Sentenza n. 102/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
della legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27
(Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 aprile 1975 dal pretore di Rovereto nel
procedimento civile vertente tra Ruberti Gabriele e il Comune di
Rovereto, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;
2) ordinanze emesse il 21 aprile 1975 dal pretore di Trento nei
procedimenti civili vertenti tra Spellanzon Nazareno, Di Santo Aurelio
e il Comune di Trento, iscritte ai nn. 225 e 226 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del
23 luglio 1975;
3) ordinanze emesse il 15 settembre 1975 dal pretore di Rovereto
nei procedimenti civili vertenti tra Carri Giuliana, Zotta Renzo ed
altri e il Comune di Rovereto, iscritte ai nn. 460 e 461 del registro
ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 del 26 novembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Ruberti Gabriele, di Spellanzon
Nazareno e di Di Santo Aurelio, nonché gli atti di intervento del
Presidente della Provincia di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Antonio Amorth, per Ruberti e l'avv. Vitaliano
Lorenzoni per il Presidente della Provincia di Trento.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento di opposizione all'ingiunzione di
pagamento di somma a titolo di sanzione pecuniaria, vertente tra
Gabriele Ruberti e il Comune di Rovereto, il pretore di Rovereto, con
ordinanza emessa il 21 aprile 1975, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge provinciale di
Trento 7 ottobre 1974, n. 27, che dispone, per la provincia in
questione, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze
giornate o d'una giornata intera dei negozi e degli esercizi di vendita
al dettaglio.
Deduceva la violazione degli artt. 5 e 9, n. 3, dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, i quali, nel conferire alla
provincia di Trento, in materia di commercio, una potestà legislativa
concorrente, impongono alla provincia stesssa di osservare il limite
dei principi posti dalle leggi dello Stato. Nella specie tali principi
andrebbero ricavati dall'art. 1, secondo comma, lett. c, della legge
dello Stato 28 luglio 1971, n. 558, che impiega "la locuzione
vincolante e l'enunciazione solenne": "la determinazione dell'orario
deve uniformarsi ai seguenti criteri: ... c) chiusura infrasettimanale
obbligatoria di mezza giornata". Il giudice a quo respinge l'argomento
che la proposizione normativa della legge statale contenga soltanto un
criterio di minima a tutela dei lavoratori addetti al commercio,
restando salva la potestà del legislatore provinciale d'aumentare il
periodo di chiusura, in base alla considerazione che la citata legge n.
558 del 1971 appare frutto d'una ponderata valutazione dei molteplici
interessi contrapposti del consumo, del turismo, delle vendite
caratterizzate merceologicamente. Pone quindi in risalto che
l'elevazione della chiusura settimanale obbligatoria da mezza giornata
a una giornata può determinare (come in effetti è avvenuto:
deliberazione n. 8427 della Giunta provinciale), la fissazione del
turno di chiusura nella giornata di sabato o di lunedì, producendo
così un cumulo di due giorni consecutivi di chiusura, tale da
intaccare nella sostanza il regime di equilibrio degli interessi
contrapposti, quale valutato dal legislatore statale.
2. - Ordinanze di analogo contenuto emetteva il 21 aprile 1975 il
pretore di Trento nei procedimenti vertenti tra Nazareno Spellanzon,
Aurelio Di Santo e il Comune di Trento.
Agli argomenti del pretore di Rovereto il giudice a quo aggiunge
che nel caso in esame non può avere rilevanza il disposto dell'art. 12
della legge n. 558 del 1971 ("sono fatte salve le competenze in materia
di commercio attribuite alle Regioni a Statuto speciale dai rispettivi
Statuti"), poiché nulla è previsto dallo Statuto del Trentino-Alto
Adige in merito al commercio, in contrasto con la legge dello Stato.
Corollario delle argomentazioni svolte in queste ordinanze è la
denunzia anche della violazione da parte della legge provinciale
citata, dell'art. 41 della Costituzione, per il contrasto con i fini
sociali ivi previsti ed identificati dalla legge dello Stato,
nell'equilibrio tra le posizioni dei lavoratori del commercio e dei
consumatori, raggiunto attraverso il principio della chiusura
infrasettimanale per mezza giornata.
3. - Altre due ordinanze, d'identico contenuto a quella del 21
aprile 1975, emetteva il pretore di Rovereto il successivo 15 settembre
nei procedimenti vertenti tra Giuliana Carri, Renzo Zotta ed altri e il
Comune di Rovereto.
4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; dinanzi alla Corte costituzionale
si sono costituiti la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dagli
avvocati Vitaliano Lorenzoni e Feliciano Benvenuti; i sigg.ri Gabriele
Ruberti, Aurelio Di Santo e Nazareno Spellanzon, rappresentati e difesi
dall'avvocato Antonio Amorth.
5. - La provincia di Trento, osservando come la legge n. 558 del
1971 contenga soltanto una delega amministrativa alle regioni ordinarie
di funzioni statali, e fissi perciò, ai sensi dell'art. 118 della
Costituzione, i criteri per l'esercizio di funzioni amministrative da
parte di organi regionali o di altri enti locali, nega che da tale
legge possano trarsi principi atti a limitare la potestà legislativa
concorrente delle regioni a Statuto speciale.
Ciò tanto più sul rilievo che l'art. 12 della legge n. 558
resterebbe privo di contenuto normativo, se non lo si interpretasse
appunto nel senso che la legge in esame non intende porsi come
generatrice di principi settoriali, atti a limitare le competenze
concorrenti.
Ma, anche ammettendo che dalla legge n. 558 possano essere tratti
dei principi efficaci nei confronti delle provincie trentine, va negato
che l'obbligo di chiusura per mezza giornata possa essere considerato
un principio direttivo, in quanto prescrizione puntuale e precisa, tale
da richiedere soltanto una applicazione sul piano amministrativo e da
non lasciare alcun spazio ad una legislazione concorrente. Se un
principio potesse trarsi, esso sarebbe semmai quello dell'obbligo di
una chiusura infrasettimanale per i negozi e la provincia, allora,
avrebbe in pieno rispettato simile principio, disponendo, con riguardo
alla valutazione, di sua stretta pertinenza, dei fattori locali
dell'andamento del commercio, l'obbligo di chiusura per due mezze
giornate o per una giornata intera.
6. - La difesa delle parti private ribadisce le argomentazioni
contenute nelle ordinanze di remissione, osservando come il raddoppio
del tempo di chiusura debba essere stato ispirato non alla valutazione
ponderata delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle
categorie lavoratrici, ma al vantaggio di altri interessi imprecisati,
ma certamente non collimanti con quelli indicati nel principio guida
della disciplina dell'orario di chiusura. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di remissione denunziano l'art. 2, secondo comma,
della legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, assumendo
che esso violi gli artt. 5 e 9, n. 3, dello Statuto T.A.A., i quali
nell'attribuire alla provincia potestà legislativa in materia di
commercio, limitano tale potestà al rispetto dei principi stabiliti
nelle leggi dello Stato.
Ora, poiché il legislatore provinciale ha disposto la chiusura
infrasettimanale obbligatoria per due mezze giornate o per una giornata
intera degli esercizi di vendita al dettaglio situati nel territorio
Trentino, sarebbe stato leso, secondo i giudici a quibus, il principio
contenuto nell'art. 1, lett. c, della legge dello Stato 28 luglio 1971,
n. 558, per cui la chiusura infrasettimanale è invece limitata ad una
mezza giornata. Ne risulterebbe ancora la violazione dell'art. 41 della
Costituzione per il contrasto con i fini sociali di tutela del lavoro e
del consumatore, contemperati dalla legge dello Stato attraverso il
principio citato della chiusura per mezza giornata.
2. - La questione non è fondata.
La legge 28 luglio 1971, n. 558, nel delegare alle Regioni a
statuto ordinario attribuzioni amministrative in ordine alla
determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi, non
contiene, all'art. 1 lett. c, il supposto principio, limitativo della
potestà legislativa concorrente delle Regioni a Statuto speciale,
della chiusura infrasettimanale obbligatoria per mezza giornata.
Si tratta infatti di un criterio di delegazione amministrativa che
si traduce per le Regioni a statuto ordinario in una prescrizione così
puntuale da non far residuare alcuna potestà né legislativa, né
regolamentare e neppure alcun margine di discrezionalità nello
svolgimento dell'attività amministrativa. E tale essendo la natura del
criterio esso non può essere inteso come principio limitativo
dell'attività di enti che la Costituzione e gli Statuti vogliono
invece provvisti di potestà legislativa concorrente. Tanto più che
l'art. 12 della legge n. 558 fa espressamente salve le competenze in
materia di commercio attribuite alle Regioni a Statuto speciale dai
rispettivi statuti.
Come questa Corte ha affermato, sin dalla sentenza n. 49 del 1958
(e ribadito nelle sentenze nn. 41/1966; 88/1973; 36/1977) i "principi
stabiliti dalle leggi dello Stato" non sono ovviamente tutte le regole
della legge statale, ma da tali regole va desunta la ratio ispiratrice
da cui la Regione o la Provincia non debbono discostarsi nel soddisfare
le condizioni particolari e gli interessi propri al loro territorio.
3. - Nella specie è evidente la ratio della legge, la quale
intende assicurare, con riguardo alla regola della concorrenza ed agli
interessi dei consumatori, un periodo di riposo nei giorni non festivi
agli addetti al commercio i cui diritti sono tutelati da apposite norme
(e tra l'altro dal criterio di cui alla lett. b, che limita a 44 ore
settimanali l'apertura dei negozi).
Il principio che va quindi ricavato dal più volte citato art. 1
lett. c, è quello della chiusura infrasettimanale obbligatoria per gli
esercizi di vendita, restando di competenza della Regione o della
Provincia determinare il tempo di questa chiusura, nel rispetto delle
norme costituzionali e degli altri principi fissati nelle leggi dello
Stato.
Ora la Provincia di Trento, nella sua discrezionalità, ha ritenuto
che, per il proprio territorio, l'equilibrio tra le esigenze degli
addetti al commercio e quelle dei consumatori si raggiunga attraverso
la chiusura infrasettimanale di due mezze giornate o di una giornata
intera, con valutazione immune da irragionevolezza. Siffatta
valutazione sfugge pertanto al sindacato di questa Corte, risultando in
tal modo non fondata anche la questione proposta con riferimento
all'art. 41.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 7
ottobre 1974, n. 27, promossa dalle ordinanze in epigrafe in
riferimento agli artt. 5 e 9, n. 3, dello statuto speciale per il
T.A.A. e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VTTALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte