Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto

comma, del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Pretore di

Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre,

iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.

Ritenuto che il Pretore di Tonino, investito del procedimento

penale a carico di Gaeta Enea Zamira ed altre, imputate della

contravvenzione di cui al quarto ed al quinto comma dell'art. 18 del

T.U. delle leggi di P.S., per aver tenuto una riunione in luogo

pubblico senza aver dato il prescritto preavviso, ebbe a sollevare, di

ufficio, con ordinanza del 14 luglio 1959, la questione di legittimità

costituzionale del quarto comma del detto art. 18, in relazione

all'art. 17 della Costituzione;

che l'ordinanza, debitamente notificata, fu comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 264 del 31 ottobre 1959;

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, il difensore della Gaeta,

con deduzioni depositate il 20 novembre 1959, insisteva per la

dichiarazione di illegittimità della indicata norma, al che si

opponeva l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in

giudizio il 29 agosto 1959 in rappresentanza e difesa del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Pretore di Torino ha osservato, nella propria

ordinanza, che la semplice omissione del preavviso non potrebbe

rientrare nella previsione dell'art. 17 della Costituzione, che

stabilisce che l'autorità di p.s. può vietare soltanto le riunioni

pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Considerato che, senza entrare nella valutazione che potrà fare

l'autorità di p.s., il che è fuori questione, il punto in

controversia riguarda la legittimità costituzionale della sanzione

penale stabilita nell'art. 18 della legge di p.s. per il semplice

mancato adempimento dell'obbligo di dare, in ogni caso, il preavviso

per le riunioni in luogo pubblico, in modo che possa così essere

esercitata l'attività discrezionale della p.s. a tutela dell'ordine

pubblico;

che la legittimità costituzionale della norma in questione è

stata ripetute volte affermata da questa Corte ed in particolare con la

sentenza n. 9 del 19 giugno 1956;

che nessun elemento nuovo è stato addotto con l'ordinanza del

Pretore, né dalla difesa della parte, onde non v'è motivo di

discostarsi dalla precedente giurisprudenza della Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte