Sentenza n. 1/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1961 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 103/1960
- art. 4d.P.R. 103/1960
- art. 5d.P.R. 103/1960
- art. 6d.P.R. 103/1960
- art. 8d.P.R. 103/1960
- art. 9d.P.R. 103/1960
- art. 11d.P.R. 103/1960
- art. 13d.P.R. 103/1960
- art. 14d.P.R. 103/1960
- art. 15d.P.R. 103/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 13, 14, 15 e del secondo comma della disposizione finale del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103,
contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei
procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di
stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia
giudiziaria e tributaria, promosso con ricorso del Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 4 aprile 1960, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 12 aprile 1960 ed
iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza del 1 febbraio 1961 la relazione del Giudice
Antonino Papaldo;
uditi l'avvocato Karl Tinzl, per il ricorrente, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103,
sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei
procedimenti giudiziari, negli uffici tavolari, negli atti di stato
civile, negli atti notarili e nella attività di polizia giudiziaria o
tributaria.
Con tali norme si dispone:
a) nei procedimenti giudiziari i verbali sono redatti in lingua
italiana e, contestualmente, in lingua tedesca, ove il Pubblico
Ministero o una delle parti ne faccia richiesta. Analogamente, sono
tradotte in tedesco, su richiesta, le dichiarazioni rese nel
dibattimento e i documenti utilizzati nel dibattimento (art. 4);
b) il dispositivo della sentenza viene letto anche in lingua
tedesca qualora una delle parti sia presente e si sia servita della
predetta lingua (art. 5);
c) le copie delle sentenze civili e penali sono rilasciate in
lingua italiana e, su richiesta e gratuitamente, anche con la
traduzione tedesca. Lo stesso dicasi per i provvedimenti del giudice,
che sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della
lingua stessa (art. 6);
d) le schede del casellario giudiziale sono redatte in lingua
italiana; i certificati sono rilasciati con la traduzione in tedesco,
su richiesta anche orale dell'interessato (art. 8);
e) agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente
conoscenza della lingua tedesca in numero corrispondente alle esigenze
determinate dalla applicazione del decreto in questione. Fino a quando
non possa essere provveduto in conformità di quanto precede, possono
essere nominati interpreti, a titolo di incarico temporaneo, ma in modo
continuativo ed in numero adeguato alle esigenze dei vari uffici (art.
9);
f) negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le
lingue, italiana e tedesca. Gli estratti ed i certificati sono
rilasciati anche in lingua tedesca, su richiesta dell'interessato (art.
11);
g) su richiesta degli interessati gli atti notarili sono redatti in
tedesco, purché la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal
notaio oltre che dalle parti (art. 13);
h) i cittadini di lingua tedesca possono usare la loro lingua nei
rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria.
Analogamente, tutte le operazioni di polizia giudiziaria e
tributaria nei confronti di cittadini di lingua tedesca possono essere
effettuate con l'assistenza di interpreti (art. 14), e ciò a titolo
provvisorio, fino a quando ai comandi ed uffici di polizia non sarà
destinato personale avente adeguata conoscenza della lingua tedesca a
norma dell'art. 15 del decreto presidenziale in parola.
La violazione delle garanzie attribuite col decreto ai cittadini di
lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua è causa di nullità
ai sensi dell'art. 184 Codice di procedura penale. Gli atti di polizia
giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie
previste nel decreto in questione non hanno efficacia, salvo che siano
stati effettuati in caso di flagranza od urgenza (art. 14 e
disposizione finale, secondo comma).
A seguito di deliberazione del Consiglio regionale del 29 marzo
1960, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso del
2 aprile 1960, notificato il 4 dello stesso mese al Presidente del
Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del successivo giorno 23, ha impugnato il decreto
presidenziale e precisamente
1) gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e il secondo comma
della disposizione finale, per violazione degli artt. 3, 6 e 10 della
Costituzione, e 2, 4, 79, 82, 84 e 85 dello Statuto regionale;
2) gli artt. 1 e 11 per violazione degli artt. 4, n. 7, e 84 dello
stesso Statuto.
I motivi del ricorso sono stati ribaditi e sviluppati nella memoria
depositata in cancelleria il 25 ottobre 1960.
Con il primo motivo la Regione sostiene che l'art. 2 dello Statuto
per la Regione Trentino-Alto Adige, in applicazione del più ampio
principio sancito nell'art. 3 della Costituzione, riconosce la parità
di diritti ai cittadini della Regione, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale essi appartengono. Il riconoscimento di tale
parità trova poi il suo completamento nell'art. 6 della Costituzione,
il quale, stabilendo che la Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche, mira a tutelare sia i gruppi in sé considerati
che i singoli ad essi appartenenti, nel senso di dare a tutti la
possibilità di soddisfare i propri interessi in modo uguale.
Il principio di parità trova ulteriore garanzia nell'art. 10,
primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che l'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, e tra queste norme vanno comprese quelle che
garantiscono l'uguaglianza di gruppi etnici, linguistici o razziali
nell'ambito di ogni Stato.
L'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, diventato legge dello
Stato italiano, stabilendo l'uguaglianza di diritti per gli abitanti di
lingua tedesca della Provincia di Bolzano e la parità dell'uso delle
due lingue, italiana e tedesca, nelle pubbliche amministrazioni e nei
documenti ufficiali, sancisce un obbligo internazionale, che va
rispettato.
È vero "che il limite derivante dal rispetto degli obblighi
internazionali si riferisce alla potestà legislativa della Regione",
ma è anche vero che la riaffermazione di tali obblighi implica
inequivocabilmente la volontà dello Stato di considerarli come
vincolanti e l'intenzione che essi siano rispettati. E se, in linea di
massima, può ammettersi che "le Regioni non possono pretendere dallo
Stato l'osservanza dei suoi impegni internazionali", ciò non vale
quando tali impegni, non riguardino solamente la Regione in causa, ma
si pongano in qualche modo come la base di tutta la regolamentazione
giuridica che la concerne, tanto che precisamente alla luce di tali
impegni la normazione successiva va interpretata.
D'altro canto, poiché le norme di attuazione, appunto perché
tali, devono essere conformi allo Statuto e questo è un atto tendente
ad attuare l'accordo De Gasperi-Gruber, l'indagine relativa alla
costituzionalità o meno delle norme di attuazione può e deve essere
compiuta in relazione alla violazione di quelle norme dello Statuto
che al detto accordo sono conformi.
In conformità del citato accordo, gli artt. 84 e 85 dello Statuto
poi dettano ulteriori norme per garantire l'uso della lingua tedesca
nella Provincia di Bolzano.
Ora, il diritto di parità e di uguaglianza riconosciuto alla
popolazione di lingua tedesca è violato dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, ed in particolare, dagli artt.
4, 5, 8, 11, 13 e 14, i quali prescrivono che la redazione dei verbali
e l'emanazione delle sentenze, la compilazione delle schede del
casellario giudiziale, il rilascio degli estratti e certificati degli
uffici tavolari, gli atti dello stato civile e quelli notarili vanno
redatti in lingua italiana, e che la lingua tedesca può essere usata,
accanto a quella italiana, quando sia chiesto, anche verbalmente,
dall'interessato. Ciò metterebbe la popolazione di lingua tedesca in
uno stato d'inferiorità rispetto a quella italiana.
Il principio di parità poi è completamente negato dalla norma
del terzo comma dell'art. 14 e dal secondo comma della disposizione
finale del decreto impugnato, i quali stabiliscono che non può essere
impedito l'esercizio dei poteri spettanti agli ufficiali ed agli agenti
di polizia giudiziaria e tributaria in caso di flagranza o urgenza.
Ciò creerebbe un trattamento differenziato a danno del gruppo di
lingua tedesca proprio in quei casi in cui l'uso della lingua
dell'interessato assume importanza decisiva nell'interesse della
persona e della stessa giustizia. Il che porterebbe, altresì, ad una
disapplicazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, che riconosce al cittadino il diritto di avere
rapporti scritti ed orali con gli organi e con gli uffici pubblici
solamente nella sua lingua, anche se questi rapporti si estrinsecano
in atti pubblici o provvedimenti della autorità.
Il decreto impugnato non terrebbe alcun conto della prevalenza
numerica dei cittadini di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano e,
condizionando la stesura degli atti o il rilascio di documenti in
lingua tedesca ad una richiesta - sia pure verbale - dell'interessato e
gratuitamente, non accorderebbe loro neanche quelle garanzie minime,
che pur sono concesse dallo "Statuto speciale per le minoranze"
allegato al Memorandum d'intesa concernente il Territorio libero di
Trieste del 5 ottobre 1954, agli abitanti della zona, di lingua slava,
che sono una piccola minoranza e, per quanto riguarda gli arresti ed il
termine entro il quale le accuse devono essere contestate a qualsiasi
cittadino, dall'art. 5, secondo comma, della "Convenzione europea dei
diritti dell'uomo" del 1950, ratificata dall'Italia nel 1955 e resa
esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Con altro motivo del ricorso, la Regione lamenta che il primo comma
degli artt. 9 e 15 delle norme di attuazione impugnate, non esigendo
che "tutto" il personale degli uffici giudiziari e di polizia in genere
abbia piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, crea una
limitazione alla capacità di agire per il gruppo linguistico tedesco
e, quindi, un indebolimento della fiducia nell'ordine costituito e del
principio stabilito nell'art. 79 dello Statuto regionale, dove per
l'attività degli uffici di conciliazione è richiesta senza
limitazioni la piena conoscenza delle due lingue. Né al lamentato
inconveniente si può ovviare con l'utilizzazione di interpreti,
perché tale misura, sebbene prevista come provvisoria dalle norme di
attuazione, rischia di diventare permanente e di portare ad una
disapplicazione del principio sancito nel paragrafo primo, secondo
comma, lettera d, dell'accordo di Parigi, il quale mira a realizzare
una più adeguata proporzione di impiego dei due gruppi etnici nei
pubblici uffici.
Con il terzo punto del ricorso, infine, la Regione denunzia
l'incostituzionalità dell'art. 11 delle norme d'attuazione, perché in
contrasto, oltre che con il principio generale di eguaglianza e di
parità di diritti già esposto, anche con gli artt. 4, n. 7, e 84
dello Statuto speciale, in quanto se l'impianto e la tenuta dei libri
fondiari spetta alla competenza legislativa primaria della Regione, ad
essa spetta anche la regolamentazione sull'uso della lingua in tale
attività. Del resto, che le disposizioni sull'uso della lingua
facciano parte della "tenuta" del libro fondiario si ricava anche dal
R. D. 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri
fondiari nel territorio delle nuove Provincie, decreto che fu recepito
come legge regionale in forza dell'art. 12 della legge regionale 8
novembre 1950, n. 17. Per cui, anche sotto questo punto di vista non
può mettersi in dubbio la competenza della Regione, già acquisita e
riconosciuta con l'approvazione della citata legge e con la mancata
impugnazione della stessa da parte dello Stato.
Né si dica che lo Stato può e deve legiferare anche in materia
attribuita alla competenza regionale, al fine di attuare o meglio
precisare il contenuto delle norme attributive di competenza, perché
ciò varrebbe ad interpretare con forza di legge, in modo autentico, il
contenuto di norme dello Statuto, cioè di una legge costituzionale, il
che non potrebbe avvenire se non con un'altra legge costituzionale.
Per queste considerazioni, la Regione chiede che siano dichiarati
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 e
il secondo comma della disposizione finale del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso come per legge, il quale nelle deduzioni del 23
aprile 1960 e nella memoria depositata il 19 ottobre stesso anno, si
riporta, quanto ai presupposti, ai limiti ed alle modalità del
ricorso, ai principi affermati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 12 maggio 1960, con la quale è stato deciso
il ricorso prodotto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso il D.P.R.
8 agosto 1959, n. 688, contenente anch'esso norme di attuazione dello
Statuto regionale in materia di uso della lingua tedesca nella
Provincia di Bolzano.
In ordine al primo motivo del ricorso, osserva l'Avvocatura che
l'art. 3 della Costituzione e l'art. 2 dello Statuto speciale, che del
primo è una specifica applicazione, garantiscono l'uguaglianza di
fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni
personali e sociali. A loro volta, l'art. 6 della Costituzione, e
l'art. 2 dello Statuto alto-atesino, che di quello è una
specificazione, concernono, invece, la tutela delle minoranze
linguistiche, nel senso che assicurano il rispetto e l'integrità delle
caratteristiche etniche e culturali dei gruppi minoritari. I due gruppi
di norme si muovono su piani diversi e la "tutela" non ha alcuna
interferenza con la parità dei diritti, che è garantita in modo
autonomo ed assoluto dall'art. 3 della Costituzione.
Comunque, le disposizioni citate sono del tutto estranee alla
materia dell'uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano, che
è disciplinata in modo autonomo dal titolo X dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, dal che discende che solo alla stregua degli artt.
84 a 87 dello Statuto, e non con riferimento all'art. 2 dello Statuto
medesimo, si può vagliare la legittimità costituzionale delle norme
di attuazione in parola.
Sotto questo riflesso, perciò, l'Avvocatura dello Stato ritiene
che la censura mossa dalla Regione sia infondata.
La difesa dello Stato deduce poi l'infondatezza del ricorso sia per
quanto concerne la violazione dell'art. 10 della Costituzione, perché
questo prevede l'adattamento automatico dell'ordinamento giuridico alle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e non già
alle norme contenute in singoli trattati od accordi; sia per quanto
riguarda la dedotta violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale,
perché questo pone un limite alla competenza legislativa della
Regione, ma non a quella dello Stato. Su questi punti l'Avvocatura si
richiama alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 1960.
Il ricorso potrebbe essere ammissibile limitatamente alla
impugnazione dell'art. 11 del decreto presidenziale, ma nel merito esso
è infondato perché, se è vero che l'art. 4, n. 7, attribuisce alla
Regione una competenza legislativa in materia di "impianto e tenuta dei
libri fondiari", questa competenza non è affatto invasa dalle norme
d'attuazione in questione, le quali regolano soltanto l'uso delle due
lingue, italiana e tedesca, nelle iscrizioni tavolari e nel rilascio
degli estratti e dei certificati. Né la norma in parola viola l'art.
95 dello Statuto, perché, allo scopo di attuare e meglio precisare il
contenuto delle norme statutarie attributive di competenza, lo Stato
può e deve legiferare anche in materia riservata alla competenza
regionale.
Sugli altri punti del ricorso, l'Avvocatura dello Stato contesta
che le norme impugnate siano in contrasto con il principio della
parità di diritti, perché il fatto che alcune norme del D.P. n. 103
del 1960, e precisamente gli artt. 4, 5, 6, 8 e 13, diano una certa
prevalenza all'atto formato in lingua italiana, dipende necessariamente
dal principio della ufficialità della lingua italiana. Ora, le norme
impugnate contemperano questo principio con quello della parità, anche
se accordano una certa prevalenza alla lingua ufficiale. L'interessante
- ai fini della tutela delle minoranze linguistiche - è che siano
assicurati i mezzi tecnico-giuridici idonei perché un cittadino,
appartenente al gruppo linguistico minoritario, non sia costretto a
fare uso di una lingua diversa da quella materna; e le norme impugnate
garantiscono appunto la parità dell'uso delle due lingue attraverso un
complesso organico di disposizioni.
Dall'esame di queste norme risulta evidente come lo Stato, fermo
restando il principio della ufficialità della lingua italiana,
espressione dell'unità della Repubblica, ed escluso che sia
costituzionalmente imposto l'uso esclusivo ed obbligatorio della lingua
tedesca nella Provincia di Bolzano, ha fatto quanto era possibile per
assicurare ai due gruppi linguistici l'uso della propria lingua. Né
alcuno può dolersi se, in taluni casi, per ottenere un atto in lingua
tedesca occorre farne richiesta - verbale e gratuita - o se, per un
evidente principio di economia, non è adoperata la lingua tedesca
quando nessuno ne abbia fatto uso.
Circa l'altra doglianza della Regione secondo cui le norme
impugnate non prescrivono che "tutti i giudici e funzionari abbiano
piena conoscenza della lingua tedesca e che l'impiego degli interpreti,
da temporaneo, possa diventare definitivo e permanente, l'Avvocatura
dello Stato osserva che, a prescindere dal fatto che le disposizioni
emanate al riguardo non integrano alcuna violazione di norme
costituzionali, perché, o direttamente o a mezzo di interpreti e
traduttori, la garanzia del bilinguismo viene ugualmente attuata, è
da rilevare che esse tendono ad adeguarsi alla realtà della situazione
e cioè cercano di ovviare alla riluttanza dei cittadini di lingua
tedesca di accedere ai pubblici uffici ed alla conseguente difficoltà
di creare ex nihilo giudici e funzionari con piena conoscenza della
lingua tedesca.
Quanto, infine, al terzo comma dell'art. 14 del decreto impugnato,
secondo il quale non può essere impedito l'esercizio dei poteri
spettanti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tributaria
nei casi di flagranza, sono la situazione di estrema ed indilazionabile
urgenza, conseguente allo stato di flagranza, e le esigenze di difesa
sociale che legittimano una momentanea quiescenza del diritto di
parità, così come avviene per altri diritti costituzionalmente
garantiti, quali la libertà personale, la libertà di associazione, la
manifestazione del pensiero, l'esercizio del mandato parlamentare, che
nei casi di emergenza o di flagranza possono essere legittimamente
compressi essendo, in tali ipotesi, considerato prevalente l'interesse
alla difesa sociale.
Per quanto sopra esposto, l'Avvocatura dello Stato chiede che il
ricorso prodotto dalla Regione contro il decreto del Presidente della
Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, sia dichiarato inammissibile o,
quanto meno, infondato nel merito. Considerato in diritto :
1. - In ordine alle eccezioni pregiudiziali, proposte dalla difesa
dello Stato nelle deduzioni e non riprodotte nella memoria, la Corte
riafferma quanto ha deciso con la sentenza 12 maggio 1960, n. 32. Il
ricorso della Regione è ammissibile quando trattasi di giudicare della
violazione di norme dello Statuto speciale ed è anche ammissibile per
violazione di altre norme costituzionali sempre che la dedotta
violazione di queste ultime si presenti come una lesione della sfera
di competenza della Regione (o della Provincia).
I principi enunciati nella stessa sentenza valgono anche per quanto
si riferisce all'ammissibilità della doglianza relativa alla
violazione dell'art. 10 della Costituzione in relazione alla
prospettata violazione dell'accordo De Gasperi-Gruber. Basterà
ribadire che tale dedotta violazione può essere esaminata in
riferimento non alla norma della Costituzione invocata dalla
ricorrente, bensì alle disposizioni dello Statuto speciale, attraverso
le quali l'accordo, come pure l'art. 6 della Costituzione, hanno avuto
attuazione e specificazione.
2. - La questione che deve essere esaminata per prima è quella che
attiene alla competenza.
La Regione deduce che l'art. 11 del decreto presidenziale
impugnato, relativo all'uso della lingua negli uffici tavolari,
sarebbe illegittimo perché lo Stato non avrebbe competenza a dettare
norme in questa materia, riservata in via primaria alla Regione in
virtù dell'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale.
La doglianza è infondata per la ragione essenziale esposta dalla
Corte nella sopra richiamata sentenza. La competenza normativa in
ordine all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale
che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba
essere regolato.
Né è esatto che l'esercizio dell'esclusiva potestà dello Stato
in materia di uso della lingua svuoti di contenuto la citata norma
dello Statuto, poiché la complessità e la delicatezza delle
operazioni inerenti alla tenuta del libro tavolare richiedono una
adeguata regolamentazione, che ha una sua autonoma ragion d'essere.
La difesa regionale, poi, espone che la questione della lingua in
materia tavolare era regolata dall'art. 89 del R.D. 28 marzo 1929, n.
499; aggiunge che questa legge venne recepita come legge regionale in
forza dell'art. 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17;
conclude che, non essendo stata questa legge regionale impugnata dagli
organi dello Stato, la competenza regionale anche in materia di uso
delle lingue nella tenuta del libro tavolare non potrebbe essere
contestata.
La tesi non ha fondamento. La mancata impugnazione da parte dello
Stato di una legge regionale non produce uno spostamento di competenza
dallo Stato alla Regione nella materia in cui la legge regionale è
intervenuta, essendo pacifico che una sfera di competenza stabilita
con legge costituzionale non può essere variata che con altra legge
costituzionale.
Affermato, quindi, che la competenza in materia di uso della lingua
spetta allo Stato, non si può contestare agli organi statali il potere
di emettere norme in tale materia, nonostante la precedente emanazione
di norme regionali nella materia stessa.
Con riserva di esaminare in seguito le doglianze di merito relative
all'art. 11, è da concludere che è infondata la censura relativa alla
competenza in ordine all'articolo stesso. Ed è pure infondata, per le
stesse ragioni, l'impugnativa dell'art. 1 del decreto in quanto esso
riguarderebbe anche la materia tavolare, che sarebbe fuori del campo di
competenza dello Stato.
3. - Prima di passare ad esaminare le altre disposizioni impugnate,
occorre eliminare dal campo delle indagini l'art. 1 del decreto.
Si può capire che questa disposizione sia stata impugnata nella
parte in cui accennava alla materia tavolare. Trattandosi di questione
di competenza, anche il semplice riferimento ad una materia che si
assumeva spettante alla Regione avrebbe potuto dar luogo alla doglianza
che tale riferimento violasse, per se stesso, la sfera di attribuzioni
della Regione: il che, come si è visto, non accade. Ma, in rapporto
alle lamentate violazioni di merito, è evidente che, non avendo l'art.
1 alcun concreto contenuto normativo, l'enunciazione introduttiva che
vi si legge relativamente alle materie regolate dal decreto non può
porre in essere alcuna illegittimità. Anche se le disposizioni
contenute negli articoli successivi fossero in parte illegittime, la
enunciazione delle materie, sulle quali la competenza statale in
materia di uso della lingua non è contestata, sarebbe sempre
legittima.
4. - La Regione si lagna che alcuni atti vanno redatti o resi
pubblici solo nella lingua italiana. A parte l'art. 13, relativo agli
atti notarili, di cui si dirà in seguito, una sola delle norme
impugnate prevede la redazione di atti esclusivamente nella lingua
italiana, e cioè l'art. 8 che conferma l'uso della lingua italiana per
la compilazione delle schede del casellario giudiziale. Mentre
un'altra, quella dell'art. 5, consente che la lettura delle sentenze
penali si faccia in lingua italiana solo quando né l'imputato né il
responsabile civile né la parte civile siano presenti nel momento
della lettura o quando essi, tutti, si siano serviti della lingua
italiana.
Ritiene la Corte che per entrambe tali doglianze la Regione sia
carente di interesse.
Nei riguardi dell'art. 8, è da osservare che, nelle parte alla
quale si limita per ora l'esame, relativa alla compilazione delle
schede, esso regola un'attività puramente interna. Data la particolare
struttura degli uffici del casellario ed il modo del loro
funzionamento, nessuna utilità avrebbero i cittadini di lingua
tedesca se gli originali dei cartellini fossero scritti in doppia
lingua, così come nessun fastidio, neppur minimo, subiscono per il
fatto che essi si redigono solo in lingua italiana. Altra questione è
quella che si riferisce alle modalità stabilite per il rilascio dei
certificati, ma essa dovrà essere esaminata in seguito insieme a
quelle doglianze che su analogo fondamento sono rivolte ad altri
articoli.
Considerazioni non diverse debbono essere formulate in ordine
all'art. 5, essendo chiaro che nessun interesse vantano i cittadini di
lingua tedesca a che la lettura delle sentenze penali sia effettuata
nella lingua tedesca anche quando i predetti, che siano stati parti nel
processo, non siano presenti all'udienza in cui essa ha luogo. La
garanzia è predisposta per l'uso della lingua, e l'uso presuppone una
comunicazione con altri, un rapporto, che nella specie viene, invece, a
mancare. La difesa della Regione mostra di convenire in ciò, come
risulta dalla cura che essa pone nell'individuare l'interesse che, a
suo parere, giustificherebbe l'impugnativa, raffigurabile nella
generale finalità di prevenzione di reati cui gioverebbe la conoscenza
del tenore della sentenza da parte del pubblico. Ora, è chiaro che
questo argomento attiene a un superiore interesse, la cui tutela spetta
esclusivamente allo Stato.
5. - Passando ora all'esame delle altre censure, è da osservare
che tutte le disposizioni impugnate (a parte l'art. 13, il terzo comma
dell'art. 14 ed il secondo comma della disposizione finale, dei quali
si dirà in seguito) affermano il principio che gli atti ivi
contemplati devono essere o redatti nelle due lingue, oppure tradotti
in tedesco.
Pur senza considerare gli artt. 2, 3 e 12 (non impugnati), anche
l'art. 4, secondo comma, l'art. 5 (quando non ricorra l'ipotesi prima
considerata), l'art. 6, secondo comma, garantiscono tutti nel modo più
pieno il diritto dei cittadini di lingua tedesca all'uso sia orale che
scritto della lingua materna; stabiliscono altresi che gli atti ivi
considerati siano formati anche in tale lingua, all'infuori di ogni
richiesta.
La Regione si duole che in altri casi, per ottenere che atti si
effettuino in lingua tedesca, occorra la richiesta del Pubblico
Ministero o di una delle parti (art. 4, terzo comma, e art. 6, primo
comma) o di uno dei difensori (art. 4, quarto comma) o degli
interessati (art. 8 e art. 11, secondo comma).
La Regione sostiene che, imponendo queste richieste, si sarebbe
dato causa ad una menomazione dell'uguaglianza fra i gruppi linguistici
e della parità nell'uso delle due lingue ed in pratica si sarebbe
imposto un onere gravoso, in quanto, come si legge nel ricorso, "tutti
i procedimenti in questione vengono resi più complicati, gravosi e
dispendiosi, e ciò naturalmente anche a danno dei cittadini ai quali
tale attivita si riferisce. Tanto più in quanto l'odio e l'onere della
richiesta vien fatto pesare sul singolo cittadino in cerca di
giustizia".
In realtà nessun onere viene a gravare sulla parte, dato che la
richiesta può essere verbale, non importa alcuna spesa, non produce
alcun fastidio. Per il rilascio di copie, che è condizionato in ogni
caso, per tutti i cittadini italiani, ad una richiesta, si tratta solo
di aggiungere a questa la menzione della lingua in cui le copie stesse
dovranno essere redatte, sicché nessuna pratica differenza di
situazioni si verifica rispetto a quella patrocinata dalla difesa
della Regione, secondo cui la detta menzione dovrebbe desumersi
implicitamente dalla lingua in cui la richiesta è formulata.
Dall'esame fin qui compiuto risulta che le disposizioni impugnate
non violano i principi della uguaglianza e della parità nell'uso delle
due lingue, riconosciuti dall'accordo di Parigi e sanciti dalle norme
costituzionali.
In particolare, quelle disposizioni non sono in contrasto con gli
artt. 84 e 85 dello Statuto speciale ai cui criteri puntualmente si
ispirano, in quanto è assolutamente garantito ai cittadini di lingua
tedesca l'uso della loro lingua nei rapporti con gli uffici considerati
nel decreto ed è assicurato nei confronti dei cittadini stessi l'uso
della lingua tedesca da parte degli uffici predetti.
Il principio della parità dell'uso delle lingue, che, come la
Corte ha altre volte riconosciuto, deve assumersi a criterio
interpretativo dei predetti articoli, è osservato quando si dia ad
ogni cittadino la possibilità di comprendere e farsi comprendere nella
lingua materna, senza apprezzabili difficoltà, essendo questo
l'interesse tutelato dalle norme costituzionali che hanno garantito
l'uso della lingua stessa, e ciò anche se l'esercizio del diritto non
avvenga con tutte le medesime modalità valevoli per i cittadini delle
altre Provincie, nelle quali l'esclusività della lingua parlata non fa
sorgere i problemi propri delle zone mistilingue.
La difesa della Regione va in realtà oltre l'esigenza della
parità quando la intende come concreta e puntuale uguaglianza in ogni
minima particolarità, e non riesce neanche a celare una sua
interpretazione dell'esigenza stessa nel senso della prevalenza e
persino della esclusività della lingua tedesca: ciò traspare qua e
là, allorché per esempio afferma che "dovrebbe considerarsi
sufficiente la sola verbalizzazione nella lingua tedesca, salvo la
traduzione nella lingua italiana ai fini dei rapporti con altri
organi", ed è reso evidente da richiami ad ordinamenti stranieri
informati a principi diversi. Questo orientamento della Regione risulta
altresì manifesto da una precedente impugnativa da essa rivolta
contro altre norme di attuazione che richiedevano l'uso congiunto
delle due lingue da parte di organi e uffici della Provincia (si veda
in proposito la citata sentenza n. 32 del 1960).
6. - La Regione fa rilevare ancora gli inconvenienti che derivano
dalla esigenza di ricorrere all'ausilio degli interpreti quando le
autorità preposte ai vari uffici non abbiano il pieno possesso della
lingua tedesca, e si duole che gli artt. 9 e 15 non abbiano disposto
che tutto il personale degli uffici ivi considerato sia in in possesso
delle due lingue.
È da osservare in proposito come l'atto normativo impugnato (il
quale estende anche agli uffici di cui tratta lo stesso principio del
bilinguismo già affermato con il precedente decreto presidenziale 8
agosto 1959, n. 688) intende appunto raggiungere la finalità indicata
dalla Regione che è di eliminare l'intervento degli interpreti, cui si
ha riguardo in via del tutto transitoria.
Nessun fondamento ha il rilievo secondo cui "tutto" il personale
considerato dovrebbe conoscere la lingua tedesca, poiché l'interesse
della Regione è solo che il personale bilingue sia (come, appunto, il
decreto in esame stabilisce) "in numero corrispondente alle esigenze
determinate dall'applicazione della legge stessa": alle esigenze cioè
derivanti dal diritto all'uso della propria lingua da parte degli
italiani alloglotti, quale questa garantisce.
Nessun argomento in contrario può trarsi dall'art. 79 dello
Statuto speciale per contestare la legittimità dell'art. 9 delle norme
in esame. Se per gli uffici di conciliazione lo Statuto poté dettare
una disposizione particolare, lo stesso non poté essere fatto per gli
altri uffici giudiziari. E questo non è detto in base
all'applicazione di vecchi e facili canoni di interpretazione, ma in
base alle palesi esigenze dell'organizzazione giudiziaria (ed
amministrativa) dello Stato.
Difatti, per gli uffici di conciliazione, che non hanno un
personale con carattere impiegatizio, era facile formulare una
disposizione come quella dell'art. 79. Ma per gli altri uffici
giudiziari (e amministrativi) per i quali l'ordinamento dello Stato
prevede la esclusiva utilizzazione di personale impiegatizio, la cosa
non era e non è così semplice.
Nessuno potrebbe sostenere - e, per la verità, non lo ha sostenuto
neppure la difesa regionale - che lo Stato italiano abbia assunto
l'impegno di adottare nella Provincia di Bolzano un'organizzazione
giudiziaria e amministrativa difforme da quella vigente in tutto il
territorio nazionale. Resta, quindi, chiaro che l'art. 79 dello Statuto
lungi dal rappresentare l'applicazione di un principio generale, è
norma speciale dettata per uffici il cui tipo di organizzazione ha un
aspetto particolare e che pertanto non è lecito pretendere che ad
uffici che in tutto il territorio nazionale sono costituiti con
personale impiegatizio sia addetto, in quella Provincia, personale di
diverso carattere.
Né si vede sopra quale base la difesa regionale possa sostenere
che per invogliare i cittadini di lingua tedesca, l'afflusso dei quali
negli uffici statali è, come la stessa difesa riconosce, assai scarso,
lo Stato dovrebbe assicurare ad essi una inamovibilità di sede dalla
Provincia di Bolzano. Non è qui da giudicare se una cosa del genere
sia possibile o sia opportuna; ma è certo che nessun obbligo lo Stato
ha in tal senso.
La Regione lamenta anche che non sia stato fissato un termine
perentorio per l'attuazione di quanto previsto dai citati artt. 9 e 15.
È da osservare, in primo luogo, che si invaderebbe la sfera del
merito, sottratta al giudizio della Corte, se si richiedesse una
determinazione di termini, dato che in nessun modo essa può essere
dedotta dalle norme costituzionali.
È da aggiungere che, per sua stessa natura, un adeguamento degli
uffici nel senso stabilito dal decreto non può che avvenire
gradualmente, mano mano che sarà possibile disporre di personale
impiegatizio bilingue. Né sarebbe un rimedio rapido quello di
stabilire una inamovibilità del personale bilingue della Provincia di
Bolzano. Ferme le riserve che sono state sopra esposte, la rapidità
di riuscita di una tale misura presuppone un fatto che fino ad oggi si
è dimostrato fuori della realtà, cioè, un apprezzabile afflusso nei
ranghi degli impiegati dello Stato da parte dei cittadini di lingua
tedesca.
7. - Fondata è, invece, da ritenere la doglianza nei riguardi
dell'art. 13 del decreto, relativo agli atti notarili.
Dalla disposizione che gli atti notarili siano scritti in lingua
tedesca soltanto se la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal
notaio, oltre che dalle parti, può derivare una grave difficoltà ed
anche una impossibilità per il cittadino di lingua tedesca che voglia
avvalersi del diritto di usare la propria lingua materna. La
difficoltà non consiste nel fatto che egli debba richiedere che l'atto
sia redatto in lingua tedesca: come si è spiegato sopra, tale
richiesta non può costituire un apprezzabile impedimento. Ma nella
disposizione dell'art. 13 la deficienza non è questa. Se l'altra parte
non conosce il tedesco (la disposizione parla di parti al plurale, e
quindi di tutte le parti) o se anche uno dei testimoni o il notaio non
conosce il tedesco, il cittadino di lingua tedesca non può adoperare
la propria lingua materna e non può ottenere che l'atto sia scritto in
lingua tedesca.
Il sistema adottato con l'art. 13 è da ritenere inadeguato alle
esigenze che si dovevano attuare, e, pertanto, la disposizione (che
sotto altri aspetti appare anche lacunosa e non risponde neppure alla
giusta tutela degli interessi dei cittadini di lingua italiana) deve
essere eliminata per dar luogo ad una più rispondente (e più
completa) disciplina.
8. - Ultima doglianza da esaminare è quella relativa all'articolo
14, terzo comma, e al secondo comma della disposizione finale.
Quanto alla disposizione del terzo comma dell'art. 14, occorre dire
che essa è pienamente legittima per quello che dice. È del tutto
ovvio che non può essere in nessun caso impedito l'esercizio dei
poteri spettanti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e
tributaria in caso di flagranza.
La disposizione, però, potrebbe essere illegittima per quel che
non dice: essa non dice espressamente che, nel più breve tempo
possibile, il cittadino di lingua tedesca deve essere reso edotto nella
sua lingua materna di ciò che l'ufficiale o l'agente abbia compiuto
nei suoi confronti al momento della flagranza e deve essere messo in
condizione di esporre nella stessa lingua tutte le sue ragioni e di
farne prendere nota in un verbale redatto in tedesco.
Ma questa prescrizione si evince senza possibilità di dubbio dal
testo dell'art. 14 in relazione alle disposizioni, da esso stesso
richiamate, degli artt. 3 e 4. Dal complesso di queste norme emerge
chiaramente che la possibilità per il cittadino di lingua tedesca di
essere posto in contatto con chi conosca la sua lingua materna deve
essere di pronta realizzazione; senza di che non potrebbe essere
redatto alcun verbale.
Le stesse considerazioni valgono nei riguardi del secondo comma
della disposizione finale.
L'urgenza giustifica la redazione di atti che non potrebbero essere
differiti senza pregiudizio dei pubblici interessi. Ma è inerente alla
stessa natura dell'istituto che, nel più breve tempo possibile, il
cittadino di lingua tedesca sia reso edotto, nella sua lingua, del
contenuto dell'atto compiuto in via d'urgenza e sia messo in grado di
esporre, nella stessa lingua, tutte le sue ragioni; e ciò, in
applicazione delle disposizioni più volte ricordate, dovrà essere
verbalizzato anche in lingua tedesca.
Il sistema, quale deriva dalle precedenti disposizioni e da quelle
contenute nel decreto in esame, interpretate nel senso ora esposto,
assicura ai cittadini italiani di lingua tedesca garanzie ancora più
ampie di quelle previste dalla "Convenzione europea dei diritti
dell'uomo", ratificata dall'Italia (legge 4 agosto 1955, n. 848),
invocata dalla Regione ricorrente.
In conformità alla propria giurisprudenza ormai costante, la Corte
avverte che essa non dichiara illegittime le norme, qui considerate,
del terzo comma dell'art. 14 e del secondo comma della disposizione
finale, in quanto le interpreta nel senso ora esposto.
Comunque, poiché il decreto dovrà essere integrato con un nuovo
testo dell'art. 13, sarebbe auspicabile che anche al testo del terzo
comma dell'art. 14 e del secondo comma della disposizione finale fosse
aggiunta una disposizione secondo la quale, quando, nei casi di
flagranza o di urgenza, fosse impossibile osservare le disposizioni
contenute nel decreto, il cittadino di lingua tedesca dovrebbe, entro
un determinato breve termine, essere messo in grado di ascoltare nella
sua lingua e di esporre nella stessa lingua tutto ciò che è di suo
interesse; del che dovrebbe essere fatta apposita verbalizzazione anche
in lingua tedesca.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara illegittima la disposizione contenuta nell'art. 13 del
decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti
giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile,
negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e
tributaria;
b) dichiara non fondata, nei sensi espressi nella motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, e
del secondo comma della disposizione finale del decreto predetto;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli altri articoli dello stesso decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
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