Sentenza n. 1/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1969 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 571Codice di procedura penale
- art. 1legge 504/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571, primo
comma, del Codice di procedura penale, modificato dall'art. 1 della
legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle disposizioni conseguenti,
promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1966 dal tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Gazzola Ezio ed il
Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 23 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 64 dell'11 marzo 1967.
Visti gli atti di costituzione di Gazzola Ezio e del Ministero di
grazia e giustizia e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Alfredo Spadaro e Mario Guttiers, per il
Gazzola, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Ministro di grazia e giustizia e per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Gazzola Ezio
nei confronti del Ministero di grazia e giustizia il tribunale di
Milano ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 15 dicembre
1966, questione di legittimità costituzionale relativamente all'art.
571, primo comma, del Codice di procedura penale, così come modificato
dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, ed alle disposizioni
conseguenti per contrasto con l'art. 24, quarto comma, della
Costituzione.
L'ordinanza espone che l'attore, imputato del delitto di
favoreggiamento alla prostituzione pluriaggravato (artt. 3, n. 8, 4, n.
2, e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75), fu colpito da mandato di
cattura emesso dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano,
successivamente scarcerato per concessione della libertà provvisoria e
quindi assolto in dibattimento dallo stesso tribunale perché il fatto
non sussiste, con sentenza in data 27 ottobre 1965, divenuta
irrevocabile, che ha posto in rilievo che egli aveva "scontato a
seguito di un mandato di cattura, che non doveva assolutamente essere
emesso, cinque mesi di carcere preventivo che possono arrecare ad un
uomo un danno incalcolabile" e che, nella specie, si trattava di una
ipotesi estrema di errore giudiziario, per la "patologica
interpretazione della norma giuridica". Il Ministero di grazia e
giustizia, convenuto nel giudizio de quo per la condanna al pagamento
di una somma a titolo di riparazione per la carcerazione sofferta, ha
opposto che, allo stato attuale della legislazione (art. 571 del Cod.
proc. pen. modificato dalla legge 23 maggio 1960, n. 504), il diritto
alla riparazione è riconosciuto alle vittime degli errori giudiziari
soltanto nel caso in cui il soggetto sia stato condannato con sentenza
divenuta irrevocabile e successivamente la sua non colpevolezza sia
stata riconosciuta in sede di revisione, mentre rimane escluso in ogni
altra ipotesi.
Ciò premesso, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza
della questione sollevata, il tribunale esprime le considerazioni che
seguono:
a) L'art. 24, ultimo comma, della Costituzione assicurerebbe al
cittadino vittima di errori giudiziari un vero e proprio diritto
soggettivo ad una "riparazione", intesa questa non come integrale
risarcimento del danno sofferto, ma come un indennizzo per atto
legittimo indipendentemente da ogni indagine sulla colpa del
giudicante: per conseguenza, l'interessato può agire innanzi al
giudice ordinario per la tutela di questo diritto direttamente
riconosciutogli dal precetto costituzionale. La tesi sostenuta dalla
Corte suprema di cassazione (Sez. un. civ., 30 giugno 1960, n. 1722)
circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale relativa al vecchio testo dell'art. 571 del Cod. proc.
pen. e basata sulla asserita natura programmatica e non precettiva
della norma di cui all'art. 24 della Costituzione sarebbe, invece, da
disattendere secondo il reiterato insegnamento della Corte
costituzionale, per il quale la distinzione fra norme precettive e
norme programmatiche "non è decisiva nei giudizi di legittimità
costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge
derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con
norme che si dicono programmatiche" posto che, a parte quelle norme
costituzionali che "si limitano a tracciare programmi generici di
incerta e futura attuazione", non può contestarsi l'esistenza di norme
programmatiche "le quali fissano principi fondamentali, che anche essi
si riverberano sulla intera legislazione" (Corte cost., 14 giugno 1956,
n. 1). Nel caso in esame non sembrerebbe dubbio che il quarto comma
dell'art. 24 della Costituzione, stabilisca un principio fondamentale,
come risulterebbe dalla sua collocazione fra le norme riguardanti "i
diritti e doveri dei cittadini" e dal rapporto con le disposizioni
contenute negli altri commi dello stesso articolo, per le quali non si
è mai dubitato che costituiscono vincoli precisi per il legislatore.
b) Il rinvio operato dall'art. 24, quarto comma, della
Costituzione, alla legge ordinaria abiliterebbe quest'ultima a regolare
esclusivamente le "condizioni" e i "modi" per l'esercizio del diritto
alla riparazione degli errori giudiziari: vale a dire,
esemplificativamente, limiti di tempo per la proposizione della
domanda, riconoscimento con pronuncia giudiziale della sussistenza
dell'errore, ovvero forma e misura della riparazione, competenza e
procedura; ma non anche i presupposti per l'esistenza del diritto, e
cioè il concetto di "errore giudiziario", che non potrebbe quindi
essere ristretto, ammettendosi il diritto in questione soltanto per
alcuni errori e non per altri.
c) Costituirebbe "errore giudiziario" ogni provvedimento
giurisdizionale che privi il cittadino di uno dei suoi diritti
fondamentali (ad esempio, della libertà personale e dei beni) e che
sia successivamente riconosciuto erroneo da altro, e definitivo,
provvedimento giurisdizionale, senza che vi sia motivo per tracciare
una distinzione fra i provvedimenti emessi nella forma della sentenza e
quelli emessi in forma diversa come il mandato o l'ordine di cattura,
e, nell'ambito delle sentenze, fra quelle irrevocabili ai sensi
dell'art. 576 del Cod. proc. pen. e le altre: del resto, l'art. 111,
secondo comma, della Costituzione, a maggiore tutela della libertà
personale, parifica quanto ad impugnabilità le sentenze ai
"provvedimenti sulla libertà personale".
d) L'art. 571 del Cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge
23 maggio 1960, n. 504, riservando il diritto alla riparazione solo a
"chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza
della Corte di cassazione o del giudice di rinvio" limita il diritto
stesso al caso che l'errore giudiziario sia stato commesso in una
sentenza irrevocabile di condanna (art. 576 del Cod. proc. pen.) e
riconosciuto poi attraverso un giudizio di revisione, mentre non
sarebbe possibile ravvisare alcuna differenza qualitativa circa la
sussistenza di un "errore" fra questa ipotesi e quelle di errore
commesso in una qualsiasi pronunzia giurisdizionale e riconosciuto poi
in un grado, od in una fase successiva del giudizio, fra le quali
ultime sarebbe da comprendere anche il caso in esame, di errore
commesso cioè dal giudice istruttore con la sentenza di rinvio a
giudizio ed il mandato di cattura emesso contro l'imputato,
riconosciuto poi attraverso l'assoluzione con formula piena nel
dibattimento.
Sulla base di questi argomenti il giudice a quo prospetta come non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
relativa alla norma di cui all'art. 571 del Cod. proc. pen. ed alle
disposizioni ad essa conseguenziali, come l'art. 574, che attribuisce
la competenza a decidere sulla domanda di riparazione al giudice della
revisione.
Per quanto concerne la rilevanza della questione proposta, il
tribunale fa presente che dall'applicabilità o meno della norma
limitativa impugnata nel giudizio in corso dipende il rigetto o
l'accoglimento della domanda dell'attore diretta ad ottenere
l'attribuzione di una somma a titolo di riparazione dell'errore
giudiziario.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata, nonché
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1967, n. 64.
2. - Si sono costituiti in giudizio il Gazzola con atto depositato
il 30 marzo 1967, il Ministero di grazia e giustizia in persona del
Ministro protempore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entrambi rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, con atti depositati
il 17 marzo 1967.
La difesa del Gazzola ribadisce e sviluppa gli argomenti già
contenuti nell'ordinanza di rinvio, aggiungendo per quanto attiene alla
competenza del giudice a quo che, trattandosi nella specie di un
diritto soggettivo, questo non può che essere fatto valere innanzi "al
giudice naturale, e cioè al tribunale in prime cure, tribunale
giudicante in sede civile".
3. - La difesa del Ministero di grazia e giustizia illustra
preliminarmente la vicenda processuale svoltasi innanzi al giudice di
merito, al fine di sostenere che la domanda dell'attore tendente
nell'atto di citazione ad una somma "a titolo di risarcimento danni
economici e morali" "nello spirito dell'art. 24 della Costituzione e di
una forma di interpretazione estensiva della normativa contenuta nella
legge 23 maggio 1960, n. 504" è stata ampliata nella comparsa
conclusionale in direzione dell'art. 28 della Costituzione ed in
relazione ad una forma di responsabilità dello Stato per atti
legittimi, pur se di carattere discrezionale, ma in nessun caso avrebbe
potuto consentire al tribunale adito di pronunciarsi sulla questione
sotto il profilo dell'art. 571 del Cod. proc. pen., che è riservata
alla esclusiva competenza del giudice penale: la stessa ordinanza di
rimessione, pur accennando alla eventuale illegittimità conseguenziale
della norma sulla competenza, fonderebbe i dubbi sulla legittimità
costituzionale della normativa impugnata nel fatto che essa esige un
giudizio di revisione per la riparazione dell'errore giudiziario, non
già nella attribuzione di competenza al giudice penale. Cosicché, una
eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale sarebbe
in ogni caso irrilevante, non potendo né attraverso l'eliminazione di
una disposizione, né con una pronuncia "in quanto" o "nel senso e nei
limiti" sanare l'originario difetto di giurisdizione.
Come ulteriore motivo di inammissibilità della questione in esame,
l'Avvocatura di Stato deduce ancora che, se la competenza a decidere
sulla riparazione degli errori giudiziari rimane incardinata in sede di
revisione o, quanto meno, di impugnativa penale, la previsione di un
indennizzo per detenzione preventiva darebbe luogo ad un problema
insolubile, per difficoltà sia teoriche che pratiche. Una ipotetica
decisione di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe,
inoltre, consistere nella rimozione di un limite o di una eccezione in
una legge potenzialmente idonea a coprire nella sua completezza
l'ambito controverso, ma dovrebbe dar vita ad una legge nuova, ad una
metamorfosi dell'istituto vigente, che, implicando l'esigenza di nuove
o maggiori spese, si porrebbe in contrasto con il precetto dell'art. 81
della Costituzione. D'altra parte, il semplice annullamento della
normativa impugnata non avrebbe rilevanza per la definizione del
giudizio a quo. La questione sollevata sarebbe invece da risolvere,
sempre ad avviso dell'Avvocatura, sulla base di alcuni insegnamenti
contenuti nella sentenza n. 7 del 1967 della stessa Corte
costituzionale, con la quale, negandosi il carattere meramente
programmatico dell'art. 33 della Costituzione, si è ammesso che anche
la norma precettiva possa necessitare di essere articolata in
disposizioni ordinarie che la attuano; si è chiarito che un sindacato
di legittimità costituzionale in tanto è possibile in quanto tali
disposizioni di attuazione o contraddicono al comando costituzionale, o
ne divergano in tutto od in parte, o ne distorcano lo scopo; e si è
riconosciuto al tempo stesso al legislatore ordinario una sorta di
potere discrezionale, procedente dalla ragion politica, di far uso del
proprio giudizio nella determinazione delle fasi e dei tempi di
attuazione del dettato costituzionale.
Nel merito la questione sarebbe infondata, in quanto, come
emergerebbe dai lavori preparatori, il costituente nel formulare
l'ultimo comma dell'art. 24 avrebbe preso le mosse dall'istituto della
revisione del giudicato penale così come in quel tempo esistente,
considerando cioè errore giudiziario soltanto quello in materia penale
e non quello in materia civile, stabilendo che la riparazione dovesse
perdere l'umiliante qualificazione "a titolo di soccorso" per assumere
quella di indennizzo per responsabilità dello Stato, ma riservando
all'apprezzamento del legislatore ordinario la configurazione e la
disciplina di altre possibili ipotesi di errore, senza peraltro dettare
in argomento a questi fini un'indicazione tassativa od un comando
univoco.
Del resto - prosegue la difesa del Ministero di grazia e giustizia
- il problema dell'indennizzo alla vittima di una sentenza di condanna
ingiusta sarebbe concettualmente diverso da quello della detenzione
preventiva di innocenti. Nel primo caso, infatti, non esistendo nel
giudice alcun potere discrezionale, il diritto di libertà del
cittadino non si affievolisce in interesse legittimo, cosicché,
revocata la sentenza, esso esige come tale una riparazione; nel secondo
caso, la incertezza sull'esistenza e sulla imputabilità del reato
implica un apprezzamento discrezionale, se non addirittura di
convenienza e di opportunità, sugli elementi di cui l'inquirente
dispone in attesa che siano passati al vaglio dell'organo giudicante:
apprezzamento che dà luogo ad un necessario affievolimento del diritto
di libertà.
Non sarebbe dubbio, infine, ad avviso dell'Avvocatura, che
l'espressione "errore giudiziario" nel suo preciso valore e significato
tecnico sia stata intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza da
quando l'Italia ha una codificazione penale con riferimento esclusivo
all'errore accertato in sede di revisione.
4. - La stessa Avvocatura di Stato, nell'atto di intervento per il
Presidente del Consiglio dei Ministri si riporta ampliandoli agli
argomenti già svolti in difesa dell'Amministrazione di grazia e
giustizia e rileva, in particolare, che il legislatore ordinario con la
legge 23 maggio 1960, n. 504, si è proposto il fine di adeguare
l'istituto della riparazione al precetto costituzionale, ma, pur
ponendosi il problema che qui interessa, non ha ritenuto di ampliare il
concetto di errore giudiziario nel senso voluto dal giudice a quo:
sembrerebbe quindi azzardato attribuire al Parlamento la deliberata
intenzione di creare una legge incostituzionale proprio nel momento in
cui si accingeva ad armonizzare questo istituto con l'art. 24 della
Costituzione. Aggiunge, da ultimo, che il concetto di errore
giudiziario, come si è inteso nella normativa impugnata, non sarebbe
peregrino, ma comune alla maggioranza dei Paesi stranieri, fra i quali
anche quelli di sicura democrazia come la Gran Bretagna. Anche in
questa sede le conclusioni dell'Avvocatura si sostanziano in una
richiesta di inammissibilità, o comunque, di infondatezza della
questione di legittimità costituzionale in oggetto.
5. - Con successiva memoria, depositata il 7 novembre 1968, la
difesa del Gazzola insiste nelle deduzioni già svolte e nelle
conclusioni già formulate. In particolare, con riferimento al problema
della competenza del giudice a quo, ricorda che anche la norma di cui
all'art. 574 Cod. proc. pen., attributiva della competenza a conoscere
della riparazione per l'errore giudiziario al giudice penale, forma
oggetto della questione sollevata e fa notare che l'attività
giurisdizionale è unica e non pluralistica nell'ambito della
giurisdizione ordinaria, per cui il giudice conosce di tutte le norme
necessarie alla emanazione del provvedimento. Circa il merito della
questione, argomenta dall'esame dei lavori preparatori in Assemblea
costituente e dal contesto delle altre norme costituzionali sui diritti
fondamentali che l'art. 24, comma quarto, della Costituzione concreta
una ulteriore tutela della intangibilità dei diritti del cittadino,
primo fra tutti quello della libertà individuale. Premessa, poi, la
irrilevanza della distinzione fra norme precettive e programmatiche ai
fin della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi
ordinarie con esse contrastanti, sostiene che la norma in questione
avrebbe comunque natura precettiva in quanto conferisce un diritto
soggettivo al cittadino che abbia subito la violazione: per
conseguenza, nel caso di una eventuale lacuna nella legislazione
esistente, potrebbe fondarsi direttamente su di essa il titolo della
riparazione. L'errore giudiziario, infatti, secondo Costituzione non
sarebbe da intendere come errore di giudicato, ma costituirebbe
l'attuazione di un principio innovatore in relazione ai diritti del
cittadino ed alla responsabilità dello Stato nell'esercizio della sua
attività giudicante, conformemente al tradizionale significato di
questa espressione, sul quale non avrebbe inciso la normativa del
codice penale del 1930 che, senza introdurre una diversa e più
restrittiva concezione, si sarebbe unicamente limitata a disciplinare
alcune ipotesi.
6. - Anche l'Avvocatura di Stato ha depositato in pari data, una
memoria illustrativa, confermando gli argomenti e le conclusioni già
precisate.
7. - All'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato. Secondo la sua costante giurisprudenza
questa Corte non può, infatti, sindacare la sussistenza dei
presupposti processuali richiesti per la valida instaurazione del
giudizio a quo, anche a prescindere dal rilievo che, nella specie,
l'ordinanza di rimessione espressamente denuncia, tra l'altro, proprio
l'art. 574 del Codice di procedura penale, che demanda la competenza a
conoscere delle istanze di riparazione degli errori giudiziari al solo
giudice di rinvio in sede di giudizio di revisione ovvero, nel caso di
annullamento senza rinvio, alla Corte di cassazione penale.
2. - Nel merito, la questione non è fondata. L'ultimo comma
dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo
valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico
- quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei
"diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2), assunto in Costituzione tra
quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e
specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate
ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più
spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta
espressione della personalità umana. È nel quadro del sistema
complessivamente risultante dagli accennati principi costituzionali,
che la norma dell'art. 24, prescrivente che la legge debba determinare
"le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari",
assume portata sostanzialmente innovatrice rispetto alla preesistente
legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi
alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna, che fosse
posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al più
accompagnarsi, in una ristretta serie di casi (che neppure coprivano
l'intera area delle ipotesi di revisione), una "riparazione pecuniaria
a titolo di soccorso", subordinata per giunta all'accertamento
discrezionale dello stato di bisogno del richiedente o della di lui
famiglia (art. 571 del Codice di procedura penale, nel testo
originario).
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, per la sua formulazione
in termini estremamente generali, il principio della riparazione degli
errori giudiziari postula l'esigenza di appropriati interventi
legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e
determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione. Il
diffuso convincimento di tale necessità traspare del resto, quando non
è esplicitamente dichiarato, dagli stessi lavori parlamentari che
sboccarono nella legge 23 maggio 1960, n. 504, di cui è questione nel
presente giudizio, come pure dai progetti successivamente presentati e
dalle relazioni illustrative dei proponenti.
Come chiaramente risulta dalle espressioni adoperate, infatti,
l'ultimo comma dell'art. 24 è disposizione rivolta al legislatore, cui
prescrive il raggiungimento di un certo fine e perciò l'adozione di
discipline conformi al principio affermato e idonee a renderlo
effettivamente operante. E poiché tale natura del principio enunciato
nell'art. 24 non osta all'esercizio del sindacato di legittimità
costituzionale, di competenza di questa Corte, deriva da quanto
osservato che, ove la nuova disciplina legislativa fosse in contrasto
con il principio stesso, dovrebb'essere dichiarata costituzionalmente
illegittima. Ma una siffatta evenienza non ricorre nella specie.
3. - Invero, anche se fosse fondato l'assunto dal quale muove
l'ordinanza del tribunale di Milano, che cioè il precetto
costituzionale avrebbe fatto propria una lata nozione dell'errore
giudiziario, comprensiva di ogni provvedimento dell'autorità
giudiziaria, "che privi il cittadino di uno dei suoi diritti
fondamentali (ad esempio, della libertà personale e dei beni) e che
sia successivamente riconosciuto erroneo", non per questo verrebbe meno
la necessità di dettare per le varie e più particolari ipotesi, pur
rientranti tutte, stando all'assunto, entro un'unica figura
complessiva, norme a ciascuno adeguate e perciò eventualmente
differenziate (quanto meno limitatamente alle concrete modalità per
l'esercizio del diritto alla riparazione), del tipo per l'appunto di
quelle esemplificate nella stessa ordinanza al punto 2 della
motivazione ("limiti di tempo per la proposizione della domanda,
riconoscimento con pronuncia giudiziaria della sussistenza dell'errore,
... forma e misura della riparazione, competenza e procedura").
Ne segue che una legge che si limiti a dare attuazione parziale (o
un inizio di attuazione) al principio costituzionale, non per questo
può dirisi incostituzionale, purché - beninteso - non sia tale da
precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e
diverse ipotesi, oltre quella regolata: circostanza, questa, che non si
verifica nel caso della Novella del 1960, come venne anche
esplicitamente affermato durante la discussione parlamentare del
relativo disegno di legge (Atti Camera Deputati, II Legislatura, IV
Commissione giustizia in sede legislativa, seduta del 3 dicembre 1958).
Ché anzi, così stando le cose, la necessità poco sopra rilevata di
norme legislative di attuazione, almeno e sicuramente per gli aspetti
in largo senso strumentali, sta a mostrare come una eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale che si fondasse sulla
sola parzialità della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad
un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non
sarebbe colmabile in sede di interpretazione.
4. - Ma l'interposizione di norme legislative di attuazione si
rivela, a ben guardare, necessaria anche per quel che concerne gli
elementi sostanziali dell'istituto, poiché né la dizione testuale
della norma né le risultanze dei lavori preparatori consentono di
ritenere con sufficiente certezza che il Costituente abbia in realtà
aderito all'una o all'altra nozione dell'errore giudiziario. È noto
come si sia talvolta dubitato se l'ultimo comma dell'art. 24 abbia
esclusivo riferimento alla materia penale (come potrebbe trarsi dagli
atti della Costituente e sarebbe più conforme alla tradizione
dottrinale) od invece si estenda all'intero campo della funzione
giurisdizionale (argomentando invece dalla collocazione della norma nel
contesto di un articolo che ha riguardo, in tutte le sue restanti
disposizioni, a qualsiasi tipo e specie di giudizi).
Anche limitatamente alla materia penale, che sola viene in
considerazione nel presente giudizio, così come sarebbe lecito
affermare che, per l'art. 24, l'errore giudiziario meritevole di
riparazione si risolva nel solo errore di giudicato, altrettanto
infondato sarebbe all'opposto leggervi l'implicita prescrizione che la
riparazione debba necessariamente spettare anche a chi sia stato
riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico
dibattimento, dopo aver subito una privazione di libertà personale.
Né argomento decisivo in favore della seconda alternativa potrebbe
desumersi coordinando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 24
con l'art. 13, e sottolineandone in tal modo l'aspetto di rafforzamento
ed ulteriore presidio delle garanzie della libertà personale, poiché
lo stesso art. 13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al
legislatore risolvere, se l'istituto della riparazione degli errori
giudiziari debba restringersi ai casi di carcerazione ove intervenga o
sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece
comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente
scontata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 571, primo comma, del Codice di procedura penale, così come
modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle
disposizioni conseguenti, sollevata con ordinanza del 15 dicembre 1966
dal tribunale di Milano, in riferimento all'art. 24, quarto comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte