che essa contiene disposizioni per lo svolgimento
di un'attività amministrativa che, nel caso, gli organi dello Stato
avrebbero potuto svolgere anche senza il precetto della legge, data la
situazione in cui lo Stato si trova rispetto alle società nelle quali
abbia una prevalente partecipazione, che praticamente gli consente di
determinare la volontà degli organi sociali.
E pertanto non è violato il principio della libertà sindacale
proclamato dall'art. 39 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalle tre società
convenute;
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del
Tribunale di Milano in data 27 novembre 1958 e in data 26 febbraio 1959
e del Tribunale di Firenze in data 27 aprile 1959, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22
dicembre 1956, n. 1589, contenente norme sulla "Istituzione del
Ministero delle partecipazioni statali", in riferimento all'art. 39
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte