Sentenza n. 1019/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 382/1980
- art. 11d.l. 283/1981
- art. 11-terd.l. 283/1981
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 681/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica"), 11 e 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 ("Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione"), 12, lett. o), e 4 lett. c),
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), 1
della legge 22 gennaio 1982, n. 6 ("Proroga fino al 30 giugno 1982
del trattamneto economico provvisorio per il personale dirigente
civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal
D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 1981, n. 432") e 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681,
convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869 ("Adeguamento
provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del
personale ad essi collegato"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 aprile 1984 dal T.A.R. per l'Emilia
Romagna - Sede di Bologna sui ricorsi riuniti proposti da Alvisi
Carlo ed altri contro l'Università degli studi di Bologna ed altri
iscritta al n. 1341 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia
Romagna - Sede di Bologna sui ricorsi riuniti proposti da Antonietti
Alessandro ed altro contro l'Università degli Studi di Bologna ed
altri iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267- bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 2 maggio 1986 dal Consiglio di Stato Sez.
VI giurisdizionale sul ricorso proposta da Rossano Claudio contro
l'Università degli studi di Roma ed altri iscritta al n. 724 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59, prima serie speciale, dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Alvisi Carlo ed altri, di
Antonietti Alessandro ed altro e di Rossano Claudio;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avv. Giovanni Rizza per le parti costituite;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di alcuni giudizi promossi da professori
universitari, ordinari da epoca anteriore al 1° novembre 1980,
avverso i provvedimenti amministrativi della relativa Università,
con i quali si era provveduto alla ricostruzione della carriera ed
alla attribuzione del nuovo trattamento economico in virtù del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il T.A.R. dell'Emilia Romagna con
ordinanza del 4 aprile 1984 ha sollevato le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 36, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, integrato dall'art. 11- ter della l. 6 agosto
1981 n. 432, nonché degli artt. 12 lett. o) e 4 lett. c) della l. 21
febbraio 1980, n. 28, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 36,
primo comma, Cost..
Ad avviso del giudice rimettente, la nuova normativa (d.P.R. n.
382/80 e successive modificazioni e integrazioni) avrebbe
sostanzialmente fatto venire meno il diritto dei ricorrenti, non
ancora pervenuti all'ultima classe di stipendio, a vedersi attribuito
nel tempo il trattamento retributivo equiparato a quello dei
dirigenti generali dello Stato di livello A, previsto dall'art. 47
del d.P.R. n. 748 del 1972.
In particolare l'art. 36 del d.P.R. n. 382/80, dopo aver fissato
la progressione economica del ruolo dei professori universitari, ha
disposto al settimo comma l'inquadramento dei docenti in servizio
anteriormente al 1° novembre 1980 nella prima fascia con una
ricostruzione di carriera da operare sulla base del sistema
preesistente, ovvero su quello introdotto dalla nuova normativa se
più favorevole, con decorrenza dal 1° agosto 1980 ai fini giuridici
e dal 1° novembre 1980 ai fini economici.
L'ottavo comma dello stesso art. 36 ha previsto, poi, che i
professori di ruolo, già pervenuti all'ultima classe di stipendio,
conservano il diritto alla equiparazione, ai fini retributivi, al
dirigente generale di livello A dello Stato (secondo il contenuto
della sentenza di questa Corte n. 219 del 1975), ma, se abbiano
optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra
lo stipendio in godimento e quello spettante ai sensi della nuova
normativa viene loro mantenuta come assegno ad personam, pensionabile
e riassorbibile.
Le norme anzidette sembrerebbero differenziare illegittimamente la
posizione dei docenti, distinguendo in relazione ad un mero elemento
temporale tra coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R.
n. 382, erano già pervenuti all'ultima classe di stipendio (che
conservano, con tutte le implicazioni, il regime di equiparazione), e
coloro che a quella stessa data fruivano di una classe di stipendio
inferiore e non potrebbero raggiungere più, per effetto della
normativa sopravvenuta, la piena equiparazione con i dirigenti
statali di livello A.
Si creerebbe così una discriminazione all'interno della medesima
categoria di professori universitari, laddove a parità di funzioni e
di anzianità di carriera dovrebbe corrispondere una parità dei
tetti retributivi correlati all'unico parametro di riferimento.
Anche le altre norme denunciate (artt. 12 lett. o) e 4 lett. c)
della legge 21 febbraio 1980 n. 28 recante la delega al Governo per
il riordinamento della docenza universitaria), paiono, ad avviso del
giudice a quo, confermare la rilevata discriminazione che in concreto
si attuerebbe con la previsione della conservazione del trattamento
economico dell'ultima classe di stipendio per i soli professori che
già ne godono alla data di entrata in vigore delle norme delegate e
con esclusione di tutti gli altri docenti per i quali invece è
preclusa la progressione economica culminante nella parificazione al
livello A dirigenziale.
2. - Con ordinanza in data 25 febbraio 1985, il T.A.R.
Emilia-Romagna ha sollevato le questioni di legittimità
costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del
1980 (in riferimento all'art. 12 lett. o) della legge di delega n. 28
del 1980), nonché degli artt. 11 e 11-ter, della l. 432 del 1981 e
dell'art. 1, ultimo comma, della l. 869 del 1982, per contrasto con
Ha rilevato il giudice rimettente che il principio della "identica
potenzialità di sviluppo di carriera (per le categorie dei docenti
universitari e dirigenti statali di livello A) sfociante nel medesimo
tetto retributivo" - principio ricavabile da una lunga tradizione
legislativa, come riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 219
del 1975 - sia stato disatteso dalla normativa delegata impugnata e
da quella che è seguita, che hanno invece introdotto trattamenti
economici che si discostano in prospettiva dalla affermata
sostanziale parità.
Vengono così denunciati per contrasto con l'art. 3 Cost.: l'art.
11 della l. n. 432 del 1981, che ha istituito l'assegno personale per
i soli dirigenti dello Stato, l'art. 11- ter della stessa l. n. 432
del 1981, che ha cristallizzato per i professori universitari
dell'ultima classe di stipendio (che conservano il trattamento
economico equiparato ai dirigenti di livello A) l'assegno ad personam
nella misura vigente al 1° novembre 1981 e ne ha disposto la graduale
riduzione mediante il riassorbimento; l'art. 1, ultimo comma, della
l. n 869 del 1982 che ha attribuito ai docenti universitari a
decorrere dal 1° gennaio 1983 e con le proporzioni di cui all'art. 36
del d.P.R. 382 del 1980, l'aumento di cui al secondo comma dello
stesso articolo.
Sotto il profilo dell'eccesso di delega (violazione art. 76 Cost.),
ad avviso del giudice a quo, l'art. 12 lett. o) della l. n. 28 del
1980 pone l'obbligo per il legislatore delegato di mantenere
l'equiparazione della retribuzione dei professori universitari
all'ultima classe ai dirigenti statali di livello A, senza
discriminare tra professori a tempo pieno e professori a tempo
definito.
La considerazione che il legislatore ha rivolto al regime a tempo
pieno è diretta ad altri e diversi effetti, di attuazione e
transitori, che non possono inficiare - come nella specie è avvenuto
- il principio del trattamento economico unitario dei professori
correlato a quello dei massimi dirigenti statali, a prescindere dal
regime in cui l'impiego universitario si svolga.
La distinzione operata dal decreto delegato tra i due anzidetti
regimi esorbita, pertanto, dai principi e criteri della delega
legislativa (l. 28/80).
3. - Il Consiglio di Stato sez. VI, con ordinanza del 2 maggio
1986, ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale
degli art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell'art. 11- ter del
D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n.
432, dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1982 n. 6, dell'art. 1 del
D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella l. 20 novembre 1982,
n. 869, nella parte in cui non mantengono la equiparazione della
classe finale di stipendio dei professori universitari ordinari alla
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Ad avviso del giudice a quo le norme denunciate si sarebbero
illegittimamente discostate dal principio della equiparazione, per
quanto concerne il tetto retributivo, delle categorie dei professori
universitari di ruolo e dei dirigenti generali di livello A,
principio ricavabile da una lunga tradizione legislativa che aveva
conferito, alle comparate categorie, alla luce della sentenza di
questa Corte n. 219 del 1975, una identica potenzialità di sviluppo
di carriera sfociante nel medesimo trattamento retributivo.
Rileva in particolare il giudice rimettente che l'abbandono da
parte del legislatore del suindicato criterio di equiparazione non
risulta giustificato dal superamento delle premesse che avevano
determinato il precedente giudizio di valore (possibilità questa
espressamente ammessa dalla stessa Corte nella citata sentenza), ma
anzi la equiparazione risulta addirittura nuovamente sancita dalla
coeva legge 11 luglio 1980 n. 312 (art. 72, secondo comma). Da ciò
derivano, altresì, dubbi di legittimità costituzionale in ordine
alle norme successive al d.P.R. n. 382 del 1980, che si sono
anch'esse discostate dal principio dell'equiparazione.
4. - Si sono costituite nel presente giudizio alcune delle parti
private, orginarie ricorrenti nei giudizi a quibus, le quali hanno
evidenziato il contrasto della normativa denunciata con gli invocati
parametri costituzionali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha
sollevato (reg. ord. n. 1341 del 1984), in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 36, primo comma, Cost., questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 36, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 11
luglio 1980 n. 382 nonché dell'art. 11- ter della legge 6 agosto
1981 n. 432 e degli artt. 12, lett. o, e 4, lett. c., della legge 21
febbraio 1980 n. 28.
L'ordinanza di rinvio è stata emanata nel corso di giudizi,
previamente riuniti, promossi da vari docenti universitari nominati
anteriormente al 1° novembre 1980 nei cui confronti, a seguito della
entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, si è provveduto
alla ricostruzione della carriera ed alla attribuzione del nuovo
trattamneto economico.
Il giudice a quo dichiara di condividere la tesi sostenuta dagli
interessati secondo cui quest'ultimo trattamento sarebbe
pregiudizievole rispetto alla posizione da essi in precedenza goduta,
in quanto essi - ove non fosse intervenuta la nuova normativa -
avrebbero nel tempo ottenuto il trattamento retributivo equiparato a
quello dei dirigenti generali di livello A (previsto dall'art. 47 del
d.P.R. n. 748 del 1972 e riconosciuto nei loro confronti per effetto
della sentenza n. 219 del 1975), laddove in base alla disciplina
sopravvenuta, oggetto dell'incidente di costituzionalità, ed in
particolare per effetto del settimo comma dell'art. 36 del d.P.R. n.
382 del 1980, essi sono rimasti bloccati definitivamente al parametro
801 con i soli aumenti periodici di stipendio. Questo nuovo
trattamento sarebbe in contrasto con i principi enunciati da questa
Corte nella sentenza n. 219 del 1975 che, pur escludendo che vi sia
coincidenza tra la funzione del professore universitario e quella dei
dirigenti statali, avrebbe rinosciuto alle due categorie, per la
costante ed uniforme corrispondenza per decenni mantenuta dal
legislatore, una identica potenzialità di sviluppo di carriera
sfociante nel medesimo tetto retributivo.
La normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., perché nell'ambito della stessa categoria dei professori
universitari di ruolo verrebbe meno la sostanziale parità tra coloro
che conservano, in base al citato art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980,
il diritto già acquisito e coloro che tale diritto non potranno mai
acquisire, non avendo ancora maturato i 16 anni di servizio, per cui
sarebbe così violato anche il principio della giusta retribuzione in
relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Se, si
soggiunge, i professori universitari ed i dirigenti "erano
potenzialmente assimilati nello sviluppo di carriera che consentiva
di raggiungere un uguale tetto del trattamento economico, in quella
potenzialità, riconosciuta costituzionalmente rilevante ai fini
degli artt. 3 e 36 Cost., essi dovevano continuare ad essere
trattati.... A parità di funzioni non si sarebbe potuto operare,
senza una lesione del principio di uguaglianza e di quello della
giusta retribuzione, una discriminazione per docenti universitari
quanto allo sviluppo del trattamento economico". Il d.P.R. n. 382 del
1980 ha, invece, ingiustificatamente scelto, come unico criterio di
diversificazione, quello meramente temporale e cioè il già avvenuto
riconoscimento della classe finale, e ciò in attuazione ai principi
della legge di delegazione n. 28 del 1980 che invece sarebbero stati
superati dalla legge n. 312 del 1980, entrata in vigore
successivamente.
2. - Analoghe questioni sono sollevate con ordinanza del Consiglio
di Stato (reg. ord. n. 724 del 1986) che, oltre agli artt. 3 e 36,
assume come parametro di riferimento anche l'art. 97 Cost., rispetto
ai quali si sostiene che sarebbero in contrasto non solo le norme
denunciate con l'altra ordinanza (e cioè l'art. 36 del d.P.R. 11
luglio 1980 n. 382 nonché l'art. 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n.
283, convertito nella legge 6 agosto 1981 n. 432) ma anche quelle
successive e cioè l'art. 1 della l. 22 gennaio 1982 n. 6 e l'art. 1
del D.L. 27 ottobre 1982 n. 681, convertito nella legge 20 novembre
del 1982, n. 869, che si sono discostate dal criterio
dell'equiparazione.
Si sostiene dal giudice a quo che le questioni di legittimità
costituzionale non sarebbero manifestamente infondate, alla luce
delle considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 219 del
1975, "in ordine alla lunga tradizione legislativa di equiparazione
(per quanto concerne il tetto retributivo) delle categorie dei
professori universitari di ruolo e dei dirigenti generali. Né
l'abbandono di tale criterio sarebbe giustificato dal superamento
delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di
valore (possibilità questa esplicitamente ammessa nella citata
sentenza della Corte), ché anzi l'equiparazione risulta sancita da
ultimo nella legge 11 luglio 1980 n. 312 (art. 72, secondo comma)".
3. - Con altra ordinanza (reg. ord. n. 537 del 1985) il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76
Cost., dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980 n.
382 nonché degli artt. 11 e 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dell'art. 1, ultimo
comma, del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20
novembre 1982, n. 869.
Per quel che concerne le questioni sollevate in riferimento
all'art. 3 Cost., vengono formulate considerazioni analoghe a quelle
già contenute nelle altre due ordinanze di rimessione in precedenza
illustrate, ribadendosi che le norme denunciate si discostano da
quella sostanziale parità giuridica per decenni mantenuta dal
legislatore fra dirigenti amministrativi e professori universitari e
consistente in una identica potenzialità di sviluppo di carriera
sfociante nel medesimo tetto retributivo. Difatti si sostiene che
già con la normativa delegata di cui al d.P.R. n. 382 del 1980 erano
state alterate le caratteristiche e le modalità della corrispondenza
fra due categorie di dipendenti pubblici (cui aveva fatto riferimento
questa Corte con la sentenza n. 219 del 1975) differenziando, in modo
del tutto irrazionale, il trattamento economico a seconda della data
del conseguimento dell'ultima classe di stipendio ed escludendo
l'equiparazione per i docenti che alla data di entrata in vigore del
decreto delegato non avessero ancora raggiunto l'ultima classe di
stipendio. Le successive normative denunciate (legge n. 432 del 1981
e legge n. 869 del 1982) avrebbero aggravato la lamentata disparità
perché il terzo comma dell'art. 11- ter della legge n. 432 del 1981
ha cristallizzato l'assegno ad personam nella misura spettante alla
data del 1° novembre 1981 e ne ha disposto il graduale
riassorbimento; e così "l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n.
869 del 1982, che ha preteso di attribuire ai docenti universitari, a
decorrere dal 1° gennaio 1983 e con le proporzioni all'art. 36 del
d.P.R. n. 382 del 1980, l'aumento di cui al secondo comma dello
stesso articolo".
Per quanto riguarda, poi, le questioni sollevate in riferimento
all'art. 76 Cost., si sostiene che dall'art. 12, lett. o), della
legge di delega n. 28 del 1980 si ricaverebbe "l'obbligo per il
legislatore delegato di mantenere l'equiparazione della retribuzione
della particolare categoria di professori universitari all'ultima
classe a quella dei dirigenti statali di livello A, senza
discriminazione, quindi, tra professori a tempo pieno e professori a
tempo definito". Il diverso trattamento operato dal legislatore
delegato nei confronti dei docenti a tempo definito, distinguendo tra
stipendio ed assegno ad personam, avrebbe perciò ingiustamente
esorbitato dai principi della delega, così violando l'art. 76 Cost..
4. - Può essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi,
in quanto le tre ordinanze sollevano questioni in parte identiche ed
in parte comunque connesse.
Da quanto esposto in precedenza risulta che tali questioni vengono
sollevate per ottenere la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme che disciplinano il nuovo trattamento
economico dei professori universitari, così da consentire: a)
l'equiparazione, ai dirigenti generali di livello A dello Stato,
anche dei professori universitari che al momento dell'entrata in
vigore della nuova disciplina non avevano ancora raggiunto il massimo
tetto retributivo e quindi non godevano ancora di tale beneficio
(ordinanze di rinvio n. 1341 del 1984 e n. 724 del 1986); b) il
mantenimento della equiparazione per quei professori che già
l'avessero conseguita al momento dell'entrata in vigore della nuova
disciplina, ma che, avendo optato per il regime del tempo definito,
si erano visti trasformare, dall'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R.
n. 382 del 1980, la differenza della misura dello stipendio in
assegno ad personam riassorbibile (ord. di rinvio n. 537 del 1985).
5. - Tutte le ordinanze di rimessione, riguardino l'una o l'altra
delle situazioni testé indicate, prospettano in primo luogo una
questione di carattere generale che sembra investire, come si è
visto, l'intera disciplina introdotta dall'art. 36 del d.P.R. n. 382
del 1980 - cui si collegano varie norme succedutesi nel tempo, nel
presupposto di tale disciplina - nell'assunto che detto complesso
normativo si sarebbe discostato dalla lunga tradizione legislativa di
equiparazione dei professori universitari ai dirigenti statali,
ponendosi così in contrasto con i principi affermati da questa Corte
con la sentenza n. 219 del 1975.
Le questioni sollevate in tali termini, in riferimento all'art. 3
Cost., da tutte e tre le ordinanze di rinvio, all'art. 36 Cost., da
due di esse (ord. n. 1341 del 1984 e n. 724 del 1986) e all'art. 97
Cost., da una sola (ord. n. 724 del 1986), non sono fondate.
In proposito devesi precisare che dalla sentenza n. 219 del 1975,
più volte richiamata, non si desume affatto il principio della
assoluta immutabilità nel tempo della situazione di equiparazione
fra le due categorie di dipendenti pubblici, perché, al contrario,
in tale sentenza la Corte affermò che fosse "innegabile che resti
nella discrezionalità del legislatore il differenziare il
trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza
per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali
dell'artt. 3 e 36", precisando però che non potesse farsi luogo ad
un mutamento del criterio della equiparazione già seguito dal
legislatore "senza che ciò fosse giustificato dal superamento delle
premesse che avevano determinato il precedente cennato giudizio di
valore".
In altri termini non si escluse che il limite alla
discrezionalità della legge e cioè il "giudizio di valore espresso
dal legislatore ex suo more, in termini di equivalenza, fra le due
categorie pur strutturalmente diverse dei docenti e dei dirigenti"
potesse essere superato dal legislatore medesimo sulla base di nuove
valutazioni collegate al mutamento delle situazioni da regolare.
Orbene, questo nuovo giudizio di valore è appunto intervenuto sia
in sede di approvazione della legge n.28 del 1980, di delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria, che in sede
di emanazione del d.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della delega, in
quanto con tali interventi normativi si è operata una completa
trasformazione del precedente assetto dei ruoli dei docenti con una
disciplina innovativa che ha riguardato: la struttura dei ruoli, che
sono stati articolati in due fasce; la loro consistenza numerica, che
è stata notevolmente ampliata; la ridefinizione dei compiti;
l'istituzione di un duplice regime di impegno, come quello del tempo
pieno e del tempo definito, nonché altre numerose innovazioni che
hanno dato luogo ad un ordinamento della docenza universitaria
completamente diverso.
Si è perciò verificato, per effetto delle trasformazioni operate
dal legislatore a conclusione di un meditato confronto con tutte le
categorie interessate, quel "superamento delle premesse" che
giustifica pienamente - in base alle indicazioni desumibili dalla
più volte citata sentenza - un assetto retributivo a regime dei
professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da
quello dei dirigenti dello Stato, il che, proprio perché sono mutate
le premesse, esclude l'asserito contrasto delle norme denunciate con
Né può seguirsi la tesi sostenuta dai giudici rimettenti, per i
quali la prova che non sarebbe intervenuto il mutamento di quel
giudizio di valore che aveva ispirato il criterio della
equiparazione, starebbe nel fatto che il legislatore avrebbe
addirittura ribadito tale criterio nell'art. 72, secondo comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, (entrata in vigore successivamente sia
alla legge di delega del 1980 n. 28 che al provvedimento delegato del
1980 n. 382), il quale dispone che "la classe finale di stipendio dei
professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del
16° anno di servizio da intendersi comprensivo del riconoscimento
spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme vigenti, è
integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio
del dirigente generale di livello A dello Stato...".
In proposito devesi rilevare che la disposizione citata è
contenuta in un provvedimento legislativo concernente il "nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato", approvato fra l'altro dalle Camere prima ancora della
emanazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, cioè del provvedimento
attuativo della delega concernente il riordinamento della docenza
universitaria.
Non si è dunque in presenza di una disposizione enunciativa di un
diritto generalizzato all'equiparazione, riguardante l'intera
categoria dei professori universitari, bensì di una disposizione
avente, come risulta dalla sua stessa formulazione, solo lo scopo di
determinare - nel presupposto della spettanza di quel diritto - sia
le modalità di computo dei 16 anni di servizio, sia il meccanismo
integrativo per realizzare in concreto tale equiparazione.
Nessun significato sul piano sostanziale, in un senso opposto
rispetto alla svolta operata in sede di legge-delega e di
provvedimento delegato per il riordinamento della docenza
universitaria, può dunque attribuirsi alla disposizione per ultimo
richiamata, essendo essa una norma "neutra" dal punto di vista della
spettanza del diritto alla equiparazione e destinata quindi ad
operare solo nei confronti di coloro cui, in base ad altre norme,
quel diritto fosse stato riconosciuto.
6. - Non fondate sono parimenti le questioni di legittimità
costituzionale che investono in particolare l'art. 12, lett. o),
della legge di delega n. 28 del 1980 (ordinanza di rinvio n. 1341 del
1984) e l'art. 36, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. n. 382 del
1980 (ordinanze di rinvio n. 1341 del 1984 e n. 724 del 1986), di cui
si sostiene il contrasto con gli stessi parametri costituzionali già
indicati (artt. 3, 36 e 97 Cost.), nell'assunto che tali norme
avrebbero operato una ingiustificata discriminazione, prevedendo il
diritto alla equiparazione economica con la retribuzione del
dirigente generale di livello A dello Stato solo per i professori
universitari che avessero già raggiunto l'ultima classe di stipendio
alla data del nuovo inquadramento giuridico ed escludendo dal
diritto, in base ad un dato meramente temporale, i professori che non
avessero a tale data ancora compiuto i 16 anni di servizio, pur
avendo essi, in base alla precedente disciplina, la potenzialità di
raggiungere nel corso ulteriore della carriera tale tetto
retributivo.
In proposito, la Corte non ritiene di potersi discostare dal
principio, costantemente affermato, secondo cui il trascorrere del
tempo ed il connesso fenomeno della successione delle leggi
costituisce motivo ragionevole di differenziazione normativa (v. ord.
n. 322 del 1987, sent. n. 171 e n. 159 del 1987), il che esclude la
fondatezza delle questioni, sollevate per asserito contrasto con il
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con quello della parità
retributiva (art. 36 Cost.) e con quello di imparzialità (art. 97
Cost.).
7. - Diversa considerazione merita la questione di legittimità
costituzionale riguardante in particolare la seconda parte
dell'ottavo comma, dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui
conseguirebbe, per derivazione, quella relativa alle norme successive
che di tale disposizione hanno costituito il naturale sviluppo (artt.
11 e, 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge
6 agosto 1981, n. 432, e art. 1, ultimo comma, del D.L. 27 settembre
1982, n. 681, covertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869),
sollevata (ord. n. 537 del 1985), in riferimento all'art. 76 Cost.,
nell'assunto che la norma avrebbe ecceduto dalla delega, in quanto
dall'art. 12, lett. o), della legge di delega n. 28 del 1980 si
ricaverebbe l'obbligo per il legislatore "di mantenere
l'equiparazione della retribuzione della particolare categoria di
professori universitari all'ultima classe ai dirigenti statali di
livello A, senza una discriminazione quindi tra professori a tempo
pieno e professori a tempo definito". Invece l'art. 36 citato, ottavo
comma, dopo aver disposto la conservazione del diritto
all'equiparazione per i professori che, alla data dell'inquadramento
giuridico nel ruolo, già godevano del trattamento economico
corrispondente alla classe finale di stipendio, ha previsto, per chi
opti per il regime di impiego a tempo definito, che la differenza tra
la misura dello stipendio in godimento e quello spettante in
applicazione del regime ordinario venga conservata "a titolo di
assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti
economici e di carriera".
Sembra utile al riguardo rilevare che l'art. 12 lett. o) della
legge n. 28 del 1980, dopo avere conferito delega al Governo a
rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e
straordinari secondo i criteri e le direttive ivi indicate, aveva
espressamente previsto che fosse stabilita, "in relazione
all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a
tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e
transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima
classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne
usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate".
Da quanto precede risulta dunque che, in sede di delega, era stato
espressamente previsto che la disciplina di attuazione, ai fini della
conservazione del diritto alla equiparazione, dovesse tener conto
della differenziazione determinata dalla diversità del regime di
impegno di servizio prescelto.
Non può perciò essere condiviso l'assunto secondo cui la
conservazione del diritto alla equiparazione avrebbe imposto al
legislatore delegato di usare il medesimo trattamento per tutti
coloro che avessero già acquisito quel diritto, qualunque fosse il
loro regime di servizio.
Appare invece pienamente giustificato, in quella linea di tendenza
del legislatore volta a privilegiare sempre più la scelta del tempo
pieno (v. sul punto la sentenza n. 376 del 1988) come la più
confacente alle esigenze della vita accademica, che la conservazione
del trattamento economico già conseguito sia stata attuata, in caso
di opzione per il regime di impiego a tempo definito, mediante la
previsione di un assegno ad personam riassorbibile, essendo questo
uno dei meccanismi solitamente ritenuti sufficienti per realizzare il
mantenimento delle posizioni economiche acquisite e di avere invece,
in caso di opzione per il tempo pieno, previsto anche l'agganciamento
alla dinamica del trattamento economico cui si era stati equiparati,
che è qualcosa di più.
Né al riguardo potrebbe sostenersi che in tal modo il diritto a
conservare la parità con il tetto retributivo dei dirigenti verrebbe
ad essere vanificato nella evoluzione successiva, cristallizzandosi
tale equiparazione al momento in cui avvenga la scelta del tempo
definito, con la conseguenza che, ove il docente dovesse in prosieguo
optare per il tempo pieno, rimarrebbe definitivamente sganciato dalla
dinamica del trattamento economico del dirigente generale di livello
A, venendo così a godere di un trattamento deteriore, a parità di
regime, rispetto a chi abbia fin dal primo momento fatta
quell'opzione. Osserva al riguardo la Corte che una evenienza del
genere è esclusa dalla interpretazione della norma denunciata
conforme alla ratio cui essa si ispira e che è quella di
diversificare le modalità di equiparazione, in senso più favorevole
per coloro che scelgano il tempo pieno.
Una volta collocata in questa ottica l'interpretazione della norma
denunciata, appare evidente che colui il quale alla data
dell'inquadramento giuridico nel ruolo già godeva del trattamento
economico corrispondente alla classe finale di stipendio, scelga,
dopo un periodo di impegno a tempo definito (che prevede la
trasformazione della differenza nell'assegno ad personam
riassorbibile), il regime del tempo pieno, acquista (o riacquista) il
diritto alla equiparazione completa, comprensiva cioè
dell'agganciamento alla dinamica del trattamento economico di
riferimento, alla pari di tutti gli altri docenti che prestino
servizio in tale regime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 36, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), 11 e 11- ter del D.L. 6
giugno 1981, n. 283 convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 1981, n. 432 ("Copertura finanziaria dei decreti del
Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali
triennali, relativi al personale civile dei ministeri e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare
escluso dalla contrattazione"), 12, lett. o), e 4, lett. c), della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), 1
della legge 22 gennaio 1982, n. 6 ("Proroga fino al 30 giugno 1982
del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente
civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal
D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 1981, n. 432") e 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869
("Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
del personale ad essi collegato"), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O.
n. 1341 del 1984, n. 537 del 1985 e n. 724 del 1986);
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, ottavo comma,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica"), degli artt. 11 e 11- ter, del D.L. 6
giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 1981, n. 432, ("Copertura finanziaria dei decreti del
Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali
triennali relativi al personale civile dei Ministeri e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare
escluso dalla contrattazione") e dell'art. 1, ultimo comma, del D.L.
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge
20 novembre 1982, n. 869 ("Adeguamento provvisorio del trattamento
economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato"), sollevate,
in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanza del 25 febbraio 1985
(R.O. n. 537 del 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1019 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte