Sentenza n. 100/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 57/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27
febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione stralcio
dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania
e della Basilicata), nel testo modificato dalla l. di conversione 29
aprile 1982 n. 187, promosso con ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale della Campania, emesse il 1° giugno 1982 su
ricorso di Esposito Raffaella c. Comune di Napoli ed altri (reg. ord.
n. 632/1982), l'8 giugno 1982 (sez. Salerno) su ricorso di Russo
Liliana ed altra c. Comune di Nocera Inferiore (n. 714/1982), il 1°
giugno 1982 su ricorso di Cecere Pietro c. Comune di Calvi ed altro
(n. 539/1983), il 28 novembre 1984 su ricorso della s.p.a. Somal c.
Comune di Napoli ed altro (n. 481/1985), pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 357 del 1982, 74 e 322 del 1983,
293-bis del 1985;
Visto l'atto di costituzione di Russo Liliana nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Udito l'avv. Carmine Cosentino per Russo Liliana e l'Avvocato
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 1° aprile 1981 Esposito Raffaella impugnava
davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania un
decreto con cui il Sindaco di Napoli aveva requisito un fabbricato,
di proprietà della stessa ricorrente, al fine di sistemarvi famiglie
colpite dal terremoto del 23 novembre 1980: i vizi di legittimità
venivano indicati dalla Esposito nell'erronea indicazione del
proprietario dell'immobile, nel difetto di motivazione, nella
sproporzione tra la durata biennale della requisizione ed il motivo
contingibile e urgente, nella estensione a vani non abitabili del
fabbricato, nell'omessa indicazione dei beneficiari.
Nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 1°
giugno 1982 (reg. ord. n. 632 del 1982) rilevava che l'art. 4 del
sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57 convertito con modificazioni
nella l. 29 aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare
legittimi, ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle
procedurali, i provvedimenti amministrativi emessi per le zone
terremotate della Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980
e il 31 ottobre 1981 "purché diretti a realizzare l'attività di
soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività e a
soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli
eventi sismici".
Il Tribunale osservava ancora che tale norma sottraeva al giudice
adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei
provvedimenti impugnati.
Tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che l'art. 4 cit.
contrastasse con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato
trattamento riservato ai destinatari dei detti atti amministrativi
rispetto alla generalità dei cittadini; con gli artt. 24 e 113
Cost., per l'esclusione della tutela giurisdizionale; con l'art. 42
Cost., per l'eccessiva compressione della proprietà privata
immobiliare.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dal medesimo Tribunale con ordinanza dell'8 giugno 1982,
emessa su ricorso di Russo Liliana e Adriana contro il Comune di
Nocera Inferiore (reg. ord. n. 714 del 1982). Qui la Sezione di
Salerno indicava come norma di riferimento solo l'art. 113 Cost.; del
1° giugno 1982 emessa su ricorso di Cecere Pietro contro il Comune di
Calvi (reg. ord. n. 539 del 1983); del 28 novembre 1984, emessa su
ricorso della s.p.a. Somal contro il Comune di Napoli (reg. ord. n.
481 del 1985).
3. - In tutti i giudizi interveniva la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la quale affermava l'infondatezza delle questioni,
trattandosi di norme giustificate dalle straordinarie ed urgenti
necessità provocate dalle note calamità pubbliche, e comunque non
preclusive del controllo giurisdizionale limitato alla sussistenza
dei presupposti indicati dalla norma impugnata.
La dichiarazione di incostituzionalità veniva invece chiesta
dalle Russo. Considerato in diritto
1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei processi relativi
alle ordinanze in epigrafe, con cui il giudice a quo (TAR della
Campania) dubita della legittimità costituzionale della medesima
disposizione di legge sotto profili sostanzialmente coincidenti.
2. - La norma censurata fa parte della complessa legislazione
emanata in occasione dei due gravi terremoti che nel novembre 1980 e
nel febbraio 1981 colpirono vaste zone della Campania e Basilicata.
Si tratta precisamente dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come
convertito in l. 29 aprile 1982 n. 187, il quale dispone che "gli
atti e i provvedimenti amministrativi adottati... fra il 23 novembre
1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se
difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la
competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare
l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la
collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle
zone colpite dagli eventi sismici".
Secondo il giudice a quo (chiamato a decidere sulla legittimità
di alcune requisizioni di immobili, temporaneamente assegnati alle
persone rimaste senza tetto e della cui disciplina soltanto la Corte
deve occuparsi), la norma suddetta: a) esclude ogni tutela
giurisdizionale, ponendosi pertanto in contrasto con gli artt. 24 e
113 Cost.; b) crea una irrazionale disparità di trattamento per le
regioni considerate dalla suddetta legislazione (Campania e
Basilicata) rispetto al rimanente territorio nazionale, con la
conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; c) disconosce la garanzia
costituzionale della proprietà privata, violando in tal modo l'art.
42, secondo comma, della Carta fondamentale.
3. - Relativamente alla prima censura, che involge una questione
di particolare delicatezza, è opportuno chiarire il contenuto
precettivo della norma impugnata anche sulla base della
giurisprudenza amministrativa, la quale, se pure esigua, risulta
tuttavia la sola esistente sulla materia.
In proposito è bene rilevare anzitutto che la previsione
legislativa non concerne l'intero arco di tempo relativo alla
situazione di emergenza causata dalle due gravissime scosse
telluriche che colpirono le regioni anzidette; né tanto meno
riguarda il tempo necessario alla conseguente ricostruzione (la quale
è ancora in corso, come si deduce dal recente d.l. 28 febbraio 1986
n. 48 convertito in l. 18 aprile 1986 n. 119). Essa venne invece dal
legislatore limitata e circoscritta alla prima fase dell'emergenza
stessa, ossia a quella fase in cui più acuto fu il dramma delle
popolazioni colpite e più viva quindi la necessità di immediato
soccorso. Coerentemente a ciò, gli atti considerati dalla
disposizione in esame sono esclusivamente quelli adottati,
nell'immediatezza dei due sismi, al fine di provvedere in via
d'urgenza alle fondamentali e improcrastinabili esigenze di
sussistenza dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro
tellurico. La norma non concerne pertanto gli atti con effetti
esplicantisi oltre il periodo considerato e, in particolare, non è
riferibile alle ordinanze emanate bensì tra il 23 novembre 1980 e il
31 ottobre 1981, ma dirette a produrre conseguenze permanenti o
definitive (come quelle prese in esame da qualche decisione
giudiziaria e relative all'individuazione e all'occupazione di aree
da espropriare in quanto destinate a sede degli insediamenti
residenziali di cui al titolo VIII l. 14 maggio 1981 n. 219).
4. - Sotto altro profilo, la ricordata giurisprudenza ha rilevato
come il legislatore abbia inteso operare nel pieno rispetto dei
precetti costituzionali, sicché la norma stessa va interpretata al
lume e secondo il contenuto di essi, fra i quali, trattandosi di
requisizioni, assume particolare rilievo quello dettato dall'art. 42,
secondo comma, sulla tutela della proprietà privata.
Per di più, sempre secondo detta giurisprudenza, la disposizione
in esame non comprende atti che importino violazione "dei principi
fondamentali e inderogabili concernenti i più importanti istituti
giuridici": del che è stata fatta applicazione in una delle
fattispecie concrete esaminate, nella quale il giudice amministrativo
ha pronunciato l'annullamento di un'ordinanza di requisizione,
perché priva del termine finale.
Occorre ancora aggiungere che la norma si riferisce agli atti
viziati da "incompetenza", sicché la c.d. sanatoria non comprende i
casi in cui il vizio è talmente grave da risolversi nel difetto di
attribuzione, il quale si verifica non soltanto in caso di invasione
della sfera di competenza di un altro Potere, ma anche in quello
dell'esercizio di una potestà amministrativa non spettante al
complesso organizzativo in cui l'autorità procedente è inserita.
Va osservato infine che la norma stessa, concernendo soltanto la
legittimità amministrativa dell'atto, non menoma affatto la tutela
civilistica prevista in via generale dall'ordinamento, sicché la
persona la quale ha subito la requisizione conserva inalterato il
diritto al congruo indennizzo, il quale, com'è ius receptum, deve
corrispondere a un serio ristoro del nocumento subito.
Da quanto sin qui detto discende chiaramente come la norma de qua
non operi per tutte le cause di illegittimità, ma soltanto nel
circoscritto ambito superiormente delimitato con l'implicita ovvia
esclusione, espressamente indicata anche nei lavori preparatori
(vedasi la Relazione sulla legge impugnata), dei fatti penalmente
illeciti.
5. - Ciò premesso, la Corte deve occuparsi del raffronto tra la
norma denunciata e le disposizioni costituzionali di riferimento:
l'art. 24, secondo comma, il quale solennemente proclama che la
difesa è diritto inviolabile, e l'art. 113, primo comma, che ne
costituisce sostanzialmente specifica applicazione, secondo cui
contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
È fuor di dubbio che tali norme, le quali esprimono principi
fondamentali del nostro sistema costituzionale, debbano avere, come
è stato dalla Corte ripetutamente avvertito, rigorosa applicazione a
garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono
titolari. Tuttavia ciò non significa che il cit. art. 113,
interpretato nel suo complesso, intenda assicurare in ogni caso
contro l'atto amministrativo una tutela giurisdizionale illimitata e
invariabile, essendo invece rimesso al legislatore ordinario, per
l'esplicito disposto del terzo comma, di regolare i modi e
l'efficacia di detta tutela (cfr. sent. nn. 87 del 1962, 161 del
1971). È indispensabile, però, affinché il ricordato precetto
costituzionale possa dirsi rispettato, che la norma, la quale si
discosti dal modello accolto in via generale per l'impugnazione degli
atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza.
Da tale principio non si può prescindere neppure nei casi di
pubbliche calamità, che non possono mai giustificare l'inosservanza
dei precetti costituzionali: ciò importa, tra l'altro, che ai sensi
dei citt. artt. 24 e 113 Cost., va assicurata al privato contro gli
atti della pubblica amministrazione una tutela la quale, per quanto
variamente strutturata in relazione all'eccezionalità degli
avvenimenti, sia pur sempre idonea a fornire una congrua garanzia,
indefettibile in uno Stato di diritto, contro abusi ed eccessi. Il
problema presenta aspetti di particolare delicatezza quando, come
nella specie, la legge eccezionale interviene ex post, ossia concerne
atti già adottati dalla pubblica autorità. Qui, invero, il
controllo di costituzionalità della norma (c.d. di sanatoria) deve
essere effettuato con maggior rigore, in quanto, pur non potendosi
negare in linea di principio la possibilità di un siffatto
intervento legislativo, è pur sempre necessario che esso sia
strettamente collegato alle specifiche peculiarità del caso, tali da
escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della
disciplina generale - originariamente applicabile - con quella
eccezionale successivamente emanata: la quale, per intuitive ragioni
logiche, non può non essere più restrittiva.
6. - Nella fattispecie ritiene la Corte che tutte le condizioni
ora dette possono considerarsi sussistenti e che quindi la norma in
esame non risulta in contrasto con i ricordati precetti degli artt.
24 e 113 Costituzione.
Da un lato, a ritenere ciò induce la considerazione che i
provvedimenti de quibus sono soltanto quelli adottati in via di
estrema urgenza nell'immediatezza dei due movimenti tellurici e
diretti a soddisfare, con effetti temporali limitati alla fase più
acuta dell'emergenza, le più elementari esigenze di sussistenza dei
cittadini colpiti dal disastro (nei casi in esame: assicurare un
tetto a chi ne era rimasto sfornito); ed è quindi comprensibile che
la gravissima, indifferibile necessità di realizzare lo scopo possa
avere indotto a qualche irregolarità nella scelta degli strumenti
giuridici.
D'altro lato, ed è quel che più conta, rileva il fatto che la
tutela giurisdizionale risulta comunque assicurata relativamente agli
elementi fondamentali dell'atto della pubblica amministrazione, in
quanto il giudice amministrativo dovrà accertare nel giudizio
principale: a) la sussistenza dell'attribuzione del potere di
emettere i provvedimenti adottati; b) l'effettiva, reale coincidenza
tra lo scopo tipico dell'atto (concernente l'opera di soccorso nei
confronti delle persone rimaste senza tetto) e il suo concreto
contenuto; c) il rispetto della proprietà privata secondo il
disposto dell'art. 42, secondo comma, Cost.; d) l'insussistenza di un
contrasto con i profili essenziali dei principali istituti giuridici,
rimanendo in ogni caso ferma l'eventuale illiceità penale (nei
lavori preparatori si parla appunto di vizi "formali").
Permane inoltre del tutto inalterata l'ordinaria regolamentazione
relativa all'indennità diretta a compensare il sacrificio
patrimoniale subito.
Tutte le peculiarità ora indicate confortano la conclusione già
anticipata, giacché il diritto del proprietario trova una tutela la
quale, in relazione alla drammaticità del momento in cui la
requisizione avvenne, non può considerarsi né irrazionale né
insufficiente.
Ma la Corte non può non avvertire come appaia criticabile il
metodo di solito seguito dal legislatore, consistente nell'emanazione
di specifici provvedimenti legislativi intesi a far fronte a singole
calamità; provvedimenti, purtroppo, per lo più affrettati,
approssimativi e lacunosi, e quindi tali da rendere necessaria
l'emanazione di successive, farraginose disposizioni integrative e
correttive. Per contro, è evidente come sia auspicabile l'emanazione
di una normativa organica (sussistono in proposito iniziative
legislative all'esame del Parlamento: Camera dei Deputati, Atti nn.
878, 480 e 702A) che possa disciplinare ex novo l'intera materia ed
evitare in tal modo delicate situazioni, come quella che ha formato
oggetto di questo giudizio.
7. - Per quanto concerne la questione relativa all'art. 3 Cost.,
è evidente come il riferimento del giudice a quo sia fuor di
proposito, essendo palese la profonda eterogeneità tra le due
situazioni comparate, relative, l'una, a zone colpite dal sisma e
l'altra a zone rimaste invece indenni: e ciò a parte l'ovvio rilievo
che le considerazioni sopra svolte varrebbero, mutatis mutandis,
anche per la censura ora indicata, al fine di escludere
l'irrazionalità della nuova disciplina derogatoria.
Infine, relativamente alla questione concernente l'art. 42 Cost.,
è stato sopra osservato come la disposizione denunziata non
disconosce affatto il precetto costituzionale, il quale pertanto
dovrà trovare piena applicazione nei giudizi principali.
In conclusione, sia pure per ragioni diverse, tutte le proposte
questioni risultano prive di giuridico fondamento e debbono quindi
essere dichiarate non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4
d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, nel testo modificato dalla l. di
conversione 29 aprile 1982 n. 187, sollevate dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania in riferimento agli artt. 3,
24, 42 e 113 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte