Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, terzo e

quarto comma, e 423, quarto comma, del codice di procedura civile,

come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo

processo del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983

dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60

dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Spinelli Michele nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre il Giudice relatore

Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 giugno

1983 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 431, terzo e quarto

comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente alla parte

condannata, con ordinanza ex art. 423 cod. proc. civ., al pagamento

di somme di denaro di adire il giudice di appello per ottenerne

un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo

danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod. proc. civ., nella

parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti

ivi previsti davanti al giudice di secondo grado;

che la parte privata costituita ha rappresentato che la

controversia - nel cui ambito si era inserita, in pendenza di

decisione su regolamento di competenza, la fase di gravame dalla

quale proviene l'esposta questione - è stata transatta davanti al

giudice di primo grado cui sono stati restituiti gli atti dopo la

decisione sul regolamento stesso;

che conseguentemente è venuta meno ogni possibilità che

un'eventuale pronunzia di merito resa da questa Corte esplichi i

propri effetti tipici nel giudizio a quo e che pertanto la questione

diviene manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto

comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte