Sentenza n. 1011/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale
riapprovata il 15 gennaio 1982, avente per oggetto: "Assistenza
sanitaria integrativa", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 3 febbraio 1982, depositato in
cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 11 del
registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il ricorrente,
e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con il ricorso citato in epigrafe il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiede la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della
legge della Provincia autonoma di Bolzano, approvata il 9 giugno 1981
e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 15 gennaio 1982,
dal titolo "Assistenza sanitaria integrativa", assumendone il
contrasto con gli artt. 5 e 9 dello Statuto per il Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 5, lett.
e), del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Dopo aver richiamato gli articoli della legge istitutiva del
servizio sanitario nazionale che demandano allo Stato la fissazione,
in sede di programmazione sanitaria nazionale, dei livelli delle
prestazioni da garantire a tutti i cittadini (anche al fine di
unificare gradualmente le prestazioni già erogate dai disciolti enti
e servizi mutualistici e previdenziali), il ricorrente ricorda che,
in attesa del piano sanitario nazionale, l'art. 5, primo comma, lett.
e), del d.l. n. 663 del 1979, nel fissare le condizioni di
uniformità e di eguaglianza per le suddette erogazioni, ha stabilito
che transitariamente l'assistenza integrativa deva esser mantenuta
"nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal
disciolto INAM, nonché dalle Casse mutue delle province autonome di
Trento e di Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31
dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura". Benché la
Provincia di Bolzano abbia rinviato alla predetta normativa con
l'art. 27 della legge 2 gennaio 1981, n. 1, successivamente la stessa
Provincia ha adottato la legge impugnata, con la quale ha stabilito
che, in attesa della fissazione dei livelli indicati dalle norme
richiamate dal citato art. 27, "la Giunta Provinciale è autorizzata
a determinare e rivedere annualmente le quote di rimborso delle
prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, concedibili dal
servizio sanitario provinciale, entro i limiti della variazione in
aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Secondo il ricorrente, poiché la disposizione appena ricordata
autorizzerebbe l'Esecutivo provinciale ad eccedere i limiti previsti
dall'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 e
poiché quest'ultimo articolo conterrebbe un principio fondamentale
stabilito dalle leggi dello Stato, si sarebbe perpetrata da parte
della Provincia una violazione degli artt. 5 e 9 St. T.A.A. in
relazione ai limiti posti alla potestà legislativa concorrente della
stessa.
2. - Costituitasi regolarmente per chiedere il rigetto della
questione, la Provincia di Bolzano, nel ricordare che la stessa legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale si preoccupa di
salvaguardare le peculiarità della Provincia stessa, osserva che
dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 non si può far discendere alcun
principio fondamentale in materia sanitaria, trattandosi di una
disposizione transitoria con un contenuto specifico. In ogni caso, la
legge impugnata non si porrebbe in contrasto con il citato art. 5,
poiché quest'ultimo, lungi dal riferirsi ai livelli delle
prestazioni dell'assistenza integrativa delle Casse mutue delle
Province di Trento e di Bolzano, riguarderebbe, piuttosto, le
prestazioni sanitarie superiori ai livelli INAM autorizzate
precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge (pubblicato,
per l'appunto, il 31 dicembre 1979), la cui validità sarebbe stata
conservata fino al termine del ciclo di cura.
Al contrario, sempre secondo la Provincia resistente, la legge
impugnata si limiterebbe a garantire l'operatività della legge
statale. Sulla base delle norme sulla Cassa mutua di Bolzano,
infatti, le prestazioni sanitarie integrative dovevano essere
determinate di anno in anno con deliberazioni del relativo Consiglio
di amministrazione. Ma la messa in liquidazione della Cassa stessa ha
determinato l'impossibilità di seguire tale meccanismo e ha
obbligato la Provincia, entro la cui competenza sono rifluiti i
poteri che facevano capo alla Cassa, a compiere essa stessa quanto
attribuito dall'art. 5 del citato d.l. n. 663 del 1979 alla disciolta
Cassa mutua.
Del resto, la legge impugnata, che ha il chiaro scopo di porre una
norma transitoria diretta a mantenere costanti le prestazioni
sanitarie integrative a fronte degli effetti della svalutazione
monetaria, risponde, secondo la resistente, allo spirito dell'art. 5,
primo comma, lett. e), del citato decreto-legge, essendo rivolta a
tutelare le specifiche esigenze della Provincia di Bolzano, dove le
carenze di strutture sanitarie bilingui richiedono un rilevante
ricorso all'assistenza integrativa. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale che il Presidente
del Consiglio dei Ministri pone con il ricorso introduttivo del
presente giudizio riguarda la legge della Provincia autonoma di
Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza
sanitaria integrativa", la quale, ad avviso del ricorrente,
contrasterebbe con gli artt. 5 e 9 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), in relazione all'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
33. E ciò in quanto quest'ultimo articolo, nell'ancorare
l'assistenza sanitaria integrativa ai livelli delle prestazioni
ordinarie già erogate dalla Cassa mutua della Provincia di Bolzano
al 31 dicembre 1979, conterrebbe uno dei "principi stabiliti dalle
leggi dello Stato" che costituiscono un limite per la potestà
legislativa provinciale ai sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, dello
Statuto regionale.
2. - Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso, innanzitutto, che l'art. 5, primo comma, lett. e),
del d.l. n. 663 del 1979 non può essere interpretato in uno dei
sensi prospettati dalle parti in giudizio. In realtà, la suddetta
disposizione si collega direttamente agli obiettivi generali posti
dagli artt. 3, 53 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale), essendo rivolta
all'unificazione delle prestazioni sanitarie - in ipotesi di quelle
di natura integrativa - da garantirsi a tutti i cittadini. Malgrado
l'evidente carattere di norma transitoria, tale disposizione,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia resistente, esprime
un principio fondamentale, secondo il quale l'erogazione
dell'assistenza sanitaria integrativa deve avvenire in condizioni di
uniformità e di eguaglianza su tutto il territorio nazionale: un
principio che è direttamente collegato alla garanzia di un diritto
sociale di tipo inviolabile (v. sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del
1986), qual'è il diritto all'assistenza sanitaria (art.32 Cost.), il
cui godimento, conformemente alla propria natura, non può essere
assicurato che in modo eguale e uniforme per tutti i cittadini (v.,
ad es., sent. n. 294 del 1986). E, del resto, che si tratti di un
principio che si applica anche alla Provincia autonoma di Bolzano e
che, quindi, rappresenta un limite alla competenza legislativa
concorrente che la stessa Provincia vanta in materia sanitaria (ai
sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, St. T.A.A.), risulta in modo certo
dall'espresso riferimento - contenuto nel citato art. 5, primo comma,
lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 - alle prestazioni ordinarie
prestate "dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e di
Bolzano" in ordine alla determinazione dei limiti che non possono
essere superati dalle prestazioni di assistenza integrativa da
erogare nelle province stesse.
Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la legge
impugnata non si pone in contrasto con il principio ora menzionato,
ove questo sia correttamente inteso.
3. - Il citato art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 - nello stabilire
che le prestazioni di assistenza integrativa si debbono mantenere nei
limiti di quelle ordinarie erogate dall'INAM e dalle Casse mutue
delle Province di Trento e di Bolzano, facendo salve quelle
autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo
terapeutico - lascia chiaramente intendere che lo scopo del
legislatore non è, certo, quello di congelare le prestazioni
integrative all'ammontare pecuniario che era allora proprio delle
prestazioni ordinarie, ma è piuttosto quello di escludere
transitoriamente che si potessero erogare prestazioni
qualitativamente o tipologicamente diverse ovvero rimborsi più
elevati in confronto, rispettivamente, con i tipi e i livelli
sostanziali propri delle prestazioni ordinarie erogate dagli enti
sopra indicati.
Tale disposizione non è, certo, contraddetta dalla legge
impugnata, la quale, oltre a mantenerne fermo il precetto attraverso
il richiamo all'art. 27, primo comma, della legge prov. n. 1 del 1981
(il quale, nel secondo comma, fa salvo medio tempore quanto stabilito
dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979), autorizza la Giunta
provinciale a determinare e a rivedere annualmente le quote di
rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa al
solo scopo di mantenerne intatto il valore sostanziale di fronte
all'erosione della svalutazione monetaria. E, proprio a tal fine, la
norma impugnata vincola rigorosamente la Giunta provinciale a non
superare, nella revisione delle quote, "i limiti della variazione in
aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
In altre parole, nella perdurante mancanza di piani sanitari di
livello statale e provinciale, la legge impugnata, mentre non
autorizza ad operare variazioni tipologiche o sostanziali incrementi
quantitativi, consente più limitatamente, e tutt'altro che
irragionevolmente, di conservare costanti nel tempo le prestazioni di
assistenza sanitaria integrativa fissate dalle leggi statali,
garantendone gli effettivi livelli dall'erosione di un'inflazione,
che, tra l'altro, all'epoca dell'adozione della stessa legge si
sviluppava a ritmi annuali particolarmente elevati. Nel far ciò, il
legislatore provinciale, anziché porsi in contrasto con il principio
espresso dall'art. 5, primo comma, lett. e), del d. l. n. 663 del
1979, diretto ad assicurare l'uniformità delle prestazioni
integrative ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle
ordinarie, ha in realtà posto una norma volta a garantire
concretamente quel medesimo principio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Bolzano,
riapprovata in data 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza sanitaria
integrativa", sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 5 e
9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1011 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte