Sentenza n. 100/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 468/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e
2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1996
dal tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria nel procedimento
civile vertente tra la Marusca IV s.s. e Armanno Guaschino, iscritta
al n. 1221 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di costituzione della Marusca IV s.s. nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1997 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani e Sergio
Panunzio per la Marusca IV s.s. e l'avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1996 nel corso di un
giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico per ottenere
dall'affittuario il risarcimento del danno derivante dall'abbandono
dell'allevamento di bestiame lattifero in precedenza esistente, il
tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2,
della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della
Costituzione.
Nel contesto della disciplina emanata in applicazione della
normativa comunitaria per regolare le quote della produzione di latte
bovino assegnate ai singoli produttori, la disposizione denunciata
prevede (al comma 1) che la titolarità di ciascuna quota spetta al
produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola,
fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stessa
disposizione stabilisce inoltre (al comma 2) che il conduttore può
cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole
annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, purché
l'azienda del produttore acquirente sia ubicata nella medesima
regione e si trovi nella stessa categoria di territorio.
La pretesa fatta valere nel giudizio principale si fonda su di un
contratto di affitto stipulato nel 1933, che obbligava il conduttore
a tenere nel fondo vacche lattifere, pena il risarcimento dei danni e
la risoluzione del contratto. Da diversi anni l'affittuario aveva
abbandonato l'allevamento di bestiame, nonostante il proprietario
avesse ricostruito ed attrezzato, nel 1977, la stalla.
Il tribunale di Casale Monferrato ritiene di dover liquidare il
danno cagionato al proprietario del fondo per il depauperamento del
bestiame e, in caso di ripristino, per la perdita della quota latte,
che viene assegnata sulla base della produzione nell'anno precedente.
Lo stesso tribunale ritiene, tuttavia, che la disposizione denunciata
avrebbe attribuito all'affittuario la facoltà di tenere il
comportamento che ha causato il danno, consentendogli di cedere o
affittare, totalmente o parzialmente, la quota latte senza che venga
alienata l'azienda agricola, con l'effetto di privare il proprietario
dell'effettiva ricchezza del fondo. Ad avviso del giudice rimettente
questa disciplina determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, una irragionevole disparità di trattamento tra
proprietario e conduttore; violerebbe, inoltre, l'art. 42 della
Costituzione, sottraendo al proprietario del fondo dato in affitto la
facoltà, tipica del diritto di proprietà, di sfruttare e disporre
della cosa propria, determinando effetti sostanzialmente
espropriativi senza indennizzo; contrasterebbe, infine, con l'art. 44
della Costituzione, che consente di imporre obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata solo al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, giacché
non si terrebbe in alcun modo conto degli investimenti che il
proprietario del fondo ha fatto per adibirlo all'allevamento del
bestiame, mentre l'affittuario percepirebbe l'indennità concessa per
l'abbandono della produzione lattiera.
2. - Si è costituita in giudizio la società proprietaria del
fondo, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale.
L'inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto dal
conduttore del fondo, di mantenere un determinato numero di vacche
lattifere, rischierebbe di privare il proprietario della possibilità
di allevare, in futuro, bestiame da latte, per la perdita della quota
di produzione ammessa in attuazione della disciplina comunitaria. Ne
deriverebbe un pregiudizio per il proprietario del fondo, che pur
avendo predisposto per l'allevamento apposite strutture, destinate a
permanere nella sua titolarità al termine del rapporto di affitto,
verrebbe, di fatto, privato della possibilità di un utile
sfruttamento del fondo, giacché la quota latte è determinata in
base alla produzione negli anni precedenti.
La parte privata ritiene che al proprietario sia riservato un
trattamento deteriore rispetto all'affittuario, giacché verrebbe
sacrificato, senza alcuna giustificazione, il suo diritto di godere e
disporre del bene. Inoltre avrebbe effetti espropriativi
l'attribuzione all'affittuario dell'intera indennità concessa per
l'abbandono, anche senza il consenso del proprietario, della
produzione di latte, mentre non tener conto degli investimenti
effettuati dal proprietario contrasterebbe con le finalità di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, le sole che consentono di imporre vincoli alla
proprietà.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata infondata.
L'Avvocatura ricorda che la disciplina comunitaria del settore si
basa sull'attribuzione individuale del quantitativo di riferimento
per la produzione di ciascuna azienda (regolamento CEE n. 3950 del 28
dicembre 1992). La titolarità della quota latte è attribuita a chi
esercita effettivamente l'attività produttiva, anche se non è il
proprietario del fondo. Il produttore è, difatti, l'unico
destinatario della disciplina diretta ad eliminare lo squilibrio tra
domanda ed offerta nel settore lattiero; disciplina che impone il
pagamento di una somma per la quantità di prodotto commercializzata
in eccesso rispetto alla quota latte attribuita.
La legge n. 468 del 1992, seguendo l'impostazione comunitaria,
avrebbe previsto l'attribuzione della quota latte al singolo
produttore, nella qualità di conduttore dell'azienda agricola.
Essendo, tuttavia, riconosciuto alle parti il potere di pattuire
diversamente rispetto alla previsione legislativa la cui disciplina
è da intendere, altrimenti, da loro accettata non sarebbe
configurabile una violazione del principio di eguaglianza nel
trattamento delle parti stesse e, di conseguenza, verrebbero meno
anche i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 42 e 44 della Costituzione.
4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una
memoria per ribadire e precisare gli argomenti svolti a sostegno
della rilevanza e della fondatezza della questione.
La memoria ribadisce, in particolare, che la disciplina legislativa
denunciata, prendendo in considerazione la titolarità della quota
latte indipendentemente dalla proprietà del fondo, determinerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento tra proprietari ed
affittuari, giacché ignorerebbe completamente la situazione del
conduttore che si avvalga di strutture predisposte dal proprietario e
destinate a permanere nella disponibilità di quest'ultimo una volta
cessato il rapporto di affitto.
L'attribuzione all'affittuario dell'intera indennità per
l'abbandono della produzione lattiera dell'azienda, senza considerare
in alcun modo gli investimenti effettuati dal proprietario,
determinerebbe un vincolo alla proprietà terriera privata che non è
diretto, come invece richiede l'art. 44 della Costituzione perché
possa essere imposto, a conseguire il razionale sfruttamento del
suolo ed a stabilire equi rapporti sociali. La rinuncia alla futura
utilizzazione delle strutture produttive esistenti dipenderebbe
esclusivamente dalla decisione di chi, come l'affittuario-gestore, se
ne avvale solo in via temporanea. Sarebbe, in tal modo, leso l'equo
contemperamento di rapporti, inteso come equilibrio sostanziale tra
le diverse categorie interessate, giacché l'affittuario può
abbandonare la produzione lattiera senza il consenso, anzi senza
sentire affatto il proprietario; con un esito sostanzialmente
espropriativo, in quanto le conseguenti limitazioni incidono in modo
determinante sul godimento del bene da parte del proprietario.
La disposizione denunciata non troverebbe giustificazione nella
disciplina comunitaria che attribuisce al produttore la titolarità
della quota latte, perché la questione di legittimità
costituzionale non riguarderebbe tale titolarità, ma il potere di
disporne senza il consenso del proprietario, conseguendo il solo
conduttore ogni vantaggio economico. Nella disciplina comunitaria,
inoltre, le quote sarebbero sempre collegate all'azienda e, quindi,
al fondo al cui trasferimento, salvo specifiche circostanze, sono
legate.
La parte privata ritiene che l'incostituzionalità della
disposizione denunciata non sarebbe evitata, come invece sostiene
l'Avvocatura dello Stato, dalla possibilità di diverse pattuizioni
tra le parti, proprio perché il problema non riguarderebbe la
titolarità della quota, bensì l'esercizio del potere di disporne
senza il consenso del proprietario, anche quando quest'ultimo abbia
effettuato investimenti per predisporre le strutture necessarie alla
produzione.
Ad avviso della parte privata, il contrasto con la Costituzione
potrebbe essere risolto con il radicale annullamento dei primi due
commi dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992, oppure dichiarandone
la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono
che, per gli atti di disposizione della quota da parte del
conduttore, sia richiesto il consenso del proprietario che abbia
fornito le strutture necessarie per la produzione lattiera. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disposizione che nel contesto delle misure urgenti adottate, in
applicazione della normativa comunitaria, per disciplinare la
produzione del latte destinato alla commercializzazione prevede che,
fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti, la titolarità della
quota latte spetta al produttore, nella sua qualità di conduttore
dell'azienda agricola, e stabilisce, inoltre, che il conduttore può
cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole
annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, purché
vengano rispettate le condizioni stabilite dalla stessa disposizione
(art. 10, rispettivamente commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992,
n. 468).
Il tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria, nel corso di
un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico, attrezzato
per l'allevamento di bestiame da latte, per ottenere il risarcimento
del danno derivante dalla perdita, per responsabilità
dell'affittuario, del diritto alla assegnazione della quota di
produzione del latte per la commercializzazione, ha ritenuto che
l'attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la
quota latte privi il proprietario dell'effettiva ricchezza del fondo
e determini: a) una irragionevole disparità di trattamento tra
proprietario e conduttore, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione; b) un effetto espropriativo senza indennizzo, in
violazione dell'art. 42 della Costituzione, venendo sottratta al
proprietario una facoltà di godimento e di utilizzazione del fondo;
c) un contrasto con le finalità, indicate dall'art. 44 della
Costituzione, di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, giacché sarebbero privilegiate le
scelte transeunti dell'affittuario, cui è attribuita l'indennità
concessa per l'abbandono della produzione di latte, mentre non
sarebbero considerati gli investimenti effettuati dal proprietario
per attrezzare il fondo per l'allevamento di bestiame lattifero.
2. - La questione non è fondata, non essendo condivisibile
l'interpretazione posta a base del dubbio di legittimità
costituzionale.
L'attribuzione della titolarità della quota latte al conduttore
dell'azienda agricola è prevista nel contesto delle norme che
disciplinano la produzione del latte destinato alla
commercializzazione, per contenerla nei limiti quantitativi stabiliti
in sede comunitaria. Il meccanismo di limitazione della produzione
opera mediante l'assegnazionea ciascun produttore di un quantitativo
di riferimento della produzione annuale, superato il quale egli è
tenuto al pagamento di una somma, a titolo di prelievo supplementare,
rapportata alla quantità eccedente la quota latte assegnata. In tal
modo viene sanzionata sul piano economico, ed è quindi resa non
conveniente, la produzione che eccede il quantitativo predeterminato.
Le esigenze di ristrutturazione del settore possono essere
perseguite, ma con modalità tali da non determinare eccedenze di
produzione: agli operatori è attribuita la facoltà, a determinate
condizioni, di trasferire indipendentemente dall'azienda la quota
latte ad altri produttori.
Il sistema di contenimento della produzione nei limiti prefissati
ha, come punto centrale di riferimento, il produttore: a lui è
assegnata la quota di produzione; egli è soggetto al prelievo
supplementare, per la produzione eccedente tale quota; lo stesso è,
quale titolare della quota latte, legittimato a cederla o ad
affittarla, totalmente o parzialmente.
Il produttore, individuato nel conduttore dell'azienda agricola, è
dunque l'unico destinatario della disciplina dei limiti quantitativi
posti alla produzione ed è il solo responsabile degli obblighi che
ne derivano. In conformità all'impostazione delle norme comunitarie,
è considerato produttore l'imprenditore agricolo, indipendentemente
dal titolo che è alla base della conduzione del fondo e, quindi,
senza che rilevi sul piano esterno, della disciplina della
produzione, il rapporto interno tra imprenditore-affittuario e
proprietario. La disciplina considerata non è, dunque, destinata a
dettare una nuova, seppur parziale, regolamentazione dei contratti
agrari e non altera i reciproci poteri e doveri intercorrenti tra
proprietario ed affittuario, il quale ultimo è responsabile nei
confronti del primo per l'eventuale inadempimento. L'affittuario può
prendere tutte le iniziative richieste dalla razionale utilizzazione
del fondo; può apportare miglioramenti e procedere a trasformazioni
coerenti con i programmi regionali di sviluppo o con la vocazione
colturale della zona; risponde, tuttavia, oltre che della violazione
delle pattuizioni contrattuali, dell'eventuale depauperamento del
fondo, quale potrebbe, in ipotesi, derivare dalla dismissione
dell'allevamento che vada oltre il periodo della gestione attribuita
all'affittuario, ovvero quando l'allevamento stesso, con la relativa
assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima della
estinzione del rapporto e della riconsegna del fondo. Inoltre,
ricorrendone le condizioni, l'inadempimento potrà dare titolo alla
risoluzione del rapporto.
In definitiva, la disposizione denunciata, regolamentando i
quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad
essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affittuario
del fondo rustico e non determina, pertanto, gli effetti lesivi
ipotizzati nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468
(Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale
di Casale Monferrato - sezione agraria con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il Redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 6 aprile 1988.
Il cancelliere: Di Paola
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