Sentenza n. 1/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio
1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Pallante Domenico,
iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Pallante Domenico nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Claudio Rossano per Pallante Domenico e l'Avv. Luigi
Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (pervenuta il 23
giugno 1989) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Pallante
Domenico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto
prevede il limite di anni 20 di servizio effettivo per il
conseguimento del diritto a pensione del personale militare
destituito (diversamente dalla disciplina anteriore che aveva
riconosciuto tale diritto dopo 15 anni di servizio), per contrasto
con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 6 legge delega 28 ottobre
1970, n. 775, là dove è fissato il criterio di migliore
accessibilità e comprensione delle disposizioni anteriori.
Dall'ordinanza si evince che il ricorrente, al tempo guardia di
P.S., cessato dal servizio in data 21 gennaio 1980 per perdita del
grado a seguito di condanna penale, ha adito la Corte dei conti per
il riconoscimento del diritto a pensione. Il Collegio a quo, dopo
aver rilevato che il servizio effettivo prestato dal ricorrente non
raggiunge il limite di anni 20, prescritto dall'art. 52, terzo comma,
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per il conseguimento del beneficio,
ha sospettato di incostituzionalità, per eccesso di delega, la
predetta norma.
La Corte dei conti, dopo aver richiamato la normativa precedente,
rileva come la regolamentazione della materia, soprattutto per
effetto di successive sentenze della Corte costituzionale, sia tale
che per i casi in questione si dovrebbe prendere in considerazione
un'anzianità di servizio di anni 15.
Pertanto la disposizione impugnata, che prevede il maggior limite
di 20 anni, non sembrerebbe corrispondere "a un criterio di migliore
accessibilità e comprensione delle disposizioni anteriori", così
come prescritto nella legge di delega.
A sostegno delle censure di incostituzionalità della norma
impugnata, avendo essa introdotto una radicale innovazione che non
sarebbe consentita dalla delega stessa, si è costituito il
ricorrente Pallante, invocando, tra l'altro, pregressi diritti
consolidati e protetti.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza
della questione sul rilievo che la legge delega avrebbe dato al
Governo "la facoltà di innovare rispetto alla precedente
legislazione". In ogni caso - si chiarisce - tale legislazione
prevedeva il più favorevole limite di anni 15 soltanto per gli
ufficiali, limite poi esteso a tutto il personale dagli interventi
della Corte costituzionale, diretti però esclusivamente a garantire
esigenze di uniformità di trattamento, che sono ugualmente
rispettate dalla norma vigente. Considerato in diritto
1.1. - L'art. 52, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato) prescrive tra l'altro, per
il personale militare, che l'ufficiale, il sottufficiale e il
militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo
per "perdita del grado" hanno diritto alla pensione normale se
abbiano compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
1.2. - Il giudice a quo dubita della legittimità - ex art. 76
Cost. - della disposizione, per eccesso nell'esercizio della delega
contenuta nella legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6.
Emergerebbe dal contesto della normativa precedente, nonché dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta su tale
normativa, che i casi concernenti personale militare destituito
"debbano essere risolti tenendo presente un'anzianità di servizio di
anni 15".
Per contro, la disposizione impugnata introduce il maggior limite
di anni 20, non corrispondendo - assume il Collegio rimettente - ai
criteri di "migliore accessibilità e comprensione" dettati del
delegante per la raccolta delle norme in un testo unico avente valore
di legge ordinaria, con infrazione, pertanto, delle garanzie dettate
dall'art. 76 Cost.
2. - La questione non è fondata.
È ben vero - come lo stesso giudice a quo ricorda - che con varie
ed anche recenti sentenze di questa Corte il limite per fruire di
pensione da parte del personale rimosso dal grado è stato ricondotto
- limitatamente all'ordinamento precedente l'odierno testo unico - al
più breve periodo di quindici anni. Ma le fattispecie man mano poste
al vaglio di costituzionalità erano prospettate, giova precisare, ex
art. 3 Cost. con un tertium comparationis concernente identico e
omogeneo ambito di soggetti - militari tutti - per i quali il
legislatore aveva elargito il trattamento più favorevole soltanto
agli ufficiali.
Orbene, con la normativa odierna il legislatore si è risolto a
introdurre per tutto il personale militare il limite comune di anni
20 di servizio. E non va sottaciuto che la medesima anzianità è
stata fissata anche per il personale civile destituito (art. 42 del
testo unico).
Né sussiste, in riferimento al parametro invocato (art. 76)
violazione di principi e criteri direttivi: i contenuti dell'art. 6
della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (norma delegante) assegnano al
Governo sufficienti margini di discrezionalità (cfr. sentenza n. 91
del 1984) che sono stati correttamente esercitati in ordine a un
istituto che nella sua applicazione, resa uniforme come s'è detto,
attiene a soggetti i quali sono stati rimossi o destituiti.
Conclusivamente il legislatore delegato si è adeguato ai principi
di una disciplina che è tale da rendere valida la modifica al
"rapporto di durata", senza cioè che ne siano rimaste incise
presunte vanificazioni di aspettative così come questa Corte ha già
avuto modo di considerare in ordine ai trattamenti di quiescenza
(sent. n. 349 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
conti, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte