Sentenza n. 101/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto
comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dal Tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di Mair Gregor, iscritta al n. 473 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 27 maggio 1992, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 487, quinto comma,
e 446, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in
cui non consentono all'imputato dichiarato contumace, che abbia
successivamente, prima della decisione, fornito la prova del suo
legittimo impedimento, di chiedere il patteggiamento".
Il remittente osserva che l'art. 487, quinto comma, del codice di
procedura penale, nell'ultima parte, prevede che se l'imputato
dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con
ritardo senza sua colpa, è disposta la rinnovazione degli atti
rilevanti ai fini della decisione; non prevede però che l'imputato
sia riammesso nei termini e nelle condizioni di poter esercitare in
pieno i suoi diritti di difesa.
L'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, a sua
volta, pone come limite per la richiesta del patteggiamento le
formalità di apertura del dibattimento e non tiene conto
dell'eventualità che a queste formalità di apertura del
dibattimento non sia presente l'imputato che, legittimamente
impedito, non abbia potuto, non per sua colpa, fornire tempestiva
prova di tale impedimento.
Le norme, ad avviso del remittente, contrastano con gli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Vi è infatti disparità di trattamento tra l'imputato
legittimamente impedito che abbia potuto fornire la prova del suo
impedimento e l'imputato che nelle stesse condizioni di legittimo
impedimento non abbia potuto, non per sua colpa, fornire la stessa
prova. La discriminazione consiste nel fatto che nel primo caso non
sono compiute le formalità di apertura del dibattimento e l'imputato
è nei termini e nelle condizioni di richiedere il patteggiamento;
tale possibilità è invece preclusa nel secondo caso.
È indubbio, infine, che la richiesta di patteggiamento
costituisce una forma di difesa, come dimostrano i vantaggi che il
codice fa discendere dalla scelta di questo procedimento speciale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che nel sistema tracciato dal
nuovo codice di procedura penale la contumacia rappresenta una
situazione del tutto residuale: a norma del primo comma dell'art. 487
persino la mera probabilità di una mancata conoscenza o di un
impedimento a presenziare è sufficiente ad impedirne la
dichiarazione.
Una volta però che non ricorrano le condizioni previste dal primo
comma dell'art. 487, e debba quindi legittimamente presumersi che
l'imputato, esercitando la facoltà riconosciutagli dalla legge,
abbia scelto di non presentarsi, non si può correre il rischio che
l'attività processuale compiuta possa essere in ogni momento
vanificata dalla prova tardiva dell'impossibilità a comparire. Ed è
proprio ciò - questa esigenza, cioè, di garantire il normale
svolgimento del processo - che giustifica la "diversità di
trattamento" fra l'imputato che fornisce la prova dell'impossibilità
a comparire prima della pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della
contumacia e l'imputato che fornisce la stessa prova in un momento
successivo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consentono che l'imputato contumace, il quale, prima della decisione
- essendo pervenuta la prova che l'assenza alla prima udienza fu
dovuta alle cause indicate nell'art. 487, quarto comma - dimostri che
la prova medesima è pervenuta con ritardo senza sua colpa, sia
restituito nel termine per poter formulare la richiesta di
applicazione di una pena di cui all'art. 444 del codice, termine
fissato "alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado".
Tale mancata previsione violerebbe, ad avviso del remittente, da
un lato, il diritto di difesa dell'imputato, in quanto la richiesta
di patteggiamento costituisce una forma di difesa, e, dall'altro, il
principio di eguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento
tra l'imputato che abbia potuto tempestivamente fornire la prova del
suo legittimo impedimento a comparire e l'imputato che tale prova
abbia fornito con ritardo ma incolpevolmente, in quanto solo nel
primo caso è previsto il rinvio del dibattimento (e, quindi, in
particolare, della dichiarazione di apertura del medesimo), con
conseguente perdurante facoltà di formulare la richiesta in esame.
2. - La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
la richiesta di applicazione di una pena da parte dell'imputato
esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa, in quanto
"costituisce efficiente strumento di tale diritto la possibilità
offerta all'imputato di avvalersi, con libera scelta, dell'istituto
in esame e di acquisire così una pena minima sottraendosi al rischio
di più gravi sanzioni" (sent. n. 313 del 1990, ord. n. 116 del
1992).
D'altro canto, è stato più volte ritenuto, con riferimento sia
al rito speciale ora in esame, sia al giudizio abbreviato, che
l'interesse dell'imputato ad accedere a detti riti trova tutela solo
in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una
sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento (con
l'assunzione del relativo rischio da parte dell'imputato stesso) e
contraendo le possibilità di appello, permetta di raggiungere
quell'obiettivo di rapida definizione dei processi che il legislatore
ha inteso perseguire; per cui, una volta che tale scopo non può più
essere pienamente raggiunto, in quanto il dibattimento è già
iniziato, non troverebbe più razionale giustificazione consentire
ugualmente l'accesso ai riti medesimi e la concessione dei connessi
benefici (cfr. sentt. n. 277 e n. 593 del 1990, n. 316 del 1992;
ordd. n. 320, n. 355 e n. 420 del 1990, n. 5 e n. 3 del 1992). Sulla
base di tali premesse sono state ritenute legittime - sia in
riferimento all'art. 3 che all'art. 24 della Costituzione - le norme
transitorie che limitano l'ammissibilità dei riti speciali in
discussione ai soli procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute
le formalità di apertura del dibattimento, nonché quelle che non
consentono l'accesso a tali riti in caso di nuove contestazioni ai
sensi degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale.
Ma le anzidette considerazioni non possono ritenersi valide in
ordine alla questione ora sottoposta all'esame della Corte, nella
quale - rispetto alle precedenti - non vengono in rilievo né la
discrezionalità di cui in generale il legislatore gode nel dettare
disposizioni di carattere transitorio, né alcun profilo di inerzia
dell'imputato e quindi di "addebitabilità" al medesimo delle
conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato.
Invero, almeno nei casi in cui risulti che la inosservanza del
termine per formulare - anche ovviamente a mezzo di procuratore
speciale - la richiesta di applicazione di una pena sia stata
determinata da un evento non evitabile dall'interessato, sarebbe
molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi
benefici concreti una ingiustificata compressione del diritto di
difesa.
3. - Tuttavia, va a questo punto rilevato che l'ordinamento
appresta in tali ipotesi un adeguato strumento di tutela, costituito
dall'istituto della "restituzione nel termine" di cui all'art. 175
del codice di procedura penale, il quale, in linea generale,
stabilisce (al primo comma) che "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di
decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso
fortuito o per forza maggiore".
Premesso che l'istituto nel suo complesso ha subito un ampliamento
rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 183- bis del
codice abrogato, non sembra che alla sua applicabilità al termine
per la richiesta di "patteggiamento" si frappongano ostacoli
interpretativi. Tale non può essere considerato, in particolare, il
principio di tassatività dei termini perentori che il legislatore ha
ritenuto di introdurre nel nuovo codice (art. 173, primo comma),
ispirandosi - come è detto nella Relazione al progetto preliminare -
alla analoga disposizione del codice di procedura civile (art. 152,
secondo comma). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione
formatasi in ordine a quest'ultima norma, infatti, detto principio
non impedisce di ritenere che un termine, per lo scopo che persegue e
per la funzione che è destinato ad assolvere, debba, pur in assenza
di un'espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente
osservato e quindi considerato di carattere perentorio: e nessuno
dubita (ivi compreso ovviamente il giudice a quo) che quello in esame
abbia tale natura, essendo coessenziale alla funzione di deflazione e
di rapida definizione del processo tipica dell'istituto cui si
riferisce.
D'altro canto, va osservato che l'istituto dell'applicazione della
pena su richiesta delle parti, considerata anche la sua fondamentale
natura di "patteggiamento sulla pena o sul merito" più che di
"patteggiamento sul rito", non appare di per sé assolutamente
incompatibile con la fase dibattimentale in cui eccezionalmente
verrebbe ad inserirsi, conservando anche, in tal caso, sia pur
parzialmente, la propria efficacia deflattiva. Esso, tuttavia, deve
subire un inevitabile adattamento, ricavabile dal sistema. Invero,
tale evenienza certamente non può comportare alcuna sorta di
annullamento dell'attività legittimamente compiuta: ciò in ossequio
ad un generale principio di economia processuale che si rinviene in
varie disposizioni del codice, come, ad esempio, nell'art. 176, in
tema proprio di effetti della restituzione nel termine, e nell'art.
487, in materia di contumacia, i quali appunto prevedono soltanto la
possibilità di "rinnovazione" di alcuni atti, il che certamente non
implica invalidamento di quelli già compiuti.
Deve, pertanto, ritenersi, da un lato che nulla impedisce che il
rito speciale in esame, nella ipotesi di restituzione nel termine ai
sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale, trovi
collocazione nel corso del dibattimento e, dall'altro, che in tal
caso esso non possa non operare alla luce della istruzione
dibattimentale svoltasi sino a quel momento, con la conseguenza che
sia il consenso delle parti, sia il controllo del giudice (sulla
qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, sulla
congruità della pena) dovranno avvenire sulla base del complesso
degli atti fino allora compiuti.
4. - In conclusione, accertato che l'ordinamento processuale
vigente offre, a determinate rigorose condizioni, un adeguato rimedio
a situazioni nelle quali altrimenti il diritto di difesa subirebbe un
ingiustificato sacrificio, la questione sollevata dal giudice a quo
deve dichiararsi non fondata.
Spetta, ovviamente, al giudice medesimo accertare se nella
fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrano gli estremi per
l'applicabilità del richiamato istituto di cui all'art. 175 del
codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446,
primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte