Art. 156 c.p.c.
Rilevanza della nullita'
[1]Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.
[2]Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
[3]La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva