Sentenza n. 1/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 152/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
terzo, della legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico) promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976
dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento penale
a carico di Del Mastro Jolanda, iscritta al n. 384 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
uditi nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Alberto Malagugini, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Del Mastro Jolanda, detenuta in
forza di mandato di cattura come imputata di diversi reati previsti
dall'art. 3 della legge n. 75 del 1958 (Induzione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione di più persone), il giudice
istruttore del Tribunale di Torino, con ordinanza in data 23 gennaio
1976, ha sollevato eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art.
1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. La norma in
questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 13, comma secondo, e
27, comma secondo, della Costituzione, poiché, ai fini della
concessione della libertà provvisoria, quando consentita, impone al
giudice di valutare che non "sussista la probabilità, in relazione
alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, che questi,
lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in
pericolo le esigenze di tutela della collettività".
Specificatamente, chiamato a decidere su un'istanza di libertà
provvisoria dell'imputata, il giudice a quo ritiene che la concessione
del beneficio sarebbe giustificata in relazione sia alla natura e
gravità del fatto sia alla situazione processuale, ma è impedita - in
forza appunto dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 152/75 - dalla
seria previsione che l'imputata, ove rimessa in libertà, commetterebbe
altri reati, in particolare del tipo di quelli per cui è attualmente
detenuta. Ritiene, peraltro, che la norma citata pone un problema di
compatibilità con gli artt. 13, comma secondo, e 27, comma secondo,
Cost., avuto riguardo all'orientamento della Corte costituzionale in
tema di natura e funzione della carcerazione preventiva (sentenze n. 64
del 1970, n. 147 del 1973, n. 146 del 1975): infatti più volte la
Corte ha ribadito che la finalità della pena e quella della custodia
preventiva sono radicalmente diverse, e che la seconda "può essere
predisposta solo in vista della soddisfazione di esigenze cautelari e
strettamente inerenti al processo".
Invece, il disposto del comma terzo dell'art. 1 legge 1975 n. 152,
imponendo al giudice di negare la libertà provvisoria se vi sia
probabilità di commissione di reati, diversi ed estranei a quelli per
cui si procede, da parte dell'imputato posto in libertà, attribuisce
necessariamente alla carcerazione preventiva una funzione ad essa non
propria, ma propria della pena o, meglio, della misura di sicurezza.
Verrebbe pertanto violato, con l'imporre tale valutazione, il
principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27,
comma secondo, Cost., attribuendo alla carcerazione preventiva
carattere e funzione di pena o misura di sicurezza, da ritenersi
illegittimi secondo principi fissati dalla stessa Corte costituzionale.
Inoltre, anche l'art. 13, comma secondo, Cost. risulterebbe
violato poiché l'estrema genericità della dizione del citato art. 1,
comma terzo, della legge n. 152 del 1975 ("reati che pongano in
pericolo le esigenze di tutela della collettività"), non consentirebbe
di emettere sul punto motivazioni controllabili, non comprendendosi
quali siano i limiti dei reati che pongano di fatto in pericolo le
esigenze di tutela della collettività".
È intervenuta nel processo l'Avvocatura dello Stato, chiedendo la
dichiarazione d'infondatezza delle sollevate questioni di legittimità
costituzionale. Si afferma che la delimitazione dei fini della custodia
preventiva, fatta dal giudice a quo, non è condivisa dalla prevalente
e più accreditata dottrina, che vede nell'art. 68 Cost. la
affermazione costituzionale che fine della carcerazione preventiva è
anche la prevenzione immediata della commissione di ulteriori delitti
da parte dell'imputato.
Nello stesso senso, del resto, è la giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenze n. 147 del 1973, 17 e 21 del 1974, 146 del
1975 ed 88 del 1976), che ha ritenuto la legittimità di misure
detentive obbligatorie, ha ravvisato nella carcerazione preventiva un
"presidio di difesa sociale", e con specifico riguardo alle nuove
limitazioni alla concessione della libertà provvisoria, introdotte
dall'art. 1 della legge n. 152/75, ha sottolineato il riferimento di
tali limiti a situazioni di proclività alla recidiva e pericolosità
per la vita, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.
Quanto alla questione sollevata in relazione all'art. 13 Cost.,
osserva l'Avvocatura che è contraddittorio denunciare una ritenuta
eccessiva genericità della previsione legislativa per dedurne che essa
impedisce, laddove al contrario impone, una adeguata ed effettiva
motivazione da parte del giudice. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 nella
parte in cui impone al giudice "nel concedere la libertà provvisoria
nei casi in cui è consentita", di valutare che non "sussista la
probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità
dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente
reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della
collettività".
Il disposto di legge in questione contrasterebbe con due distinti
parametri costituzionali.
Da un lato, sarebbe vulnerato il principio di presunzione di non
colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. "con il fare
assumere alla carcerazione preventiva una funzione a lei non propria,
ma propria della pena o meglio della misura di sicurezza".
Dall'altro, risulterebbe violato l'art. 13, secondo comma, Cost.,
"sotto il profilo che l'estrema genericità della dizione della legge
al citato art. 1, terzo comma" "non consente, oggettivamente, di
emettere motivazioni sul punto controllabili".
2. - La norma denunciata si inserisce nel complesso di
disposizioni, di cui all'art. 1 della legge n. 152 del 1975, intese a
nuovamente delimitare la possibilità di concessione della libertà
provvisoria, che nel testo originario dell'art. 277 c.p.p. non era
ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di
cattura, mentre successivamente, con legge 15 dicembre 1972 n. 773, era
stata consentita nei confronti degli imputati di qualsivoglia reato.
Con l'art. 1 della legge 22 maggio 1975 n. 152, è stato ripristinato
un sistema di limiti o condizioni per la concessione della libertà
provvisoria, più articolato di quello anteriore alla legge n. 773 del
1972. Il primo comma prevede casi di esclusione della libertà
provvisoria in relazione al titolo del reato per cui è in atto la
custodia preventiva; il secondo comma prende in considerazione, agli
stessi fini, particolari situazioni processuali; il terzo comma, della
cui legittimità costituzionale si fa questione, indica criteri per la
(non) concessione della libertà provvisoria, in situazioni in cui
questa non sarebbe in via di principio preclusa. Il riferimento alle
"esigenze di tutela della collettività", accanto alle "ragioni
processuali", trae il suo modello dalla legge 3 aprile 1974 n. 103,
portante "delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo
codice di procedura penale", nella quale il criterio direttivo n. 54
(dell'art. 2) relativo alle "misure di coercizione" prevede, fra
l'altro, la possibilità di disporre una di tali misure "a carico
dell'imputato nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di
colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravità del
reato sussistono esigenze di tutela della collettività". La
Commissione incaricata della redazione del progetto preliminare ritenne
di superare pur affacciati dubbi di legittimità costituzionale di una
normativa che finalizza la custodia preventiva anche a fini extra
processuali, sul rilievo che né l'art. 13 né l'art. 27 Cost.
escludono in via assoluta il ricorso a misure cautelari di contenuto
coercitivo rispondenti ad una logica di "prevenzione in senso ampio".
3. - La fondamentale censura d'illegittimità costituzionale, mossa
dal giudice a quo, concerne la previsione - quale idonea finalità
cautelare della custodia preventiva - della tutela della collettività
dal pericolo di commissione di certi reati; finalità che, si dice,
sarebbe propria della pena e della misura di sicurezza, ed
incompatibile con la presunzione di non colpevolezza cui deve ispirarsi
il trattamento dell'imputato durante il processo.
Un tale assunto non può essere condiviso e proprio alla stregua
delle precedenti sentenze di questa Corte cui il giudice a quo fa
esplicito riferimento.
Con la sentenza n. 64 del 1970, la Corte ha, infatti, affermato che
la custodia preventiva - istituto esplicitamente previsto dalla
Costituzione (artt. 13, ultimo comma; 68, secondo comma e anche 111,
secondo comma) ma che va disciplinato in modo da non vanificare la
presunzione di non colpevolezza - "può essere predisposta unicamente
in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o
strettamente inerenti al processo".
Muovendo da questa premessa, con la stessa sentenza, si è ritenuta
la legittimità costituzionale delle ipotesi di cattura obbligatoria -
e del conseguente divieto (di cui all'art. 277, secondo comma, del
codice di procedura penale nel testo all'epoca vigente) di concedere,
in quelle ipotesi medesime, la libertà provvisoria, ben potendo la
legge "(entro limiti non insindacabili di ragionevolezza) presumere che
la persona, accusata di un reato particolarmente grave e colpita da
sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in
pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene
disposta". "Esigenze di prevenzione" possono, dunque, legittimare la
scelta legislativa della cattura obbligatoria e del correlato divieto
di libertà provvisoria, come è reso palese dall'art. 68, secondo
comma, Cost. che una tale scelta recepisce - senza peraltro renderla
vincolante - e che, comunque, non consente di ritenere che alla
custodia preventiva sia costituzionalmente assegnabile la funzione
esclusiva di cautela processuale in senso stretto. Ai medesimi criteri
si è ispirata la Corte con le sentenze n. 143 del 1973, 17 e 21 del
1974, 146 del 1975 e 88 del 1976.
Ora, il legislatore del 1975, con la norma censurata, ha
parzialmente abbandonato la tecnica tradizionale di tipizzazione di
casi in cui - nella concessione della libertà provvisoria - è esclusa
ogni discrezionalità giudiziale, per dettare, invece, criteri
orientativi per l'esercizio del potere discrezionale del giudice.
Rispetto all'esigenza costituzionalmente protetta, di
finalizzazione della custodia preventiva a specifiche esigenze
cautelari, la norma denunziata appare pertanto aderente agli
orientamenti di questa Corte, che nella succitata sentenza n. 64 del
1970, aveva rilevato la "preferibilità di un sistema che demandi
sempre al giudice il potere di valutare di volta in volta se il
lasciare in libertà l'imputato determini un pericolo di entità tale
da giustificarne la cattura e la detenzione".
4. - Vero è che le finalità della custodia preventiva, che non
possono in alcun modo risolversi in anticipata espiazione di pena, sono
segnate da esigenze di carattere cautelare, rispetto a ragioni di
giustizia penale che per la durata del processo penale sarebbero
pregiudicate ove non potesse cautelativamente provvedersi anche prima
della sentenza definitiva. Sotto questo riguardo, non vi è sostanziale
differenza fra esigenze "strettamente inerenti al processo", ed altre
che comunque abbiano fondamento nei fatti per cui è processo, posto
che anche la tutela di queste ultime abbia rilievo costituzionale, e
giustifichi quindi il sacrificio della libertà personale
dell'imputato.
Va considerato, a questo proposito, che presupposto generale della
custodia preventiva è l'esistenza, in punto di fatto, di "sufficienti
indizi di colpevolezza", e che tale valutazione, dietro l'apparente
contrasto con la presunzione di non colpevolezza, è al contrario
necessaria a ridurre al minimo il rischio che l'anticipato sacrificio
della libertà dell'imputato si riveli ingiustificato, vulnerando la
presunzione di non colpevolezza nel suo contenuto più sostanziale.
Deriva da ciò che una restrizione della libertà dell'imputato,
fondata (anche) su sufficienti indizi - o elementi - di colpevolezza,
ben può essere mantenuta, senza incontrare ostacoli costituzionali, in
quanto costituisca una misura cautelare necessaria per la salvaguardia
di un interesse - la tutela della collettività dalla commissione di
gravi reati - d'indubbio rilievo costituzionale ed in accertato
collegamento con la condotta e la persona dell'imputato, della cui
libertà si faccia questione.
5. - Un'ulteriore censura d'illegittimità costituzionale dell'art.
1, terzo comma, della legge n. 152 del 1975 è sollevata in riferimento
all'art. 13, secondo comma, Cost., sotto il profilo della mancata
specificazione di quali reati pongano in pericolo le esigenze di tutela
della collettività; il che non consentirebbe al giudice di emettere
sul punto un provvedimento realmente motivato.
Dietro il riferimento alla motivazione giudiziaria viene in effetti
in considerazione una questione più di fondo, attinente alla struttura
della fattispecie. La motivazione giudiziaria, richiesta dai principi
costituzionali e processuali, è in sé e per sé sempre possibile,
indipendentemente dalla natura più o meno vincolata o discrezionale
del giudizio che, di volta in volta, si tratti di motivare; a variare
saranno requisiti di una motivazione "reale", adeguata alle
peculiarità del suo oggetto. Se la questione dedotta ha un senso, essa
lo ha, dunque, non con riguardo all'obbligo di motivazione, bensì ai
principi costituzionali, ricavabili dallo stesso art. 13, secondo
comma, sulla predeterminazione legale dei "casi" in cui è ammessa la
restrizione della libertà personale. Predeterminazione che, nell'art.
1, terzo comma, della legge n. 152/75 è dal giudice a quo ritenuta
insufficiente, per la genericità del riferimento ai "reati che pongono
in pericolo le esigenze di tutela della collettività".
Anche in questi termini la questione non appare fondata.
Il problema che la norma denunciata, non diversamente da altre,
pone all'interprete, è quello di determinare il concreto campo di
applicazione di una norma formulata non in termini descrittivi, ma come
clausola generale, applicabile ai casi concreti tramite il riferimento
a valori o parametri dati. Nella specie, il valore o parametro per
l'individuazione dei reati, la cui probabile commissione osta alla
libertà provvisoria, è dato dalle "esigenze di tutela della
collettività". Il concetto è indubbiamente assai generico, tale da
potersi riferire, a un livello massimo d'astrazione teorica, a
qualsiasi reato; ma ritrova una delimitazione e un senso concreto nel e
dal contesto della legge n. 152 del 1975 .
Le "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", introdotte da
detta legge, hanno come scopo dichiarato il rafforzamento della tutela
della "incolumità e sicurezza dei cittadini" (relazione al disegno di
legge n. 3659 presentato alla Camera dei Deputati l'8 aprile 1975).
Dietro l'intervento legislativo, sono "recenti gravissimi episodi di
criminalità comune e politica", per lo più caratterizzati dall'uso di
violenza, dalla riferibilità ad organizzazioni criminose, e in
definitiva dall'impatto sulle condizioni di sicurezza della vita civile
o politica del paese.
Questi elementi si riscontrano nelle figure delittuose per le quali
si è ripristinato il divieto assoluto di concessione della libertà
provvisoria (art. 1, primo comma); e segnano per così dire il filo che
unifica disposizioni di svariata natura contenute nella stessa legge.
Dalla disciplina più rigorosa delle attività fasciste (artt. 7-13)
alla estensione delle misure di prevenzione nei confronti
dell'eversione politica (art. 18), dalla attenzione verso particolari
situazioni pericolose (artt. 4 e 5) al maggior rigore verso determinati
atti di violenza (artt. 14 e 26), la maggior parte delle disposizioni
si organizza attorno a una tutela dell'ordine pubblico vista sotto il
profilo della tutela da comportamenti violenti, lesivi dell'incolumità
o libertà o sicurezza individuale o collettiva, o da nuove forme di
manifestazione della criminalità comune e politica.
In questo contesto storico e normativo, la clausola generale
adottata nel terzo comma dell'art. 1 si riempie di un significato ben
definito. La "tutela della collettività", che l'intera legge n.
152/1975 intende assicurare, è posta in pericolo dai reati aventi
taluna fra le caratteristiche sopra citate: uso d'armi o di altri mezzi
di violenza contro le persone, riferibilità ad organizzazioni
criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di
base della sicurezza collettiva o dell'ordine democratico.
Recuperato in tal modo alla clausola generale, di cui alla norma
denunciata, un campo d'applicazione ben determinabile per via di
interpretazione sistematica, il dubbio d'illegittimità in relazione
all'art. 13 Cost. rimane privo d'oggetto.
6. - Un'incompatibilità con l'art. 27, secondo comma, Cost.,
adombrata nelle argomentazioni del giudice a quo, è, invece,
ravvisabile nel testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152 del
1975, là dove usa il termine "nuovamente" a proposito della temuta
commissione di reati da parte dell'imputato lasciato libero. Tale
locuzione, infatti, farebbe presupporre la già accertata commissione,
da parte dell'imputato, di altri precedenti reati; a tutta evidenza,
quello o quelli per cui si procede, non essendovi nel comma in
questione (a differenza che nel comma secondo dello stesso articolo)
alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato.
Sotto questo profilo risulta vulnerata la presunzione di non
colpevolezza dell'imputato, la quale impedisce - fino alla sentenza
definitiva - di considerare l'imputato come sicuramente responsabile
dei reati a lui attribuiti.
D'altra parte - una volta eliminato dal testo legislativo
l'avverbio "nuovamente" - non per questo potrà considerarsi
affievolito il rapporto che quell'avverbio pur impropriamente voleva
indicare, fra la natura e gravità delle imputazioni per cui è
disposta la custodia preventiva, e la natura dei reati di cui si teme
la probabile commissione ad opera dell'imputato lasciato libero. La
prognosi di pericolosità, per il chiaro tenore della disposizione in
esame, si fonda anche sulla "gravità del reato" addebitato (sulla
scorta, s'intende, di "sufficienti indizi di colpevolezza"); e questo
basta a far ritenere che le "esigenze di tutela della collettività"
per le quali si richiede il mantenimento della custodia preventiva,
debbono essere già toccate dalle situazioni che della custodia
preventiva costituiscono il fondamento originario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 22 maggio 1975, n. 152 limitatamente all'avverbio
"nuovamente";
dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n.
152 sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 13, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte