Sentenza n. 10/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 520/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (riguardante la facoltà di
visita dell'ispettore del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 22
marzo 1969 dal pretore di Narni nel procedimento penale a carico di
Patrizi Filippo, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11
giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Patrizi Filippo e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Luigi Ciucci, per il
Patrizi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ispettorato del lavoro di Terni, in seguito a visita di ispezione
eseguita presso l'azienda agricola Patrizi Montoro, sita in Montoro,
denunziava al pretore di Narni, con verbale di contravvenzione 14
gennaio 1969, il sig. Filippo Patrizi, quale responsabile dell'azienda,
per inosservanza dell'art. 5 del contratto collettivo 1 ottobre 1959,
per i braccianti agricoli avventizi della Provincia di Terni, reso
esecutivo erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1961, n. 1663. Il Patrizi si presentava spontaneamente al
pretore per fornire chiarimenti e per sollevare un'eccezione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n.
520, in riferimento all'art. 14 della Costituzione.
Il pretore, con ordinanza 22 marzo 1969, rimetteva a questa Corte
la questione di legittimità costituzionale del capoverso del detto
articolo, in riferimento all'art. 14, nonché agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Nell'ordinanza si rileva che la detta disposizione potrebbe essere
in contrasto col principio della inviolabilità del domicilio,
garantito dall'art. 14 della Costituzione, in quanto il d.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, non sembrerebbe diretto a finalità economiche e perciò
non rientrerebbe nelle leggi speciali a cui rinvia il terzo comma del
richiamato art. 14; ed in quanto la disposizione stessa non sembra che
statuisca alcuna disciplina per l'esecuzione dei previsti atti di
coercizione e, in particolare, che ponga limiti alla facoltà
dell'ispettore di introdursi nei locali indirettamente connessi con
l'esercizio della azienda, quando abbia fondato sospetto che servano a
compiere o nascondere violazioni di legge. Viene inoltre prospettato il
dubbio di un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto,
essendo concessa all'ispettore la facoltà di compiere indagini di
polizia giudiziaria, sarebbe da estendere alla disposizione impugnata
quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2
luglio 1968. Si deduce infine un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, perché il cittadino imprenditore, imputato di violazioni
di norme sulla legislazione sociale, non godrebbe delle identiche
possibilità di difesa dell'imputato di reati comuni.
In seguito a regolare notifica e comunicazione dell'ordinanza, si
è costituito nel presente giudizio il sig. Patrizi Montoro,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciucci, con deduzioni 23 aprile
1969, in cui si aderisce agli argomenti dell'ordinanza. È anche
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto 24 giugno 1969.
In esso si rileva preliminarmente che la questione proposta con
riferimento alla tutela costituzionale della libertà domiciliare non
sembra rilevante nella specie, perché risulterebbe dalla stessa
ordinanza che il sig. Filippo Patrizi Montoro è domiciliato in Roma e
non nei locali in cui fu compiuta la visita. Comunque si sostiene
l'infondatezza nel merito delle prospettate censure. Si osserva in
proposito che la norma impugnata rientra nelle previsioni dell'ultimo
comma dell'articolo 14 della Costituzione, perché i fini per cui è
istituito l'Ispettorato del lavoro non possono non considerarsi
"economici", come si desume dalla delimitazione di "rapporti
economici", contenuta nei Titolo III della Costituzione, e perché i
poteri attribuiti all'Ispettorato sono rivolti anche alla realizzazione
di fini fiscali e di sanità e incolumità pubblica. Si rileva inoltre
che è pacifico che gli accertamenti e le ispezioni di cui al terzo
comma dell'art. 14 della Costituzione non debbono essere preceduti
dall'atto motivato dell'Autorità giudiziaria e che il d.P.R. n. 520
del 1955 determina chiaramente i limiti dell'esercizio della facoltà
degli ispettori di effettuare visite, mentre non attribuisce ad essi
alcun potere di coercizione. Quanto alla asserita violazione dell'art.
24 della Costituzione si osserva che la facoltà prevista dal capoverso
dell'art. 8 rientra nell'attività di vigilanza degli ispettori. La
necessità di compiere atti di polizia giudiziaria può sorgere solo
se, avuta notizia di un reato, sia necessario assicurarne le prove; ma
tale attività, non prevista né permessa dalla norma impugnata, sarà
regolata dalla Sezione I, Capo I, Titolo I, del secondo libro del
codice di procedura penale, nel contenuto risultante dalle note
sentenze della Corte costituzionale. Infine si sostiene che non è
fondata la questione proposta con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, perché la facoltà di vigilanza preventiva è
esercitabile nei confronti di tutti coloro che si trovano nelle
condizioni previste dalla legge, ed essendo diretta alla tutela della
parte più debole del rapporto di lavoro, è rivolta ad attuare
l'effettiva eguaglianza dei cittadini, in applicazione proprio
dell'art. 3 della Costituzione. Si conclude perché le proposte
questioni siano dichiarate infondate.
Per il sig. Patrizi Montoro gli avvocati Luigi Ciucci e prof.
Arturo Carlo Jemolo hanno presentato memoria, nella quale sono
ampiamente sviluppati i motivi dell'ordinanza.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito i
rispettivi argomenti. Considerato in diritto :
1. - L'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, attribuisce agli
ispettori del lavoro la facoltà di visitare i laboratori, opifici,
cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza,
nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Attribuisce
altresì la facoltà di visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e
direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda,
quando gli ispettori abbiano fondato sospetto che servano a compiere o
nascondere violazioni di legge.
Tale disposizione è stata impugnata per violazione dell'art. 14,
nonché degli artt. 24 e 3 della Costituzione.
In riferimento all'art. 14 si deduce che il decreto che comprende
la disposizione impugnata, e che reca il titolo "Riorganizzazione
centrale e periferica del Ministero del Lavoro", non rientrerebbe nella
categoria delle leggi speciali per "fini economici", di cui al terzo
comma del detto art. 14; subordinatamente si solleva il dubbio che la
disposizione stessa sia costituzionalmente illegittima perché non
contiene una disciplina per l'esecuzione degli atti di coercizione da
essa previsti, e in particolare non pone limiti alla facoltà
dell'ispettore di introdursi nei locali anche solo indirettamente
connessi con l'esercizio dell'azienda, quando abbia il predetto fondato
sospetto, non valutato dall'autorità giudiziaria.
Ma il denunciato contrasto con l'art. 14 della Costituzione non
sussiste.
Il terzo comma di tale articolo, con lo stabilire che " gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali",
pone una deroga alla norma del comma precedente, nella parte in cui
questa richiede che ispezioni, perquisizioni e sequestri siano eseguiti
"secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale": deroga limitata ad atti di accertamento e di ispezione
previsti da leggi speciali per i motivi e i fini indicati.
È pertanto pacifico in dottrina e in giurisprudenza che nei casi
previsti dal detto comma, e nei limiti posti da esso, non si richiede
l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, che è invece sempre
necessario per le perquisizioni personali e i sequestri.
Già in precedenti decisioni questa Corte ha avuto occasione di
affermare che, per il terzo comma dell'art. 14, le esigenze di
soddisfare interessi generali protetti dalla Costituzione si impongono
e vanno soddisfatte anche nel conflitto con l'interesse alla
inviolabilità del domicilio (sentenza n. 45 del 1963 e n. 61 del
1964). Ciò non vuol dire che il diritto alla libertà del domicilio
abbia una resistenza minore di altri diritti costituzionalmente
garantiti, ma soltanto che la tutela di esso trova dei limiti, posti
dalla stessa Costituzione, nella tutela di interessi generali anch'essi
da questa protetti.
Sulla base di tali premesse, i termini della questione di
legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'art. 14
della Costituzione si precisano nel dover accertare se la disposizione
impugnata rientri nell'ambito del terzo comma del detto articolo e se
sia conforme ai ricordati principi. A giudizio della Corte, la
risposta non può essere che affermativa.
2. - L'argomento che la norma denunciata non sarebbe stata dettata
a "fini economici" non ha fondamento.
È appena il caso di osservare che il titolo del decreto
legislativo in cui essa è compresa non ha rilevanza, dovendosi portare
l'esame sul contenuto della norma, la quale riguarda uno dei modi di
esplicarsi della funzione di vigilanza della pubblica autorità
sull'attuazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza
sociale.
Assicurare l'osservanza di tali leggi rientra nei fini propri della
disciplina dei rapporti economici voluta dalla Costituzione. La tutela
del lavoro e la previdenza sociale sono infatti da questa considerati
come elementi essenziali dell'ordinamento della vita economica,
inscindibilmente connessi con gli altri aspetti dell'organizzazione
economica e dell'attività produttiva che formano oggetto delle sue
norme. In armonia col principio che la Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), la Costituzione richiede
che l'iniziativa economica si svolga in modo da non recare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, secondo
comma); riconosce il diritto dei lavoratori alla previdenza e alle
assicurazioni sociali (art. 38), e prevede i controlli perché
l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali (art.
4 1, terzo comma). Le leggi in materia di lavoro e di previdenza
sociale, dirette all'attuazione di tali principi, formano perciò parte
integrante dell'ordinamento dei rapporti economici garantiti dalla
Costituzione, ed i mezzi per assicurarne l'osservanza rientrano nei
controlli destinati all'attuazione di tale ordinamento.
Non si può pertanto negare che la norma impugnata sia diretta a
fini economici costituzionalmente garantiti: a fini, cioè, per i quali
il terzo comma dell'art. 14 ammette che accertamenti e ispezioni siano
regolati da leggi speciali.
3. - Priva di fondamento è anche la censura della norma impugnata
sotto l'aspetto che mancherebbe una disciplina per l'esecuzione degli
atti coercitivi da essa previsti.
In proposito è da precisare che l'attività contemplata da tale
norma rientra, e trova i suoi limiti, nella funzione di vigilanza
preventiva, istituzionalmente propria dell'Ispettorato del lavoro (art.
7 dello stesso decreto n. 520 del 1955; art. 4 legge n. 628 del 1961).
Essa comprende tutte le indagini dirette ad accertare le condizioni in
cui si svolgono i rapporti di lavoro e l'esatta applicazione delle
norme relative, ma non comprende il compimento di atti di coercizione.
Il compito degli ispettori, nel procedere a quelle indagini, non
consiste esclusivamente, come sostiene la difesa della parte privata,
nel prendere conoscenza delle condizioni di salubrità e di sicurezza
dei luoghi di lavoro, e in compiti analoghi, a tutela dell'integrità
fisica dei lavoratori. Rientra invece nelle loro facoltà interrogare
il personale occupato e chiedere notizie a qualsiasi dipendente
dell'impresa in grado di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione
delle predette norme, nonché prendere visione dei documenti da cui
possono trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio (vedi art.
138, lett. d, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422). In correlazione con queste
facoltà, chi gestisce l'impresa, o ne dirige l'attività o vi
collabora, è tenuto a non impedire che l'ispettore adempia il suo
compito e a prestarsi alle sue indagini. In una precedente sentenza
questa Corte ha già riconosciuto che non sono costituzionalmente
illegittime le leggi che attribuiscono a funzionari appositamente
preposti il compito di sorvegliare le imprese, perché siano adempiuti
gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di tutela
del lavoro, e di raccogliere dati e documenti necessari all'attuazione
dei fini previdenziali e retributivi, con la collaborazione di chi
risponde dinanzi alla legge dell'attività dell'impresa e non può
rifiutarsi di aderire a indagini e a richieste da cui dipende
l'attuazione della legge previdenziale o retributiva (sentenza n. 32
del 1965). Ed è anche da ricordare la successiva sentenza n. 104 del
1969, nella quale si è affermato che "la tutela garantita dall'art. 14
della Costituzione, come è chiaramente rivelato dai tipi di immissione
consentiti alla pubblica autorità con le forme e nei casi indicati nei
due commi successivi dello stesso articolo, non copre la sfera di
quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge
può imporre al cittadino, anche se connessi all'uso che egli fa del
luogo da lui adibito a suo domicilio".
Se pero la facoltà attribuita agli ispettori dalla disposizione in
esame comprende quella di prendere visione di registri e documenti
attinenti allo svolgimento dei rapporti di lavoro e all'adempimento
degli obblighi previdenziali, non comprende invece un potere di
obbligare coercitivamente alla esibizione di essi, né di apprenderli
autoritativamente, ed esclude ogni possibilità di perquisizione
personale.
Ove si determini la necessità di provvedimenti costrittivi, che
come tali esulano dalla funzione amministrativa di vigilanza nel cui
ambito si mantiene la norma impugnata, soccorrono le norme a garanzia
della libertà personale e del diritto di difesa.
Precisati così i limiti della facoltà conferita agli ispettori
del lavoro dalla norma impugnata, non si può non riconoscere che
questa è conforme alla previsione, contenuta nell'art. 14, terzo
comma, della Costituzione, di "accertamenti" e "ispezioni" per i fini
ivi indicati.
Né manca una adeguata disciplina di tale facoltà. Infatti lo
stesso art. 8 precisa i luoghi in cui la visita può essere fatta, e
l'attività degli ispettori trova adeguata regolamentazione nelle altre
norme legislative che ne segnano i limiti oggettivi e soggettivi.
Quanto ai primi, sono da tener presenti le norme che limitano le
indagini sui processi lavorativi e tutelano la segretezza di questi ed
in genere delle notizie richieste e rilevate (art. 7, secondo e terzo
comma, dello stesso decreto n. 520; art. 4, terzo e quarto comma, legge
22 luglio 1961, n. 628). Quanto ai limiti soggettivi è da considerare
che l'Ispettorato è inserito in un ordinamento gerarchico, è soggetto
esso stesso a controlli ispettivi ed è tenuto a seguire istruzioni e
direttive nell'esercizio dei poteri discrezionali affidatigli, come
già fu rilevato nella sentenza di questa Corte n. 105 del 1967.
4. - Dalla constatazione che la norma impugnata non comprende la
facoltà di procedere a perquisizioni personali o a sequestri discende
che per gli atti da essa previsti non si richiede, come per questi
ultimi (art. 13 Cost.), l'autorizzazione del giudice, anche se si
debbano compiere in locali indirettamente connessi con l'esercizio
dell'azienda.
In relazione a quest'ultima ipotesi vengono sollevati dubbi di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 24 della
Costituzione. Si osserva nell'ordinanza che l'art. 8, secondo comma,
del decreto citato, col consentire agli ispettori l'accesso nei
predetti locali quando abbiano fondato sospetto che servano a compiere
o nascondere violazioni di legge, li facoltizzerebbe a svolgere, nella
qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, un'attività diretta alla
individuazione di reati e alla raccolta di prove, senza l'osservanza
delle forme richieste a garanzia del diritto di difesa, secondo le
norme del codice di rito e secondo le note decisioni della Corte in
materia.
Ma l'assunto non è fondato.
La disposizione in esame non autorizza l'ispettore a compiere nella
visita atti di polizia giudiziaria, né altera il carattere e i limiti
della facoltà che gli è attribuita.
La norma è intesa a limitare la discrezionalità degli ispettori,
per evitare, in locali non propriamente di lavoro, ispezioni puramente
turbative o non giustificate da validi motivi; a tal fine condiziona
l'esercizio della facoltà di visita all'esistenza, non arbitrariamente
valutabile dall'ispettore, di un sospetto di violazione di quelle leggi
di cui egli ha il compito di controllare l'osservanza. Ma ciò non
significa che il sospetto debba fondarsi su un indizio di reato di cui
si debbano raccogliere le prove ai fini di un successivo giudizio
penale, e non implica nemmeno che l'accertamento dei fatti sospettati
debba condurre necessariamente a una denuncia o a un procedimento
penale.
A prescindere dai casi in cui la visita porti a verificare l'esatta
osservanza delle norme sul lavoro e la previdenza, essa può dar luogo
al riscontro di irregolarità non aventi rilevanza penale o a
prescrizioni, mediante atti di diffida, la cui emanazione è affidata
alla discrezionalità degli ispettori, quali organi amministrativi in
grado di valutare, nella complessità della legislazione sociale, i
mezzi più idonei per conseguire i fini dell'ordinamento (citata
sentenza n. 105 dei 1967).
Pertanto l'attività dell'ispettore prevista dalla norma impugnata,
sia che si svolga nei locali di lavoro o, in seguito al predetto
sospetto, nei locali connessi, consiste sempre in una attività di
vigilanza amministrativa, che nettamente si distingue, come ha ritenuto
la giurisprudenza e la dottrina, dall'attività di polizia giudiziaria.
Né può l'ispettore andare oltre i limiti di essa.
Manca quindi il presupposto perché venga in discussione il diritto
di difesa, com'è stato ritenuto da questa Corte in relazione ad altri
casi di controllo dell'attività privata da parte della pubblica
Amministrazione (sentenze nn. 149 del 1969 e 200 del 1970).
Né tale diritto è sacrificato nel caso in cui l'ispezione
con-duca a una denuncia all'autorità giudiziaria. Gli accertamenti
compiuti nel corso della visita e la trasmissione al giudice dei
relativi verbali non pregiudicano infatti l'andamento e i risultati del
successivo processo penale, né possono irrimediabilmente
comprometterne la sorte; possibilità che invece determina l'esigenza
costituzionale della tutela del diritto di difesa nelle indagini di
polizia giudiziaria preordinate a una pronuncia penale (sentenza n. 86
del 1968). Dal deferimento alla autorità giudiziaria delle risultanze
del controllo compiuto dall'ispettore del lavoro non nasce una
situazione nella quale trovi limitazioni, formali o sostanziali,
l'esercizio del diritto di difesa in giudizio e la possibilità di
fornire le prove contrarie. Così, nel caso in cui si faccia luogo a un
decreto penale, sarà sempre consentito al condannato proporre e
svolgere le sue ragioni in sede di opposizione e addurre le proprie
prove, senza che dall'operato dell'ispettore derivi alcuna restrizione
di quelle garanzie di difesa la cui esistenza ha portato a ritenere la
legittimità costituzionale del decreto penale (sentenza n. 27 del
1966).
Per contro, voler estendere agli atti di ispezione le identiche
garanzie che si richiedono per gli atti istruttori o preliminari
all'istruzione penale non solo non corrisponderebbe al carattere
amministrativo dell'attività ispettiva, ma contrasterebbe con la
funzione e le finalità di essa. È di tutta evidenza che se, per poter
accedere ai locali e compiere la visita, si richiedesse la
comunicazione di un preavviso al titolare dell'impresa, come si
sostiene nel presente giudizio, il risultato sarebbe, nella maggior
parte dei casi, non tanto di assicurare il contraddittorio e
l'assistenza legale in procedimenti che non sono né istruttori né
preistruttori, quanto di porre l'interessato in condizione di eludere
gli scopi della visita, rendendo così inefficace e sostanzialmente
inoperante la funzione di vigilanza affidata all'Ispettorato.
Diverso è il caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria
notizia di un reato, per acquisirne le prove si trovi nella necessità
di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria,
atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti
o documenti pertinenti al reato. A tali atti egli non potrà procedere
senza osservare le forme richieste, a garanzia del diritto di difesa e
dei diritti della persona, dalle norme del codice di procedura penale
(artt. 219 e seguenti), nel contenuto risultante dalle sentenze di
questa Corte.
Ma l'ipotesi non rientra nelle previsioni del secondo comma
dell'art. 8, e per essa non valgono neanche le limitazioni poste dalla
stessa norma circa i locali in cui possono svolgersi i controlli
ispettivi a cui essa si riferisce.
5. - Dalle precedenti considerazioni si deduce infine
l'infondatezza della censura di incostituzionalità per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza che se fosse possibile all'ispettore, in
vista della promiscuità delle sue attribuzioni, agire liberamente
nelle indagini, il cittadino imprenditore, imputato di violazioni di
norme di legislazione sociale, non godrebbe l'identica possibilità di
difesa dell'imputato di reati comuni.
Ma risulta da quanto si è detto che non esiste una libertà
dell'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza
amministrativa e di polizia giudiziaria. Si è innanzi precisato che la
facoltà conferitagli' dalla norma impugnata non comprende il
compimento di atti di polizia giudiziaria, preordinati a una pronuncia
penale. Tale norma assoggetta l'imprenditore soltanto a un'attività di
pubblica vigilanza, allo stesso modo che ogni cittadino, ove ne
ricorrano le condizioni, è soggetto ad analoghi atti di controllo
amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale.
Ove invece l'imprenditore sia indiziato di un reato previsto dalle
leggi sul lavoro e la previdenza sociale, e si rendano necessari da
parte dell'ispettore atti di polizia giudiziaria, non previsti dal
secondo comma dell'art. 8 ma soggetti alle ricordate norme generali,
trovano applicazione, come si è visto, le norme che tutelano il
diritto di difesa di ogni cittadino imputato di un reato.
Una violazione del principio di eguaglianza si avrebbe invece se,
come si sostiene dalla difesa della parte privata, la circostanza che
il titolare dell'azienda abbia il suo domicilio nei locali connessi
all'esercizio di essa precludesse all'ispettore di accedervi senza
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e di prendere visione dei
documenti da cui può trarre elementi per l'adempimento del suo
ufficio. Si avrebbe infatti una disparità di trattamento rispetto agli
imprenditori che non abbiano il domicilio nei predetti locali,
venendosi così a creare una discriminazione irrazionale e, per le
ragioni già dette, non giustificata dalle norme costituzionali sulla
libertà di domicilio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520
(riguardante la facoltà di visita dell'ispettore del lavoro),
proposta, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli
artt. 14, 24 e 5 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte