Sentenza n. 1/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 486/1895
- art. 39legge 486/1895
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,
sesto comma, allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486
(Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), promossi con
ordinanze emesse il 15 aprile 1982 dalla Corte di cassazione, sui
ricorsi proposti da Pristera' Franco c/Banco di Napoli, Porreca Armando
c/Banco di Napoli ed altri, Banco di Napoli c/Guidotti Salvatore ed
altri, Banco di Napoli c/Poto Domenico e Poto Domenico c/Banco di
Napoli, iscritte ai nn. 823, 824, 825 e 826 del registro ordinanze 1982
e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 108, 94 e 121 dell'anno 1983.
Visti l'atto di costituzione del Banco di Napoli, di Porreca
Armando, dell'Unione Pensionati del Banco di Napoli, di Guidotti
Salvatore ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Gaetano Rizzo e Renato Scognamiglio per il Banco
di Napoli, Filippo Satta per Porreca Armando, Riccardo Capobianco per
Guidotti Salvatore ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1982 (reg. ord. n.
823/1982), la Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 all. T all'art.
39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, là dove si stabilisce - come
precisa il dispositivo - che "le controversie in materia di pensioni
degli impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di
Sicilia, sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti"; e
ciò, per dedotta violazione del principio costituzionale di
eguaglianza.
La Corte regolatrice motiva sulla rilevanza della questione
medesima, osservando che - nella specie - era stato proposto ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione. chiedendosi che fosse
"affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla lite
attinente al trattamento pensionistico "di un ex dipendente del Banco
di Napoli.
Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che
da oltre cinquant'anni sarebbe venuto meno il "presupposto" della norma
impugnata, "cioè la funzione di Istituto di Emissione esercitata sia
dal Banco di Napoli che da quello di Sicilia". Attualmente, per contro,
i predetti istituti avrebbero natura di "enti pubblici economici",
donde "la ormai completa privatizzazione" del rapporto di lavoro dei
loro dipendenti, "con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del
giudice ordinario delle relative controversie". Né "la persistente
vigenza della norma attributiva delle controversie in materia di
pensioni di tali dipendenti alla giurisdizione della Corte dei conti",
diversamente da ciò che si verifica per i dipendenti degli altri
istituti bancari (compresi quelli di diritto pubblico), troverebbe
sufficiente giustificazione nella norma - assai raramente applicabile -
per cui i servizi statali sono tuttora ricongiungibili, ai fini del
trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di
impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
La denunciata disparità di trattamento sarebbe invece illegittima,
anzitutto perché i dipendenti in esame "sono costretti a rivolgersi a
due giudici distinti, rispettivamente, per quel che concerne la tutela
delle posizioni che attengono al rapporto di impiego in generale, ivi
comprese quelle che derivino dalla cessazione del rapporto, e per quel
che concerne la tutela dei diritto alla pensione, laddove gli altri
dipendenti della medesima categoria trovano dinanzi all'unico giudice
ordinario, quale giudice del lavoro, la tutela di tutte le posizioni
giuridiche attinenti alla situazione di quiescenza". Al che si
aggiungerebbe, pur senza implicare un'immediata lesione del diritto di
difesa, la circostanza che, rispetto al giudizio ordinario, "il
giudizio dinanzi alla Corte dei conti si svolge in unico grado" e dà
luogo a pronunce che sono assoggettate al sindacato della Cassazione
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
2. - Identica questione è stata riproposta dalle sezioni unite
della Cassazione, con altre tre ordinanze contemporanee alla prima
(reg. ord. nn. 824 - 826/1982), emesse nel corso di giudizi concernenti
l'adeguamento delle pensioni ai miglioramenti retributivi nel frattempo
conseguiti dai dipendenti in servizio (sulla base dell'art. 108 del
regolamento per il personale del Banco di Napoli). In punto di
rilevanza, le ordinanze osservano che tali controversie, al pari di
quelle aventi ad oggetto la liquidazione delle pensioni, rientrerebbero
nella giurisdizione della Corte dei conti, specificamente prevista
dalla norma impugnata.
3. - In tutti i giudizi si è costituito il Banco di Napoli,
concludendo nel senso dell'infondatezza e poi motivando questo assunto
mediante una memoria depositata in vista della pubblica udienza.
La difesa dell'istituto esclude, anzitutto, che la giurisdizione
spettante in materia alla Corte dei conti fosse fondata sulla "facoltà
di emettere biglietti", già propria dei Banchi di Napoli e di Sicilia:
sia perché tale facoltà risaliva al 1874, ben prima dell'entrata in
vigore della norma impugnata, sia perché i dipendenti in questione
"usufruivano già da tempo di un trattamento di pensione, con
caratteristiche derivate da quello dei dipendenti dello Stato". La
"ragione immediata" della norma in esame consisterebbe, perciò, nella
disposizione - contenuta nella stessa legge n. 486 del 1895 - per cui
le pensioni di tali dipendenti sono regolate dalla disciplina vigente
per gli impiegati statali. E ne darebbe conferma la possibilità di
ricongiungere i rispettivi servizi, in ordine alla quale il Banco
assume - contraddicendo la tesi della Cassazione - che essa sarebbe
"tuttora di non infrequente esercizio".
La ricordata memoria fa inoltre richiamo al secondo comma dell'art.
103 ed alla VI disp. trans. Cost., per dedurne che "la vigente
costituzione ha riconosciuto le competenze tradizionali della Corte dei
conti, confermandone l'integrale presenza nel nuovo ordinamento"
secondo l'"interpretazione c. d. conservativa", che anche questa Corte
avrebbe accolto, con la sentenza n. 135 del 1975.
Infine, "la mera circostanza che i dipendenti di due Istituti
bancari di diritto pubblico siano costretti a rivolgersi per la tutela
di posizioni giuridiche diverse a Giudici distinti" non implicherebbe
"una menomazione del principio di parità di trattamento".
Occorrerebbe, infatti, tenere presente la "necessaria distinzione
tra il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale -
pensionistico". E, su quest'ultimo piano, sarebbe determinante il fatto
che i dipendenti stessi "fruiscano di un sistema di erogazione delle
pensioni direttamente da parte degli Istituti datori di lavoro", in
linea con le disposizioni relative ai dipendenti dello Stato; sicché
il criterio della "professionalità specifica del Giudice" opererebbe
in tal caso a sostegno della giurisdizione della Corte dei conti,
anziché di quella del giudice ordinario.
4. - Nel secondo dei quattro giudizi (reg. ord. n. 824/1982) si è
costituito altresi il ricorrente Porreca, che invece condivide le tesi
del giudice a quo. In particolare, la difesa del ricorrente richiama la
giurisprudenza "ormai consolidata" della stessa Corte dei conti, nel
senso che il regime pensionistico in vigore nel Banco di Napoli
risulterebbe "da tempo sganciato da quello statale e disciplinato
esclusivamente dalla normativa regolamentare interna", recettiva a sua
volta degli accordi sindacali: con la conseguenza che al Banco
spetterebbe "regolamentare il trattamento di quiescenza dei propri
dipendenti senza effettuare commistione con la normativa riguardante
gli statali".
Nel medesimo giudizio ha poi ritenuto di essere ammessa a
costituirsi, deducendo il suo "specifico interesse al procedimento
costituzionale promosso dalle sezioni unite civili della Corte di
cassazione", l'Unione nazionale fra i pensionati del Banco di Napoli.
5. - Relativamente al terzo giudizio (reg. ord. n. 825/1982), si
sono costituite le parti resistenti al ricorso del Banco di Napoli, le
quali sostengono - in via principale - che la norma impugnata (al pari
dell'intera legge n. 486 del 1895) sarebbe stata abrogata, sia per
l'espresso disposto dell'art. 101 della legge bancaria del 1936 sia
perché, in quella sede, l'intera materia degli istituti di credito di
diritto pubblico sarebbe stata disciplinata ex novo, in termini
incompatibili con la disciplina preesistente. D'altra parte, non
sarebbe comunque fondato l'assunto della Cassazione, per cui
l'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale - oggetto della
controversia in corso nel giudizio a quo - determinerebbe una
riliquidazione delle pensioni medesime, ricadendo perciò nella
giurisdizione a suo tempo attribuita alla Corte dei conti.
In via subordinata, però, la norma in esame dovrebbe in ogni caso
venir dichiarata illegittima, non solo perché contrastante con il
principio generale d'eguaglianza, ma perché nella specie mancherebbe
il necessario presupposto "del controllo della finanza pubblica", su
cui l'art. 103 Cost. baserebbe l'intera giurisdizione della Corte dei
conti. E risulterebbero inoltre violati gli artt. 24 e 25 della
Costituzione, relativamente al diritto di difesa ed al principio del
giudice naturale.
Sostanzialmente conformi alle deduzioni delle parti resistenti sono
infine le "note difensive" che l'Unione nazionale fra i pensionati del
Banco di Napoli ha depositato anche in vista di questo giudizio. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in esame propongono alla Corte, con
motivazioni identiche od analoghe, una sola e comune impugnativa. Nei
dispositivi di tutte le ordinanze si legge, cioè, che la Corte di
cassazione, a sezioni unite civili "ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 11 all. T all'art. 39 della legge 8
agosto 1895, n. 486, in relazione all'art. 3 della Costituzione della
Repubblica, secondo cui le controversie in materia di pensioni degli
impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia,
sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità ordinaria ed attribuite
alla giurisdizione della Corte dei conti": con implicito ma univoco
riguardo al sesto comma dell'art. 11 dell'allegato T.
Va però immediatamente precisato che, in realtà della norma
impugnata non rileva nei giudizi a quibus altro che la parte
concernente "le controversie in materia di pensioni degli impiegati del
Banco di Napoli" (mentre nessuno dei giudizi stessi coinvolge le
corrispondenti controversie relative al Banco di Sicilia); ed è
unicamente per il Banco di Napoli che gli atti di causa forniscono,
d'altronde, tutti gli elementi di giudizio, utili alla presente
decisione della Corte, ivi compresi i regolamenti che negli ultimi
decenni hanno riguardato o riguardano il Banco medesimo. Tali sono,
pertanto, i limiti della questione sulla quale la Corte è ora chiamata
a pronunciarsi; ed in questi termini i quattro giudizi vanno riuniti e
congiuntamente decisi.
2. - Secondo la costante giurisprudenza della Corte (nell'ambito
della quale la sentenza n. 20 del 1982 funge da eccezione che conferma
la regola), non possono costituirsi nel giudizio incidentale di
legittimità costituzionale soggetti che non avessero la qualità di
parte nel giudizio a quo. Pertanto, va dichiarata inammissibile la
costituzione dell'Unione nazionale fra i pensionati del Banco di
Napoli, relativamente al giudizio instaurato dall'ordinanza n. 824 del
1982.
3. - Sempre in via preliminare, devono poi prendersi in esame le
eccezioni d'inammissibilità, prospettate nell'atto di costituzione dei
controricorrenti, relativamente al terzo dei giudizi pendenti dinanzi
alla Corte di cassazione (reg. ord. n. 825/1982). La difesa di quelle
parti sostiene infatti, in primo luogo, che la norma impugnata sarebbe
già stata abrogata dall'art. 101 (rectius: art. 100) della legge
bancaria del 1936 e risulterebbe comunque incompatibile "con le leggi
successive che hanno specificamente regolato la intera materia";
sicché la norma stessa non potrebbe ricevere alcuna applicazione da
parte del giudice a quo, indipendentemente dall'esito del giudizio di
questa Corte. In via subordinata, per altro, si eccepisce che comunque
non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti "nel caso di
adeguamento di pensioni con aggancio automatico alle variazioni delle
retribuzioni", che appunto in quella specie (come pure nei giudizi di
cui alle ordinanze n. 824 e n. 826 del 1982) formava e forma l'oggetto
della controversia.
Né il primo né il secondo assunto vanno però condivisi. Da un
lato, ad esimere la Corte da ogni altro sindacato circa l'attuale
vigenza della norma impugnata, vale il rilievo che nel diritto vivente
si considera pacifica la vigenza stessa. Sia la Corte dei conti sia la
Corte di cassazione procedono tuttora in maniera costante (come
dimostrano le stesse ordinanze in esame) dalla premessa che l'art. 11
dell'allegato T dell'art. 39 della legge n. 486 del 1895 continui ad
essere operante, tanto nella parte che assoggetta le pensioni del
personale in questione alle "disposizioni vigenti per gli impiegati
dello Stato", quanto nella parte che attribuisce alla Corte dei conti
la giurisdizione sulle "controversie tra gli impiegati dei due Banchi e
le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle
pensioni": norma, quest'ultima, che la Cassazione non ritiene abrogata
neanche per effetto dell'attuale art. 409 n. 4 cod. proc. civ.,
sull'applicazione della disciplina per le controversie di lavoro ai
"rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica". Ed anche l'art.
102 del regolamento per il personale del Banco di Napoli, approvato con
delibera del 28 aprile 1975, richiama coerentemente l'art. 11 primo e
sesto comma, dell'allegato T per quanto riguarda il "regime normativo
del trattamento di pensione".
D'altro lato, la seconda eccezione (che comunque non coinvolge il
giudizio instaurato mediante l'ordinanza n. 823 del 1982, dal momento
che la Cassazione è chiamata in quel caso a pronunciarsi in tema di
riconoscimento delle pensioni privilegiate) dev'essere egualmente
respinta. Se infatti questa Corte esercitasse così a fondo il proprio
sindacato sull'ammissibilità della proposta impugnativa, essa
finirebbe per sovrapporre le proprie valutazioni a quelle riservate al
giudice a quo, cioè risponderebbe - sia pure su altro piano e ad altro
effetto - allo stesso quesito che forma l'oggetto del regolamento di
giurisdizione per il quale è stata adita la Corte suprema.
4. - Nel merito, va escluso anzitutto che la presente questione,
sollevata in riferimento al principio generale d'eguaglianza, possa
considerarsi già risolta dall'art. 103, secondo comma, della
Costituzione: come invece vorrebbero - ma con prospettive opposte - sia
la difesa del Banco di Napoli sia quella dei controricorrenti nel
giudizio instaurato dall'ordinanza n. 825 del 1982.
Per un primo verso, non è sostenibile che l'art. 103, secondo
comma, abbia inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti
l'intera giurisdizione che le spettava nel momento dell'entrata in
vigore della Carta costituzionale: al contrario, è significativo che
quella disposizione faccia puntuale riferimento alle sole "materie di
contabilità pubblica", limitandosi a menzionare genericamente le altre
materie "specificate dalla legge". Né giova appellarsi alla sentenza
n. 135 del 1975, con cui questa Corte ha bensì dichiarato non fondata
un'impugnativa concernente la cosiddetta giurisdizione domestica della
Corte dei conti, ma ha in pari tempo avvertito come la giurisdizione
stessa non "sia - di per sé - in contrasto con la Costituzione", pur
non potendo ritenersi "costituzionalizzata".
Per il secondo verso, le considerazioni già svolte tolgono
fondamento alla tesi che la norma istitutiva della giurisdizione in
esame risulti illegittima, solo perché estranea al "controllo della
finanza pubblica ", cui la Costituzione avrebbe collegato tutte le
funzioni giurisdizionali suscettibili di essere assegnate alla Corte
dei conti. Il problema va invece posto su tutt'altro piano, cioè
domandandosi se la giurisdizione attinente al regime pensionistico dei
dipendenti del Banco di Napoli faccia parte integrante di una più
ampia "materia", ovvero si risolva in una attribuzione isolata e per se
stante, avulsa dagli altri compiti della Corte stessa. Ma è chiaro
che, sotto quest'ultimo aspetto, il quesito finisce per confondersi con
quello prospettato dalla Corte di cassazione: ossia comporta appunto
che si verifichi se la norma impugnata sia tuttora sorretta da
un'adeguata ragione giustificativa, tale da renderla conforme al
principio generale d'eguaglianza, riferito al riparto fra le varie
giurisdizioni.
5. - Essenzialmente, che l'originario fondamento della norma in
questione sia venuto meno da gran tempo, è stato affermato dalla
Cassazione mediante due distinti ordini di argomentazioni. Anzitutto,
la norma stessa avrebbe perduto la propria giustificazione, riducendosi
ad un "dogma tralaticio", sin dal momento nel quale al Banco di Napoli
è stata sottratta la potestà di emettere i "biglietti a vista e al
portatore", di cui all'art. 3 n. 1 dell'allegato T: vale a dire, già
per effetto dell'art. 1 del R.D.L. 6 maggio 1926, n. 812,
sull'"unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca".
Secondariamente, nel medesimo senso varrebbe la circostanza che il
Banco di Napoli deve comunque venire inquadrato - al pari delle altre
aziende di credito - fra gli enti pubblici economici considerati
dall'art. 2093 cod. civ.; per cui sarebbe incongrua la persistenza
d'una giurisdizione pensionistica come quella propria della Corte dei
conti, là dove il rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco s'è
ormai privatizzato del tutto.
Ma la Corte è dell'avviso che la proposta questione debba essere
affrontata assumendo la seconda anziché la prima delle due prospettive
indicate. Fra la potestà di emettere biglietti di banca e la
giurisdizione in esame non può infatti stabilirsi quel rapporto
causale che le ordinanze di rimessione ipotizzano: sia perché
l'emissione di "biglietti di Banco, od altri titoli equivalenti,
pagabili al portatore ed a vista", veniva già regolata - in particolar
modo - dall'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, ben prima che
fosse attribuita alla Corte dei conti la funzione di cui si discute;
sia perché la funzione medesima non è stata mai estesa alle
corrispondenti controversie fra gli impiegati e l'amministrazione della
Banca d'Italia (già istituita dalla legge 10 agosto 1893, n. 449, cui
fa espresso richiamo l'art. 39 della legge n. 486 del 1895); sia,
soprattutto, perché le speciali attribuzioni allora spettanti al Banco
di Napoli avrebbero se mai dovuto incidere sul rapporto di lavoro
piuttosto che sul solo regime pensionistico, mentre invece nel primo di
tali settori la giurisdizione ordinaria non ha subito limitazioni di
sorta.
Giustamente, al contrario, la difesa del Banco di Napoli osserva
che, in origine, la vera giustificazione della norma in esame andava
ricercata all'interno dell'art. 11 dell'allegato T: cioè ricollegando
al sesto comma, concernente la particolare giurisdizione attribuita
alla Corte dei conti, il primo comma dello stesso articolo, per cui "a
cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di
disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di
trasferta degli impiegati dei due Banchi di Napoli e di Sicilia saranno
regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato".
Entrambe le previsioni, in combinato disposto, formavano e formano -
come verrà subito chiarito - un vero e proprio diritto singolare dei
pensionati del Banco di Napoli, al confronto con la disciplina degli
analoghi rapporti pertinenti agli altri istituti di credito, non
soltanto privati ma anche pubblici; sicché risulta palese che fu
appunto l'aggancio fra il regime pensionistico presso il Banco di
Napoli ed il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali a far
considerare la Corte dei conti come il giudice più idoneo ad
affrontare controversie che si presentavano omogenee rispetto a quelle
ricadenti nella fondamentale giurisdizione già esercitata dalla Corte
stessa in tema di pensioni.
Ma tali precisazioni consentono solo d'impostare in maniera
corretta e non di risolvere il presente problema. Resta infatti da
chiarire se quell'iniziale fondamento continui a sussistere, malgrado
le profonde innovazioni riscontrabili nel trattamento del personale del
Banco in senso divergente dalle disposizioni del 1895. E la Corte
ritiene che al quesito occorra dare una risposta negativa.
6. - Circa la natura giuridica del Banco di Napoli la Cassazione si
è ripetutamente pronunciata negli ultimi decenni, affermando che tale
istituto assume appunto la veste di ente pubblico economico, sicché i
suoi rapporti con i rispettivi dipendenti in servizio esorbitano
dall'area del pubblico impiego e sfuggono alla cognizione dei TAR e del
Consiglio di Stato: donde la singolarità della giurisdizione
esercitata dalla Corte dei conti quanto ai pensionati del Banco
medesimo, cui non fa riscontro - come avviene di regola - la
giurisdizione amministrativa bensì quella ordinaria. Ne segue,
d'altronde, che il trattamento economico dei dipendenti del Banco viene
integralmente definito dai regolamenti aziendali per il personale, che
in larga misura recepiscono gli accordi sindacali relativi agli
istituti di credito: il che determina una serie di ripercussioni
inevitabili sullo stesso regime pensionistico, malgrado il richiamo
delle "norme generali che disciplinano la materia per il personale
civile dello Stato", tuttora contenuto nell'art. 102 del citato
regolamento del 1975.
In effetti, il punto di riferimento già fissato dall'art. 11,
primo comma, dell'allegato T è stato ridimensionato in un modo
radicale. Presentemente, quel disposto continua a trovare applicazione,
sia nel senso di precludere il cumulo dei benefici previsti per i
dipendenti dello Stato con certi benefici equipollenti, propri dei
dipendenti dalla generalità degli istituti di credito, sia nel senso
di dare sostegno a determinate pretese dei dipendenti del Banco che non
potrebbero venire soddisfatte in base al diritto comune (come nel caso
delle rendite pensionistiche privilegiate, in questione nel primo dei
giudizi a quibus), sia ancora nel senso di offrire lo spunto per
l'approvazione di ulteriori previsioni legislative, a favore dei
dipendenti medesimi (si pensi all'art. 116, primo comma, del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, per cui "i servizi statali" sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio
reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di
Sicilia"). Ma la Corte dei conti ha avvertito che le norme sul
trattamento di quiescenza degli statali non si estendono al personale
del Banco di Napoli, altro che per integrare l'apposita disciplina
regolamentare interna: sicché, non soltanto l'entità delle pensioni
può ben risultare più elevata di quella spettante ai dipendenti dello
Stato, ma la stessa base pensionabile ne viene modificata, comprendendo
voci che non trovano corrispondenti nelle disposizioni cui rimanda
l'art. 11 primo comma, dell'allegato T.
Non a caso, l'art. 102 del regolamento del 1975 fa
incondizionatamente salve "le disposizioni particolari dettate da
successivi articoli di questo Capo o contenute in altri Capi del
presente Regolamento" (il che spiega che nell'allegato F si faccia
rientrare nella "base di liquidazione della pensione" il "premio di
rendimento", accanto ad un vasto ed eterogeneo complesso di speciali
indennità). Più specificamente l'ultimo comma dell'art. 104 dispone
che "l'assegno annuo di pensione è corrisposto in quattordici rate
mensili"; l'art. 105 prevede il contemporaneo riconoscimento dei
servizi statali di cui al ricordato D.P.R. n. 1092 del 1973 e
dell'"intero servizio presso la Banca d'Italia, gli Istituti di Credito
di Diritto Pubblico e le altre Aziende di Credito"; l'art. 109, primo
comma, stabilisce che ai dipendenti con almeno cinque anni di servizio,
i quali cessino dal servizio stesso, sia liquidato, "in luogo della
indennità per una volta tanto, un assegno speciale di pensione, al
quale si applicano le disposizioni relative alle pensioni ordinarie
anche per quanto riguarda l'istituto della riversibilità"; l'art. 110
configura a sua volta una " indennità aggiuntiva di cessazione", di
cui nel quarto comma si consente la liquidazione "in misura più
elevata di quella normale", allorché ricorrano "eccezionali
benemerenze di servizio"; mentre l'art. 108, che stabiliva "il
principio di rispondenza costante" fra gli assegni di pensione
liquidati in ogni tempo, è stato bensì abrogato, ma per effetto di
un'autonoma delibera del Consiglio di amministrazione del Banco. Ed è
appunto al Consiglio di amministrazione che l'art. 111 affida,
coerentemente, "le variazioni di struttura, di composizione o di
entità del trattamento di quiescenza".
In breve, oltre a garantire che la disciplina pensionistica dei
dipendenti del Banco non possa mai risultare peggiore di quella
applicabile ai dipendenti dello Stato, il rinvio in questione sembra
assolvere fondamentalmente - in concomitanza con i regolamenti
aziendali - alla funzione di un moltiplicatore, sia rispetto al regime
degli ex - dipendenti statali, sia nei riguardi degli stessi pensionati
degli altri istituti di credito. Ed è significativo che, nel corso del
procedimento di conversione del decreto - legge n. 162 del 1979, il
Governo sia stato impegnato - con un ordine del giorno del Senato - ad
eliminare "trattamenti anomali", ritenuti carenti di giustificazione,
come quelli in atto per le pensioni dei dipendenti dei Banchi di Napoli
e di Sicilia.
Ai particolari fini dell'attuale giudizio, ciò basta comunque a
far concludere che nell'ordinamento vigente non è più ravvisabile
quel grado di omogeneità fra le pensioni in esame e le pensioni
statali, che rappresentava il presupposto della giurisdizione
attribuita alla Corte dei conti dalla norma impugnata. Pertanto, l'aver
derogato alla regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai
privo di un'adeguata ragione giustificativa e risulta in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma,
dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, nella
parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla
liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte