Sentenza n. 1/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla
soppressione dell'ordinamento corporativo, promosso con ordinanza
emessa il 16 giugno 1961 dalla Corte di appello di Torino nel
procedimento civile vertente tra Betti Carlo e l'Associazione librai
italiani contro la Società Paravia e l'Associazione italiana editori,
iscritta al n. 166 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio della Società Paravia,
dell'Associazione italiana editori, di Betti Carlo e dell'Associazione
librai italiani;
udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli, per la Società
Paravia, Pietro Bodda e Renato Corrado, per l'Associazione editori,
Aldo Dedin e Alberto Asquini, per l'Associazione librai, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio pendente davanti al Tribunale di
Torino, nel quale il libraio Carlo Betti lamentava che la Società
Paravia, in violazione dell'accordo economico collettivo 5 giugno 1935,
pubblicato con decreto del Capo del Governo 14 giugno 1935, n. 942, che
disciplinava il commercio librario, avesse venduto direttamente a
scuole ed istituti scolastici libri di sua edizione praticando sconti
superiori al 10 per cento sul prezzo di copertina, la Società
convenuta eccepiva, in via preliminare, che quell'accordo e l'art. 43
del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che
ha mantenuto in vigore gli accordi economici ed i contratti collettivi
stipulati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo,
contrastassero con gli artt. 39 e 41 della Costituzione.
Nel processo intervennero volontariamente l'Associazione librai
italiani e l'Associazione italiana editori, le quali aderirono,
rispettivamente, alla domanda del Betti ed alle eccezioni della
Paravia.
Avendo il Tribunale dichiarato la questione manifestamente
infondata, la Società Paravia e l'Associazione italiana editori la
riproposero in secondo grado.
La Corte d'appello, con ordinanza del 16 giugno 1961, sospendeva il
giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, osservando che
la disciplina legale dei prezzi contrasta con il principio d'iniziativa
economica sancito dall'art. 41 della Costituzione, e che solo esigenze
di ordine pubblico e di realizzazione di fini sociali possono, in
singoli casi, legittimarla, mentre l'interesse in considerazione del
quale fu stipulato l'accordo economico librario del 1935 non sembra
potersi identificare con un interesse d'utilità sociale, che, nella
specie, sarebbe quello di rendere i libri accessibili a tutti con il
loro basso prezzo.
Né la conciliabilità dell'art. 43 del decreto legislativo del
1944 con l'art. 41 della Costituzione può ritenersi già affermata
dalla sentenza n. 55 del 1957, con la quale la Corte costituzionale
riconobbe la sopravvivenza, in forza del citato art. 43, dei contratti
collettivi di lavoro stipulati prima della soppressione
dell'ordinamento corporativo, perché con tale sentenza, nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509,
primo comma, del Codice penale, la Corte si limitò a ricordare che,
continuando, in forza dell'art. 43, i contratti collettivi di lavoro a
sopravvivere, la norma penale dell'art. 509 del Codice penale, che è
diretta appunto a garantire l'osservanza di quei contratti, deve
ritenersi tuttora in vita.
L'ordinanza è stata notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 25 agosto 1961, comunicata ai Presidenti
delle due Camere il 2 settembre successivo e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 18 novembre 1961.
In questa sede si sono costituiti, da una parte, la casa editrice
Paravia e l'Associazione italiana editori con separate deduzioni e
memorie depositate negli stessi giorni 22 settembre 1961 e 31 ottobre
1962; dall'altra, il signor Carlo Betti, con deduzioni depositate il 29
novembre 1961, e l'Associazione librai italiani, con deduzioni
depositate il 3 novembre 1961 e memoria del 31 ottobre 1962.
2. - Per la Società Paravia si osserva anzitutto che l'accordo
economico 5 giugno 1935 non rientra nella regolamentazione dell'art. 43
del decreto n. 369, perché questo riguarda accordi economici che
regolano "rapporti fra imprenditori collaboranti, analoghi ai contratti
di lavoro", mentre l'accordo librario del 1935 regola "rapporti fra
imprenditori concorrenti".
Di conseguenza l'esame della legittimità costituzionale dell'art.
43 può farsi soltanto se si ritenga che tale articolo si estenda anche
agli accordi economici conclusi fra associazioni di imprenditori
concorrenti e limitatamente a quella parte del citato articolo che si
riferisce a tali accordi.
In quest'ultima ipotesi, l'art. 43 dovrebbe ritenersi in contrasto
con i precetti costituzionali.
Tra l'accordo economico del 1935 e l'art. 43 del decreto n. 369,
da una parte, e gli artt. 39 e 41 della Costituzione, dall'altra,
esiste un contrasto insanabile, sia rispetto alla libertà di
iniziativa economica, sia rispetto all'organizzazione sindacale.
In particolare, l'illegittimità costituzionale delle citate norme
starebbe sopratutto nel fatto che, a sensi dell'art. 41 della
Costituzione, la legge ordinaria può porre limiti all'esercizio
dell'attività economica privata solo quando tali limiti rispondano a
misure protettive del benessere sociale.
Nella specie, non risponderebbe a tale finalità il mantenimento in
vigore degli accordi economici diretti a limitare la libera concorrenza
tra imprenditori.
Pertanto, il citato art. 43, qualora lo si ritenesse applicabile
agli accordi economici limitativi della concorrenza, dovrebbe essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
3. - Anche per l'Associazione italiana editori si sostiene che
l'accordo librario del 1935 non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 43 del decreto n. 369, dato che questo riguarda atti che
disciplinano rapporti di lavoro ed economici tra singoli, mentre quello
concerne rapporti tra federazioni. E poiché l'ordinanza di rinvio non
si è pronunciata su questo punto, l'Associazione editori sostiene che
l'esame di legittimità costituzionale dell'art. 43 debba farsi
soltanto se lo si ritenga applicabile anche agli accordi che regolano i
rapporti economici di categoria.
A questo argomento è dedicata buona parte della memoria difensiva
dell'Associazione editori. Si sostiene che il citato art. 43 non ha
disposto la proroga di tutta la disciplina corporativa del lavoro e
della produzione, ma soltanto la disciplina dei rapporti collettivi ed
individuali tra soggetti esistenti al momento della sua emanazione.
Dalla previsione dell'art. 43 sarebbero, quindi, esclusi gli
accordi economici relativi alla disciplina corporativa dei limiti
legali della concorrenza, poiché questa si svolgeva attraverso
rapporti fra categorie ormai soppresse e fra associazioni e singoli
imprenditori appartenenti a tali categorie.
L'art. 43 del decreto n. 369 si è riferito esplicitamente solo ai
contratti ed accordi con efficacia "normativa, diretti cioè a porre la
disciplina di rapporti collettivi ed individuali fra gli appartenenti
alle categorie professionali rappresentate dalle associazioni
stipulanti", e pertanto non ha potuto prorogare l'efficacia generale
dell'accordo librario del 1935, trattandosi nella specie di efficacia
obbligatoria e non normativa e riguardando obbligazioni nei confronti
di soggetti non più esistenti.
Nel merito, si precisa che la doglianza di incostituzionalità non
è rivolta contro l'art. 43 in ogni sua applicazione, ma solo in quanto
manterrebbe in vigore accordi economici, come quello librario del 1935,
dal contenuto contrario ai precetti costituzionali. È incostituzionale
il contenuto dell'accordo, ma lo è anche l'art. 43 del decreto n. 369,
che ne dispone l'obbligatorietà: l'accordo economico è l'oggetto di
una situazione di diritto, e l'art. 43 è la legge formale che lo
introduce, con una certa efficacia, nel nostro ordinamento.
La violazione dell'art. 41 della Costituzione è da ravvisare non
nella fissazione del prezzo di copertina, il quale, essendo fissato
dall'editore, non è un prezzo d'imperio, ma nella imposizione,
mediante l'art. 43, dell'obbligo di non praticare sconti superiori al
10 per cento, il che si risolve in una coartazione della libera
iniziativa economica. Essa, inoltre, è contraria al pubblico
interesse, dato che impedisce di praticare riduzioni di prezzo e quindi
di invogliare gli interessati all'acquisto di libri, limitando così la
diffusione della cultura.
In tal modo l'art. 43 del decreto n. 369, nella fattispecie, rende
obbligatoria una disposizione che viola il primo comma dell'art. 41
della Costituzione ed è in contrasto con i precetti di cui al secondo
e terzo comma dello stesso articolo.
In conclusione, non si chiede l'annullamento del citato art. 43, ma
solo una declaratoria di incostituzionalità della interpretazione di
tale articolo, se intesa nel senso che esso è valido anche quando si
riferisce ad accordi economici il cui contenuto sia incostituzionale
4. - La difesa del signor Betti, premesso che l'art. 43 del decreto
n. 369, nel sopprimere l'organizzazione sindacale, mantenne
provvisoriamente in vita tutte le norme corporative esistenti, per non
lasciare senza regolamentazione numerosi rapporti creati prima della
soppressione del passato ordinamento, osserva che il rinvio che l'art.
43 fa alle norme sindacali preesistenti non menoma in alcun modo la
libertà dell'iniziativa privata, salvo a vedere se singole norme
ritenute in vigore siano eventualmente in contrasto con tale principio.
Gli artt. 2 e 9 dell'accordo economico del 5 giugno 1935, che qui
interessano, dispongono la obbligatorietà del prezzo di copertina, la
tolleranza di uno sconto non superiore ad un massimo, le sanzioni ed
altre conseguenze dell'inadempimento.
Clausole del genere, frequentissime in ogni sorta di liberi accordi
privati, non pongono alcuna limitazione all'iniziativa economica
privata, essendo o rimanendo totalmente libera la determinazione del
prezzo di copertina e richiedendosene soltanto l'osservanza, una volta
che esso è stato posto nella misura scelta dal privato nella sua più
piena discrezionalità.
D'altra parte, il fatto che gli sconti da parte degli editori non
siano illimitati e discrezionali risponde a fini di utilità sociale,
che coincide, nella specie, con il pubblico interesse alla diffusione
del libro, e quindi, della cultura, attraverso un sano mercato
librario.
Il libraio è uno strumento di tale diffusione e dalla sua
esistenza ed efficacia dipende che la diffusione possa attuarsi e
svilupparsi. Una sregolata concorrenza degli editori intaccherebbe o,
addirittura, annullerebbe la funzione intermediatrice del libraio, con
evidente pregiudizio del nubblico interesse culturale.
5. - L'Associazione librai contesta anzitutto quanto affermato
dalle controparti in ordine alla distinzione tra accordi economici
regolanti rapporti tra categorie e accordi regolanti rapporti tra
singoli ai fini dell'applicabilità dell'art. 43 del decreto n. 369.
Ogni accordo economico collettivo produce due ordini di effetti:
effetti obbligatori nei rapporti tra le associazioni, ed effetti
normativi nei confronti degli appartenenti alle categorie rappresentate
dalle associazioni stipulanti. Lo stesso può dirsi per l'accordo
librario del 1935. E poiché l'art. 43 del decreto del 1944 conferisce
efficacia ultrattiva ai contratti collettivi ed agli accordi economici
senza fare distinzioni, esso si applica anche all'accordo librario.
In ogni caso l'accordo in questione è destinato a disciplinare i
contratti individuali stipulati tra editori e librai, come è previsto
dall'art. 9, per cui, anche sotto questo aspetto, lo si deve
considerare mantenuto in vigore dall'art. 43.
Né una differente questione di costituzionalità dell'art. 43, a
seconda che si tratti di contratti collettivi o di accordi economici,
potrebbe fondarsi sull'art. 39 della Costituzione, perché questo si
limita a prevedere una disciplina - peraltro non ancora attuata -
soltanto per i contratti collettivi di lavoro. Ed il fatto che
un'analoga disciplina non sia stata prevista anche per gli accordi
economici, non significa che questi siano illegittimi, ma soltanto che
sono costituzionalmente irrilevanti.
Passando al merito, si espongono tesi analoghe a quelle sostenute
dalla difesa del signor Betti, mettendo in rilievo che l'art. 43 del
decreto n. 369 del 1944, nel sopprimere l'organizzazione sindacale, ha
voluto mantenere in vita con forza di legge tutte le norme contenute
sia nei contratti collettivi di lavoro che negli accordi economici
proprio per fini di utilità sociale, in quanto la soppressione
dell'ordinamento corporativo avrebbe travolto tutto un settore di
rapporti economici con evidente danno per la sicurezza e la libertà
sia di singole persone sia di vasti ceti sociali che nell'ordinamento
stesso avevano trovato la necessaria tutela.
Pertanto, la sopravvivenza dei singoli accordi economici, lungi dal
violare l'art. 41 della Costituzione, trova la sua ragione d'essere in
principi di utilità sociale, da questo richiamati, poiché con tali
accordi si sono disciplinati, nell'interesse della sicurezza e della
certezza delle relazioni sociali, alcuni particolari rapporti
giuridici.
Prevedendo che il prezzo sia fissato liberamente dall'editore,
secondo i propri criteri industriali, in regime di libera concorrenza,
l'accordo librario non interferisce in alcun modo sulla determinazione
del prezzo di vendita dei libri, ma stabilisce soltanto che l'editore
non può effettuare a clienti privati uno sconto superiore al 10 per
cento.
Il sistema del prezzo fisso nella vendita dei libri si è
dimostrato il mezzo migliore per assicurare la più larga, spedita ed
economica diffusione del libro nell'interesse della cultura. L'accordo
del 1935 non fa che codificare questa esigenza, ponendo un freno alla
sregolatezza degli sconti librari, che costituiscono un danno sia per
il commercio librario, sia per le librerie, sia per il pubblico, che
finisce per sopportarne le conseguenze, perché l'abuso degli sconti
porta ad un rialzo dei prezzi di copertina.
Quell'accordo non è dunque in contrasto con la utilità sociale
prevista dall'art. 41 della Costituzione, ma rientra tra quei controlli
legislativi intesi a coordinare ed indirizzare l'attività economica
privata a fini sociali, come vuole appunto l'art. 41 della
Costituzione.
È vero che l'accordo economico del 1935 tutela in certo modo la
categoria dei librai, ma ciò fa in vista della loro funzione so ciale
di intermediari nella diffusione della cultura. Difatti il libraio
compie una vera e propria opera di educazione del lettore nella scelta
del libro, chiunque ne sia l'editore. Se il libraio, di fronte alla
concorrenza sregolata degli editori, non potesse più svolgere la sua
attività, perché ritenuta antieconomica, ogni editore, avendo
interesse, se non esclusivo, almeno concorrente, al collocamento delle
proprie pubblicazioni, limiterebbe l'informazione del pubblico alle
proprie edizioni e la diffusione dei libri verrebbe a dipendere
essenzialmente dalla organizzazione commerciale dei maggiori editori.
6. - L'Avvocatura generale dello Stato osserva che l'unico quesito
che si pone alla Corte è quello inerente al lamentato contrasto tra
l'art. 43 del decreto legislativo in esame e l'art. 41 della
Costituzione, per risolvere il quale non è necessario vagliare il
contenuto dei singoli accordi economici al fine di vedere se alcuni di
essi siano conformi, o no, al pubblico interesse ed alla utilità
sociale. E ciò perché l'esame dei singoli accordi è estraneo al
giudizio di legittimità costituzionale, in quanto tali accordi, pur
rientrando nella categoria delle fonti giuridiche, non sono leggi né
atti aventi forza di legge, ma essi sono stati mantenuti dall'art. 43
nel sistema, nella efficacia, nella gerarchia delle fonti che avevano
nel Codice civile.
D'altra parte, il mantenimento in vigore delle norme corporative è
un problema unitario, che ha avuto una ratio unitaria e non si può
frazionare in un esame analitico estraneo all'interesse generale che lo
ha dettato. Quindi, per poter dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 43 non basterebbe dimostrare che un singolo
contratto o una singola clausola violano principi costituzionali, ma si
dovrebbe dimostrare che è in contrasto con la Costituzione la volontà
di mantenere in vita tutta la disciplina collettiva dei rapporti di
lavoro del periodo corporativo.
Tale disciplina è indirizzata al raggiungimento di una utilità
sociale generale, perfettamente compatibile con l'art. 41 della
Costituzione. L'art. 43, infatti, non considera le varie utilità
particolari, ma solo quella generale di conservare le forme di
autodisciplina di categoria, pur sostituendo al sistema soppresso altro
sistema. Si potrebbe dire, sotto questo profilo, che l'art. 43 regola
una situazione transitoria di successione di norme, conser vando la
disciplina collettiva con tutte le sue caratteristiche.
Nella memoria l'Avvocatura rileva che la tesi, secondo la quale gli
accordi economici disciplinerebbero rapporti non fra singoli, non
appare fondata perché la disciplina collettiva si riflette, per sua
destinazione costante, anche sul rapporto singolo concreto. Anche nei
riguardi degli accordi, che, come quello librario, regolano rapporti
tra categorie uguali, l'utilità sociale generale è rappresentata
dalla esigenza di mantenere in vita transitoriamente, e nel loro
complesso, gli atti di disciplina collettiva posti in essere durante il
cessato ordinamento corporativo. Considerato in diritto :
1. - In via preliminare occorre identificare le questioni proposte
con l'ordinanza di rinvio.
La Corte ritiene che il giudice a quo abbia sollevato una sola
questione: quella della legittimità costituzionale dell'art. 43 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e non
anche quella della legittimità dell'accordo economico collettivo 5
giugno 1935 per il commercio librario. Ciò risulta non soltanto dalla
conclusione, che pure è chiarissima nel senso che viene denunziato
unicamente l'art. 43, ma anche dall'insieme della motivazione, che
richiama quell'accordo non per sottoporlo al giudizio di legittimità
costituzionale ma per ricavare da alcune sue disposizioni elementi di
dubbio circa la costituzionalità della norma legislativa nella quale
l'accordo stesso trova la fonte della sua sorravvivenza.
2. - Una tesi che si presenta in partenza all'esame della Corte è
quella sottoposta dalla difesa dell'Associazione italiana editori,
secondo cui l'art. 43 del decreto 23 novembre 1944 non avrebbe
prorogato l'efficacia normativa dell'accordo librario del 1935, in
quanto questo, nella parte relativa alla disciplina corporativa del
mercato librario fra editori e librai, non vincolati da rapporti
contrattuali, avrebbe perduto vigore per effetto della soppressione
dell'ordinamento corporativo e sindacale disposto dal decreto legge 9
agosto 1943, n. 721, e dallo stesso decreto n. 369 del 1944.
Un'altra tesi, che coincide solo in parte con quella esposta, ma
tende allo stesso risultato, è stata sostenuta dalla difesa della
Società Paravia, la quale ritiene che l'art. 43 avrebbe lasciato in
vigore gli accordi economici regolanti i rapporti fra imprenditori
collaboranti, analoghi ai contratti collettivi di lavoro, e non gli
accordi fra imprenditori concorrenti.
La Corte non può esaminare queste tesi. Stabilire se l'accordo
librario sia o non in vigore, se esso si applichi alla causa principale
o se l'accordo stesso vincoli o no le parti in causa, attiene
manifestamente al giudizio di rilevanza: giudizio che è stato compiuto
dal giudice a quo nella sua esclusiva competenza. Ancora più
chiaramente proprio del giudizio di rilevanza - e quindi estraneo a
questa sede - è lo stabilire se tra le parti esistesse o non un
rapporto contrattuale.
Comunque, le questioni di cui ora si è fatto cenno non attengono
al giudizio di legittimità costituzionale e, pertanto, in nessun caso,
la Corte potrebbe prenderle in esame.
L'assunto che l'art. 43 del decreto legislativo del 1944 avrebbe
limitato l'ultrattività di alcuni e non di altri accordi economici
collettivi sarebbe ugualmente inammissibile in questa sede anche se
fosse prospettato per dimostrare che alcuni di tali accordi siano stati
abrogati o che per qualunque altra causa (che non sia quella
dell'illegittimità costituzionale) abbiano perduto la loro efficacia.
Fin dalla sua prima sentenza questa Corte dichiarò che le
questioni relative all'abrogazione delle norme si muovono sopra un
piano diverso da quello della legittimità costituzionale e mirano ad
effetti diversi da quelli del relativo giudizio.
Così pure restano fuori dell'ambito del giudizio in questa sede le
osservazioni fatte dalla difesa dell'Associazione editori circa la
cessazione dell'effficacia obbligatoria degli accordi che stabilivano
la disciplina corporativa dell'economia ed in particolare circa la
cessazione dell'efficacia degli accordi economici che ponevano limiti
alla libertà dei membri di alcune categorie produttive a favore di
altre categorie produttive, e specialmente di quegli accordi economici
che disciplinano la concorrenza tra i soggetti non legati da rapporti
contrattuali, non potendo perdurare né l'obbligo delle associazioni
stipulanti di curarne l'osservanza, né il potere disciplinare delle
stesse nei confronti degli appartenenti alle categorie interessate.
Tutto ciò, anche se per avventura fosse esatto, non sposterebbe la
soluzione: non è di questa sede il giudicare se un gruppo di accordi
economici o un singolo accordo siano ancora vigenti e, se vigenti,
quali effetti producano nei confronti delle parti che ne invochino
l'applicazione.
Le tesi ora esaminate, e dichiarate non pertinenti ai fini del
giudizio di legittimità costituzionale, sono state ancora dedotte
sotto un altro aspetto dalla Paravia e dall'Associazione editori, le
quali sostengono che la questione di costituzionalità dell'art. 43 in
tanto può nascere in quanto tale norma sia intesa nel senso che essa
si estenda anche a quegli accordi economici che regolano certi rapporti
economici fra categorie concorrenti, giacché, se l'art. 43 si
interpreta nel senso che esso abbia dato ultrattività solo agli
accordi equiparabili ai contratti collettivi di lavoro, la sua
legittimità non sarebbe contestabile in vista di tale equiparazione,
dato che la Paravia e l'Associazione editori non dubitano della
legittimità della norma nei limiti in cui essa ha dato ultrattività
ai contratti collettivi di lavoro.
Per vedere quale influenza abbia una tesi siffatta sulla
impostazione del giudizio di legittimità costituzionale occorre,
anzitutto, ribadire ciò che si è chiarito a principio: ossia che
nella presente controversia la questione proposta ha per oggetto la
legittimità costituzionale dell'art. 43 e non anche quella
dell'accordo librario. Ma è da soggiungere che né tale accordo né
qualunque altro accordo potrebbero essere presi in esame in questa
sede, non avendo essi forza di legge.
Che non avessero forza di legge anteriormente al decreto
legislativo del 1944 è fuori contestazione basterà richiamare, senza
bisogno di riportarne né di illustrarne il testo, gli artt. 1 e 7
delle disposizioni sulla legge in generale, senza contare le altre
disposizioni del Codice civile e delle leggi particolari, alle quali fa
riferimento l'att. 6 delle stesse disposizioni preliminari. Né la
forza di legge poté derivare dall'art. 43 del decreto del 1944,
giacché, a parte ogni considerazione sul punto se ciò fosse stato
possibile, detta norma non volle affatto mutare la natura delle norme
corporative che lasciava in vigore.
Nel suo chiaro significato letterale e nel suo spirito la
disposizione denunziata mostra l'intento di assicurare l'ultrattività
delle norme corporative allora vigenti. Il legislatore, di fronte alla
soppressione di quell'ordinamento, non volendo che si determinasse una
frattura immediata, stabilì che le norme corporative restassero in
vigore.
Ma, nel disporre tale sopravvivenza, il legislatore non intese
affatto mutare la natura, il valore e l'efficacia che quelle norme
avevano nell'ordinamento già vigente e nell'ordine di gerarchia delle
fonti che ad esse spettava nell'ordinamento stesso.
Ed anche se si dovesse ammettere che l'art. 43 non ebbe un compito
puramente dichiarativo - quello di dichiarare, appunto, che dalla
soppressione delle fonti di produzione delle norme corporative non
derivava l'abrogazione delle norme stesse - anche se, cioè, si dovesse
riconoscere all'art. 43 un carattere innovativo, nel senso che senza di
esso le norme corporative non avrebbero potuto sopravvivere, non ne
conseguirebbe che quelle norme abbiano acquistato un valore ed una
efficacia pari alle norme di legge. È, quindi, inaccettabile la tesi,
prospettata da una delle difese in questa sede, secondo cui solo questa
Corte potrebbe dichiararne l'inefficacia, mentre ogni altro giudice non
potrebbe disapplicarle a norma dell'art. 5 della legge abolitrice del
contenzioso amministrativo. Al contrario, è da ritenere che solo al
giudice competente per le singole controversie spetti di esaminare il
valore e l'efficacia di ogni singolo accordo (per fare riferimento a
ciò che interessa in questa controversia) preso nel suo complesso o di
particolari disposizioni in esso contenute: esaminare se sia vigente,
se e come sia efficace nei confronti delle parti in causa, se contrasti
o no con norme imperative appartenenti ad un livello superiore nella
gerarchia delle fonti ed in primo luogo se contrasti con norme
costituzionali.
Da quanto si è fin qui esposto risulta che, ai fini dell'esame di
legittimità costituzionale, l'art. 43 deve essere preso nel suo
significato unitario, che è quello del suo intento di assicurare
ultrattività al complesso delle norme corporative, considerate nel
loro sistema e non nel singolo contenuto di esse. E pertanto appaiono
ininfluenti tutte le questioni che si riferiscono alle singole norme
corporative o a singoli gruppi o categorie delle norme stesse.
3. - Precisato così l'ambito dell'esame che la Corte deve
compiere, si può ora procedere al raffronto tra l'art. 43 e le norme
costituzionali, delle quali è stata denunziata la violazione.
Quanto al lamentato contrasto con l'art. 39, la Corte osserva che,
se l'art. 43 fosse intervenuto dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, sarebbe stato logico discutere se una legge ordinaria
potesse stabilire che ai sindacati spettasse di stipulare altre
pattuizioni diverse dai contratti collettivi di lavoro.
Ma la situazione, rispetto all'art. 43, è completamente diversa.
Nessun potere fu conservato ai sindacati. Il complesso delle norme
riguardanti i rapporti collettivi di lavoro ed i rapporti economici
rimase, per così dire, cristallizzato. Nel momento in cui la legge
faceva cessare la fonte di produzione di quelle norme, la stessa legge
ne assicurava l'efficacia per l'avvenire.
Non si può, dunque, ravvisare un contrasto tra una norma che ha
assicurato ultrattività a norme prodotte da fonti eliminate
dall'ordinamento e l'art. 39 che, disponendo per l'avvenire, ha
delineato un nuovo sistema.
Anche rispetto all'art. 41 della Costituzione l'art. 43 deve essere
esaminato solo nel suo carattere e nella sua portata generale: si deve,
cioè, giudicare se sia conforme al sistema dell'art. 41 una norma che
ha mantenuto in vigore, ai sensi e nei limiti e con gli effetti più
volte già messi in luce, il sistema delle norme emanate in regime
corporativo.
Nell'ordinanza e nelle difese in questa sede il contrasto con
l'art. 41 è stato dedotto sotto duplice aspetto: violazione della
riserva di legge e difetto di utilità sociale.
Quanto alla riserva di legge, è da osservare che la giurisprudenza
della Corte, mentre, anche di recente, ha avuto occasione di
riaffermare che le limitazioni alla libera iniziativa economica possono
essere disposte soltanto con legge, ha costantemente ammesso che la
riserva di legge non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga
regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere
sufficiente che questo determini i criteri, le direttive idonee a
contenere in un ambito delineato l'esercizio tanto dell'attività
normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di
esecuzione affidate al Governo, evitando che esse si svolgano in modo
assolutamente discrezionale (sentenze nn. 4 e 5 del 6 e 8 febbraio
1962): le determinazioni della legge possono essere diverse a seconda
della natura dell'attività economica e dell'utilità sociale che si
tende a perseguire, e può anche ammettersi che in talune ipotesi esse
si presentino di complessità notevolmente minore che non in altre, ma
non può esser dubbio che la loro totale mancanza significhi che il
principio della riserva di legge non è rispettato (sentenza n. 54 del
5 giugno 1962).
Rispetto alla situazione ora in esame, è da constatare, anzitutto,
che l'art. 43 è norma di legge, con lo stesso valore di una legge
approvata dal Parlamento, essendo contenuto in un testo emanato in
forza del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (si
veda, da ultimo, la sentenza di questa Corte del 3 luglio 1962, n. 85).
La situazione creata con l'art. 43 si presenta in termini
antitetici di fronte ai casi che si sono verificati posteriormente
all'entrata in vigore della Costituzione: quella norma ebbe l'intento
di lasciare in vigore norme precedenti, mentre nei casi che si sono
verificati posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione le
norme, denunziate come violatrici della riserva di legge posta con
l'art. 41, affidavano al Governo, per esercitarli in futuro, poteri
discrezionali più o meno ampi ai fini della limitazione della libertà
di iniziativa economica. L'art. 43, invece, non conferì alcun potere
discrezionale al Governo, né affidò alcun potere a qualunque altro
organo, pubblico o privato che fosse.
Vero è che, come più volte si è posto in rilievo, le norme
corporative lasciate in vigore non hanno assunto forza di legge, ma da
ciò non si può dedurre che la norma che ne assicurò l'ultrattività
sia venuta a trovarsi in contrasto con l'art. 41 per violazione della
riserva di legge. Si consideri che il complesso delle norme delle quali
fu assicurata l'ultrattività costituiva un sistema, ben definito,
legittimamente prodotto in base all'ordinamento vigente al tempo della
sua formazione e mantenuto in vigore con una legge emanata al momento
in cui quell'ordinamento veniva soppresso. Così stando le cose, la
Corte non crede che, nel caso attuale, sussista violazione della
riserva di legge, qualunque opinione si possa avere circa l'effetto che
le riserve di legge stabilite dalla nuova Costituzione spieghino su
norme non legislative emanate prima della Costituzione stessa sulla
base di un sistema anteriore.
Ed anche per quel che si riferisce alla violazione dello stesso
art. 41 per il denunziato difetto di utilità sociale, si può
trascurare, come non necessaria ai fini del decidere, la questione se,
nei riguardi di norme anteriori alla Costituzione, l'utilità sociale,
cui si riferisce l'art. 41, debba essere esaminata rispetto al momento
in cui la norma anteriore fu emanata ovvero rispetto al momento
dell'entrata in vigore della Costituzione od anche a momenti ancora
successivi; così pure si può omettere di esaminare se nel caso
attuale sia da considerare il secondo o il terzo comma dell'art. 41, in
quanto nell'impostazione della questione sottoposta alla Corte
dall'ordinanza e sviluppata dalle parti l'esistenza di una utilità
sociale viene assunta come un presupposto comune ai due citati commi
dell'art. 41: impostazione dalla quale la Corte non ritiene che sia il
caso di discostarsi, apparendo essa corretta ai fini della causa.
Quel che occorre ribadire è che qui trattasi di esaminare se
esista un contrasto dell'art. 43 del decreto del 1944 con l'art. 41
della Costituzione e non un contrasto delle singole norme corporative o
di singoli gruppi di esse con lo stesso art. 41: contrasto che potrà
essere accertato nella sede competente per il giudizio di legittimità
di tali norme. Per il che rimane estraneo alla presente controversia
tutto ciò su cui le parti hanno dibattuto rispetto all'accordo
librario ed in particolare rispetto alla disciplina dei prezzi.
In questa sede sarà sufficiente rilevare che l'intento dell'art.
43 fu ispirato a manifesta utilità sociale nel momento in cui,
soppresso l'ordinamento sindacale, si ebbe cura di assicurare la
sopravvivenza delle norme corporative considerate nel loro complesso.
Ed altrettanto manifesta è l'attuale utilità sociale di mantenere in
vita quel complesso di norme - ai sensi e nei limiti e con gli effetti
che giova ancora una volta richiamare - fino a quando, in base agli
strumenti di produzione normativa ammessi dalla Costituzione, non sia
possibile adeguarle alle nuove esigenze.
Nessuno, in questa controversia, ha messo in dubbio che l'art. 43,
assicurando la sopravvivenza dei contratti collettivi di lavoro e
rendendo possibile un collegamento con il sistema che il legislatore
adotterà in applicazione dell'art. 39 della Costituzione, abbia
spiegato una benefica efficacia nel campo sociale. Ora, anche se fosse
vero che solo i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici
ad essi equiparabili siano rimasti in vita, basterebbe questo per
render sicura l'affermazione che l'art. 43 era e continua ad essere
sorretto da evidenti scopi di utilità sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,
n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali
fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, in riferimento
agli artt. 39 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte