Sentenza n. 10/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1982 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod.
proc. pen. (Provvedimenti da iscriversi nel casellario) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal Pretore di Vittorio
Veneto nel procedimento penale a carico di Artico Giovanni, iscritta al
n. 620 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;
2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal Pretore di Casacalenda
nel procedimento penale a carico di Di Maio Stanislao, iscritta al n.
50 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni Artico il
pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 604,
secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
che non siano iscritti nel casellario giudiziale le sentenze e i
decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa
la definizione in via amministrativa o l'oblazione, a meno che non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo il pretore la norma denunziata istituirebbe un regime di
evidente disparità di trattamento tra più contravventori, a vantaggio
di quelli che incorrono in reati per i quali è ammessa oblazione.
Impedendosi al giudice la cognizione di precedenti penali in certe
materie viene inibita allo stesso non solo l'applicazione dei criteri
di cui all'art. 133 c.p., ma anche la contestazione della recidiva, la
cui cognizione è talvolta necessaria, come nel caso in esame, per
l'adozione di misure amininistrative, talaltra per l'adozione di pene
accessorie.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza o
comunque infondata.
Secondo l'Avvocatura, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione
che nel casellario giudiziale era stato iscritto un precedente in
termini a carico del sig. Artico, essendogli, in quel caso, stato
applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Di tal precedente il Pretore può, quindi, tener conto: il fatto
che della nuova condanna, non essendo l'imputato nuovamente meritevole
di quel beneficio, non si potrà in un eventuale futuro nuovo processo
tener conto, in quanto essa non sarà iscritta nel casellario
giudiziale, potrà incidere nel futuro processo (se mai vi sarà), ma
non in quello nel corso del quale la questione d'illegittimità
costituzionale è stata proposta.
La questione d'illegittimità costituzionale sarebbe, comunque,
infondata.
Che il legislatore abbia disposto che non debbono essere iscritte
nel casellario giudiziale le condanne concernenti contravvenzioni per
le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione,
non determinerebbe offesa all'art. 3 della Costituzione. Si tratterebbe
di reati di ben lieve rilevanza per cui la distinzione operata dal
legislatore non sarebbe né arbitraria né irrazionale. Con la norma de
qua in conclusione sarebbe stato risolto un problema di politica
legislativa ininfluente sul piano della legittimità costituzionale.
3. - Il Pretore di Casacalenda, con ordinanza del 15 dicembre 1975,
emessa nel processo penale a carico di Stanislao Di Maio, ha proposto
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604 c.p.p. in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
Ad avviso del Pretore l'art. 604 c.p.p., prevedendo che non siano
iscritti nel casellario giudiziale i decreti e le sentenze di condanna
per contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via
amministrativa o la oblazione, salvo che sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, determina una diversità di
trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Tale disparità andrebbe paradossalmente a vantaggio di coloro ai quali
il beneficio ex art. 163 c.p. non sia stato concesso, non avendo corso
nei loro confronti (benché ritenuti immeritevoli del beneficio della
sospensione) la iscrizione della sentenza o del decreto di condanna nel
casellario, iscrizione che vale, normalmente, come censura per il
cittadino.
4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non
fondata.
La iscrizione nel casellario del decreto o della condanna
ubbidirebbe all'esigenza di lasciare traccia ufficiale del precedente
penale, ai fini della revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena, quando ricorrano le condizioni di cui all'art.
168 c.p. Sarebbe chiaro che tale esigenza non sussiste se il decreto o
la sentenza di condanna abbiano, invece, avuto esecuzione. La
differenza di trattamento non sarebbe, quindi, irrazionale né
arbitraria, anche perché dalla iscrizione nel casellario giudiziale
dei decreti o delle sentenze di condanna per contravvenzioni per le
quali è ammessa la oblazione o la definizione in via amministrativa,
che siano stati condizionalmente sospesi, non derivano neppure le
conseguenze che il Pretore ritiene: per reati di così modesto conto
non si viene a determinare una riprovazione apprezzabile nella
coscienza sociale, riprovazione che, tra l'altro, sarebbe comunque
impedita dalla non conoscenza del precedente, posto che di esso non si
fa menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati (art.
608, n. 4, c.p.p.). Considerato in diritto :
1. - I due giudizi di cui in epigrafe vanno riuniti e decisi con
un'unica sentenza in quanto sollevano analoghe questioni di
legittimità costituzionale della medesima norma di legge e in
riferimento allo stesso parametro costituzionale.
2. - Nelle due ordinanze in epigrafe viene denunziato per
violazione del principio di uguaglianza l'art. 604 primo comma del
c.p.p. nella parte in cui non prevede che non siano iscritte nel
casellario giudiziale le sentenze e i decreti concernenti
contravvenzioni per i quali è ammessa la definizione in via
amministrativa o l'oblazione a meno che non sia stato concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena. La norma
costituirebbe una situazione di disparità di vantaggio di coloro che
incorrono in reati per i quali è ammessa oblazione. Impedendo al
giudicante la cognizione di precedenti penali in talune materie, gli
verrebbe inibita l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 codice
penale e la contestazione della recidiva la cui cognizione può essere
necessaria per l'adozione di misure amministrative e anche di pene
accessorie.
3. - Va anzitutto rilevato che l'ordinanza n. 50 del 1976 del
pretore di Casacalenda non motiva in alcun modo sulla rilevanza.
Comunque le questioni di costituzionalità sollevate nell'uno e
nell'altro giudizio dalle ordinanze in epigrafe non hanno alcuna
influenza sulle decisioni che i giudici a quibus dovranno adottare in
merito alle controversie sottoposte alla loro cognizione.
Infatti l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art.
604 del codice procedura penale in riferimento all'art. 3 della
Costituzione non potrebbe avere riflesso nel procedimento penale
pendente avanti il pretore di Vittorio Veneto e parimenti nel
procedimento penale pendente avanti il pretore di Casacalenda entrambi
in ordine all'infrazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 11
giugno 1971 n. 426.
Risulta pertanto evidente che la soluzione delle questioni
costituzionali prospettate nelle citate ordinanze difettano del
carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alle definizioni dei
giudizi di merito come è invece richiesto dall'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, giudizi ai quali rimangono estranee eventuali
controversie sulle iscrizioni ed i certificati del casellario
giudiziale. (V. sentenze di questa Corte n. 171 del 1973 e 131 del
1974).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze in
epigrafe, dei pretori di Vittorio Veneto e di Casacalenda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIUSEPPE SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte