Sentenza n. 102/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, nono
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 9 agosto 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a
carico di Cazzarotto Stefano, iscritta al n. 682 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento penale a carico di Cazzarotto Stefano,
il Pretore di Grosseto ha sollevato, con ordinanza del 9 agosto 1990,
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione - dell'art. 566, nono comma, del codice di
procedura penale (secondo cui "fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del
presente libro"), in quanto esclude l'applicabilità al procedimento
pretorile della disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449
del codice di procedura penale, con particolare riferimento
all'ipotesi di cui al quinto comma di quest'ultimo articolo
(confessione dell'imputato).
Osserva preliminarmente il giudice a quo che la presunta ragione
della limitazione del giudizio direttissimo nel processo pretorile al
solo caso di cui alla lettera a) della direttiva n. 43 della legge-delega (giudizio contestuale alla convalida dell'arresto in
flagranza) - ragione individuata nella peculiarità del processo
pretorile stesso - non appare fondata, in quanto essa manterrebbe la
sua valenza solo ove fosse consentita la facoltà di scelta tra il
procedimento direttissimo di cui all'art. 566 del codice di procedura
penale e quello direttissimo cosiddetto ordinario regolato dall'art.
449 dello stesso codice: ma ciò è escluso dalla disposizione in
questione.
Ciò posto, la norma impugnata violerebbe, ad avviso del
remittente, i sopra indicati parametri costituzionali, in quanto
l'imputato di reato di competenza pretorile, in caso di identico
comportamento, quale l'avere reso piena confessione, verrebbe a
soffrire una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
all'imputato di reato di competenza del tribunale, sia per la
maggiore durata del giudizio in sé, da instaurare con rito ordinario
e quindi con termini più lunghi, sia per il protrarsi della custodia
cautelare, come avviene nel caso di specie.
Quanto alla rilevanza, il Pretore osserva che dalla decisione
della proposta questione dipende la natura del giudizio con il quale
definire il procedimento. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Grosseto dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura
penale, in quanto esclude l'applicabilità, nel procedimento
pretorile, del giudizio direttissimo nella ipotesi - prevista
nell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice in ordine al
procedimento davanti al tribunale - di confessione resa dall'imputato
nel corso dell'interrogatorio; la norma violerebbe, ad avviso del
remittente, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irrazionale
disparità di trattamento tra imputati confessi, a seconda che il
reato sia di competenza del tribunale o del pretore, in quanto in
quest'ultima ipotesi, dovendosi procedere col rito ordinario,
l'imputato verrebbe a soffrire tempi di durata maggiore del processo.
2. - La questione è fondata.
L'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, prevede -
con disposizione specifica che esclude l'applicabilità della
generale norma di rinvio di cui all'art. 549 - che "Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma
del titolo II del presente libro" (cioè nei modi ordinari).
L'instaurazione del giudizio direttissimo dinanzi al pretore viene,
perciò, circoscritta alle sole ipotesi disciplinate nel medesimo
art. 566: vale a dire quella del giudizio contestuale alla convalida
dell'arresto in flagranza e quella (quinto comma) del giudizio su
consenso dell'imputato e del pubblico ministero in caso di mancata
convalida.
Rispetto alla disciplina dettata dall'art. 449 del codice di
procedura penale per il procedimento davanti al tribunale, restano
pertanto esclusi, nel processo pretorile, i casi di giudizio
direttissimo previsti dai commi quarto e quinto di detto articolo,
già contemplati rispettivamente nelle lettere b) e c) della
direttiva n. 43 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81: cioè
quello del giudizio separato (entro quindici giorni dall'arresto in
flagranza) dalla convalida dell'arresto e quello, che qui
particolarmente interessa, al quale il pubblico ministero può
procedere - per una udienza non successiva al quindicesimo giorno
dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato - "nei confronti
della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione".
In ordine alla descritta disciplina del rito direttissimo nel
procedimento davanti al pretore, dai lavori preparatori risulta che
le ragioni della mancata previsione in tale sede delle ipotesi da
ultimo indicate risiedono, in generale, nella peculiarità del
procedimento pretorile, informato a criteri di snellezza e
speditezza, con conseguente tendenza alla massima disincentivazione
del dibattimento. In particolare, per il caso del giudizio entro
quindici giorni dall'arresto si è ritenuto che esso sarebbe finito
col diventare l'ipotesi normale, con conseguente arretramento
rispetto alla normativa del codice di procedura penale abrogato (art.
505) e mancato rispetto del principio della massima semplificazione
del procedimento di pretura (direttiva n. 103 della legge-delega),
nel quale la regola è invece la contestualità tra convalida e
giudizio direttissimo. Quanto al caso di confessione, si è osservato
che tale forma di giudizio direttissimo rimaneva "assorbita - se
così si può dire - dalle forme di definizione anticipata del
procedimento, che nel processo di pretura saranno il rito ordinario
in caso appunto di evidenza della prova o di confessione
dell'imputato", e la sua adozione è parsa "non praticabile" poiché
"il procedimento pretorile - celere e snello - consente di
raggiungere risultati sostanzialmente analoghi" (cfr., in tal senso,
rispettivamente, le relazioni al progetto preliminare e al testo
definitivo).
3. - Premesso che il nuovo codice di procedura penale è
caratterizzato da un evidente favor nei confronti dei procedimenti
differenziati, nell'ambito dei quali, in particolare, le possibilità
di ricorso al giudizio direttissimo sono state ampliate rispetto al
codice abrogato, anche in considerazione della "accentuata
caratterizzazione (di tale giudizio) sugli schemi del processo
accusatorio" (v. relazione al progetto preliminare), va osservato che
l'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune
ipotesi andrebbe sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da
una adeguata ratio, strettamente connessa con la struttura e le
caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore
delegante. Ora, le motivazioni sopra riportate che hanno indotto il
legislatore delegato ad escludere in tale processo il ricorso al rito
direttissimo nel caso di confessione (che è la sola ipotesi qui in
discussione, anche sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a
quo) si rivelano inadeguate allo scopo, anche perché basate in gran
parte su considerazioni meramente empiriche.
In realtà, non sono rinvenibili nel sistema valide ragioni
giustificative della disciplina impugnata. Il giudizio direttissimo
assomma in sé i vantaggi (che tali sono innanzitutto per lo stesso
imputato) della estrema celerità, dovendosi l'udienza dibattimentale
tenere - nel caso in esame - entro quindici giorni dall'iscrizione
della notizia di reato nell'apposito registro, e della pubblicità:
l'aver precluso al pubblico ministero presso la pretura, nel caso di
particolare evidenza della prova qual è quello dell'avvenuta
confessione dell'imputato, la possibilità di ottenere un tale
rapidissimo sbocco dibattimentale del processo, nonché all'imputato
stesso di usufruirne, è una scelta che non può ritenersi
razionalmente sorretta dalla considerazione (addotta nella relazione
al progetto preliminare) secondo cui il rito in questione verrebbe
assorbito dalle forme di definizione anticipata del procedimento, le
quali presentano, invece, caratteristiche del tutto differenti. La
norma impugnata si rivela, dunque, irragionevole ed
ingiustificatamente discriminatoria di identiche situazioni
processuali, e pertanto, pur prescindendo dalla sua dubbia
compatibilità con le direttive nn. 43 e 103 della legge-delega
(questione non prospettata dal giudice remittente), ne va dichiarata
l'illegittimità costituzionale in parte qua per violazione dell'art.
3 della Costituzione, con conseguente assorbimento del profilo di
censura relativo all'art. 24 della Costituzione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude
l'applicabilità dell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte