Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993

dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Panariello

Nunzio, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale, nel quale l'imputato

aveva richiesto il giudizio abbreviato, entro il previsto termine di

quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, e si era

quindi svolta l'udienza per il detto giudizio ex art. 561 del codice

di procedura penale, ma il giudice per le indagini preliminari aveva

ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti disponendo

pertanto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 562 dello

stesso codice (nuova citazione a giudizio), il Pretore di Genova, in

fase dibattimentale, ha sollevato, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438,

439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, sul piano della rilevanza della questione, il giudice a quo

osserva che il giudizio era in realtà definibile allo stato degli

atti, non avendo l'istruttoria dibattimentale apportato alcuna

sostanziale modificazione del quadro degli elementi utili alla

decisione;

che, nel merito, il rimettente sottopone a scrutinio di

costituzionalità le norme richiamate in quanto esse non

consentirebbero né di applicare la riduzione di pena all'esito del

dibattimento qualora il diniego del rito speciale da parte del

giudice per le indagini preliminari risulti errato, né di annullare

il provvedimento che dispone il giudizio; una situazione, questa, in

contrasto con il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non

potendo l'imputato difendersi contro un provvedimento insindacabile

che gli disconosce un diritto ed incide sulla pena irrogata, nonché

con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per

disparità di trattamento rispetto agli imputati che, viceversa,

nonostante il dissenso del pubblico ministero all'adozione del rito

(e anzi grazie ad esso), possono giovarsi della riduzione di pena, in

virtù della pronuncia n. 81 del 1991 di questa Corte;

che, infine, il rimettente si sofferma sulla necessità di

sollevare la questione nonostante il fatto che la sentenza n. 23 del

1992 di questa Corte abbia già individuato nel giudice del

dibattimento l'organo abilitato a verificare l'esattezza del diniego

del rito abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari

alla stregua del criterio della decidibilità del processo allo stato

degli atti; questa decisione non è, ad avviso del Pretore,

applicabile nel giudizio a quo, sia perché essa "riguarda una

ipotesi di giudizio dinanzi al Tribunale" e non ha "alcun

riferimento, neppure indiretto, al giudizio pretorile", sia perché

nel dispositivo della richiamata sentenza non è indicata, tra le

norme dichiarate conseguenzialmente illegittime, quella dell'art. 562

del codice di procedura penale, che è la "principale sospetta" ai

fini della questione così sollevata;

Considerato che con la sentenza n. 23 del 1992 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 438,439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella

parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento,

qualora ritenga che il processo poteva essere definito allo stato

degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta

dell'imputato e con il consenso del P.M., possa applicare la

riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, dello stesso

codice;

che, nel prospettare la questione, il giudice a quo muove

dall'esplicito presupposto secondo cui detta sentenza non troverebbe

applicazione nel giudizio dinanzi al Pretore: un presupposto

argomentato sia con il fatto che la decisione "concerneva" un

giudizio dinanzi al Tribunale, sia con il fatto che tra le norme

dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale non

figura l'articolo 562 da cui trarrebbe "principalmente" origine il

vizio di incostituzionalità relativamente al procedimento pretorile;

che, in contrario, si deve rilevare che il primo profilo

argomentativo sovrappone all'ambito di applicazione delle norme già

dichiarate costituzionalmente illegittime nei sensi detti, la sede

del giudizio principale da cui è stata occasionata la sentenza n. 23

del 1992 di questa Corte (un procedimento dinanzi a corte d'Assise),

laddove le norme che regolano il giudizio abbreviato hanno portata

generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al

Pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio quanto alla

struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a

regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarità del

rito pretorile;

che anche il secondo profilo argomentativo è inidoneo a

sorreggere la questione, giacché la mancanza, nella sentenza n. 23

del 1992, di una declaratoria di illegittimità costituzionale

conseguenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 relativamente

alle disposizioni che regolano il procedimento pretorile, costituisce

indice e riconferma della ritenuta portata generale delle norme

contenute nel libro VI del titolo I del codice di procedura penale;

coerentemente con questo connotato, quindi, le declaratorie di

illegittimità conseguenziale hanno avuto riguardo soltanto a norme

in cui il giudizio abbreviato si innesta a sua volta su riti

differenziati (giudizio immediato, giudizio conseguente

all'opposizione a decreto penale);

che, a riconfermare la notazione da ultimo svolta, si deve

rilevare che la sentenza n. 81 del 1991 di questa Corte, richiamata

dal giudice rimettente, presenta, sotto questo profilo, un

dispositivo simmetrico a quello della sentenza n. 23 del 1992, e che

tuttavia la prima è ritenuta dal giudice a quo applicabile anche in

sede di procedimento pretorile posto che viene assunta quale elemento

del termine di raffronto utilizzato in relazione al parametro

costituzionale del principio di eguaglianza; una contraddizione,

questa, che svela l'inesattezza della premessa interpretativa della

questione;

che, pertanto, poiché l'enunciato della più volte richiamata

decisione n. 23 del 1992 concerne il giudizio abbreviato qualunque

sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è

esperibile, la questione sollevata, mirando ad una pronuncia i cui

effetti sono già determinati dalla precedente statuizione di questa

Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561

e 562 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte