Sentenza n. 1/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 103/1975
- art. 15legge 103/1975
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 15legge 807/1984
- art. 3-bislegge 10/1985
- art. 21legge 103/1975
- art. 8legge 223/1990
- art. 6legge 103/1975
- art. 2legge 483/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 14 aprile 1975, n.
103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva" limitatamente a:
articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "formula
indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo
di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle
esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico
interesse e le responsabilità del servizio pubblico
radiotelevisivo";
articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché con i
proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva".
Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
limitatamente a:
articolo 3-bis, comma 2: "La commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti
pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n.
103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di
messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione".
La legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente a:
articolo 8, comma 6: "La trasmissione dei messaggi pubblicitari
da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per
cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di
ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva"; comma 10, limitatamente alle parole: "e la
concessionaria pubblica"; comma 15, limitatamente alle parole: "sia
per la concessionaria pubblica sia"; comma 16: "Entro il 30 giugno di
ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante e il
Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti
pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria
pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene
fissato applicando a quello stabilito per l'anno precedente la
variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario
radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario
previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli
introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento
o della diminuzione verificatasi";
comma 17: "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103,
articolo 15, hanno validità sino al 31 dicembre 1992. In tempo utile
il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13
dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e
all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune
modificazioni della suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative";
articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: "con la
concessionaria pubblica";
articolo 24, comma 2: "Le imprese concessionarie di pubblicità
che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la
concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre
reti radiofoniche della concessionaria stessa".
Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 recante "Disposizioni
urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483,
limitatamente a:
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e l'articolo 8,
comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223", iscritto al n. 76 del
registro referendum.
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 9
dicembre 1994 con la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha
confermato il quesito predetto;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Giuseppe
Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare presentatata da Calderisi Giuseppe, Bernardini Rita, Lavaggi
Ottavio, Stanzani Ghedini Sergio Augusto, Vito Elio, Strik Lievers
Lorenzo e Vigevano Paolo, depositata in data 3 febbraio 1994 sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103,
recante 'Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva' limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle
parole: 'formula indirizzi generali relativamente ai messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la
compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la
finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio
pubblico radiotelevisivo; e all'articolo 15, comma 1, limitatamente
alle parole: 'nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità
radiofonica e televisiva'; nonché il decreto-legge 6 dicembre 1984,
n. 807, recante 'Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3-bis, comma 2:
'La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del
limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21
della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la
quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora
di effettiva trasmissione'; la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante
'Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato'
limitatamente all'articolo 8, comma 6: 'La trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere
il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per
cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al
2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.'; comma 10, limitatamente alle parole: 'e
la concessionaria pubblica'; comma 15, limitatamente alle parole:
'sia per la concessionaria pubblica sia'; comma 16: 'Entro il 30
giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il
Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo
degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la
concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale
limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno
precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito
pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite
massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà
conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi.'; comma 17: 'Le
disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15,
hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante
propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6,
in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del
mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla
suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative
legislative.' e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole:
'con la concessionaria pubblica'; nonché il decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, recante 'Disposizioni urgenti in materia di pubblicità
radiotelevisiva', convertito il legge, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: 'e l'articolo 8, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223'?". Con ordinanza 30 novembre 1994, depositata
il 1 dicembre dello stesso anno, l'Ufficio Centrale per il referendum, verificata la regolarità delle sottoscrizioni delle richieste
referendarie nonché il raggiungimento ed il superamento del
richiesto numero minimo di 500.000 firme valide, ha dichiarato - a
norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970 - la
legittimità di detta richiesta. Peraltro, l'Ufficio Centrale ha
accolto la richiesta dei promotori di integrare la formulazione del
quesito con l'inserimento dell'art. 24, comma 2, della legge n. 223
del 1990, omesso nella formulazione originaria per semplice
dimenticanza; la richiesta di rimediare a detta omissione è stata
fatta al fine di rendere coincidente la chiara volontà referendaria
con la formulazione espressa dal quesito abrogativo. L'Ufficio
Centrale ha motivato l'integrazione, affermando che l'omissione
configura una "mera irregolarità formale", da intendersi poi sanata
con la memoria presentata dai promotori, in cui si riformula all'uopo
il quesito. Pertanto il quesito sulla cui ammissibilità deve ora
pronunciarsi la Corte è il seguente:
"Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103,
recante 'Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva' limitatamente a:
articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'formula
indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo
di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle
esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico
interesse e le responsabilità del servizio pubblico
radiotelevisivo';
articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: 'nonché con i
proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva';
Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante 'Disposizioni
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive', convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
limitatamente a:
articolo 3-bis, comma 2: 'La commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti
pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n.
103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di
messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione'.
La legge 6 agosto 1990, n. 223 recante 'Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato', limitatamente a:
articolo 8, comma 6: 'La trasmissione dei messaggi pubblicitari
da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per
cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di
ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva'; comma 10, limitatamente alle parole: 'e la
concessionaria pubblica'; comma 15, limitatamente alle parole: 'sia
per la concessionaria pubblica sia'; comma 16: 'Entro il 30 giugno di
ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante e il
Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti
pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria
pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene
fissato applicando a quello stabilito per l'anno precedente la
variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario
radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario
previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli
introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento
o della diminuzione verificatasi'; comma 17: 'Le disposizioni di cui
ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità sino al 31
dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione
annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le
necessarie ed opportune modificazioni della suddetta normativa. Il
Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative';
articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: 'con la
concessionaria pubblica';
articolo 24, comma 2: 'Le imprese concessionarie di pubblicità
che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la
concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre
reti radiofoniche della concessionaria stessa'. Il decreto-legge 19
ottobre 1992, n. 408 recante 'Disposizioni urgenti in materia di
pubblicità radiotelevisiva', convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente a:
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'e l'articolo 8,
comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223'?".
2. - L'Ufficio Centrale per il referendum ha, invece, respinto -
con l'ordinanza sopra citata e con una successiva del 9 dicembre 1994
- la richiesta dei promotori di estendere il quesito all'art. 10,
terzo comma, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, sopravvenuto
alla presentazione del quesito stesso. L'Ufficio Centrale ha
ribadito, in proposito, la propria giurisprudenza in base alla quale
non può tener conto di decreti-legge non ancora convertiti, stante
il loro carattere di "provvedimenti provvisori" a norma dell'art. 77
della Costituzione e stante la possibilità di una loro mancata
conversione in legge.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
Centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9
gennaio 1995 per la conseguente deliberazione, dandone regolare
comunicazione.
4. - In data 31 dicembre 1994, i promotori del referendum,
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Chiola hanno presentato
memoria nel giudizio di ammissibilità del referendum.
In primo luogo, i promotori sottolineano che lo scopo della
proposta abrogativa è quello di "eliminare la pubblicità televisiva
e radiofonica dalle reti della concessionaria pubblica al fine di
ricondurre il servizio pubblico radiotelevisivo nel suo alveo
naturale depurandolo da ogni condizionamento derivante dalla
pubblicità commerciale". In secondo luogo, la memoria si sofferma
sulla "assoluta omogeneità-completezza" del quesito, rilevando che
tutte le disposizioni in tema di pubblicità sulle reti della
concessionaria pubblica sono state coinvolte per evitare ogni censura
di incompletezza-incoerenza. L'obiettivo referendario di eliminare
la pubblicità quale fonte di finanziamento delle concessionarie
pubbliche sarebbe desumibile, particolarmente, dall'art. 15 della
legge n. 103 del 1975 che disciplina il fabbisogno finanziario per la
gestione del servizio pubblico, affermando che questo è coperto, con
i proventi della pubblicità commerciale, oltre che con i canoni di
abbonamento e con altre entrate previste dalla legge.
L'"amputazione" nell'art. 15 dell'entrata derivante dalla
pubblicità costituirebbe il "principio abrogativo", lo scopo
perseguito dal referendum.
La memoria si sofferma, quindi, sulla vigenza dell'art. 15 della
legge n. 103 del 1975, che, in virtù di altre disposizioni,
assoggettate anche esse al quesito referendario (artt. 8,
diciassettesimo comma, legge n. 223 del 1990 e 2, decreto-legge n.
408 del 1992, convertito in legge n. 483 del 1992) è stata mantenuta
sino alla data del 31 dicembre 1993.
In proposito, si rileva che la disposizione di cui al citato art.
15 era in vigore ed efficace al momento del deposito del quesito e
che la dichiarazione temporale di efficacia non è assoluta, in
quanto l'art. 8, comma 17, legge n. 223 del 1990, pone in relazione
la decadenza della vecchia disciplina della pubblicità sulle reti
pubbliche con la entrata in vigore della nuova.
Nonostante lo scadere del termine temporale di efficacia dell'art.
15, i promotori hanno ritenuto opportuno e necessario che il quesito
coinvolgesse la parte di tale articolo che fa riferimento ai
"proventi finanziari derivanti dalla pubblicità radiofonica e
televisiva", poiché dall'abrogazione di questa frase si ritiene che
derivi la preclusione di una reviviscenza dell'utilizzazione della
pubblicità commerciale come fonte di finanziamento per la
concessionaria pubblica.
I promotori negano, poi, che nell'interpretare il quesito si possa
ritenere che dall'abrogazione di norme che contengono limiti alla
pubblicità derivi l'effetto di una liberalizzazione "pubblicitaria"
dell'emittente pubblica.
Secondo i promotori, la concessionaria pubblica necessita di una
previa, specifica autorizzazione da parte del concedente o
direttamente dal legislatore. La veste formale di S.p.A. non
costituisce titolo sufficiente per attribuire alla RAI il godimento
di poteri imprenditoriali e più latamente di iniziativa economica ex
art. 41 della Costituzione, che sono invece prerogative inalienabili
delle società commerciali di diritto comune. Ciò sarebbe
dimostrato, da un lato, dal fatto che dalla peculiare posizione che
ha la RAI nell'ordinamento dipende l'impossibilità di privatizzarla,
a differenza delle altre società in partecipazione dell'IRI.
Dall'altro che, in base alla convenzione con lo Stato (art. 5, d.P.R.
28 marzo 1994), l'assunzione di attività commerciali ed industriali
non può essere effettuata dalla RAI senza l'autorizzazione del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il
Ministro del tesoro.
5. - Ad integrazione della difesa scritta, nella camera di
consiglio del 9 gennaio 1995 è stato udito, per i promotori del referendum, l'avv. Claudio Chiola che ha insistito per l'ammissibilità
del referendum. Considerato in diritto
1. - Deve essere esaminata la sussistenza dei requisiti per
l'ammissibilità della richiesta del referendum abrogativo in
oggetto, dichiarata legittima dall'Ufficio Centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 30 novembre (1
dicembre) 1994. A tal fine, questa Corte deve verificare se la
richiesta stessa non incontri i limiti previsti dall'art. 75, secondo
comma, della Costituzione o quelli desumibili da un esame logico-sistematico della Costituzione stessa, secondo la propria costante
giurisprudenza a far corso dalla sentenza n. 16 del 1978.
La richiesta in esame investe varie disposizioni legislative che,
nel tempo, hanno concorso a disciplinare i messaggi pubblicitari
sulle reti radiofoniche e televisive della concessionaria pubblica.
In particolare, nel quesito, come dichiarato legittimo
dall'Ufficio Centrale per il referendum, sono ricomprese le
disposizioni concernenti:
1) la funzione dei proventi pubblicitari di concorrere al
fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione del
servizio pubblico (art. 15, legge 14 aprile 1975, n. 103);
2) le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in
ordine ai messaggi pubblicitari (art. 4, primo comma, legge n. 103
del 1975);
3) le limitazioni orarie delle trasmissioni dei messaggi
pubblicitari (art. 3-bis, secondo comma, decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, art. 8, sesto comma, legge 6 agosto 1990, n. 223);
4) le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari (art.
8, decimo comma, legge n. 223 del 1990);
5) i poteri del garante in ordine alla regolamentazione delle
sponsorizzazioni (art. 8, quindicesimo comma, legge n. 223 del 1990);
6) il limite massimo degli introiti pubblicitari (art. 8,
sedicesimo comma, legge n. 223 del 1990);
7) la vigenza delle disposizioni di cui ai citati artt. 15,
primo comma, della legge n. 103 del 1975 e 8, sesto comma della legge
n. 223 del 1990 (art. 8, diciassettesimo comma, della legge n. 223
del 1990; art. 2, primo comma, decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483);
8) gli oneri delle imprese concessionarie di pubblicità (art.
15, sesto comma, legge n. 223 del 1990);
9) la raccolta pubblicitaria per le reti radiofoniche (art. 24,
secondo comma, legge n. 223 del 1990).
2. - La richiesta pone non pochi problemi circa il perdurare della
vigenza di alcune norme che ne sono oggetto. Problemi che, come
esposto in narrativa, sono segnalati dalla stessa memoria dei
presentatori del referendum, ma che non sono stati presi in esame
nelle citate ordinanze dell'Ufficio Centrale per il referendum.
D'altro canto, va rilevato che è stata effettuata l'estensione
del quesito ad una disposizione non sottoposta a sottoscrizione da
parte degli elettori ai sensi dell'art. 75 della Costituzione (l'art.
24, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223) con l'espresso
fine di rendere più chiara la richiesta referendaria. Tale
valutazione dell'Ufficio Centrale non può considerarsi - ai fini del
giudizio sulla chiarezza del quesito - una indicazione vincolante per
questa Corte, alla quale, in forza del disposto di cui all'art. 2,
primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, spetta,
in via esclusiva, la funzione di giudicare sulla ammissibilità delle
richieste di referendum abrogativo, e, pertanto, di valutare se dette
richieste posseggano i requisiti imposti dal dettato costituzionale e
quindi, come nella specie, possano considerarsi "chiare" ai fini
della loro ammissibilità.
3. - La richiesta di referendum abrogativo è inammissibile, in
quanto non appare univocamente diretta al fine, propugnato dai
promotori, di impedire che le reti della concessionaria pubblica
trasmettano messaggi pubblicitari.
Invero, deve essere disattesa l'interpretazione - prospettata dai
promotori - che configura l'art. 15 della legge n. 103 del 1975 come
espressivo della norma che costituisce il fondamento della
possibilità di raccolta e di trasmissione di pubblicità
commerciale.
Al contrario, tale disposizione si limita ad individuare la
finalità dei proventi pubblicitari che è quella di concorrere al
fabbisogno finanziario della concessionaria pubblica, assieme ai
canoni di abbonamento ed alle altre entrate previste dalla legge.
L'intento, sotteso alla iniziativa referendaria, ha un carattere
propositivo, volto ad introdurre un divieto assoluto di trasmissioni
pubblicitarie: finalità che non può essere raggiunta con la pura e
semplice ablazione dall'ordinamento della disposizione di cui
all'art. 15 della legge n. 103 del 1975.
Né a un tale intento può ritenersi utilmente finalizzata
l'abrogazione delle altre disposizioni coinvolte dalla richiesta, che
attengono alle modalità e ai limiti di trasmissione di messaggi
pubblicitari nonché alla raccolta pubblicitaria: siffatta
abrogazione potrebbe d'altronde essere intesa come provvedimento di
liberalizzazione delle trasmissioni pubblicitarie, in contrasto con
il programmato intento di impedire la pubblicità sulle reti della
concessionaria pubblica.
D'altro canto, non assumono pregio le valutazioni dei promotori
circa le peculiarità della natura giuridica della RAI, che vertono
sull'integrale partecipazione pubblica al suo azionariato e sui
poteri autorizzatori che, in base alla vigente convenzione con lo
Stato (art. 5, d.P.R. 28 marzo 1994), sono imputati al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
Da un lato, non appare sufficiente a far venire meno i poteri
imprenditoriali e più latamente d'iniziativa economica ex art. 41
della Costituzione - ai quali la giurisprudenza di questa Corte ha
riconnesso la pubblicità commerciale (sentenza n. 231 del 1985) -
l'attuale proprietà pubblica delle azioni RAI e ciò,
particolarmente, alla luce dell'attuale configurazione del ruolo e
della natura giuridica della concessionaria pubblica. Peraltro, la
proprietà pubblica delle azioni della RAI non costituisce un dato
immodificabile, come è dimostrato anche dalla ammissibilità
(dichiarata con sentenza emessa in pari data) del referendum
abrogativo delle disposizioni che tale proprietà pubblica prevedono.
D'altro canto, ritenere che l'autorizzazione del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni a svolgere attività commerciali ed
industriali sia costitutiva di poteri imprenditoriali configura una
inaccettabile ricostruzione della funzione autorizzatoria, la quale
invece non può che farsi rientrare, nel caso, fra le limitazioni che
il terzo comma dell'art. 41 della Costituzione consente al fine di
indirizzare e coordinare a fini sociali l'attività economica
pubblica.
La discrasia fra il significato che assume la cancellazione delle
disposizioni ricomprese nel quesito referendario ed i fini
concretamente perseguiti dai promotori denota l'assoluta ambiguità
della richiesta referendaria, che non consentirebbe all'elettorato di
approvare o respingere con la dovuta consapevolezza la proposta di
abrogazione (cfr., da ultimo, sentenze nn. 29, 34 e 36 del 1993).
Pertanto, la richiesta di referendum abrogativo va dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 4, primo
comma, e 15, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), 3-bis,
secondo comma, decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, 8, sesto, decimo,
quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, 15, sesto comma, e
24, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), 2, primo comma, decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di
pubblicità radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483, richiesta dichiarata legittima con
ordinanza del 30 novembre (1 dicembre) 1994 dall'Ufficio Centrale per
il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte