Sentenza n. 10/1978
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 142legge 898/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo
comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio) e dell'art. 143, ultimo comma, del codice
di procedura civile in relazione all'art. 142 stesso codice, promosso
con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dalla Corte d'appello di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Sposito Giuseppina e
Accomando Carlo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 23
aprile 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente del tribunale di Palermo, con decreto del 17
aprile 1973 (emesso in calce alla domanda con la quale Accomando Carlo
aveva chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
religioso contratto con Sposito Giuseppina, residente a New York),
ordinava la comparizione delle parti per il successivo 25 giugno,
facendo obbligo al ricorrente di notificare al coniuge copia del
ricorso e del provvedimento almeno cinque giorni prima di tale data. La
Sposito non si costituiva in giudizio e il tribunale, dichiaratane la
contumacia, pronunciava, con sentenza del 19 marzo 1974, la cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Avverso la sentenza la Sposito proponeva appello e impugnava - tra
l'altro - la validità del decreto sopra indicato, deducendo che le era
stato notificato in epoca successiva alla data fissata per la
comparizione.
La Corte d'appello di Palermo adita per il giudizio di
impugnazione, rilevato che tutte le formalità prescritte dall'art.
142 c.p.c. erano state, ad istanza dell'attore, eseguite entro il 14
maggio 1973 (con l'effetto di far risultare la notifica effettuata,
secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c., alla data
del successivo 3 giugno) ma che peraltro sui plichi spediti
dall'ufficiale giudiziario e dal consolato generale d'Italia a New York
(a mezzo dei quali, ai fini della notifica, il ricorso e il decreto in
questione erano stati recapitati alla Sposito) i timbri a calendario
degli uffici postali del luogo di destinazione recavano le date,
rispettivamente, del 21 giugno e del 13 agosto 1973, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 15 novembre 1974, e in riferimento all'art. 24
Cost. (garanzia costituzionale del diritto di difesa):
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo
comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898, in base al quale il Presidente
del tribunale presso il quale è proposta la domanda per ottenere lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio "fissa
con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto";
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo
comma, c.p.c. il quale dispone che nei casi previsti dal precedente
art. 142 (e, cioè, nel caso di notificazione a persona non residente,
né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) "la notificazione si
ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono
compiute le formalità prescritte".
Nell'ordinanza, premesso che questa Corte, relativamente ai termini
entro i quali le attività di difesa debbono essere svolte, ha in più
occasioni ritenuto che essi non possono prendere corso se non da atti e
fatti che siano effettivamente venuti a conoscenza degli interessati,
si osserva che l'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. fissa la decorrenza
per il destinatario degli effetti della notificazione con riferimento a
situazioni che prescindono dall'effettiva presa di conoscenza, da parte
del medesimo, dell'oggetto di essa e della sua stessa esistenza,
stabilendo così una presunzione iuris et de iure che impedisce
all'interessato di provare il difetto di una effettiva presa di
conoscenza dell'atto.
La legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 1
dicembre 1970, n. 898, è posta in dubbio, sempre in riferimento
all'art. 24 Cost., sul rilievo che detta norma, consentendo al
Presidente del tribunale di fissare discrezionalmente la data per la
comparizione dei coniugi dinanzi a sé e quella entro la quale
l'istante deve notificare all'altra parte il ricorso e il decreto di
comparizione, non ponga alcun limite né stabilisca alcun criterio per
la determinazione dell'intervallo necessario alle esigenze di difesa
del convenuto.
2. - Le parti private non si sono costituite in giudizio. È
intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con atto
depositato il 13 maggio 1975, proponendo deduzioni limitatamente alla
prima delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con
l'ordinanza in epigrafe (e, cioè, quella concernente l'art. 4, terzo
comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898).
Secondo l'Avvocatura (le cui conclusioni si precisano in una
richiesta di declaratoria di non fondatezza della questione sollevata)
i dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
legge n. 898 del 1970, sono il frutto di un equivoco in quanto tale
disposizione conferisce al giudice un potere indubbiamente
discrezionale, da esercitarsi avendo riguardo alle varie possibili
esigenze che vengono a prospettarsi, "ma che in nessun caso può
ritenersi svincolato dal rispetto del principio del contraddittorio".
Pertanto "la fissazione di un termine, che rendesse assolutamente
impossibile per una parte l'esercizio del diritto di difesa, sarebbe
sanzionata dalla nullità che l'art. 156, secondo comma, c.p.c.,
commina ad ogni atto del processo, che manchi dei requisiti
indispensabili per il raggiungimento dello scopo". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe sono state sottoposte alla Corte
le seguenti questioni:
a) se sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.
24 Cost., l'art. 4, terzo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (in base
al quale il Presidente del tribunale adito per lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio "fissa con decreto il
giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto"), in quanto non fissa alcun
limite né stabilisce alcun criterio per la determinazione
dell'intervallo, necessario alle esigenze di difesa del convenuto;
b) se sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.
24 Cost., l'art. 143, u.c. c.p.c. (secondo il quale le notificazioni
eseguite ai sensi del precedente art. 142 alle persone non residenti,
né dimoranti, né domiciliate nella Repubblica "si hanno per eseguite
nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le
formalità prescritte"), sotto il profilo che detta disposizione fissa
la decorrenza, per il destinatario, degli effetti della notificazione
con riferimento a situazioni che prescindono dall'effettiva cognizione,
da parte del medesimo, dell'atto da notificare, stabilendo una
presunzione iuris et de iure di conoscenza di esso che impedisce
all'interessato di provare il contrario.
2. - La questione puntualizzata alla lettera a) del precedente n. 1
non è fondata.
Essa è stata sollevata dal giudice a quo nel presupposto che la
norma denunziata lasci il Presidente del tribunale assolutamente libero
di determinare l'intervallo tra la notificazione del provvedimento e
l'udienza di comparizione, senza vincolarlo in alcun modo al rispetto
delle esigenze difensive del convenuto.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero, una corretta interpretazione dell'art. 4, terzo comma,
legge 1 dicembre 1970, n. 898, che tenga conto dell'inserimento di tale
norma nel sistema del diritto processuale vigente e dei principi che lo
caratterizzano, induce a ritenere che detta disposizione conferisca al
giudice un potere indubbiamente discrezionale ma che non è certo
svincolato dall'osservanza del principio del contraddittorio, il quale
ha carattere generale e la cui rilevanza trascende l'interesse privato
delle singole parti per investire quello pubblico, attinente al
regolare svolgimento della funzione giurisdizionale.
Sicché, anche nell'ipotesi prevista dalla norma denunziata, la
fissazione di un termine di comparizione, che rendesse impossibile o
anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle
parti al giudizio, sarebbe sicuramente inficiata di nullità ai sensi
del combinato disposto degli artt. 164 e 101 c.p.c.
Alla luce di queste premesse, appare evidente la infondatezza della
questione.
3. - Più delicato si presenta l'esame delle censure rivolte,
sempre in relazione all'art. 24 Cost., all'art. 143, ultimo comma,
c.p.c., nella parte riguardante le notificazioni a persona non
residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica. Come è
noto, in tal caso la notifica si perfeziona nei confronti dell'istante
con l'espletamento delle formalità previste nel precedente art. 142,
che sono affidate al suo impulso, e diviene operante per il
destinatario in un momento successivo, dopo venti giorni dal compimento
delle predette formalità.
La notificazione si compie quindi in Italia e le ulteriori
attività richieste al pubblico ministero e agli altri organi perché
l'atto pervenga al destinatario nulla aggiungono alla notificazione in
quanto tale e rilevano come meri adempimenti materiali di recapito. Il
margine di venti giorni, concesso dalla norma denunziata, ha lo
specifico ed esclusivo fine di consentire al destinatario non
residente, né dimorante né domiciliato nello Stato, di fruire, in
vista della particolare situazione in cui si trova e per la quale può
venire a conoscenza dell'atto con un certo ritardo, di un maggior lasso
di tempo per provvedere agli adempimenti processuali.
Il sistema adottato (che trova il suo fondamento
nell'impossibilità per lo Stato italiano di procedere, in territorio
estero, ad un atto autoritativo qual è la notificazione, in assenza di
specifiche convenzioni internazionali che a ciò autorizzano o,
comunque, del consenso dello Stato estero) non è tuttavia privo di
inconvenienti per il destinatario perché stabilisce a suo carico, una
volta decorso il termine di grazia, una presunzione di conoscenza iuris
et de iure del contenuto dell'atto a lui indirizzato che non ammette
prova contraria.
Di qui il dubbio, prospettato nell'ordinanza in epigrafe, che detta
disposizione contrasti con la garanzia costituzionale del diritto di
difesa.
4. - Secondo il costante orientamento di questa Corte "ove un
termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui
omissione si risolva in pregiudizio per la situazione tutelata, deve
essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di
iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella
sua interezza, il tempo assegnatogli" (sent. nn. 14 e 15 del 1977).
Con più specifico riferimento alle notificazioni, si è poi statuito
che "la notificazione degli atti processuali è uno strumento
necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e che
questa esigenza fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso in
cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da
portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità
del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica dalla
quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza" (sent. nn.
57 del 1965 e 170 del 1976).
Alla stregua di tali principi, appare evidente che la disciplina
dettata dalla norma denunziata (che assoggetta le notificazioni da
effettuare all'estero allo stesso regime previsto per quelle a persona
di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) può dirsi giustificata
solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o
passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire
l'atto al destinatario residente nel suo territorio. Solo in tal caso,
infatti, sussiste l'effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere
una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi (a
salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, a che
l'esercizio della funzione giurisdizionale non resti paralizzato) il
ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dalla norma
denunziata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di
conoscenza. In caso contrario non ricorre alcun apprezzabile motivo, di
carattere pratico o giuridico, per derogare alla disciplina generale
delle notificazioni, che è ispirata all'opposto principio per cui la
notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia
pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilità.
5. - Entro tali limiti, la questione puntualizzata alla lettera b)
del n. 1 è fondata.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 143, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui non
prevede, per quanto attiene all'operatività della notifica nei
confronti del destinatario non residente, né dimorante, né
domiciliato nel territorio della Repubblica, che la sua applicazione
sia subordinata all'impossibilità di eseguire la notificazione nei
modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari (c.d. regolamento consolare).
In tal modo, la disciplina delle notificazioni all'estero risulta
più adeguata all'attuale momento storico nel quale gli strumenti di
collaborazione esistenti (v. ad es., oltre alla Convenzione dell'Aja
del 1 maggio 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 3 gennaio
1957, n. 4 e alle numerose convenzioni bilaterali che regolano
l'assistenza giudiziaria in materia civile, la Convenzione postale
universale del 5 luglio 1974, entrata in vigore il 1 gennaio 1976, che
prevede la possibilità di spedire raccomandate con ricevuta di ritorno
tra gli stati aderenti all'Unione Postale Universale, tra i quali è
l'Italia) rendono più agevole che per il passato il recapito di un
atto ad una persona che si trovi all'estero. E, nello stesso tempo, si
pone rimedio alle incongruenze della norma denunziata (che, come si è
osservato, detta per la notificazione di un atto a persona non
residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica la stessa
disciplina prevista per le notifiche a persona di residenza, dimora e
domicilio sconosciuti) senza peraltro pregiudicare gli interessi del
notificante (poiché la notificazione nei suoi confronti si perfeziona
e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza,
con il compimento delle formalità indicate nell'art. 142 c.p.c.) o gli
interessi pubblici connessi allo svolgimento della funzione
giurisdizionale, in quanto ove non sia possibile svolgere attività
notificatoria nel territorio dello Stato estero il processo ha
egualmente il suo corso, perfezionandosi la notifica nei confronti del
destinatario con il decorso del termine di venti giorni stabilito
nell'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo
comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla
operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da
notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua
applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire
la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e
dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari;
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio) sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma,
Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte