Sentenza n. 100/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b)
e f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19
novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica), promossi con due ordinanze del 14
agosto 1992 e del 6 marzo 1993, emesse entrambe dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nei
procedimenti penali a carico di Mario e Valentino Collini e di
Giancarlo Pozzani e Severina Quardi, rispettivamente iscritte ai nn.
686 del registro ordinanze 1992 e 150 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1992 e n. 15, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Mario e
Valentino Collini - sottoposti ad indagini per il reato previsto e
punito dagli artt. 110, 113 e 41 del codice penale e 20, lettera c),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 7 della
legge 25 marzo 1982, n. 94, per aver depositato senza concessione
edilizia cumuli di materiale e limi di risulta dalla decantazione
delle acque di lavaggio di inerti in area attigua all'alveo del fiume
Tagliamento, sottoposta a vincolo paesistico ed ambientale - il
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Udine, con ordinanza emessa il 14 agosto 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
25, secondo comma, e 3 della Costituzione - degli artt. 72, lettera
f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre
1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica).
Il giudice rimettente osserva che la legge regionale, per effetto
del combinato disposto delle due norme denunciate, assoggetta al
rilascio della autorizzazione edilizia le occupazioni di suolo
mediante deposito di materiale od esposizione di merci a cielo
libero, anche se realizzate in zone sottoposte a vincolo paesistico.
In questo caso la legge statale (art. 7 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25
marzo 1982, n. 94) prevede invece, ad avviso del giudice rimettente,
la necessità della concessione edilizia, con l'effetto che il
deposito di materiale effettuato senza concessione integrerebbe gli
estremi di una contravvenzione (art. 20, lettera c, della legge n. 47
del 1985). La legge regionale, richiedendo in tutti i casi
l'autorizzazione, anche quindi in presenza di vincoli paesistici,
sottrarrebbe questo comportamento alla sanzionabilità penale, in
contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Il giudice rimettente ritiene che la soluzione della questione di
legittimità costituzionale sia rilevante, perché destinata ad
incidere sul provvedimento di archiviazione, che, in caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale della più favorevole
disciplina regionale, verrebbe adottato per non punibilità degli
indagati in mancanza dell'elemento psicologico del reato anziché per
insussistenza di una fattispecie penalmente rilevante.
2. - Nel corso di un altro procedimento penale a carico di
Giancarlo Pozzati e Severina Quardi - sottoposti ad indagini per
avere realizzato un prefabbricato di modeste dimensioni, qualificato
come pertinenza della vicina casa di abitazione, in contrasto con le
norme del piano regolatore generale comunale (reato previsto e punito
all'art. 20, lettera b, della legge n. 47 del 1985) - il giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con
ordinanza emessa il 6 marzo 1993, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 72, lettera b), e 78 della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 1991, nella parte
in cui queste disposizioni prevedono l'autorizzazione, anziché la
concessione edilizia, per la realizzazione di pertinenze, a servizio
di edifici già esistenti, non conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici.
Ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate
contrastano con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Esse
difatti violerebbero il principio della riserva di legge statale in
materia penale, rendendo lecita una condotta penalmente sanzionata.
Le pertinenze e gli altri tipi di interventi edilizi indicati
dall'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 sono assoggettati ad
autorizzazione gratuita solo se conformi agli strumenti urbanistici
vigenti. Altrimenti, per qualsiasi intervento urbanistico, si applica
il regime ordinario della concessione edilizia, la cui mancanza
comporta l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 20,
lettera b), della legge n. 47 del 1985. L'esecuzione di opere in
totale difformità o un assenza dell'autorizzazione non è invece
prevista dalla legge come reato.
Viene prospettato anche un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione. Chi esegue opere che costituiscono pertinenza di
edifici esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia sarebbe
difatti sottratto alle sanzioni penali, che invece si applicano a chi
pone in essere la stessa condotta nel restante territorio nazionale.
Anche in questo caso il giudice rimettente afferma la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale, dalla cui soluzione
dipende l'archiviazione per mancanza dell'elemento psicologico del
reato o, in alternativa, per assenza di una fattispecie penalmente
rilevante.
3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,
iscritte nel registro delle ordinanze ai numeri 686 del 1992 e 150
del 1993, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, rispettivamente n. 46 del 4
novembre 1992 e n. 15 del il 7 aprile 1993. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte
all'esame della Corte riguardano la legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, concernente la
pianificazione territoriale ed urbanistica. L'art. 72, lettere b) ed
f), di tale legge indica tra gli interventi che non hanno rilevanza
urbanistica le pertinenze di edifici esistenti e l'occupazione del
suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo
libero. Per questi interventi è richiesta l'autorizzazione, e non la
concessione edilizia, anche quando essi siano realizzati in zone
sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (o
dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089), o non siano conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Le due ordinanze di rinvio muovono dalla premessa che le
disposizioni poste dalla legge statale in materia edilizia (art. 7
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9) richiedano in questi casi la
concessione edilizia, e non la semplice autorizzazione. Con la
conseguenza che le opere realizzate in difformità o in assenza della
concessione integrano gli estremi della contravvenzione prevista
dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. - I due giudizi, che hanno ad oggetto le stesse disposizioni
legislative e pongono questioni identiche, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate.
La premessa dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, per
affermare che la disciplina regionale sottoposta a giudizio di
legittimità costituzionale contrasta con i principi fissati dalla
legge statale, non trova riscontro in un'adeguata interpretazione
dell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982.
Questa disposizione stabilisce anzitutto, al primo comma, che sono
soggetti ad autorizzazione i lavori di recupero abitativo di edifici
preesistenti che comportano interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo (previsti dall'art. 31,
lettere b e c, della legge n. 457 del 1978), i quali consentono la
realizzazione (o l'integrazione) dei servizi igienico-sanitari e
tecnologici e l'inserimento di elementi accessori e di impianti. La
domanda di autorizzazione si intende accolta se il sindaco non si
pronuncia nel termine previsto dall'art. 48 della legge n. 457 del
1978. Per gli interventi su edifici sottoposti ai vincoli previsti
dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 non muta il regime,
quanto al tipo di provvedimento cui i lavori sono assoggettati, ma è
necessaria l'adozione di un apposito ed esplicito provvedimento, non
trovando applicazione la disciplina del silenzio-assenso.
In questo contesto normativo si inserisce il secondo comma del
medesimo art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, che precisa ed
estende l'ambito degli interventi soggetti ad autorizzazione,
comprendendo tra essi anche "le opere costituenti pertinenze od
impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti" (lettera
a) e "le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o
esposizione di merci a cielo libero" (lettera b). Si tratta di
interventi eterogenei, non sempre di tipo edilizio, di varia
consistenza, ma accomunati dalla loro limitata rilevanza sul piano
urbanistico: in questo senso assimilabili a quelli indicati nel primo
comma, ai quali si è già fatto riferimento.
L'art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982 enuncia
il presupposto che le opere siano conformi agli strumenti
urbanistici, esprimendo un principio che trova applicazione anche con
riferimento all'adozione di un provvedimento di concessione. Viene
inoltre mantenuta, per le opere che insistono in aree sottoposte a
vincoli paesistici o d'interesse storico, l'esclusione del
silenzio-assenso, così come prevede, mediante il rinvio all'art. 48
della legge n. 457 del 1978, il primo comma della stessa disposizione
per lavori non meno rilevanti. La necessità di autorizzazione,
comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie
o urbanistiche, è correlata alla qualificazione oggettiva
dell'intervento, senza che muti il tipo di provvedimento e venga
richiesta la concessione anziché l'autorizzazione quando vi sia la
presenza di vincoli particolari. L'esigenza di accertare che gli
interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede
per essi competente è soddisfatta dalla previsione di un esplicito
provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori.
Rimangono inoltre, in ogni caso, salvi gli strumenti di protezione e
le sanzioni che il legislatore prevede in modo specifico per la
tutela degli interessi, paesaggistici e ambientali, eventualmente
coinvolti.
Non si dà dunque quella diversità di disciplina tra le norme
regionali denunciate ed i principi della legislazione statale che le
ordinanze di rimessione desumono dall'art. 7, secondo comma, del
decreto-legge n. 9 del 1982. Mancano quindi le premesse da cui
muovono i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b) ed f), e 78
della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.
52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica), sollevate, in riferimento agli art. 25, secondo comma,
e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte