Sentenza n. 1009/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/11/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 20legge 12/1973
applicata al caso
- art. 120legge 12/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, primo
comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 12 "Natura e compiti
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti di cambio e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio" promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1988 dal
Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Hanau Edera e
l'ENASARCO, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Hanau Edera;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La signora Edera Hanau, vedova di Paternostro Umberto,
titolare di pensione diretta, deceduto l' 8 aprile 1981, dal quale
viveva legalmente separata per colpa di entrambi, conveniva in
giudizio, davanti al Pretore di Ferrara, l'ENASARCO per ottenere il
pagamento della pensione di riversibilità dalla data della morte del
marito. La domanda era stata respinta, in sede amministrativa,
dall'Ente convenuto sulla base della norma di cui all'art. 20, primo
comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, la quale esclude
il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge superstite
nel caso in cui "sia stata pronunziata sentenza di separazione legale
per colpa dello stesso".
Costituitasi in giudizio, l'ENASARCO contestava la domanda della
ricorrente, invocandone il rigetto integrale. Con ordinanza in data
29 febbraio 1988 il Pretore ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 3 e 38
Cost.
Premesso che pure l'ipotesi della separazione pronunziata per
colpa di entrambi i coniugi deve ritenersi compresa nella previsione
della norma denunciata, il giudice remittente osserva che la
separazione giudiziale, così come disciplinata dal novellato art.
151 cod.civ., ha perduto la funzione sanzionatoria che
precedentemente la caratterizzava, essendo ora collegata non più al
presupposto soggettivo della colpa di uno o di entrambi i coniugi,
bensì oggettivamente a fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole.
Né l'istituto dell'addebito della separazione, di cui all'art.
151, secondo comma, "può essere assimilato se non latamente a quello
della colpa, non solo perché la richiesta dell'addebito rappresenta
una domanda eventuale ed aggiuntiva a quella di separazione, ma anche
e soprattutto perché l'addebito, e quindi la colpa, non è più per
l'attuale normativa un requisito essenziale per ottenere la
separazione, che si fonda, invece, soltanto sulla impossibilità di
continuare la convivenza indipendentemente dalla responsabilità di
uno dei due coniugi o di entrambi".
Pertanto, norme come quella denunciata, sopravvissute alla riforma
del diritto di famiglia per difetto di coordinamento, creano
ingiustificate disparità di trattamento fra coniugi separatisi prima
dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia e
coniugi separatisi successivamente.
2. - Un secondo profilo di incostituzionalità dell'art. 20 della
legge n. 12 del 1973, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., è
ravvisato dal Pretore nell'irrazionale e ingiustificata disparità di
trattamento che ne risulta fra coniuge separato per colpa e coniuge
divorziato. A quest'ultimo, infatti, l'art. 9 della legge n. 898 del
1970, modificato dalla legge n. 74 del 1987, riconosce, qualora
godesse di assegno divorzile a carico del defunto, il diritto alla
pensione di riversibilità, indipendentemente dalle ragioni che hanno
determinato la pronunzia di scioglimento del matrimonio, e quindi
anche nel caso di una precedente separazione per colpa; mentre,
invece, per effetto della norma impugnata nulla spetta al coniuge
separato per colpa, il quale, al momento della morte dell'altro, non
sia ancora divorziato.
3. - Un terzo motivo di incostituzionalità è addotto in
relazione all'art. 38 Cost., atteso che l'obbligatorietà della forma
di previdenza gestita dall'ENASARCO ne determina l'inserimento nel
sistema pubblico di sicurezza sociale, con conseguente vincolo di
conformazione alle direttive impartite dalla richiamata norma
costituzionale.
In proposito l'ordinanza di rimessione evoca la sentenza di questa
Corte n. 286 del 1987. Accogliendo una questione identica, sollevata
con riguardo alla disciplina delle pensioni INPS, la citata pronuncia
ha statuito che la pensione di riversibilità, appartenente al genus
delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale in
cui l'evento protetto è la morte, in quanto ne deriva, secondo una
presunzione di legge, uno stato di bisogno per i familiari che
fossero legati al defunto da un rapporto di dipendenza economica.
Tale è pure il coniuge superstite separato per colpa, qualora il
defunto fosse obbligato a prestargli gli alimenti.
4. - Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di
contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal
giudice a quo. Considerato in diritto
1. - Analogamente all'art. 24 della legge di riforma degli
ordinamenti pensionistici 30 aprile 1969, n. 153, dichiarato
parzialmente illegittimo dalla sentenza n. 286 del 1987, la norma
denunciata dal Pretore di Ferrara (art. 20, primo comma, lett. a)
della legge 2 febbraio 1973, n. 12), concernente i trattamenti
pensionistici corrisposti dall'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), nega il diritto
alla pensione di riversibilità al coniuge superstite nei confronti
del quale "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per
colpa dello stesso". A questo caso va equiparato, secondo un criterio
enunciato dal codice civile - ed esplicitamente applicato dall'art.
23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962 sul riordinamento
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, esso
pure caducato in parte qua dalla sentenza citata - il caso di
separazione pronunziata per colpa di (o addebitata a) entrambi i
coniugi.
2. - La questione è fondata.
Nella norma impugnata il giudice remittente ravvisa in primo luogo
una violazione del principio di eguaglianza, in ragione del diverso
trattamento riservato al coniuge divorziato dall'art. 9 della legge
n. 898 del 1970, novellato dalla legge n. 74 del 1987. L'argomento
non può essere svalutato obiettando che "sotto nessun angolo visuale
può affermarsi 'identica' la posizione del coniuge, anche se
separato, rispetto a quella del divorziato, perché nell'un caso
esiste tra le parti un rapporto di coniugio e nell'altro tale vincolo
non esiste". Il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo
quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente
contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche
quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole
del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur
diverse, sono ragionevolmente analoghe.
La sentenza di divorzio non elimina interamente la vis matrimonii,
la quale permane sul piano dei rapporti patrimoniali nei limiti
dell'ultrattività del rapporto regolata dall'art. 5 della legge n.
898 del 1970 e, per il periodo successivo alla morte del coniuge
tenuto a corrispondere all'altro l'assegno divorzile, dagli artt. 9 e
9- bis. Inversamente, la sentenza di separazione personale conserva
il vincolo coniugale, ma nei confronti del coniuge separato con
addebito ne attenua l'efficacia sul piano dei rapporti patrimoniali
riducendola al solo diritto agli alimenti in caso di bisogno.
Pertanto, tra la posizione del coniuge divorziato, "che sia titolare
dell'assegno di cui all'art. 5", e la posizione del coniuge separato
con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui
all'art. 156, terzo comma, cod.civ., si può ragionevolmente
riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come
al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di
riversibilità.
3. - Inoltre, dopo la riforma dell'istituto della separazione
personale dei coniugi, attuata dalla legge n. 151 del 1975, la norma
impugnata è venuta a trovarsi in contrasto con l'art. 38 Cost.
Questo articolo deve essere interpretato in correlazione con l'art.
36, onde la tutela previdenziale, garantita al lavoratore dal secondo
comma, deve intendersi riferita anche ai familiari da lui
economicamente dipendenti.
Nel regime anteriore alla novella del 1975 la funzione
sanzionatoria della separazione personale privava il rapporto di
matrimonio, nei confronti del coniuge colpevole, dell'efficacia di
titolo di acquisto sia di diritti mortis causa sul patrimonio
dell'altro coniuge, sia di diritti verso terzi condizionati alla sua
morte, come il diritto alla pensione di riversibilità. Cessata la
rilevanza della colpa quale fondamento della separazione, la
dichiarazione di addebito non può avere una funzione sanzionatoria a
tutela di un pubblico interesse, ma soltanto una funzione di tutela
dell'interesse privato dell'altro coniuge, in particolare
dell'interesse all'espulsione del coniuge colpevole del novero degli
eredi legittimi.
In questa mutata prospettiva non è più giustificabile il diniego
al coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che
gli assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto
era tenuto a fornirgli.
Lo stesso legislatore del 1975 ha provveduto a correggere il
rigore punitivo della disciplina precedente nel campo del diritto
successorio, riconoscendo al rapporto di matrimonio, qualora il
coniuge superstite fosse separato con addebito e godesse degli
alimenti a carico del de cuius, la limitata rilevanza di titolo di
acquisto del diritto a un assegno vitalizio a carico dell'eredità
(art. 548 cod. civ., richiamato dall'art. 585). Per la medesima
ragione, qualora il godimento degli alimenti fosse una forma di
fruizione indiretta di una pensione di cui era titolare il de cuius,
il rapporto familiare derivante dal matrimonio deve essere
riconosciuto, anche in favore del coniuge separato per colpa (o con
addebito), titolo del diritto al trattamento di riversibilità, in
conformità dell'esigenza di tutela previdenziale del lavoratore e
dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma,
lett. a), della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ("Natura e compiti
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti
di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico
integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di
commercio"), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di
riversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata
sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1009 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte