Sentenza n. 102/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 370/1934
citata
- art. 36legge 370/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo
comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e
settimanale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1973 dalla
Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Buldini
Ettore ed altri e la società Snia Viscosa, iscritta al n. 93 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.
Visti gli atti di costituzione di Buldini Ettore ed altri e della
società Snia Viscosa;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Benedetto Bussi e Luciano Ventura, per Buldini
Ettore ed altri, e gli avvocati Michele Giorgianni e Ubaldo
Prosperetti, per la società Snia Viscosa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Quattro operai dipendenti della Società Snia Viscosa, addetti a
lavorazioni a ciclo continuo, mediante turni di lavoro a settupla
squadra - sostenendo che non avevano goduto del riposo settimanale di
24 ore intere libere dopo sei giorni di lavoro, perché nella
successione dei turni i cambiamenti degli orari importavano delle
pause, alternativamente, dalle 14 alle 14 del giorno successivo o dalle
22 alle 22 o, infine, dalle 6 alle 6, che non integravano il riposo
solare settimanale convenivano davanti al tribunale di Rieti la
suddetta società perché venisse condannata a pagare la retribuzione
con la maggiorazione del 70% per il settimo giorno di lavoro.
Il tribunale adito, con sentenza 19-28 giugno 1968, dopo avere
espletata l'istruttoria della causa mediante consulenza tecnica "a
campione" sull'orario di lavoro e di riposo di cinque operai a diverse
squadre, rigettava interamente la domanda degli attori.
Questi proponevano appello per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 1, comma primo, e falsa applicazione
dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché
violazione dell'art. 14 delle preleggi, avendo il tribunale ritenuto
erroneamente di poter equiparare ad un riposo di 24 ore consecutive
quello minore di ore 23 e 55 minuti di media;
2) violazione dell'art. 36 della Costituzione, perché l'art. 3,
comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, disponendo che per i
lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna
squadra può consentire agli impresari di organizzare i turni di
servizio in modo tale da non concedere mai un intero giorno solare di
riposo ai lavoratori che fanno parte delle squadre addette ai lavori a
ciclo continuo.
La Corte d'appello di Roma, così adita, con ordinanza 22 febbraio
1973 (pervenuta a questa Corte l'8 marzo 1974) dopo aver rigettato con
sentenza parziale di pari data il primo motivo di gravame, dichiarava
d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22
febbraio 1934, n. 370, in riferimento all'art. 36, comma terzo, della
Costituzione.
Secondo la Corte d'appello di Roma, infatti, con l'alternanza dei
turni di lavoro giornalieri e con la decorrenza di ciascun turno di
riposo dall'ora di cessazione di quello di lavoro si verifica una
commistione del riposo giornaliero con quello settimanale, cosicché
anche se tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio del turno
successivo possono esservi intervalli di 24 ore (non, peraltro, tra le
ore O e le ore 24 di uno stesso giorno) praticamente non si ha mai un
intero giorno libero da lavoro.
Nel giudizio così promosso si sono costituiti, con atto depositato
il 23 marzo 1974, la società Snia Viscosa e con atto depositato il 9
maggio 1974 gli attori del giudizio a quo.
Il patrocinio della Snia Viscosa, con l'atto di intervento,
richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, nonché all'identità
della formulazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2 della
Convenzione n. 14 della Organizzazione internazionale del lavoro sul
riposo settimanale negli stabilimenti industriali, resa esecutiva con
r.d. 20 marzo 1924, n. 580, sostiene che le 24 ore di riposo
settimanale debbono essere consecutive e non anche che debbono sempre
decorrere dalle ore 0 alle ore 24 di un singolo giorno, cosicché la
tesi fondamentale dell'ordinanza di rinvio risulta priva di fondamento
e conclude perché la questione venga dichiarata non fondata.
Il patrocinio delle altre parti, con la memoria di costituzione,
riportandosi sostanzialmente alla motivazione di detta ordinanza,
sostiene la fondatezza della questione e chiede che questa Corte decida
in conformità.
Con altra memoria, depositata il 25 febbraio 1975, il patrocinio
della società Snia Viscosa insiste, con ampia motivazione, nel
chiedere che la questione venga dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ("Riposo
domenicale e settimanale") nel disciplinare le modalità di attuazione
del diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive riconosciuto al
personale dipendente, tra l'altro, anche dall'art. 1 della legge
stessa, dispone:
a) il riposo di 24 ore consecutive deve essere, di regola, dato la
domenica;
b) tale riposo, cada di domenica o in altro giorno della settimana,
sempre di regola, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ma può
anche decorrere da ora diversa stabilita con i contratti collettivi, o,
in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro;
c) per i lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di
sostituzione di ciascuna squadra.
Come si è riferito in narrativa, la Corte d'appello di Roma, con
l'ordinanza di rinvio, pronunciata nel corso di un giudizio nel quale
alcuni dipendenti della società Snia Viscosa, addetti ad un lavoro a
squadre con turni alternati di otto ore, decorrenti dalle 6 alle 14,
dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, lamentavano che nell'alternarsi di
tali turni non avevano potuto godere del riposo settimanale di 24 ore
consecutive non incidenti sulle ore di riposo normale giornaliero, ad
essi spettante, chiedevano il pagamento della retribuzione
corrispondente all'asserito omesso godimento del riposo settimanale, ha
denunziato a questa Corte il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 370
del 1934, in quanto la decorrenza del riposo settimanale dall'ora di
sostituzione di ciascuna squadra, dato l'intrecciarsi dei vari turni di
lavoro, così come nella specie sono stati determinati, importerebbe,
necessariamente, l'assorbimento nelle ore di riposo settimanale di
alcune ore di riposo giornaliero, con violazione dell'art. 36, terzo
comma, della Costituzione.
2. - Dall'insieme delle norme che disciplinano l'orario del lavoro
giornaliero, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite,
risulta in modo evidente che al lavoratore dipendente debbono essere
assicurate tre forme inderogabili ed infungibili di riposo:
giornaliero, settimanale, annuale.
In particolare con l'orario di lavoro di otto ore giornaliere,
quale era quello vigente quando si è svolto il rapporto che ha dato
luogo alla controversia nel corso della quale è stata adottata
l'ordinanza di rinvio, i lavoratori avevano diritto a 16 ore di riposo
giornaliero (24 - 8) e 24 consecutive di riposo settimanale. Nessuna
delle disposizioni contenute nel riportato art. 3 della legge n. 370
del 1934 può condurre a ritenere che le ore libere giornaliere possano
essere ridotte, salvo l'ipotesi, che nella specie non ricorre, di
lavoro straordinario, che, peraltro, non può elevare a più di 10 ore
la durata del lavoro giornaliero.
Ne consegue che, anche in conformità con le convenzioni
internazionali recepite nel nostro ordinamento (r.d. 20 marzo 1924, n.
580; d.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660) il riposo settimanale può anche
essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da
quella "da una mezzanotte all'altra" preveduta nel secondo comma
dell'art. 8 della legge n. 370 del 1934, ma a condizione che sia, nel
contempo, mantenuta integra la durata del riposo giornaliero (al quale
quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che
precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale.
Da questi principi non si discosta la norma impugnata, che, anzi,
per la deroga alla decorrenza da "una mezzanotte all'altra" rimanda
alla contrattazione collettiva o, in mancanza, all'Ispettorato del
lavoro la determinazione - richiesta dalla natura dell'esercizio -
della eventuale diversa decorrenza.
Se, pertanto, come si assume sia avvenuto nel caso in esame, il
meccanismo dell'avvicendamento dei turni del lavoro a squadre sia
congegnato in modo tale da non consentire le 24 ore consecutive di
riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari
immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno elevata
sul riposo giornaliero - ancorché tale meccanismo sia stato adottato
non ad arbitrio della società Snia Viscosa, ma da un contratto
collettivo - non può desumersene la illegittimità costituzionale del
terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione
dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione, bensì deve desumersene
errata applicazione o addirittura disapplicazione della norma impegnata
in questa sede, che rientra nella competenza del giudice di merito
accertare e valutare.
3. - Le considerazioni che precedono dimostrano come la questione
di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rinvio sia
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22
febbraio 1934, n. 370 ("Riposo domenicale e settimanale"), sollevata
con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 36, comma
terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte