Corte costituzionale

Sentenza n. 1009/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/11/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 20legge 12/1973

applicata al caso

  • art. 120legge 12/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, primo

comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 12 "Natura e compiti

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti di cambio e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio" promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1988 dal

Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Hanau Edera e

l'ENASARCO, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Hanau Edera;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La signora Edera Hanau, vedova di Paternostro Umberto,

titolare di pensione diretta, deceduto l' 8 aprile 1981, dal quale

viveva legalmente separata per colpa di entrambi, conveniva in

giudizio, davanti al Pretore di Ferrara, l'ENASARCO per ottenere il

pagamento della pensione di riversibilità dalla data della morte del

marito. La domanda era stata respinta, in sede amministrativa,

dall'Ente convenuto sulla base della norma di cui all'art. 20, primo

comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, la quale esclude

il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge superstite

nel caso in cui "sia stata pronunziata sentenza di separazione legale

per colpa dello stesso".

Costituitasi in giudizio, l'ENASARCO contestava la domanda della

ricorrente, invocandone il rigetto integrale. Con ordinanza in data

29 febbraio 1988 il Pretore ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 3 e 38

Cost.

Premesso che pure l'ipotesi della separazione pronunziata per

colpa di entrambi i coniugi deve ritenersi compresa nella previsione

della norma denunciata, il giudice remittente osserva che la

separazione giudiziale, così come disciplinata dal novellato art.

151 cod.civ., ha perduto la funzione sanzionatoria che

precedentemente la caratterizzava, essendo ora collegata non più al

presupposto soggettivo della colpa di uno o di entrambi i coniugi,

bensì oggettivamente a fatti tali da rendere intollerabile la

prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla

educazione della prole.

Né l'istituto dell'addebito della separazione, di cui all'art.

151, secondo comma, "può essere assimilato se non latamente a quello

della colpa, non solo perché la richiesta dell'addebito rappresenta

una domanda eventuale ed aggiuntiva a quella di separazione, ma anche

e soprattutto perché l'addebito, e quindi la colpa, non è più per

l'attuale normativa un requisito essenziale per ottenere la

separazione, che si fonda, invece, soltanto sulla impossibilità di

continuare la convivenza indipendentemente dalla responsabilità di

uno dei due coniugi o di entrambi".

Pertanto, norme come quella denunciata, sopravvissute alla riforma

del diritto di famiglia per difetto di coordinamento, creano

ingiustificate disparità di trattamento fra coniugi separatisi prima

dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia e

coniugi separatisi successivamente.

2. - Un secondo profilo di incostituzionalità dell'art. 20 della

legge n. 12 del 1973, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., è

ravvisato dal Pretore nell'irrazionale e ingiustificata disparità di

trattamento che ne risulta fra coniuge separato per colpa e coniuge

divorziato. A quest'ultimo, infatti, l'art. 9 della legge n. 898 del

1970, modificato dalla legge n. 74 del 1987, riconosce, qualora

godesse di assegno divorzile a carico del defunto, il diritto alla

pensione di riversibilità, indipendentemente dalle ragioni che hanno

determinato la pronunzia di scioglimento del matrimonio, e quindi

anche nel caso di una precedente separazione per colpa; mentre,

invece, per effetto della norma impugnata nulla spetta al coniuge

separato per colpa, il quale, al momento della morte dell'altro, non

sia ancora divorziato.

3. - Un terzo motivo di incostituzionalità è addotto in

relazione all'art. 38 Cost., atteso che l'obbligatorietà della forma

di previdenza gestita dall'ENASARCO ne determina l'inserimento nel

sistema pubblico di sicurezza sociale, con conseguente vincolo di

conformazione alle direttive impartite dalla richiamata norma

costituzionale.

In proposito l'ordinanza di rimessione evoca la sentenza di questa

Corte n. 286 del 1987. Accogliendo una questione identica, sollevata

con riguardo alla disciplina delle pensioni INPS, la citata pronuncia

ha statuito che la pensione di riversibilità, appartenente al genus

delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale in

cui l'evento protetto è la morte, in quanto ne deriva, secondo una

presunzione di legge, uno stato di bisogno per i familiari che

fossero legati al defunto da un rapporto di dipendenza economica.

Tale è pure il coniuge superstite separato per colpa, qualora il

defunto fosse obbligato a prestargli gli alimenti.

4. - Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di

contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal

giudice a quo. Considerato in diritto

1. - Analogamente all'art. 24 della legge di riforma degli

ordinamenti pensionistici 30 aprile 1969, n. 153, dichiarato

parzialmente illegittimo dalla sentenza n. 286 del 1987, la norma

denunciata dal Pretore di Ferrara (art. 20, primo comma, lett. a)

della legge 2 febbraio 1973, n. 12), concernente i trattamenti

pensionistici corrisposti dall'Ente nazionale di assistenza per gli

agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), nega il diritto

alla pensione di riversibilità al coniuge superstite nei confronti

del quale "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per

colpa dello stesso". A questo caso va equiparato, secondo un criterio

enunciato dal codice civile - ed esplicitamente applicato dall'art.

23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962 sul riordinamento

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, esso

pure caducato in parte qua dalla sentenza citata - il caso di

separazione pronunziata per colpa di (o addebitata a) entrambi i

coniugi.

2. - La questione è fondata.

Nella norma impugnata il giudice remittente ravvisa in primo luogo

una violazione del principio di eguaglianza, in ragione del diverso

trattamento riservato al coniuge divorziato dall'art. 9 della legge

n. 898 del 1970, novellato dalla legge n. 74 del 1987. L'argomento

non può essere svalutato obiettando che "sotto nessun angolo visuale

può affermarsi 'identica' la posizione del coniuge, anche se

separato, rispetto a quella del divorziato, perché nell'un caso

esiste tra le parti un rapporto di coniugio e nell'altro tale vincolo

non esiste". Il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo

quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente

contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche

quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole

del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur

diverse, sono ragionevolmente analoghe.

La sentenza di divorzio non elimina interamente la vis matrimonii,

la quale permane sul piano dei rapporti patrimoniali nei limiti

dell'ultrattività del rapporto regolata dall'art. 5 della legge n.

898 del 1970 e, per il periodo successivo alla morte del coniuge

tenuto a corrispondere all'altro l'assegno divorzile, dagli artt. 9 e

9- bis. Inversamente, la sentenza di separazione personale conserva

il vincolo coniugale, ma nei confronti del coniuge separato con

addebito ne attenua l'efficacia sul piano dei rapporti patrimoniali

riducendola al solo diritto agli alimenti in caso di bisogno.

Pertanto, tra la posizione del coniuge divorziato, "che sia titolare

dell'assegno di cui all'art. 5", e la posizione del coniuge separato

con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui

all'art. 156, terzo comma, cod.civ., si può ragionevolmente

riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come

al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di

riversibilità.

3. - Inoltre, dopo la riforma dell'istituto della separazione

personale dei coniugi, attuata dalla legge n. 151 del 1975, la norma

impugnata è venuta a trovarsi in contrasto con l'art. 38 Cost.

Questo articolo deve essere interpretato in correlazione con l'art.

36, onde la tutela previdenziale, garantita al lavoratore dal secondo

comma, deve intendersi riferita anche ai familiari da lui

economicamente dipendenti.

Nel regime anteriore alla novella del 1975 la funzione

sanzionatoria della separazione personale privava il rapporto di

matrimonio, nei confronti del coniuge colpevole, dell'efficacia di

titolo di acquisto sia di diritti mortis causa sul patrimonio

dell'altro coniuge, sia di diritti verso terzi condizionati alla sua

morte, come il diritto alla pensione di riversibilità. Cessata la

rilevanza della colpa quale fondamento della separazione, la

dichiarazione di addebito non può avere una funzione sanzionatoria a

tutela di un pubblico interesse, ma soltanto una funzione di tutela

dell'interesse privato dell'altro coniuge, in particolare

dell'interesse all'espulsione del coniuge colpevole del novero degli

eredi legittimi.

In questa mutata prospettiva non è più giustificabile il diniego

al coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che

gli assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto

era tenuto a fornirgli.

Lo stesso legislatore del 1975 ha provveduto a correggere il

rigore punitivo della disciplina precedente nel campo del diritto

successorio, riconoscendo al rapporto di matrimonio, qualora il

coniuge superstite fosse separato con addebito e godesse degli

alimenti a carico del de cuius, la limitata rilevanza di titolo di

acquisto del diritto a un assegno vitalizio a carico dell'eredità

(art. 548 cod. civ., richiamato dall'art. 585). Per la medesima

ragione, qualora il godimento degli alimenti fosse una forma di

fruizione indiretta di una pensione di cui era titolare il de cuius,

il rapporto familiare derivante dal matrimonio deve essere

riconosciuto, anche in favore del coniuge separato per colpa (o con

addebito), titolo del diritto al trattamento di riversibilità, in

conformità dell'esigenza di tutela previdenziale del lavoratore e

dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma,

lett. a), della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ("Natura e compiti

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti

di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico

integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di

commercio"), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di

riversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata

sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1009 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte