Art. 62 cost.
[1]Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
[2]Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
[3]Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti