Sentenza n. 101/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 370/1934
- art. 1r.d.l. 692/1923
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 426/1962
- art. 9d.P.R. 426/1962
- art. 34d.P.R. 481/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge
17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli operai ed impiegati
delle aziende industriali o commerciali); dell'art. 1, n. 4, della
legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale); del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso obbligatori
erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro
23 maggio 1958 per i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione;
e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso
obbligatorio erga omnes l'art. 34 contratto collettivo nazionale 28
giugno 1958 per l'applicazione della scala mobile al settore del
commercio; giudizi promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione seconda civile - nel procedimento civile vertente
tra Montuori Aldo e la società Autotrasporti internazionali Olivetti
(SATIO), iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
2) ordinanze emesse il 16 giugno e il 5 ottobre 1973 dalla Corte
d'appello di Roma nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra
Bruzzese Fortunato e Valerio Roberto ed altri, e tra Merlini Mario e la
società S.M.A. Supermarket, iscritte ai nn. 321 e 322 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione della società SATIO e della
società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante della
S.M.A. Supermarket;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito l'avv. Carlo Fornario, per la società SATIO.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Aldo Montuori e la
società Autotrasporti internazionali Olivetti, la Corte di cassazione,
accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa del Montuori, ha
sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio
1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes gli artt. 8 e 9
del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di
spedizione e dell'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito
nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di
lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o
commerciali di qualunque natura.
Identiche questioni, quanto alla durata massima d'orario ed al
compenso per lavoro straordinario, sono state proposte anche dalla
Corte di appello di Roma nei giudizi vertenti tra Mario Merlini e la
società S.M.A. Supermarket, e tra Fortunato Bruzzese e Valerio
Roberto ed altri. Nel primo dei giudizi è stato anche impugnato, per
contrasto sempre con l'art. 36 Cost., il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481,
nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34 del contratto
collettivo relativo ai dipendenti da imprese commerciali, che, appunto,
dispone l'inapplicabilità al personale direttivo delle limitazioni
all'orario di lavoro.
Si sono costituite in giudizio, deducendo l'infondatezza delle
questioni proposte, la società Autotrasporti internazionali Olivetti e
la società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante
della Supermarket S.M.A. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione viene sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge
22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes
gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio
1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di
spedizione, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della
Costituzione; nonché dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo
1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla
limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle
aziende industriali o commerciali di qualunque natura, in riferimento
all'intero disposto dell'art. 36 della Costituzione.
Con le due ordinanze della Corte di appello di Roma, di contenuto
sostanzialmente identico, viene sollevata in riferimento all'art. 36,
primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n.
692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché (nella
prima ordinanza) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui
ha esteso erga omnes l'art. 34, primo comma, del contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato
il 28 giugno 1958.
2. - Data la connessione o identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono dichiararsi
inammissibili le questioni sollevate rispetto ai decreti legislativi
con i quali è stata attribuita efficacia erga omnes alle clausole dei
contratti collettivi di lavoro dianzi indicati. Con la delega conferita
al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741, il legislatore non
ha inteso dare forza di legge alle singole clausole contrattuali che
eventualmente risultino in contrasto con norme imperative di legge, e a
maggior ragione con precetti costituzionali: e pertanto in tal caso non
sorgono questioni di legittimità costituzionale, ma questioni di mera
interpretazione di quelle clausole, rimessa, secondo i principi, al
giudice ordinario.
3. - Sulla prima questione, relativa al riposo settimanale,
l'ordinanza della Corte di cassazione osserva che la norma dell'art. 1,
n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (non abrogata
dall'art.2109, primo comma, del codice civile), escludendo l'obbligo
del riposo settimanale per i dirigenti e gli impiegati con funzioni
direttive, confliggerebbe apertamente con il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 36 della Costituzione, "laddove il diritto irrinunciabile al
riposo festivo per qualsiasi lavoratore costituisce anche un principio
dal quale il legislatore ordinario non può discostarsi"; talché, pur
riconoscendo possibile ed opportuna una disciplina particolare in
relazione a talune categorie di lavoratori ed a speciali attività, non
si potrebbe ammettere la legittimità di una disposizione che di quel
diritto comporti il disconoscimento.
La questione non è fondata. Certamente, come questa Corte ha già
avuto occasione di dichiarare, l'art. 36, terzo comma, della
Costituzione "riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e
irrinunciabile al riposo settimanale, e costituzionalmente lo
garantisce" (sentenza n. 76 del 1962); ma è stato altresì precisato
che col termine "riposo settimanale" il costituente intese esprimere
sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto
di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità
di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla
varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee
a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri
apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di
ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità
del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore
soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso" (cfr. sentenze
n. 146 del 1971; n. 150 del 1967).
Conseguentemente, la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22
febbraio 1934, n. 370, per cui le disposizioni circa il riposo
domenicale e settimanale non si applicano "al personale preposto alla
direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta
responsabilità nell'andamento dei servizi", deve essere interpretata,
in conformità alla sua chiara ratio prima ancora che al testo
costituzionale, non già nel senso che ai dirigenti tale riposo sia o
possa essere negato, bensì nel senso che per questa categoria di
lavoratori, in rapporto alla natura delle loro funzioni e alle esigenze
connesse alla responsabilità delle gestioni aziendali, non ha luogo la
normativa generale circa la scadenza festiva e la periodicità
settimanale del riposo, ben potendosi ammettere la prestazione del
lavoro anche nella domenica ed il differimento della pausa settimanale,
ove le circostanze lo richiedano. Naturalmente la completa disciplina
del riposo festivo potrà variare secondo la natura dell'attività
d'impresa, ed anche secondo le più diverse contingenze stagionali,
periodiche, straordinarie, occasionali: altre sono le funzioni di un
dirigente industriale o commerciale, ed altre quelle del direttore di
un'impresa concessionaria di pubblico servizio, di una azienda
agricola, di un grande magazzino di vendita, di un teatro, di un
ristorante. Ovviamente, nell'eventualità di un arbitrario
comportamento dell'imprenditore pubblico o privato, che senza
apprezzabile motivo pretendesse privare un dirigente del riposo festivo
senza mai consentirgli la necessaria vacanza periodica a cui ogni
lavoratore ha incontestabile diritto, rimarrebbe sempre aperta per il
giudice la possibilità di una doverosa valutazione, nel fine di
assicurare il rispetto della norma costituzionale, pur nella
considerazione delle esigenze di gestione dell'impresa o del servizio.
4. - Analoghi profili presenta la seconda questione, sollevata
dalle tre ordinanze di rinvio in relazione al secondo comma dell'art. 1
del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925,
n. 473, ove è disposto che l'orario massimo normale di lavoro, per gli
operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di
qualunque natura, (ivi stabilito in otto ore al giorno e quarantotto
ore settimanali di lavoro effettivo), "non si applica al personale
direttivo delle aziende". Nell'ordinanza della Corte di cassazione si
prospetta l'illegittimità per contrasto con l'art. 36 della
Costituzione sotto diversi profili: sia in quanto il primo comma
dell'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sia in quanto
il secondo comma dispone che la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge, sia in quanto "la carenza di
limiti dell'orario settimanale di lavoro riversa i suoi effetti sul
diritto al riposo settimanale, nel senso che l'affermazione di tale
diritto sarebbe svuotata di contenuto se dovesse ritenersi che, proprio
per il difetto dei limiti settimanali di ore lavorative, l'attività
svolta nei giorni di riposo settimanale dai dipendenti con mansioni
direttive non può essere retribuita".
Anche questa questione non è fondata. Il costituente ha affidato
al legislatore ordinario la determinazione della durata massima della
giornata lavorativa con riferimento alla generalità dei rapporti di
lavoro subordinato, in cui viene imposto agli operai ed impiegati un
orario di lavoro; e ciò nel palese intento di garantire, con un limite
fissato inderogabilmente dalla legge, l'integrità fisio-psichica dei
lavoratori nel normale ritmo quotidiano della loro attività. Ma
l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale
categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai
quali è attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di
dirigenti: categoria a sé stante, per caratteristiche peculiari a cui
corrispondono, come questa Corte ha avuto occasione di dichiarare,
situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli
impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto
il profilo normativo ed economico (cfr. sentenza n. 121 del 1972).
È proprio della funzione direttiva il carattere fiduciario delle
prestazioni, per cui l'imprenditore si affida alle doti di capacità ed
esperienza del dirigente, conferendogli poteri di iniziativa ed
autonomia nell'esercizio di un'attività di lavoro qualitativamente
superiore, che ammette e spesso richiede interruzioni e discontinuità,
e per la quale non possono stabilirsi vincoli normali e costanti di
orario, perché la sua durata è essenzialmente legata alla speciale
natura delle funzioni e alle connesse responsabilità, e quindi
necessariamente variabile.
Di conseguenza, anche la retribuzione del personale investito di
funzioni direttive non è stabilita in rapporto alla quantità del
lavoro prestato, bensì essenzialmente con riguardo alla qualità di
tale lavoro, che, per la sua natura, non sembra suscettibile di stima e
remunerazione commisurata ad ore, così come avviene per il lavoro
ordinario e straordinario di altre categorie di lavoratori.
Appare, sotto questo profilo, priva di fondamento nel testo
costituzionale l'affermazione dell'ordinanza della Corte di appello di
Roma, per cui la prestazione di lavoro "dovrebbe essere sempre
vincolata ad una sua predeterminata commisurazione quantitativa
indipendentemente dal rispetto di un determinato orario, poiché il
termine ultimo di paragone per giudicare della sua congruità e della
sua remunerazione dovrebbe essere la quantità complessiva di ore
giornaliere o settimanali che ciascun lavoratore, dirigente o non,
dovrebbe essere tenuto a prestare". La retribuzione di un dirigente non
può essere infatti calcolata e valutata sulla base di un compenso
orario, risultando essa invece, nella costante prassi contrattuale,
collettiva o individuale, da un apprezzamento complessivo della
qualità delle prestazioni personali, ai diversi livelli dell'attività
direttiva, a cui rimane di massima estraneo il concetto di lavoro
ordinario e straordinario.
Nemmeno vale l'osservazione svolta a questo proposito
dall'ordinanza della Corte di cassazione che "altro è il concetto di
lavoro svolto fuori dell'orario di servizio, ed altro il concetto di
lavoro quantitativamente maggiore del dovuto, non soltanto perché
svolto fuori dell'orario al quale il dirigente può non essere
vincolato, ma perché, pur nell'ipotesi di inosservanza dell'orario
ordinario, esso si svolge, in complesso, per un numero di ore
settimanali maggiore di quello fissato dalla legge". Sembra ovvio
osservare che per la categoria dei dirigenti, rispetto alla quale
assume importanza preminente se non esclusiva la natura delle funzioni,
il legislatore non è tenuto a fissare un orario giornaliero e nemmeno
settimanale, proprio perché la durata del lavoro è quella richiesta,
in misura non prevedibile né determinabile secondo periodicità
costante o uniforme, per l'adempimento dei compiti direttivi affidati
alla responsabilità personale di coloro che appartengono ai diversi
gradi di tale categoria, in rapporto alla specialità delle mansioni e
alle più varie contingenze.
In questo medesimo senso si esprime anche il richiamato art. 34 del
contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende commerciali,
laddove precisamente stabilisce che "il personale preposto alla
direzione tecnica o amministrativa dell'azienda, o di un reparto di
essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, è
tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza
speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento
dei servizi ad esso affidati".
Si deve, infine, avvertire che un limite quantitativo globale,
ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero
massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale
direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed
integrità fisio-psichica, garantita dalla Costituzione a tutti i
lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto
alle obbiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta
alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni
direttive: talché al giudice è sicuramente consentito di esercitare,
nelle singole fattispecie, un controllo sulla ragionevolezza della
durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con
riguardo alla natura delle funzioni espletate ed alle effettive
condizioni ed esigenze del servizio, secondo i diversi tipi di imprese.
Le suesposte considerazioni valgono anche a dimostrare la
inconsistenza dell'ultimo profilo della questione, per cui, nel difetto
di un limite settimanale di ore lavorative, l'attività svolta nei
giorni di riposo festivo dai dipendenti con mansioni direttive non
potrebbe essere retribuita. Si tratta infatti di valutare se la
retribuzione complessiva sia congrua e corrispondente alla natura e
qualità di dette mansioni, e non già di commisurarla ad un computo
orario per prestazioni di carattere ordinario o straordinario, secondo
un criterio che, come si è detto, sarebbe inapplicabile nei confronti
del personale direttivo. Ed è superfluo aggiungere che la mancanza di
un orario quotidiano o settimanale, e quindi di un compenso speciale
per lavoro straordinario, non impedisce che i dirigenti e impiegati con
funzioni direttive debbano ugualmente ricevere una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro compiuto, in
conformità al principio enunciato dall'art. 36 della Costituzione;
proprio per essi, infatti, la quantità del lavoro è elemento non
valutabile in base ad un mero criterio temporale, risultando
soprattutto dalla intensità e tempestività dell'impegno, spesso
discontinuo e variamente concentrato in rapporto alle più diverse
esigenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso
obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio
dipendente dalle imprese di spedizione, e del d.P.R. 2 gennaio 1962,
n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 34
del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i
dipendenti di aziende commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36
della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15
marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende
industriali o commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36 della
Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI-
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte