Sentenza n. 10/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3r.d.l. 539/1946
- art. 1r.d.l. 539/1946
citata
- art. 1r.d.l. 539/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l.
1 giugno 1946, n. 539 (trattamento economico del personale non di ruolo
insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione
media), e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (nuove
norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli
istituti e delle scuole d'istruzione media), promosso con ordinanza
emessa il 2 aprile 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- sezione VI - sul ricorso di Fiorentini Clara contro il Conservatorio
femminile San Carlo Borromeo di Pienza, iscritta al n. 123 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decisione n. 448 del 1964, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
VI), accogliendo il ricorso proposto dalla professoressa Clara
Fiorentini contro il Conservatorio femminile S. Carlo Borromeo di
Pienza, dichiarava spettare alla Fiorentini, per l'incarico
d'insegnamento della lingua francese, espletato presso il detto
Conservatorio per gli anni scolastici dal 1949-1950 al 1957-1958, il
trattamento economico iniziale dei professori delle corrispondenti
scuole statali.
In sede di esecuzione di tale decisione, il Conservatorio,
assumendo che la Fiorentini, contemporaneamente all'incarico
d'insegnamento aveva espletato presso lo stesso Istituto quello di
segretaria e che, pertanto, in forza dell'art. 3 del r.d.l. n. 539 del
1946 e successive modificazioni, il compenso orario per l'insegnamento
doveva essere corrisposto nella misura ridotta ai 2/3, notificava alla
interessata che non solo non le era dovuto in più, ma che risultava
debitrice di lire 298.444, che le erano state indebitamente
corrisposte, per l'omissione della riduzione dei compensi orari di cui
sopra.
In seguito a nuovo ricorso della Fiorentini, con il quale si
insisteva per la integrale esecuzione della sopra citata decisione, il
Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 2 aprile 1971
(pervenuta a questa Corte il 21 marzo 1972), accogliendo analoga
domanda del patrocinio della ricorrente, dichiarava rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, e dell'art. 1 del
d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione.
Ritenuto, infatti, che sussistesse nella specie un cumulo
consentito di pubblici impieghi, il Consiglio di Stato, richiamata la
sentenza di questa Corte n. 152 del 1970, ravvisava la sussistenza
della denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Ravvisava, altresì, la sussistenza della violazione dell'articolo
36, in quanto, per effetto delle denunziate norme, la retribuzione del
professore non di ruolo non risulterebbe stabilita in proporzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato, ma sarebbe suscettibile di
diminuzione in relazione alla particolare condizione soggettiva di
essere titolare di altro rapporto d'impiego.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene oggi all'esame
della Corte.
Non vi è stata costituzione delle parti interessate, né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il Consiglio di Stato, con
sua sentenza n. 448 del 1964, ha già affermato che ci si trova di
fronte ad un cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego non di
ruolo (incarico di insegnamento ed incarico di segreteria presso il
Conservatorio femminile S. Carlo Borromeo di Pienza) ed ha soltanto
sollevato il problema circa la disciplina del cumulo delle relative
retribuzioni.
Al riguardo, tanto la parte privata interessata, quanto il
Consiglio di Stato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 152 del
1970, sostengono che al cumulo delle retribuzioni si dovrebbe procedere
applicando il principio sancito dall'art. 99 del t.u. approvato con
r.d. (legislativo) 30 dicembre 1923, n. 2960, come modificato
dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, in base al quale, nel
caso, come risulta in esame, che le retribuzioni da cumulare superino
nel complesso le lire 750.000 annue, si riduce del terzo quella minore
o, se eguali, una qualunque delle due, tenendo presente che le
riduzioni sono sempre operate a favore dell'erario dello Stato: in
conseguenza contestano la legittimità costituzionale della diversa
disciplina posta in essere dall'art. 3, primo comma, del r.d.l. 1
giugno 1946, n. 539 e dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n.
1687, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Siffatto
assunto implica che, come già ebbe a verificarsi quando venne
pronunziata la sopra citata sentenza di questa Corte, la proposta
questione va esaminata soltanto sotto il profilo della violazione
dell'art. 3 e non anche sotto quello della violazione dell'art. 36
della Costituzione.
Tanto precisato, si rileva che dagli atti risulta che, mentre con
la citata decisione il Consiglio di Stato ha stabilito che per
l'incarico di insegnamento alla parte interessata spetta il trattamento
economico iniziale dei professori di ruolo delle corrispondenti scuole
statali, per l'altro impiego (incarico di segreteria) le è stato
attribuito uno stipendio mensile di lire 15.025 (deliberazione 9
settembre 1949, n. 197) poi ridotto a lire 9.000 (deliberazione 23
novembre 1954, n. 29) e soltanto con deliberazione 19 febbraio 1956, n.
6 elevato a lire 37.295 lorde, ossia, in ogni caso, di gran lunga
inferiore a quello spettantele per 1 incarico di insegnamento. Ne
consegue che anche nel caso in esame, come già in quello che ha
formato oggetto della sentenza n. 152 del 1970, può avvenire che per
due rapporti d'impiego si venga ad avere diritto ad una retribuzione
inferiore a quella spettante per uno solo e ciò ancorché le
disposizioni denunziate, a differenza di quelle successive, dichiarate
illegittime con detta sentenza, limitino proprio ad un terzo la
riduzione dei compensi per gli incarichi di insegnamento, nel caso di
cumulo con altro impiego con lo Stato o altri enti pubblici.
Tanto può, evidentemente, avvenire perché la legislazione
scolastica non solo disciplina in modo diverso da quanto dispone il
richiamato art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923 il cumulo delle
retribuzioni nel caso di cumulo consentito di rapporti d'impiego per
quanto attiene alle percentuali di riduzione, ma anche - e soprattutto
- perché dispone che la riduzione debba essere applicata alla
retribuzione dovuta per l'insegnamento, senza preoccuparsi di stabilire
se sia maggiore di quella dovuta per l'altro impiego.
Questa difformità rispetto alla norma generale del ripetuto art.
99 non solo non trova alcuna razionale giustificazione, ma, in quanto
può portare alla conseguenza sopra illustrata, risulta sicuramente
irrazionale.
Ne consegue' una manifesta violazione del principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, cosicché la proposta questione
risulta fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,
del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, sul trattamento economico del
personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli
Istituti d'istruzione media, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre
1947, n. 1687, sul nuovo trattamento economico del personale non di
ruolo degli Istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in
cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego
alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è compensato in
ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante
dall'applicazione dell'art. 1 del r.d.l. 10 giugno 1946, n. 539, così
come modificato da esso stesso d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687,
anziché stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGTONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte