Sentenza n. 102/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 9/1963
- art. 19legge 613/1966
- art. 2legge 1338/1962
applicata al caso
- art. 23legge 153/1969
citata
- art. 54legge 153/1969
- art. 14legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 2, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), anche in
combinato disposto con l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale); dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1963, n.
9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri); degli artt. 23 e 54, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n.
153; dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento
e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della assicurazione
generale obbligatoria) e del combinato disposto degli artt. 19, comma
2, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi) e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, giudizi promossi con
le ordinanze emesse il 2 maggio 1980 dal Pretore di Bergamo, il 29
aprile 1980 dal Tribunale di Salerno, il 16 luglio 1980 dal Pretore di
Asti (due ordinanze), l'11 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11
gennaio 1980 dal Pretore di Avellino e il 25 giugno 1980 dal Pretore di
Chieti, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 578, 682, 683 e 882 del
registro ordinanze 1980 ed ai nn. 165 e 325 del registro ordinanze 1981
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 256,298 e
325 del 1980 e nn. 63, 151 e 269 del 1981.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Grillini Don
Ferdinando;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi gli avvocati Luigi Maresca e Pasquale Vario, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze di rimessione emesse dal Pretore di Asti il
16 luglio 1980 (r.o. 682 e 683/1980) è stata sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di
invalidità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta dello Stato, qualora
per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
Il giudice a quo, premesso che per effetto delle sentenze di questa
Corte n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976, dichiarative
dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e 23
della legge 30 aprile 1969 n. 153, è stata consentita l'integrazione
al minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS
ai titolari di pensione di riversibilità erogate dallo Stato o da
altri fondi o gestioni speciali nonché l'integrazione al minimo della
pensione di invalidità INPS ai titolari di pensione diretta dello
Stato, assume che la persistente esclusione per i titolari di identiche
pensioni dirette dello Stato dal diritto all'integrazione al minimo
della pensione di invalidità quando sia erogata da un fondo speciale
come quello per i coldiretti, mezzadri e coloni, anziché dalla
gestione ordinaria INPS, integra una irrazionale disparità di
trattamento fra cittadini che si trovano in situazioni uguali.
La stessa disparità di trattamento è denunciata anche dal Pretore
di Avellino con ordinanza di rimessione dell'11 gennaio 1981 (r.o.
165/1981), nella quale però viene impugnato l'art. 2, secondo comma,
lettera a) della legge n. 1338 del 1962,(che sancisce i casi di
esclusione dell'integrazione delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria) anziché l'art. 1, secondo comma, della legge n.
9 del 1963 (che stabilisce tale esclusione nell'ipotesi specifica delle
pensioni a carico del fondo speciale oggetto del procedimento de quo).
2. - Una questione analoga viene anche sollevata, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di rimessione del Pretore
di Chieti del 25 giugno 1980 (r.o. 325/1981) che impugna il combinato
disposto degli artt. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.
613, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta a carico della
gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di pensione
diretta dello Stato.
Assume il pretore che le argomentazioni svolte dalla Corte
costituzionale nelle citate sentenze nn. 230 del 1974 e 263 del 1976
non possono non valere anche nell'ipotesi di specie, solo perché
anziché di lavoratori dipendenti si tratta di lavoratori autonomi.
3. - Con l'ordinanza di rimessione del Pretore di Bergamo del 2
maggio 1980 (r.o. 516/1980) viene invece sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di illegittimità costituzionale del citato
art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità INPS ai titolari di pensione diretta dello Stato.
Alla luce, infatti, della situazione della normativa in materia di
trattamenti minimi, che si è venuta a determinare a seguito delle
citate sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974 e 263/1976, non
si ravvisano - secondo il giudice a quo - motivi giuridicamente validi
per escludere dal trattamento minimo della pensione di riversibilità a
carico dell'INPS i titolari di pensione diretta dello Stato.
4. - Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 aprile 1980
(r.o. 578/1980), solleva questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 2, comma secondo, lett. a) della legge n. 1338 del 1962,
nonché dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in
cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta corrisposta
dall'assicurazione generale obbligatoria INPS ai titolari di pensione a
carico di altro fondo esonerativo della assicurazione generale
obbligatoria e in particolare del fondo interno INAIL.
Richiamando le note decisioni di questa Corte sopra citate, il
giudice a quo rileva l'arbitraria disparità di trattamento tra
lavoratori che si trovano in identiche condizioni che la normativa
impugnata viene a realizzare.
5. - Infine con l'ordinanza dell'11 ottobre 1980 (r.o 882/1980) il
Pretore di Modena solleva questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, secondo comma, lett.
a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il
trattamento minimo della pensione di vecchiaia a carico dell'INPS ai
titolari di pensione diretta a carico dello Stato.
In subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente
questione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
14, primo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui
esclude le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1970
dalla liquidazione effettuata secondo le disposizioni anteriori all'1
maggio 1968, e dell'art. 54, primo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nella parte in cui limita al 31 dicembre 1971 l'esercizio della
facoltà di opzione di cui al citato art. 14, primo comma, d.P.R. n.
488 del 1968.
Il pretore svolge, a sostegno dell'eccezione principale,
argomentazioni analoghe a quelle contenute nelle altre ordinanze di
rimessione.
6. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è
costituito nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Pretore di
Avellino (r.o. 165/1981) con atto di deduzioni del 15 giugno 1981,
eccependo la irrilevanza della questione, così come erroneamente
prospettata dal giudice a quo, in quanto la denuncia di una normativa
estranea all'ipotesi specifica oggetto del giudizio (ved. sopra sub 1)
fa sì che l'eventuale accoglimento dell'eccezione proposta non incida
sulla decisione del giudizio de quo.
L'INPS si è costituito anche nel giudizio introdotto
dall'ordinanza del Pretore di Chieti (r.o. 325/1981) con atto di
deduzione del 10 ottobre 1981, rilevando la stretta analogia tra la
questione proposta e quella decisa con la sentenza di questa Corte n.
34 del 12 febbraio 1981, "apparendo in tutta evidenza la identità
formale e funzionale dell'art. 19, secondo comma, l. 613/1966 con
l'art. 1, secondo comma, l. 12 agosto 1962, n. 1339 (concernente la
gestione speciale artigiani), dichiarato costituzionalmente illegittimo
con la citata recente sentenza n. 34/1981".
Costituendosi nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Tribunale
di Salerno (r.o. 578/1980) con atto di deduzioni del 14 novembre 1980
l'INPS, nel sostenere l'infondatezza della questione sollevata osserva
in particolare che per le categorie dei lavoratori subordinati iscritti
a fondi esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria - come
nella specie - le rispettive leggi istitutive prevedono norme del tutto
diverse da quelle dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, in ordine alle voci della retribuzione imponibile e di
quella pensionabile, nonché in merito ai particolari aspetti tenuti in
considerazione diversamente che per la generalità dei lavoratori,
cosicché la diversità sostanziale dei criteri di copertura
contributiva e la profonda diversità dell'assetto normativo fra i due
regimi previdenziali sembrano giustificare la disparità di normativa
concernente il trattamento minimo.
Infine l'INPS, costituitosi con atto del 21 marzo 1981 nel giudizio
introdotto dall'ordinanza del Pretore di Modena (r.o. 882/80), rileva
come la questione sollevata in via principale sia già stata decisa con
la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981, cosicché la
questione di costituzionalità proposta in via subordinata deve
ritenersi assorbita dall'accoglimento della questione principale, non
essendovi alcun interesse della parte privata all'accoglimento della
questione subordinata.
7. - Nello stesso giudizio introdotto dal Pretore di Modena si è
costituita la parte privata Don Ferdinando Grillini, rappresentata e
difesa dal prof. avv. Mattia Persiani, svolgendo argomentazioni
analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.
Con successiva memoria presentata fuori termine la difesa della
parte prende atto dell'identità della questione sollevata con quella
decisa con la citata sentenza n. 34/1981 di questa Corte e chiede che
tale decisione venga estesa al presente giudizio. Considerato in diritto :
1. - L'identità di talune questioni prospettate e l'analogia di
altre inducono a riunire i relativi giudizi ed a definirli con unica
sentenza.
2. - La prima questione che la Corte costituzionale è chiamata a
decidere è se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione l'art.
1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui
esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione
al minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del
cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
Si dubita della costituzionalità della norma impugnata in quanto
tale esclusione verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a chi sia titolare della stessa pensione dello
Stato e chieda l'integrazione al minimo della pensione di invalidità a
carico della gestione ordinaria dell'INPS, che, per effetto della
sentenza di questa Corte n. 263 del 1976, è sempre integrabile.
La questione è stata sollevata con due ordinanze dal Pretore di
Asti (r.o. nn. 682 e 683/1980) e sostanzialmente sotto lo stesso
profilo con l'ordinanza del Pretore di Avellino (r.o. n. 165/1981), il
quale - come si è già osservato in narrativa - anziché impugnare
l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, che disciplina
l'esclusione lamentata, ha impugnato l'art. 2, secondo comma, lett. a),
della legge n. 1338 del 1962, che riguarda invece l'assicurazione
generale obbligatoria e che è stato peraltro già oggetto della
sentenza di questa Corte n. 34 del 1981.
3. - La questione è fondata e merita accoglimento alla luce dei
principi enunciati nella citata sentenza n. 34/1981 di questa Corte,
nella quale si afferma il contrasto con l'art. 3 della Costituzione del
diniego del trattamento minimo sulle pensioni dirette INPS (di
invalidità o di vecchiaia) a chi sia già titolare di altra pensione
di riversibilità o di altra pensione diretta a carico dello Stato o di
altri fondi. Una volta, infatti, che la regola generale contenuta
nell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338/1962 (che
vietava il cumulo fra pensione INPS integrata al minimo ed altri
trattamenti previdenziali quando l'importo complessivo delle pensioni
cumulate superasse il minimo garantito) aveva subito numerose deroghe
per effetto della successiva legislazione (art. 23 legge n. 153 del
1969) e delle pronuncie di questa Corte (sentenze nn. 230/1974 e
263/1976), del tutto arbitraria e priva di razionale giustificazione
veniva a risultare la persistenza dello stesso divieto in situazioni
del tutto analoghe e meritevoli della medesima tutela costituzionale.
La funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla
pensione minima fa sì che essa non possa tollerare trattamenti
differenziati quando la rispettiva ratio discenda da identici
presupposti di fatto, cioè la diminuita capacità di guadagno per
infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di eguale
protezione.
In applicazione di tali principi la sentenza n. 34 del 1981 ha
ritenuto tra l'altro priva di giustificazione razionale l'esclusione,
per chi sia già titolare di pensione statale, del diritto
all'integrazione al minimo per la pensione diretta erogata dalla
gestione speciale per i lavoratori autonomi (sempre qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito), dal momento
che tale pensione assolve, per la particolare categoria degli
artigiani, esattamente la stessa funzione svolta per gli altri
lavoratori dalla pensione diretta a carico dell'assicurazione ordinaria
INPS. "L'identità della funzione dei due trattamenti - si legge nella
sentenza sopra ricordata - che è quella di assicurare al lavoratore
anziano o invalido un minimo vitale, rende arbitraria la diversità di
disciplina data a due identici istituti a seconda che il pensionato sia
assicurato dall'INPS o dalla gestione speciale lavoratori autonomi
sempre gestita dall'INPS, non essendovi alcun motivo economico o
sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale".
Le medesime considerazioni possono ripetersi a proposito del
trattamento minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, oggetto della
questione ora sottoposta all'esame della Corte.Qui il trattamento
pensionistico assolve all'identica funzione di assicurare al lavoratore
agricolo autonomo, colpito da invalidità, un minimo vitale.
Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 9 del 1963.
4. - Alla stessa conclusione si deve pervenire - alla stregua delle
considerazioni sopra esposte - anche per la seconda questione,
sollevata dal Pretore di Chieti, che la Corte è chiamata a decidere:
se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione il combinato
disposto degli artt. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.
613, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
ripete, per i titolari di pensione diretta statale, la regola
dell'esclusione del trattamento integrato al minimo della pensione di
invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, sempre
qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo
garantito.
Non sussiste, infatti, alcuna motivazione economica o sociale che
valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi nel settore del commercio in ordine al minimo
vitale. Una volta che per i primi è consentita l'integrazione al
minimo della pensione di invalidità INPS, anche in presenza di altri
trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino
il minimo garantito, non vi è motivo perché tale integrazione debba
essere negata a chi si trovi già in possesso della medesima pensione
diretta dello Stato, solo perché la pensione di invalidità è erogata
dalla gestione speciale commercianti anziché dalla gestione ordinaria
INPS.
Come già osservato nella sentenza n. 34 del 1981, nessuna
pronuncia deve essere adottata in ordine all'art. 23 della legge n. 153
del 1969, che viene invocato come semplice elemento di raffronto, non
essendo esso in effetti oggetto dell'impugnazione. Risale, infatti, a
tale norma la prima deroga introdotta dal legislatore alla regola
generale originaria del divieto dell'integrazione al minimo della
pensione diretta INPS quando il suo cumulo con altra pensione superasse
il trattamento minimo garantito.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale anche
dell'art. 19, comma secondo, della legge n. 613 del 1966 sotto il
profilo proposto.
5. - La terza questione, sollevata dal Pretore di Bergamo, sulla
quale la Corte è chiamata a decidere, è se sia in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione l'art. 2, lettera a) della legge 12 agosto
1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione
diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità INPS, qualora il cumulo delle due pensioni superi il
trattamento minimo garantito.
Dubita il giudice a quo che tale disposizione realizzi
un'ingiustificata disparità di trattamento in raffronto al diritto
all'integrazione della pensione diretta INPS, già riconosciuto allo
stato attuale della normativa - ai titolari di pensione diretta dello
Stato o di pensione di riversibilità a carico dello Stato stesso,
dell'INPS o di altri fondi.
La questione, mai proposta sotto questo profilo, è fondata.
Non si ravvisa, infatti, alcuna razionale giustificazione economica
o sociale, che valga a spiegare la disparità lamentata, in quanto una
volta riconosciuto al titolare di pensione diretta dello Stato il
diritto ad integrare al minimo la pensione diretta INPS, non si vede
come si possa negare al titolare della medesima pensione statale il
diritto ad integrare al minimo la pensione di riversibilità INPS, che
è strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la norma impugnata va
dichiarata costituzionalmente illegittima.
6. - Non ignora la Corte la situazione che si è venuta a
determinare nella normativa previdenziale a seguito delle deroghe al
principio originario (che vietava l'integrazione al minimo della
pensione INPS quando questa veniva a cumularsi con altri trattamenti
pensionistici e con tale cumulo si veniva a superare il minimo
garantito) introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni
di questa stessa Corte, che hanno esteso tali deroghe a situazioni
analoghe, a tutela del principio costituzionale d'eguaglianza.
Ciò rende quanto mai opportuno e urgente un intervento del
legislatore che riesamini sul piano generale, ispirandosi ai principi
contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla
integrazione al minimo delle pensioni INPS. Va da sé che lo stesso
legislatore, sempre tenendo presenti i suddetti principi, dovrà
riconsiderare in particolare il fondamento del criterio derogatore che
è stato all'origine della sequenza giurisprudenziale di questa Corte.
7. - Un'altra questione sottoposta all'esame della Corte è se
contrasti con l'art. 3 della Costituzione lo stesso art. 2, secondo
comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui
esclude per i titolari di pensione diretta erogata dal fondo interno
INAIL l'integrazione della pensione diretta a carico dell'INPS, sempre
qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo
garantito.
Si dubita nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Salerno che
tale esclusione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento
in raffronto al diritto all'integrazione delle pensioni dirette INPS,
sempre riconosciuto ai titolari di pensione di riversibilità, e al
diritto all'integrazione della pensione d'invalidità INPS,
riconosciuto ai titolari di pensione diretta dello Stato.
La motivazione dell'ordinanza, tuttavia, appare insufficiente e
generica circa la rilevanza della questione sollevata nel giudizio a
quo, in quanto non contiene alcuna precisazione sul carattere
esonerativo dall'assicurazione generale obbligatoria del fondo interno
dell'INAIL, che costituisce in concreto la premessa di fondo della
rilevanza della questione prospettata.
Gli atti devono, quindi, essere restituiti al Tribunale di Salerno
affinché compia una approfondita e necessaria indagine sulla rilevanza
del quesito proposto nel giudizio a quo.
8. - L'ultima questione, infine, sollevata dal Pretore di Modena,
è già stata esaminata sotto lo stesso profilo e decisa da questa
Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con
la citata sentenza n. 34 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338
del 1962 nella parte impugnata.
La questione così proposta va, quindi, dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude
per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo
della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo
sia superato il trattamento minimo garantito.
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma
secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui
esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al
minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale
commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il
trattamento minimo garantito.
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui
esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità INPS, qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 2, secondo comma, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza n.
882 del 1980, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella
parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981.
e) ordina la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla
questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Salerno n. 578 del
1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte