Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1983 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare), promosso con

ordinanza emessa il 25 settembre 1978 dal Pretore di Nardò, nel

procedimento penale a carico di Rao Raffaele, iscritta al n. 670 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanza del 25 settembre

1978, ha denunciato, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 570 c.p.;

e che la proposta questione risulta motivata mediante il semplice

rinvio alla motivazione di due ordinanze emesse dallo stesso giudice a

qno il 27 aprile 1978 e il 12 giugno 1978, con "l'unica precisazione" -

peraltro, indeterminata - che, nell'ipotesi di reato già consumato, si

riscontrerebbe la "mancanza di previsione di una causa di estinzione

del reato e non di una causa di non punibilità dello stesso";

considerato che, non risultando espresso alcun diretto

apprezzamento sulla non manifesta infondatezza della questione, resta

del tutto insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il quale l'autorità

giurisdizionale che sollevi questione di legittimità costituzionale

deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi

della questione medesima (da ultimo: sentenze n. 158 del 1982 e n. 170

del 1982);

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p., sollevata, in relazione

agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte