Sentenza n. 1/1994
Altra decisione · depositata il 12/01/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
citata
- art. 19Statuto dei lavoratori
- art. 47d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 19legge cost. 1/1953
- art. 22d.lgs. 546/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti norme:
1) art. 19, primo comma, lett. a) : " a) delle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;", nonché lettera " b)", limitatamente alle parole "non
affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o
provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), iscritto al n. 60 del registro referendum;
2) art. 19, primo commma, e precisamente le parole:
"nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle
associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali
di lavoro applicati nell'unità produttiva", della legge 20 maggio
1970, n. 300, iscritto al n. 61 del registro referendum;
3) art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n.
359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata
dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
iscritto al n. 62 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 9 dicembre 1993 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le suddette richieste;
Udito nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Antonio Fontana per i Comitati promotori;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato tre richieste di referendum popolare presentate le prime due il 18 dicembre 1992 dai
signori Paolo Cagna Ninchi, Massimo Giancarlo Stroppa, Rocco
Papandrea e Giuseppe Benedini, la terza il 24 febbraio 1993 dai
signori Massimo Giancarlo Stroppa, Marco Lombardi e Vincenzo
Miliucci, rispettivamente sui seguenti questiti:
I) "Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, primo comma,
lett. a) : ' a) delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;', nonché lettera
b) limitatamente alla lett. ' b)', alle parole 'non affiliate alle
predette confederazioni' e alle parole 'nazionali o provinciali',
della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento'?" (reg. ref.
n. 60);
II) "Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300
'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento', limitatamente alla parte contenuta
nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole:
'nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva'?"
(reg. ref. n. 61).
III) "Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente
all'articolo 47 (rappresentatività sindacale)?". (reg. ref. n. 62).
2. - L'Ufficio centrale, verificata la regolarità delle
richieste, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 9
dicembre 1993.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 30
dicembre 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare
comunicazione.
4. - Successivamente l'Ufficio centrale, con ordinanza del 22
dicembre 1993 ha disposto l'integrazione del quesito formulato nella
richiesta di referendum iscritta in reg. ref. n. 62 con l'aggiunta
delle seguenti parole: "nel testo risultante per effetto della
sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale".
5. - In data 27 dicembre 1993 i presentatori hanno depositato
memorie a sostegno dell'ammissibilità delle richieste.
6. - A integrazione delle difese scritte, nella camera di
consiglio del 30 dicembre 1993, è stato udito, per i promotori dei
referendum, l'avv. Antonio Fontana.
7. - Con ordinanza del 4 gennaio 1993, essendo stato pubblicato
nel frattempo il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il cui
art. 22 reca un nuovo testo della disposizione cui si riferisce la
richiesta di referendum sub III ), l'Ufficio centrale ha disposto
un'ulteriore integrazione del quesito referendario con l'aggiunta
delle parole: "nel testo risultante per effetto della sentenza 30
luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale, nonché della
modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546".
8. - Ricevuta la comunicazione di tale ordinanza, il Presidente di
questa Corte ha fissato la discussione del quesito referendario,
così come modificato, nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994,
dandone regolare comunicazione.
9. - Nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994 è stato
nuovamente udito, per i promotori del referendum, l'avv. Antonio
Fontana.
10. - Con ordinanza dell'11 gennaio 1994 l'Ufficio centrale ha
provveduto alla correzione di un errore materiale incorso nella
precedente ordinanza del 4 gennaio 1994. Con questa correzione il
testo definitivo del quesito oggetto della richiesta di referendum
iscritta in reg. ref. n. 62 è il seguente:
"Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'articolo 47
(rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto nella
sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale, e dalla
modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546?". Considerato in diritto
1. - I quesiti referendari descritti in narrativa investono due
disposizioni contenute l'una in una legge (art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300), l'altra in un atto avente forza di legge (art.
47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). Entrambe
concernono la materia della rappresentatività sindacale e pertanto,
sebbene le richieste rimangano distinte e non unificabili, i giudizi
di ammissibilità possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, e
così pure i modi di determinazione delle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative legittimate alla contrattazione
collettiva nel settore del pubblico impiego, non rientrano tra le
materie per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione non
ammette il referendum. Appaiono inoltre rispettate le esigenze di
chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, al fine di
consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole. Il
riferimento a una duplice causa dell'integrazione, ordinata
dall'Ufficio centrale, del quesito proposto dalla richiesta sub III)
non può produrre perplessità, essendo facilmente distinguibile,
anche sintatticamente, la diversa funzione - rispettivamente di ratio
e di fonte - svolta dalla sentenza di questa Corte n. 359 del 1993 e
dal d.lgs. n. 546 del 1993 nella produzione della modifica
sopravvenuta nel testo della disposizione investita dal referendum.
Il quesito sub II) esprime chiaramente l'intendimento (massimale)
dei promotori di ottenere l'abrogazione di tutti i criteri di
"maggiore rappresentatività" adottati dal citato art. 19, primo
comma, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali
aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo
III della legge n. 300 del 1970, mentre dal quesito sub I) - legato
al secondo da una relazione logica di alternatività subordinata -
risulta l'intendimento (minimale) di ottenere almeno l'abrogazione
dell'indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera
a) e l'abbassamento al livello aziendale della soglia minima di
verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera
b). Gli esiti dell'eventuale approvazione dei referendum sono
coerenti con le finalità perseguite.
Non si potrebbe obiettare, invocando le sentenze di questa Corte
nn. 27 e 29 del 1981, che la formulazione dei quesiti non è chiara
per la contraddizione fra la richiesta di abrogazione (parziale)
dell'art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970 e la
conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui - a differenza di
altre disposizioni, che rinviano genericamente all'art. 19 (artt. 22,
23 e 30) - richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma
dell'articolo predetto". Tale specifico richiamo non rende la
disposizione indissolubilmente legata a quella che si vorrebbe
sopprimere. L'approvazione dell'uno o dell'altro referendum
inciderebbe soltanto sull'ampiezza del suo ambito normativo.
3. - La terza richiesta di referendum (reg. ref. n. 62) si propone
l'abrogazione totale dell'art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993,
modificato dal d.lgs. n. 546 del 1993, il quale, ai fini della
partecipazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego
regolata dagli artt. 45 e 46, rimette la definizione della maggiore
rappresentatività sindacale a un apposito accordo tra il governo e
le confederazioni sindacali già qualificate come maggiormente
rappresentative ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n.
395 (accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90).
Non può ritenersi contraddittoria la mancata proposta di
abrogazione dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (non
abrogato dall'art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993), che abilita
all'esercizio dei diritti sindacali nelle unità amministrative gli
organismi di rappresentanza dei dipendenti pubblici costituiti
nell'ambito delle confederazioni più rappresentative sul piano
nazionale e dei sindacati autonomi aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva per il pubblico impiego. Questa norma non
è legata ai criteri di maggiore rappresentatività attualmente
vigenti, il cui consolidamento la richiesta referendaria mira a
impedire mediante l'abrogazione del citato art. 47 del d.lgs. n. 29
del 1993. Nel caso di approvazione del referendum, i criteri che
saranno stabiliti dal legislatore con modalità diverse da quelle
previste dalla disposizione abrogata, oppure, in difetto di
intervento legislativo, dalla giurisprudenza in via interpretativa,
si applicheranno anche per l'individuazione delle rappresentanze
sindacali dei dipendenti nei luoghi di lavoro.
4. - Infine, per quanto riguarda l'art. 19 della legge n. 300 del
1970, la coesistenza dei due referendum non sembra possa dar luogo a
inconvenienti applicativi della normativa di risulta, nemmeno nel
caso di votazione favorevole ad entrambi. Il risultato del referendum
sub I) sarebbe allora assorbito dal risultato del referendum sub II)
(sent. n. 26 del 1981).
È vero che la norma residua ammetterebbe indiscriminatamente ai
benefici del titolo III della legge qualsiasi gruppo di lavoratori
autoqualificantesi "rappresentanza sindacale aziendale", senza alcun
controllo del grado di effettiva rappresentatività. Ma il
legislatore potrà intervenire dettando una disciplina
sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di
rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali
e in pari tempo consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema
produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi
dei lavoratori (cfr. sentenza n. 30 del 1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara ammissibili:
1) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), iscritta al n. 60 reg. ref., nei termini indicati in
epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9
dicembre 1993;
2) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al
n. 61 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata
legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;
3) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), iscritta al n. 62 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe,
dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9
dicembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte