Sentenza n. 101/1966
Altra decisione · depositata il 19/11/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione della Valle
d'Aosta con ricorso notificato il 23 maggio 1966, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale in pari data ed iscritto al n.
13 del Registro ricorsi 1966, per conflitto di attribuzione tra la
Regione e lo Stato sorto a seguito del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col quale il prefetto Guido
Padalino è stato nominato Commissario del Governo con l'incarico di
indire la convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta,
fissandone la data e l'ordine del giorno, e di assicurare il libero
accesso alla sede assembleare dei consiglieri regionali.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Guido Lucatello, Giuseppe Guarino e Vezio
Crisafulli, per la Regione della Valle d'Aosta, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In seguito agli eventi verificatisi nella vita degli organi
regionali della Valle d'Aosta e noti alla Corte, perché evocati nella
camera di consiglio del 13 giugno 1966, il Presidente del Consiglio dei
Ministri il 18 maggio 1966 emise un decreto col quale nominò il
prefetto Guido Padalino Commissario del Governo con l'incarico di
indire la convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta,
fissandone la data e l'ordine del giorno, e di assicurare il libero
accesso alla sede assembleare dei consiglieri regionali per l'esercizio
delle loro funzioni d'intesa col Presidente della Giunta regionale
secondo le istruzioni a questi impartite dal Governo ai sensi dell'art.
44 dello Statuto speciale della Regione, o direttamente in caso
d'inadempienza dell'organo regionale. Col medesimo decreto il
Commissario del Governo ebbe facoltà di riconvocare l'assemblea fino
ad esaurimento dell'ordine del giorno. Contro questo decreto propose
ricorso il Presidente della Giunta regionale, avv. Severino Caveri,
rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Lucatello e Giuseppe
Guarino, chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del
Consiglio e di tutti gli atti conseguenti, in particolare della
convocazione del Consiglio regionale disposta dal Commissario di
Governo. Il ricorso fu depositato in cancelleria il 23 maggio 1966.
2. - Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad
avviso della difesa, avrebbe violato gli artt. 20, 46 e 48 dello
Statuto valdostano e gli artt. 17 e 20 del Regolamento interno del
Consiglio regionale; avrebbe invaso la sfera di competenza della
Regione e sarebbe viziato per incompetenza, nonché per eccesso di
potere sotto forma di sviamento. I motivi di queste violazioni
sarebbero i seguenti. Il Consiglio regionale può essere convocato, ai
sensi dell'art. 20 dello Statuto, soltanto dal suo Presidente. Il
regolamento interno del Consiglio prevede una competenza del Presidente
della Giunta regionale soltanto per la prima convocazione del
Consiglio. Di più, sarebbe un principio generale, di carattere
fondamentale, del nostro ordinamento costituzionale, che tutti gli
organi assembleari e in genere tutti gli organi costituzionali non
possano essere convocati se non dal proprio Presidente. Lo Statuto
valdostano e il regolamento interno del Consiglio della Valle prevedono
un potere di eccitare la competenza del Presidente, non già quello di
sostituirsi ad esso. E l'art. 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
che riguarda del resto le regioni a statuto ordinario e che è
richiamato dal decreto impugnato, prevede il potere del Commissario di
Governo di formulare la richiesta di convocazione, non quello di
sostituirsi al Presidente.
In secondo luogo lo Statuto disciplina compiutamente, nel titolo
IX, i poteri che lo Stato può esercitare nei confronti della Regione.
L'art. 45 prevede una commissione di coordinamento, alla quale il
successivo art. 46 demanda il controllo degli atti amministrativi della
Regione, ma non il potere di inviare commissari o di sostituirsi agli
organi della Regione. L'art. 48, nei casi nei quali il Consiglio della
Valle non sia in grado di funzionare o la Giunta regionale o il
Presidente compiano atti contrari allo Statuto o alla Costituzione,
oppure gravi violazioni di legge, prevede lo scioglimento del Consiglio
regionale con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita la Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Soltanto questi sono i poteri
che lo Stato può adoperare quando ritenga indispensabile il suo
intervento.
Né si può invocare, come fa il decreto, un presunto principio
generale dell'ordinamento, che consentirebbe al Governo "un potere di
vigilanza su tutti gli enti compresi nell'ordinamento dello Statuto per
garantire la tutela della legalità e dell'interesse generale e
l'indefettibile funzionamento delle istituzioni e degli organi
pubblici". In particolare, codesto principio non sussiste per la Valle
d'Aosta e in genere per tutti gli organi costituzionali, nei confronti
dei quali il Governo non può esercitare altri poteri da quelli che gli
sono espressamente riconosciuti. Tanto meno poi questo potere, che non
spetta al Governo, potrebbe spettare al Presidente del Consiglio. Il
Governo, nel nostro ordinamento, s'identifica col Consiglio dei
Ministri, il quale provvede con deliberazioni che acquistano rilevanza
esterna soltanto nella forma del decreto del Presidente della
Repubblica. Anche il potere di annullamento degli atti di ufficio deve
essere disposto con decreto presidenziale e pure con decreto
presidenziale può procedersi allo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali.
D'altra parte, tutte le competenze statali in materia regionale
sono attribuite ad organi diversi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. E ciò vale anche per la Valle d'Aosta, come risulta, ad
esempio, dall'art. 48 dello Statuto. Pur se si ammettesse, perciò,
l'esistenza del potere invocato dal Presidente del Consiglio, sarebbe
stato necessario esercitarlo nella forma del decreto presidenziale che
avrebbe per di più offerto la doppia garanzia dell'intervento al
Consiglio dei Ministri del Presidente della Regione ai sensi dell'art.
44 dello Statuto, e del Presidente della Repubblica, al quale spetta
l'alta tutela della Costituzione. Si aggiunga poi che lo Statuto
valdostano non prevede un commissario del Governo con competenza
generale: a maggior ragione non può essere nominato un commissario per
l'adempimento di specifiche funzioni di competenza degli organi
regionali. Infine il fatto che il Presidente del Consiglio dei
Ministri si sia rivolto ad un singolo consigliere, all'insaputa del
Presidente del Consiglio della Valle dimissionario, e del Presidente
della Giunta, senza accertare nemmeno se tale consigliere fosse
effettivamente il consigliere anziano, sollecitandolo ad adottare una
iniziativa contraria alle norme dello Statuto, costituirebbe la riprova
che l'intero comportamento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
conclusosi con il decreto impugnato ha avuto finalità di parte e leso
anche, sotto tale profilo, l'autonomia della Valle.
La difesa del Presidente regionale chiese, congiuntamente, la
sospensione del decreto del Presidente del Consiglio, motivando la
richiesta con "la gravità del provvedimento ed il pericolo di
turbamento dell'ordine pubblico".
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, si costituì il 6 giugno scorso,
mediante il deposito di deduzioni, nelle quali in primo luogo sostenne
le ragioni che, a suo avviso, si opponevano a una concessione della
sospensione. Ai fini del presente dibattito è sufficiente ritenere
quanto segue. Dal combinato disposto degli articoli 20 e 21 dello
Statuto valdostano si ricaverebbe che la convocazione del Consiglio è
un atto dovuto del Presidente, non già un presupposto per la validità
delle deliberazioni del Consiglio. Questo può anche autoconvocarsi.
Ne discenderebbe che la nomina di un commissario "per indire la
convocazione" non può invadere la sfera di competenza attribuita al
Presidente del Consiglio regionale. D'altra parte è avviso
dell'Avvocatura che le funzioni del Presidente si esauriscono
nell'ambito dell'Assemblea, sicché, come un atto del Presidente
regionale è inidoneo a invadere la sfera di competenza dello Stato,
così, reciprocamente, un atto dello Stato - nel caso quello istitutivo
del commissario - non può invadere la sfera di attribuzioni del
Consiglio regionale. Delle due l'una: o il Consiglio accoglie l'invito
e ratifica per ciò stesso l'atto di convocazione, che resta assorbito
nella deliberazione consiliare, facendo cessare l'ipotetico conflitto;
o non l'accoglie, e l'atto di convocazione non produce alcun effetto e
si rivela, al più, un sintomo dell'impossibilità di funzionamento del
Consiglio.
Giuridicamente rilevante, se mai, l'altra funzione, attribuita al
Commissario, di mantenere l'ordine pubblico e di garantire la libera
autoconvocazione del Consiglio e il libero svolgimento delle sue
attività istituzionali; ma non si dubita che si tratti di un potere
certamente spettante allo Stato e non contestato dalla Regione. In
secondo luogo, nemmeno se si volesse ritenere che il compito attribuito
al Commissario si identifichi col potere-dovere del Presidente del
Consiglio regionale di convocare il Consiglio, il provvedimento sarebbe
illegittimo.
Il fondamento del potere di nominare un commissario per indire la
convocazione del Consiglio si rinvenirebbe non solo e non tanto
nell'art. 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 quanto, nel ricordato
principio, secondo il quale spetta al Governo un potere generale di
sorveglianza su tutti gli enti ed organi nell'ambito dell'ordinamento
per garantire la legalità e lo svolgimento regolare delle loro
funzioni. L'esistenza di questo principio sarebbe stata riconosciuta
da questa Corte, secondo la quale il potere, che quel principio
dichiara, troverebbe un limite soltanto in situazioni
costituzionalmente garantite, che impongono allo Stato di proporre
ricorso alla Corte per la risoluzione del conflitto. Per l'Avvocatura,
nel caso che ci occupa, non soltanto non sussisterebbe il limite, ma vi
sarebbe una norma (art. 48 dello Statuto della Valle d'Aosta) la quale,
nell'attribuire al Governo il potere di promuovere lo scioglimento del
Consiglio, gli attribuisce implicitamente il potere, di ampiezza e
importanza assai minore, di convocarlo. Ora, nel procedimento che
sbocca nello scioglimento del Consiglio regionale, spetta indubbiamente
al Presidente del Consiglio dei Ministri un potere d'iniziativa, che
comporta il potere-dovere di accertare la sussistenza dei presupposti,
che legittimano il provvedimento di scioglimento e, nella specie, tale
accertamento non poteva essere compiuto senza la convocazione del
Consiglio, condizione necessaria per accertare l'impossibilità di
funzionamento del Consiglio stesso. In conclusione, l'Avvocatura
sostiene che il potere esercitato dal Presidente del Consiglio
rientrerebbe, come mezzo al fine, tra i poteri istruttori spettanti
necessariamente ad esso Presidente per esercitare le iniziative che gli
competono nell'ambito del procedimento che sbocca nello scioglimento
del Consiglio regionale.
4. - La Corte, convocata in camera di consiglio il 13 giugno 1966
per decidere sull'istanza di sospensione, ha pronunziato un'ordinanza
con la quale, considerato che il provvedimento aveva già conseguito i
suoi effetti per intero, e che non sussistevano le gravi ragioni
addotte, riservata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito
sollevate, rigettò l'istanza di sospensione del provvedimento.
5. - Nelle more, la nuova Giunta regionale, con deliberazione 8
giugno 1966, ha revocato il mandato conferito agli avvocati Lucatello e
Guarino "riservandosi ogni ulteriore determinazione al riguardo dopo le
occorrenti consultazioni con altri legali" e con successiva delibera
del 21 settembre 1966 conferiva il mandato di rappresentarla e
difenderla all'avv. Vezio Crisafulli.
In conseguenza è stata depositata il 5 ottobre scorso per la
Regione nella persona del Presidente pro tempore avv. Cesare Bionaz,
una memoria nella quale si sostiene preliminarmente la validità delle
deliberazioni con le quali la Giunta attualmente in carica, l'8 giugno
1966, ha revocato il mandato agli avvocati Guido Lucatello e Giuseppe
Guarino. Davanti alla Corte, infatti, parte in giudizio è la Regione
e non la Giunta regionale. E poiché la Regione sta in giudizio nella
persona del Presidente pro tempore, autorizzato dalla Giunta pro
tempore, solo tali organi sono legittimati ad adottare tutte le
deliberazioni e a compiere gli atti relativi al giudizio. Per
sostenere la tesi opposta bisognerebbe ritenere l'inesistenza dell'atto
impugnato e l'inesistenza di tutte le deliberazioni adottate
successivamente dal Consiglio. Il giudizio attuale è limitato,
invece, alla deliberazione relativa alla spettanza del potere e, come
conseguenza, nel caso di disconoscimento del potere governativo,
all'annullamento dell'atto dello Stato, non già degli atti
ulteriormente posti in essere dal Consiglio regionale, per i quali pure
ammesso, in denegata ipotesi, che siano affetti da invalidità derivata
per illegittimità dei pretesi presupposti (nomina del Commissario e
convocazione del Consiglio), si richiederebbe sempre un'apposita
pronuncia di annullamento delle deliberazioni stesse, che sarebbe di
competenza. degli organi della giurisdizione amministrativa.
L'interesse dell'avv. Caveri e degli altri membri della Giunta
all'annullamento delle deliberazioni consiliari del 30 e 31 maggio
(revoca della Giunta ed elezione della nuova Giunta) può farsi valere
davanti al Consiglio di Stato o alla Giunta giurisdizionale
amministrativa della Valle, non in sede di conflitto di attribuzioni
tra Stato e Regione dinanzi alla Corte, dove viene in considerazione
soltanto l'interesse della Regione, che solo gli organi in carica,
cioè Presidente e Giunta eletti il 31 maggio ultimo scorso, sono in
grado di valutare.
Nel merito la difesa sostiene che non può dubitarsi che il
Consiglio regionale fosse stato messo in condizione di non funzionare
per illegittimo comportamento "assunto e mantenuto dalla cessata Giunta
e dal suo Presidente, nonché dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale". Ciò ha reso indispensabile l'intervento dello Stato, che
non poteva essere quello previsto dall'art. 48 dello Statuto della
Valle d'Aosta (potere di scioglimento del Consiglio) perché il Governo
si sarebbe con ciò prestato a una manovra politica preordinata a
soffocare la libera esplicazione della volontà del Consiglio nella sua
attuale composizione. Né d'altronde sussistevano i motivi specificati
nell'art. 48 dello Statuto per un legittimo scioglimento del Consiglio:
il Consiglio infatti era impossibilitato a funzionare non per causa ad
esso comunque imputabile, ma semplicemente perché impedito prima con
mezzi pretestuosi e dilatori, poi con la forza, di convocarsi e
deliberare. L'intervento del Commissario, anzi, al circoscritto scopo
di rinnovare la convocazione già indetta dal consigliere anziano senza
esito, ha sbloccato la situazione e mostrato che il Consiglio era in
grado di funzionare.
Si sarebbe in presenza, perciò, di una situazione eccezionale,
squisitamente atipica, nella quale è intervenuto un atto anch'esso per
forza di cose "atipico" del quale sarebbe formalistico andare a
ricercare la espressa e puntuale previsione in una norma dello Stato.
Si potrebbe, prosegue la difesa, ritenere che il provvedimento non
dovesse essere motivato, come è stato motivato, col richiamo ad una
inutile generalizzazione, dato che si trattava di far fronte ad una
particolarissima situazione, ma occorre guardare non alle premesse
giustificative dell'atto, quanto all'atto in sé e allo specifico
potere di cui costituisce concreta esplicazione. Nei conflitti di
attribuzione, infatti, la declaratoria delle attribuzioni in
contestazione, - sia essa da considerare semplice premessa
dell'annullamento o della reiezione della domanda di annullamento, sia
invece da considerare oggetto proprio della decisione a parità con la
pronuncia sull'atto - si circoscrive a quelle determinate attribuzioni,
così come furono esercitate attraverso l'atto impugnato.
Ma, così delimitato l'oggetto del presente giudizio, fermo
restando che non ne fanno parte gli atti successivi del Consiglio
regionale, verrebbe a mancare la materia del contendere poiché la
Regione non potrebbe disconoscere che lo strumento adottato si è
risolto, in fatto, nel ripristino della propria autonomia, cioè nel
libero esercizio dei poteri statutariamente attribuiti ai suoi organi
costituzionali: Consiglio, Giunta e Presidente.
6. - In una memoria per il Presidente della Giunta della Valle
d'Aosta avv. Severino Caveri gli avvocati Lucatello e Guarino, dopo
aver ribadito con più estesa motivazione la tesi che lo Stato non ha
il potere di nominare un commissario per la convocazione del Consiglio
della Valle, sicché il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sarebbe da considerare più che illegittimo, inesistente; e
l'altra che tale potere non poteva, a fortiori, essere esercitato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri su semplice parere di una
Commissione speciale del Consiglio di Stato, si propongono e svolgono
due altri quesiti: 1) "se la Giunta può nella sua nuova composizione
revocare il mandato ai difensori al fine di far sostenere una tesi
opposta a quella che comporta la sua inesistenza o sinanche, in
ipotesi," rinunciare "al proposto conflitto di attribuzione"; 2) "se
esiste nell'ambito dell'ordinamento costituzionale della Valle d'Aosta,
il potere del Consiglio di obbligare la Giunta a dimettersi con un voto
di sfiducia". All'uno e all'altro quesito si dà risposta negativa.
Quanto al primo quesito, si sostiene che la revoca del mandato (e
in ipotesi la rinuncia al ricorso) possono produrre effetto solo se si
ammette che provengano da un organo legittimato ad emanarli. Il che,
risalendo nella catena degli atti che portano a questi due ultimi, non
si può dire se prima non si stabilisce la legittimità e l'esistenza
dell'atto che è alla base di tutti gli altri, la nomina del
Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e la
convocazione del Consiglio della Valle da parte del Commissario.
Queste due questioni devono perciò essere esaminate o in via
principale o in via incidentale al fine di poter stabilire la validità
dei provvedimenti adottati o che vorrà eventualmente adottare la nuova
Giunta. In secondo luogo la giustizia costituzionale mira alla tutela
delle situazioni sostanziali. E poiché l'insieme delle norme, delle
quali si assume la violazione, mira a garantire che la Giunta regionale
sia composta dei consiglieri che erano stati eletti a tale ufficio dal
Consiglio nella sua prima adunanza, non dovrebbe consentirsi l'ingresso
in questo giudizio a quanto miri a impedire l'esame di questa questione
da parte della Corte. In altri termini gli attuali componenti della
Giunta regionale della Valle d'Aosta non possono farsi giustizia da
sé; solo una sentenza della Corte può stabilire se la legittima
composizione della Giunta sia quella attuale o non quella che ha
proposto il conflitto di attribuzione.
Quanto al secondo quesito si sostiene che, a differenza degli altri
esecutivi regionali e analogamente all'esecutivo della Regione
Trentino-Alto Adige e come è confermato da norme dello Statuto
valdostano, l'esecutivo della Valle avrebbe "inequivocabilmente"
carattere direttoriale, con la conseguenza che esso deve rimanere in
carica per l'intera durata della legislatura, indipendentemente dalle
vicende politiche che modifichino le maggioranze nel Consiglio
regionale. Fa eccezione l'ipotesi prevista dall'art. 48 dello Statuto
della Valle d'Aosta, ma questa ipotesi che è quella per cui la Giunta
e il suo Presidente debbono essere sostituiti su segnalazione del
Governo della Repubblica "qualora abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione" o allo Statuto o gravi violazioni di legge, esclude
implicitamente che la revoca possa essere deliberata in altre ipotesi,
e cioè in seguito a mozione di sfiducia: la conseguenza sarebbe che
una mozione di sfiducia del Consiglio della Valle alla Giunta regionale
o al suo Presidente sarebbe inammissibile; e se venisse presentata e
approvata non sarebbe in grado di produrre l'obbligo del Governo
regionale di dimettersi, né potrebbe costituire fondamento giuridico
per una revoca di tale Governo.
Nemmeno si potrebbe vedere, del resto, nella deliberazione del
Consiglio della Valle del 23 maggio 1966 una deliberazione di revoca
della Giunta ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, perché di siffatta
revoca mancano del tutto i presupposti; anzi, tutti i motivi, indicati
nella mozione posta in votazione, sarebbero palesemente infondati.
7. - In una memoria depositata il 5 ottobre ultimo scorso
l'Avvocatura, ribadita l'inidoneità dell'atto-provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a invadere la sfera di competenza
della Regione, afferma che ciò comporta l'inammissibilità del
ricorso.
Se si esclude siffatta inammissibilità originaria, prosegue
l'Avvocatura, deve ammettersi una inammissibilità sopravvenuta per
carenza d'interesse o, quanto meno, per la cessazione della materia del
contendere. Se v'era stata "invasione", infatti, essa era cessata nel
momento in cui il Consiglio regionale, ratificando la convocazione,
aveva ritenuta valida l'adunanza, oppure quando il 27 maggio 1966 il
neo Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla convocazione
di tutti i consiglieri per il 30 successivo. Sulla validità di questa
convocazione non dovrebbero nutrirsi dubbi anche in base ai principi
generali sul funzionario di fatto e sugli effetti dei suoi atti.
Riprova della completa cessazione della materia del contendere è poi
la deliberazione del 10 giugno scorso, con la quale la Giunta regionale
è stata unanime nell'attribuire all'intervento del Commissario
governativo il valore di un atto di pura e semplice propulsione,
diretto a promuovere e a garantire la libertà di riunione del
Consiglio regionale già richiesta da un terzo dei consiglieri ai sensi
dell'art. 20 dello Statuto (che, per di più, ne prescrive la
convocazione entro la prima settimana di aprile), e a impedire il
persistente e illegale comportamento dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea e della Giunta; che l'iniziativa del Commissario ha
finalmente consentito di effettuare l'adunanza del Consiglio, il quale,
in pieno esercizio della sua autodeterminazione ha deliberato sugli
argomenti all'ordine del giorno, sancendo la rispondenza
dell'iniziativa al fine di rimuovere la situazione abnorme e lesiva
degli interessi della Regione; che, così, il Consiglio regionale ha
potuto riesplicare i poteri suoi propri dimostrandosi la piena
capacità sua a funzionare regolarmente.
Difende poi la tesi, che dichiara non condivisa da molti autori -
la cui esattezza del resto sarebbe necessaria solo ai fini
dell'accoglimento dell'altra dell'inammissibilità originaria del
ricorso - del carattere presupposizionale, non fornito di autonomia ed
effettualità propria, dell'atto di convocazione, col richiamo
all'ordinamento positivo: art. 62 della Costituzione (che prevede la
convocazione di diritto e l'autoconvocazione delle Camere); artt. 14 e
19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il
funzionamento degli organi regionali che contengono norme analoghe;
artt. 20 dello Statuto per la Sardegna e 20 dello Statuto
Friuli-Venezia Giulia. Vero è che né lo Statuto del Trentino-Alto
Adige, né quello della Valle d'Aosta prevedono convocazioni di diritto
o autoconvocazioni del Consiglio regionale, ma nulla fa ritenere che la
convocazione fatta dal Presidente, dal Vice presidente o dal Presidente
della Giunta (e per la Sardegna anche dal Commissario di Governo) sia
presupposto di validità della adunanza. In conclusione, al Presidente
del Consiglio regionale è attribuito il potere-dovere di convocare il
Consiglio, non quello negativo, di impedirne le riunioni. Se il
Presidente convoca il Consiglio questo deve adunarsi; ma il Consiglio
può riunirsi anche senza convocazione del Presidente, dalla quale non
può dipendere la validità delle riunioni e deliberazioni consiliari.
Conclusione confermata dall'art. 21 dello Statuto, il quale
nell'indicare tassativamente i presupposti e gli elementi di validità
delle deliberazioni consiliari non menziona la convocazione
presidenziale.
In terzo luogo l'Avvocatura sostiene la tesi della legittimità del
potere degli organi centrali dello Stato di sostituirsi ad organi
regionali nel compimento di atti dovuti e diretti a consentire il
normale svolgimento delle funzioni attribuite dallo Statuto ai Consigli
regionali, diretti, cioè, a consentire il funzionamento dei consigli
stessi - essendo questa la questione che, ad avviso dell'Avvocatura,
viene nel presente giudizio e non già l'altra, se e dentro quali
limiti spetti in via generale agli organi centrali dello Stato un
potere di controllo sostitutivo degli organi regionali.
L'Avvocatura richiama la norma dell'art. 26 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige che prevede, nell'ipotesi di carenza degli organi
regionali, il potere del Commissario di Governo di convocare il
Consiglio regionale e sostiene che questa norma costituzionale, come
esclude l'esistenza di un principio fondamentale della Costituzione che
riservi ai Presidenti delle Assemblee regionali il potere di
convocarle, enuncia un principio generale che può essere applicato nel
silenzio dello Statuto alla Regione della Valle d'Aosta. Gli Statuti,
infatti, non costituiscono "corpi chiusi di norme", che impediscono
l'applicazione di principi che si possono ricavare da altre
disposizioni costituzionali per colmare loro eventuali lacune. A
fondamento del principio posto dall'art. 26 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige si pone l'esigenza di tutela della legalità e
dell'interesse generale, ed anche la salvaguardia dei diritti delle
minoranze e l'esigenza di eccitare il funzionamento del Consiglio, ed
esso attua e completa sia il principio (fondamentale fra tutti - art. 1
della Costituzione) del sistema democratico, sia quello della
conservazione degli organi.
L'Avvocatura respinge la tesi che sia stata violata la norma
dell'art. 44 dello Statuto, per il fatto che, non essendo stato
adottato il provvedimento con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
il Presidente della Giunta regionale non ha partecipato alla seduta
nella quale la deliberazione avrebbe dovuto essere adottata: in primo
luogo perché il controllo sugli atti illegittimi della Regione
(positivi od omissivi che siano) riguarda lo Stato e non v'è luogo in
questo caso all'intervento del Presidente della Giunta; in secondo
luogo perché, a suo avviso, il provvedimento non doveva essere
adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Governo non
si identifica necessariamente col Consiglio dei Ministri. Esso
sussiste come entità generale anche astraendo dal Consiglio, composto
com'è dal Presidente e dai Ministri quali organi individuali che
agiscono anche da soli, svolgendo un'attività che è però imputabile
al Governo nella sua unità. L'attività del Consiglio consiste
essenzialmente nella determinazione dell'indirizzo
politico-amministrativo e in quella della direzione politica, mentre
per lo svolgimento dei compiti di altra natura la partecipazione del
Consiglio deve essere espressamente stabilita di volta in volta dal
legislatore. Ora manca una specifica attribuzione al Consiglio dei
Ministri del potere governativo di ordinare in via surrogativa la
convocazione di un Consiglio regionale, e sta di fatto, invece, che in
questa materia il potere sostitutivo del Governo è esercitato di
regola, in sede decentrata, dall'organo governativo di collegamento tra
Stato e Regione (art. 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e art. 26
dello Statuto Trentino-Alto Adige). E poiché un organo di
collegamento siffatto manca nella Valle d'Aosta, le funzioni sue
tipiche sono assicurate direttamente dall'Amministrazione centrale e
per questa dall'organo che in generale sovraintende ai rapporti con le
Regioni, vale a dire il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Qualora, infine, si negasse la esistenza di un potere di controllo
sostitutivo dello Stato sugli atti omissivi della Regione, non perciò
il decreto del Presidente del Consiglio sarebbe illegittimo, essendo
sufficiente a fondarne la legittimità la necessità, per giungere allo
scioglimento del Consiglio nelle quattro ipotesi previste dall'art. 48
dello Statuto della Valle d'Aosta, di verificare lo stato di
funzionamento del Consiglio regionale, allorquando questo non risulti
inadempiente ai suoi doveri istituzionali, ma solo impedito di
esercitare la sua funzione. La nomina del Commissario rappresenta
nella specie, perciò, l'esercizio di un potere implicito del Governo
preordinato al potere- dovere di promuovere, occorrendo, lo
scioglimento del Consiglio, espressamente attribuito al Governo stesso
dall'art. 48 dello Statuto speciale. Una volta poi accertato che
l'atto rientra nell'iniziativa propria del Governo e che esso non
incide direttamente sull'amministrazione ordinaria regionale e non
richiede perciò forme speciali non precisate da alcuna norma di legge,
si deve dedurre che esso rientra nella competenza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che rappresenta unitariamente il Governo nei
rapporti con le Amministrazioni regionali e bene quindi riveste la
forma del decreto del Presidente del Consiglio.
L'Avvocatura conclude chiedendo che sia dichiarato inammissibile il
ricorso o comunque cessata la materia del contendere, o, in via
subordinata, che sia rigettato affermandosi che spetta allo Stato e,
per esso, al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di
sostituirsi all'inerzia del Presidente del Consiglio regionale nella
convocazione del Consiglio stesso.
8. - In data 5 ottobre 1966 la Giunta regionale della Valle d'Aosta
deliberava di rinunziare al ricorso, non sussistendo per la Regione
"alcun interesse concreto a proseguire il ricorso instaurato con il
ricorso per conflitto di attribuzione".
Il giorno successivo il Presidente della Giunta emanava formale
dichiarazione di rinunzia al ricorso. Il giorno 7 ottobre il
Presidente del Consiglio dei Ministri accettava la rinuncia del
Presidente della Regione al conflitto di attribuzione.
La Rinuncia della Regione con l'accettazione da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri è stata depositata in
cancelleria il 10 ottobre 1966.
9. - All'udienza del 19 ottobre gli avvocati Guarino e Crisafulli e
l'Avvocato dello Stato Guglielmi hanno discusso sul punto della
validità della deliberazione di revoca del mandato adottata dalla
Giunta regionale nei confronti degli avvocati Guido Lucatello e
Giuseppe Guarino.
La Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ordinanza, che è stata letta dal Presidente nell'udienza:
"La Corte
"considerato che legittimata a stare in giudizio nei conflitti di
attribuzione tra Stato e Regione è la Regione nella persona del
Presidente pro tempore;
"che il Presidente della Regione attualmente in carica ha conferito
mandato il 24 settembre scorso all'avv. Vezio Crisafulli perché
rappresenti e difenda la Regione nel presente giudizio, previa delibera
della Giunta del 21 dello stesso mese;
"che deve ritenersi la validità della deliberazione della Giunta
regionale dell'8 giugno 1966, notificata agli avvocati Guido Lucatello
e Giuseppe Guarino, con la quale è stato revocato l'incarico loro
conferito il 22 maggio 1966 di rappresentare e difendere la Regione nel
presente conflitto di attribuzione;
"dichiara che solo l'avv. Vezio Crisafulli è legittimato a stare
nel presente giudizio in difesa della Regione". Considerato in diritto :
La Corte non può limitarsi nel caso presente a prendere atto
dell'avvenuta rinunzia al ricorso da parte della Regione e
dell'accettazione, da parte dello Stato, di tale rinunzia. Gli eventi
di questa causa, quali risultano dalla narrativa, sono sufficiente
ragione della necessità in cui la Corte si trova, al fine della tutela
dell'ordinato svolgersi dei rapporti tra Stato e Regione e
dell'integrità delle sfere di competenza dell'uno e dell'altra, di
accertare preliminarmente la validità della rinunzia. E codesto
accertamento non è possibile fare senza verificare, in primo luogo, la
legittimità del provvedimento di nomina di un Commissario incaricato
di convocare il Consiglio regionale e di assicurarne il pacifico e
regolare funzionamento adottato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Non occorre ai fini di questo accertamento esaminare la fondatezza
di tutte le tesi che sono state addotte dalla difesa del Presidente del
Consiglio, segnatamente di quelle relative al carattere del
provvedimento presidenziale e dell'atto successivo di convocazione, che
si porrebbero, nella serie degli atti del Consiglio, non già come
presupposti in senso tecnico dell'ulteriore attività consiliare, ma
come presupposti remoti e di fatto. Né occorre accertare la natura
del potere del Presidente del Consiglio regionale di convocare il
Consiglio, e se sia tale da non ammettere che una convocazione da parte
di un organo dello Stato possa configurarsi come un'invadenza della
sfera di competenza della Regione; né, infine, se il potere del
Commissario del Governo di convocare il Consiglio, previsto dal quarto
comma dell'art. 26 dello Statuto Trentino-Alto Adige, sia espressione
di un principio generale valido anche per le altre Regioni a statuto
speciale.
La difesa dello Stato ha invocato, anche, l'esistenza di un
principio secondo il quale spetta al Governo un potere generale di
sorveglianza su tutti gli enti ed organi esistenti nell'ambito
dell'ordinamento per garantire la legalità e lo svolgimento regolare
delle loro funzioni. Ma nemmeno di questo principio, del quale,
segnatamente se ricondotto all'altro più generale del potere-dovere
dello Stato di garantire l'ordinamento contro ogni violenza e di
assicurare il rispetto della legalità costituzionale, la Corte non si
dissimula l'importanza, occorre in questa sede dimostrare la fondatezza
e i limiti. Nel caso presente è pacifico che l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale non soltanto si rifiutò di osservare le norme
statutarie relative alla convocazione ordinaria e straordinaria del
Consiglio, non soltanto la Giunta, o il suo Presidente, impedì
l'accesso dei consiglieri nella sede del Consiglio, ma il
Vice-Presidente del Consiglio regionale che esercitava la carica al
posto del Presidente, dimissionario per motivi di salute, rivolse al
Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera con la quale invitava
il Governo a sciogliere il Consiglio a suo avviso incapace di
funzionare. Ne consegue, a prescindere dall'applicabilità di quel
più alto e generale principio sopra enunciato, che il provvedimento
del Presidente del Consiglio trova in questo contesto, e senza che
occorra tener conto della motivazione che reca, un più puntuale e
preciso fondamento nell'art. 48 dello Statuto che riconosce al Governo
il potere di sciogliere il Consiglio regionale, tra l'altro anche nel
caso nel quale esso Consiglio "non sia in grado di funzionare". Ora non
può contestarsi, ad avviso della Corte, che tale potere comporti
l'altro, l'esercizio del quale è di natura preliminare e istruttoria,
di accertare se in effetti il Consiglio fosse in grado di funzionare,
come affermava la maggioranza del Consiglio e negava il suo Vice-Presidente. Dal che discende anche che tale potere non poteva essere
esercitato se non dal Presidente del Consiglio, che rappresenta il
Governo nei rapporti con la Regione, e al quale spetta di coordinare e
dirigere l'attività del Consiglio dei Ministri e di fissarne l'ordine
del giorno, e quindi anche di investirlo della questione relativa
all'eventuale scioglimento del Consiglio regionale. Della legittimità
del provvedimento presidenziale, così inteso, non può dubitarsi; ne
consegue l'impossibilità di ricavarne l'invalidità dei due
provvedimenti di revoca del mandato agli avvocati Guido Lucatello e
Giuseppe Guarino e di rinunzia al presente conflitto di attribuzione,
adottati dalla Giunta regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte