Sentenza n. 102/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 159/1944
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 5, primo comma, del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente
sanzioni contro il fascismo, promosso con ordinanza 9 luglio 1956 della
Corte di cassazione, emessa nel giudizio di revisione del procedimento
penale a carico di De Anna Michele, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 258 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati Attilio De Anna e Ubaldo Pergola ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Dario Foligno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza del 18 dicembre 1946 la Corte d'assise di Grosseto,
sezione speciale, concludendo il giudizio a carico di cinquantanove
imputati, dichiarò il capitano medico De Anna Michele colpevole:
a) del reato di collaborazionismo col tedesco invasore ai sensi
dell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, in relazione
all'articolo 51 del Codice penale militare di guerra;
b) di omicidio continuato per avere, in concorso di altri,
cagionato la morte mediante fucilazione di undici giovani renitenti
alla leva;
c) di peculato e furto.
Il De Anna fu condannato alla pena di morte mediante fucilazione.
Con sentenza del 23 marzo 1948 la Corte di cassazione, seconda
sezione penale, dichiarò sostituita con la pena dell'ergastolo la pena
di morte inflitta al De Anna, annullando senza rinvio la sentenza della
Corte di assise di Grosseto nella parte relativa alle imputazioni di
peculato e furto.
Con istanza senza data, la madre del De Anna, Pantani Carolina,
richiese la revisione della sentenza di condanna, nella parte rimasta
ferma dopo la sentenza della Cassazione e precisamente in relazione al
fatto di "aver partecipato all'eccidio di Monte Bottigli", nel quale
trovarono la morte gli undici renitenti alla leva. La Corte di
cassazione, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 5 maggio
1954, in accoglimento della istanza di revisione, annullò la sentenza
della Corte di assise di Grosseto e rinviò il De Anna al giudizio
della Corte di assise di appello di Perugia "per nuovo giudizio sul
concorso in fatti di omicidio per collaborazionismo militare". La Corte
di assise di Perugia, con sentenza del 22 giugno 1955, confermò la
sentenza della Corte di assise di Grosseto.
Contro tale sentenza fu proposto ricorso per cassazione per
violazione dell'art. 475, n. 3, in relazione all'art. 524 del Codice di
procedura penale, con riferimento ai principi che regolano il giudizio
di rinvio per revisione e la logica delle prove in penale.
Con deduzioni difensive del 20 giugno 1956 e con successiva istanza
del 9 luglio, il difensore del De Anna, assumendo che l'art. 5 del
D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, fosse in contrasto con l'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, chiese il rinvio degli atti a questa
Corte.
La Corte di cassazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere e
non manifestamente infondata la sollevata eccezione, con ordinanza 9
luglio 1956 sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale per la soluzione della questione relativa, rilevando,
fra l'altro, che l'art. 25 della Costituzione, ribadendo il principio
della irretroattività della legge penale, non poteva, con la sua
entrata in vigore, non mettere in evidenza un eventuale contrasto con
l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il
fascismo, che punisce, invece, fatti commessi anteriormente
all'emanazione del provvedimento. Inoltre - rilevava la Corte di
cassazione nella sua ordinanza - a prescindere dalla considerazione
che il reato di collaborazionismo posto in essere dal citato art. 5 non
coincide, né per gli estremi né per le pene, con i vari reati
previsti e puniti dal Codice penale comune e dal Codice penale militare
di guerra, e dei quali il De Anna si sarebbe reso colpevole, sta di
fatto che dal dispositivo della sentenza della Corte d'assise di
Grosseto risulta che la pena di morte, commutata, poi, in quella
dell'ergastolo, fu inflitta al De Anna unicamente in forza del citato
art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159; per cui, anche sotto tale
riflesso, la soluzione della sollevata questione di legittimità
costituzionale appariva influente e indispensabile ai fini della
decisione del merito.
L'ordinanza della Corte di cassazione fu notificata il 19 luglio
1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata il 18 dello
stesso mese ai Presidenti della Camera e del Senato e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre successivo.
Il 23 luglio 1956 furono depositate nella cancelleria della Corte
le deduzioni della difesa del De Anna e l'8 agosto 1956 l'atto di
intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 21 novembre 1956 fu
ancora depositata nella stessa cancelleria una memoria della difesa del
De Anna. Altra memoria fu depositata dall'Avvocatura dello Stato il 22
febbraio 1957.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente:
a) vizio di forma dell'ordinanza di rimessione degli atti a questa
Corte, in quanto l'ordinanza non risulta firmata da tutti i componenti
della Sezione;
b) difetto di requisito di pregiudizialità, in vista della
particolare natura del giudizio di revisione. Tale giudizio ha la
circoscritta finalità di accertare se il fatto sussista o se
l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso. Per concorde opinione
della dottrina e della giurisprudenza, il giudizio di revisione non
può essere concluso con l'applicazione dell'art. 152 del Codice di
procedura penale, e quindi non è possibile la dichiarazione che il
reato è estinto, che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita,
che la legge non prevede il fatto come reato. E poiché la questione di
legittimità costituzionale sulle norme anteriori si risolve
nell'accertamento se la legge, che prevedeva un dato fatto come reato,
sussista o non sussista più, in virtù dell'efficacia elidente della
norma costituzionale, è ovvio che in tanto potrebbe ritenersi la
pregiudizialità della detta questione in quanto si potesse far luogo
all'applicazione dell'art. 152 nel giudizio di revisione. Impedita
l'applicazione di detta norma nel giudizio di revisione, esula ogni
ipotesi di pregiudizialità, anche agli effetti della elevazione della
questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, la difesa dello Stato ha dedotto:
1) La legittimità costituzionale dell'art. 5 scaturisce anzitutto
dal suo carattere di norma costituzionale, conservato dalla
disposizione XVI della Costituzione, in relazione alle disposizioni XII
e XV. La disposizione XVI ha fatto salve le norme aventi rilevanza
costituzionale e, tra queste, la legislazione che va dai primi decreti
del governo Badoglio al D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 249. La disposizione
XVI postula il coordinamento di queste norme con le precedenti leggi
costituzionali, coordinamento che esclude l'abrogazione di queste
ultime per effetto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione,
il quale è venuto a trovare limitazione in quel principio
costituzionalmente consacrato dalla disposizione XII e nella stessa
natura delle norme di che trattasi.
2) Posta la natura eccezionale dell'art. 5, la illegittimità
costituzionale non è configurabile in ordine a norme eccezionali o
temporanee, costituzionalmente legittime nel tempo in cui furono
emanate, che avessero esaurito o dovessero esaurire la loro
applicazione soltanto rispetto a reati consumati prima dell'entrata in
vigore della Costituzione.
3) La retroattività dell'art. 5 è soltanto apparente. È ovvio
che il problema della retroattività si pone limitatamente ai fatti
commessi durante il periodo che va dall'8 settembre 1943 sino al 29
luglio 1944, data di entrata in vigore del D.L.L. n. 159. Ma entro
tali limiti è da escludere che l'art. 5 abbia effetto retroattivo,
nel senso che esso configuri nuove ipotesi delittuose non previste
dalle leggi precedenti. La definizione del problema involge la
definizione del quesito relativo al rapporto tra il reato di
collaborazionismo e la fattispecie dei vari reati contro la fedeltà e
la difesa militare previsti dal Codice penale militare di guerra. Alle
norme di questo Codice l'art. 5 opera un chiaro rinvio, non soltanto ai
fini della determinazione della pena, ma anche in ordine alla
configurazione delle singole ipotesi delittuose. La locuzione "con
qualunque forma" di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col
tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è
adoperata non per fissare con carattere di novità tale estremo, ma
soltanto per potere con essa comprendere le ipotesi di cui agli artt.
51, 54 e 58 del Codice penale militare di guerra, ed all'uopo la
formulazione non poteva che essere ampia e generica. Laddove l'art. 5
del decreto legislativo ha disposto l'applicabilità ai non militari
delle norme in questione, il problema si è posto più vivacemente. Ma
anche in relazione a questa ipotesi trattasi soltanto di una
retroattività apparente.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte, in via
principale, dichiari che non v'ha luogo a giudizio di legittimità
costituzionale nei riguardi della questione dedotta; in subordine,
dichiari non sussistere illegittimità costituzionale della norma
denunciata e conseguentemente dichiari la legittimità costituzionale
della disposizione stessa.
Le deduzioni della difesa del De Anna possono così riassumersi:
1) L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato relativa al difetto
della sottoscrizione dell'ordinanza della Corte di cassazione, oltre ad
essere meramente dilatoria, è infondata, perché non sussiste nessuna
disposizione per la quale le ordinanze devono essere firmate da tutti i
singoli componenti del collegio. A parte tutto, si deve rilevare che il
provvedimento è stato emesso in udienza e quindi, facendo parte del
processo verbale della medesima, in base all'art. 494 del Codice di
procedura penale deve essere sottoscritto soltanto dal presidente e dal
cancelliere.
2) Tutte le considerazioni riflettenti la natura del processo di
revisione non sono influenti. Con la sua ordinanza la Corte di
cassazione ha investito della questione la Corte costituzionale, la
quale non deve guardare al passato, ma solamente provvedere per
l'avvenire, dichiarando se l'art. 5 sia oppur non in contrasto con
l'art. 25 della Costituzione. Non si deve confondere la funzione
attuale della Corte costituzionale con quella che sarà l'opera della
Corte di cassazione dopo l'avvenuta risoluzione della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5. Se la illegittimità sarà
riconosciuta, questa norma sparirà dal novero delle leggi in vigore, e
la Corte di cassazione, riprendendo il giudizio sospeso, dovrà
decidere, essa, quali conseguenze debbano trarsi dalla scomparsa di
detta legge. Non è a dubitare, inoltre, che il giudizio di revisione
sia un vero e proprio giudizio, e giudizio di autorità
giurisdizionale. Le questioni relative alla interpretazione dell'art.
152, nonché degli artt. 553 - 574 Codice procedura penale, non sono
affatto questioni di carattere costituzionale; la Corte costituzionale
non può, né deve occuparsene.
3) Le disposizioni transitorie della Costituzione richiamate
dall'Avvocatura non interessano la questione in esame, trattandosi di
norme eventualmente limitative di potestà e diritti, che solo
genericamente ed empiricamente si possono chiamare "penali", mentre,
agli effetti della decisione, "veramente penali" sono soltanto le
disposizioni nelle quali si descrive un "reato" o si contempla una
"pena", nei sensi propri della legge penale.
4) Nessuna distinzione può farsi tra norme penali ordinarie e
norme eccezionali. Anche se l'art. 5 del D.L.L. 1944, n. 159, potesse
considerarsi una norma eccezionale, è evidente che "l'articolo 25
della Costituzione - non facendo veruna distinzione, e consacrando il
divieto assoluto ed incondizionato delle leggi retroattive - sta lì a
dimostrare che nessuna distinzione può ormai fare l'interprete, quante
volte la norma si trovi in contrasto con quella super - legge che è
appunto la Costituzione".
5) L'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, in quanto
applicabile retroattivamente ai fatti commessi dal 9 settembre 1943 in
poi, è venuto a trovarsi in manifesto contrasto con l'articolo 25
della Costituzione, che sancisce il principio della irretroattività
penale, e, quindi, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, se non altro in tutto ciò che rende applicabile la detta
disposizione a fatti anteriori al 29 luglio 1944.
6) In relazione all'asserito carattere apparente (e non reale o
sostanziale) della retroattività dell'art. 5, la difesa del De Anna
osserva, anzitutto, che la Corte costituzionale non è chiamata a
pronunziarsi su questo punto, essendo soltanto la Corte di cassazione
competente a decidere che cosa accadrà quando sarà stato eliminato
dalle norme applicabili l'art. 5 del decreto in questione. Altrimenti
la funzione della Corte costituzionale verrebbe trasformata, in quanto,
anziché limitarsi a conoscere della incostituzionalità, dovrebbe
farsi a sua volta interprete del Codice penale comune e di quello
militare, per determinare essa la norma eventualmente applicabile in
luogo di quella incostituzionale.
Riportandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte
di cassazione, la difesa del De Anna sostiene che l'art. 5 non coincide
con le varie previsioni del Codice penale militare, né in quanto agli
estremi né in quanto alle pene. La locuzione "con qualunque forma" non
ha alcun riscontro in nessuna delle disposizioni né della legge
militare né della legge comune. È stata operata una equivalenza fra
nemico e tedesco, che muta nettamente la fattispecie. La legge
militare, inoltre, richiede il dolo specifico, che invece non è
richiesto dall'art. 5 in questione. L'art. 5 ha poi estese le norme
del Codice penale militare anche ai civili. Ed è infine da tener
presente quanto fu osservato nella parte conclusiva dell'ordinanza
della Corte di cassazione, cioè che dal dispositivo della sentenza
della Corte di assise di Grosseto risulta che la pena di morte,
commutata poi in ergastolo, fu inflitta al De Anna unicamente in forza
del ripetuto art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.
La controversia, chiamata all'udienza del 7 marzo 1957 ed assegnata
a decisione, è stata riportata alla pubblica discussione nell'udienza
dell'8 maggio 1957.
In tale udienza i difensori hanno illustrato le deduzioni e
conclusioni già prospettate negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente che
l'ordinanza di rinvio degli atti a questa Corte, essendo affetta da
nullità per non essere stata sottoscritta da tutti i componenti del
collegio giudicante, sarebbe inidonea a promuovere il giudizio di
legittimità costituzionale.
Non è dubbio che rientra nel potere della Corte il sindacato sulla
regolarità formale dell'ordinanza con cui viene dato inizio al
procedimento in questa sede; ma, nella specie, nessuna irregolarità di
forma si riscontra nell'ordinanza, facendo essa parte integrante del
verbale di dibattimento, che non si contesta essere stato regolarmente
sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
È anche infondata l'altra eccezione pregiudiziale dedotta
dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sul giudizio di revisione. Basterà
ricordare che la giurisprudenza ormai assodata della Corte è nel senso
che questo collegio deve accertare che il giudizio di rilevanza sia
stato compiuto dal giudice a quo. Ora, nella specie, di fronte alle
conclusioni del Pubblico Ministero secondo cui dovevano essere
dichiarate precluse ed improponibili le questioni prospettate sulla
configurazione del reato e sulla legittimità delle norme contenute nel
D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, la Corte di cassazione ha giudicato nel
senso che la definizione del ricorso sottoposto al suo esame fosse
subordinata alla soluzione della questione di legittimità
costituzionale. È chiaro, pertanto, che il giudice a quo ha emesso la
sua pronunzia sulla rilevanza, precludendo ogni revisione del giudizio
stesso in questa sede.
Prima di passare all'esame di merito della questione, la Corte deve
identificarne esattamente i termini. Risulta pacificamente da tutti
gli atti che il capitano De Anna era militare e come tale fu sottoposto
al procedimento penale. È quindi, ugualmente pacifico che la
questione, proposta in questa sede, ha soltanto per oggetto la
legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 5 del D.L.L. 27
luglio 1944, n. 159, in quanto si riferisce ai militari, restando
impregiudicata ogni questione sul secondo e sul terzo comma
dell'articolo stesso per quanto concerne i non militari.
L'Avvocatura dello Stato ha prospettato due questioni circa il
carattere costituzionale delle norme contenute nell'art. 5 sulla base
della disposizione transitoria XVI della Costituzione in relazione alle
disposizioni XII e XV e circa la natura eccezionale dell'art. 5,
rispetto a cui la questione di legittimità costituzionale non sarebbe
configurabile, trattandosi di norma costituzionalmente legittima nel
tempo in cui fu emanata e destinata ad essere applicata soltanto a
reati consumati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Tali questioni potranno essere esaminate dalla Corte solo se
risulti che il primo comma dell'art. 5 abbia efficacia retroattiva.
In caso contrario, è ovvio che le predette questioni dovranno
restare senza soluzione in questo giudizio, non avendo nel giudizio
stesso alcuna rilevanza, anche se, in linea generale, esse si
presentino molto interessanti.
Per rilevare se la norma in esame abbia efficacia retroattiva, la
Corte deve procedere alla sua interpretazione. In tale compito la Corte
non può non dare il dovuto peso alla preesistente interpretazione
giurisprudenziale. Ora, la Corte di cassazione, con una giurisprudenza
pressoché costante specialmente per quanto riguarda i militari, ha
ritenuto che l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, non ha un vero
e proprio carattere retroattivo, poiché non ha creato una nuova figura
di reato, ma ha rimandato puramente e semplicemente alle ipotesi
delittuose previste dal titolo secondo del Codice penale militare di
guerra anche quanto alla definizione del reato.
A tale interpretazione questa Corte ritiene di dovere aderire. A
considerare attentamente la norma contenuta nel primo comma dell'art. 5
del D.L.L. 27 luglio 1944, si scorge che sotto ogni aspetto essa
contiene un netto riferimento a norme del Codice penale militare di
guerra. Non solo i fatti preveduti nell'art. 5 vengono qualificati
delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato e puniti'
"a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra", ma
sono a tali disposizioni rapportati pressoché integralmente anche
nella denominazione: intelligenza, corrispondenza, collaborazione,
aiuto o assistenza; denominazioni che corrispondono ai termini di
aiuto, intelligenza, corrispondenza, che si riscontrano nelle rubriche
e nel testo degli artt. 51, 54, 58 del Codice penale militare di
guerra. Ma soprattutto vi è sostanziale corrispondenza nel contenuto
della fattispecie dell'art. 5 rispetto a quello delle fattispecie dei
su indicati articoli del Codice penale militare di guerra, e in
particolare dell'art. 51, la cui amplissima enunciazione comprende
qualsiasi fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico,
ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello
Stato italiano. Sostanziale corrispondenza che riguarda non solo
l'elemento oggettivo così ampiamente delineato, ma anche l'elemento
soggettivo, essendo evidente, per la natura dei fatti enunciati
dall'art. 5, la esistenza in essi di quel dolo specifico, che a torto
si vorrebbe escludere, in quanto è implicita nei fatti stessi la
specifica finalità di favorire le operazioni militari del nemico o di
nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato
italiano.
La norma non Contiene dunque che una riaffermazione di comandi
giuridici già esistenti nell'ordinamento, riaffermazione determinata
dalle particolari contingenze politico - militari del momento storico,
di fronte a cui la qualificazione del tedesco invasore come nemico
appare rispondente alla realtà, sia dal punto di vista militare che
dal punto di vista giuridico.
Esclusa l'efficacia retroattiva della norma in esame, non è luogo
a considerare la legittimità costituzionale della norma stessa né in
riferimento all'art. 25 della Costituzione né sotto gli altri profili
esposti e discussi dalle parti nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del D.L.L.
27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo,
sollevata con ordinanza della Corte di cassazione 9 luglio 1956, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte