Art. 277 c.p.p. — Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
Le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva