Sentenza n. 100/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341,
commi primo e ultimo, del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal pretore di
Abbiategrasso nel procedimento penale a carico di Scotti Anselmo,
iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal pretore di Langhirano nel
procedimento penale a carico di Bolsi Pietro, iscritta al n. 311 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 26 novembre 1974 nel corso di un
procedimento penale a carico di Scotti Anselmo, il pretore di
Abbiategrasso ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 341, ultimo comma, c.p. (oltraggio aggravato), per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione. La norma determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che alla
violenza o minaccia hanno aggiunto l'espressione o il gesto
oltraggioso, e coloro che hanno commesso il fatto solo mediante
violenza o minaccia, tenuto conto che un determinato comportamento se
valutato come aggravante soggiace ad una disciplina complessivamente
più favorevole al reo di quanto non lo sia se considerato elemento
costitutivo di fattispecie.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con deduzioni
depositate il 19 luglio 1975, sostenendo l'infondatezza della
questione.
L'oltraggio aggravato, infatti, potrebbe essere integrato tanto da
un comportamento violento o minaccioso accompagnato dall'atto
offensivo, quanto dal solo comportamento minaccioso e violento.
2. - Con altra ordinanza, emessa dal pretore di Langhirano il 23
maggio 1975 nel corso di un procedimento penale a carico di Bolsi
Pietro, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del
primo comma del medesimo art. 341 del codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Sotto un primo profilo si rileva che a seguito della modifica
dell'ultimo comma dell'art. 69 c.p.(concorso di circostanze aggravanti
e attenuanti), introdotta con l'art. 6 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99,
il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti
può avere come conseguenza che reati muniti di sanzioni molto gravi
siano puniti più lievemente di reati di inferiore gravità. Il reato
di oltraggio semplice sarebbe tra quelli per i quali tale situazione
può verificarsi e quindi la norma che lo prevede creerebbe una
illegittima disparità di trattamento.
Un diverso più specifico profilo di illegittimità inficierebbe la
norma impugnata in considerazione della asserita identità sostanziale
tra la fattispecie dell'oltraggio semplice e quella dell'esercizio
arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle
persone (art. 393 c.p.).
Potrebbe infatti verificarsi, ad avviso del giudice a quo, che
l'offesa sia commessa non allo scopo di ledere il prestigio del p.u.,
ma per far valere un diritto in luogo di rivolgersi al giudice.
Non avendo poi il d.lg.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, previsto la
scriminante anche per il fatto non arbitrario ma ingiusto del p.u.,
l'art. 341 c.p. sarebbe illegittimo perché non consente di
ricomprendere la reazione al fatto ingiusto del p.u. nella fattispecie
dell'esercizio arbitrario, prevedendo, anzi, per l'oltraggio sanzioni
più gravi di quelle comminate per il predetto reato.
In questo giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri né vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del pretore di Abbiategrasso e del pretore di
Langhirano fanno oggetto di denuncia il medesimo testo legislativo
(l'art. 341, primo ed ultimo comma, cod. pen.), in riferimento allo
stesso parametro (l'art. 3 Cost.), involgendo questioni connesse od
analoghe. I relativi giudizi possono perciò essere decisi con unica
sentenza.
2. - Secondo il pretore di Abbiategrasso, la norma che configura il
reato di oltraggio aggravato (art. 341, ultimo comma, cod. pen.)
quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, senza distinguere
tra l'ipotesi in cui violenza o minaccia si aggiungano all'oltraggio
puro e semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante
violenza o minaccia, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., assoggettando
alla stessa pena casi nei quali violenza o minaccia si presentano
realmente come circostanze aggravanti e casi nei quali, invece,
integrano esse stesse la fattispecie criminosa dell'art. 341, ultimo
comma.
Ma la questione non è fondata, non essendo affatto irragionevole
l'apprezzamento del legislatore, che ha valutato le due ipotesi testé
accennate come equivalenti sia quanto alla gravità dell'azione sia
quanto al grado di pericolosità dell'agente che esse rivelano. Sotto
entrambi questi aspetti non fa differenza, invero, che ad espressioni
ingiuriose si accompagnino atti violenti o minacce, o che il
comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o nella minaccia.
3. - Neppure è fondata la questione di legittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 341 cod. pen., sollevata con l'ordinanza del
pretore di Langhirano, per violazione - anche qui - dell'art. 3 della
Costituzione.
Dei due profili sotto cui la questione viene prospettata, il primo
(che l'ordinanza considera "di carattere generale") non attiene, in
realtà, alla disposizione impugnata (e della quale soltanto il pretore
doveva fare applicazione), ma al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito
nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che, a modifica del quarto comma
dell'art. 69 cod. pen., ha consentito il cosiddetto giudizio di
comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti anche
quando la legge stabilisca una pena di specie diversa o ne determini la
misura in modo indipendente: dal che potrebbero derivare - secondo
rileva l'ordinanza - ingiustificate disparità di trattamento (potendo
accadere, ad esempio, che per un oltraggio semplice sia inflitta, pur
con la concessione delle attenuanti generiche, una pena superiore a
quella irrogata a chi sia condannato per reati molto più gravi).
L'anzidetto profilo di incostituzionalità, riferito all'art. 341,
è perciò del tutto inconferente.
Sotto il secondo profilo (che l'ordinanza qualifica come
"specifico") si denuncia la mancata distinzione tra l'oltraggio posto
in essere con l'esclusivo intento di offendere la pubblica autorità e
quello commesso invece "quale sostanziale esercizio delle proprie
ragioni", per reagire al fatto meramente "ingiusto" del pubblico
ufficiale: quest'ultima ipotesi essendo, come afferma l'ordinanza,
strettamente analoga a quella dell'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, meno severamente punito.
Ma la censura - che avrebbe dovuto, più correttamente, essere
rivolta al combinato disposto dell'art. 341 e dell'art. 4 del d.lg.lgt.
14 settembre 1944, n. 288, che per il reato ivi contemplato e per gli
altri previsti dagli artt. 336, 337, 338, 339, 342 e 343 cod. pen., ha
reintrodotto la esimente del comportamento del pubblico ufficiale, "che
abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
sue attribuzioni" - si risolve in una critica di politica legislativa,
che non può avere ingresso in questa sede. Rientrava, infatti, nella
sfera di libera valutazione del legislatore l'assumere a causa di non
punibilità l'esorbitanza del pubblico ufficiale dalle proprie
funzioni, e non anche la diversa ipotesi della pura e semplice
illegittimità degli atti da esso posti in essere nei confronti
dell'imputato. Né siffatta valutazione eccede dai limiti della
ragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 341 del codice penale, commi primo ed ultimo, in relazione
implicita con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14
settembre 1944, n. 288, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte