Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 178, lett.

b), 180 e 484, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dal Pretore di Torino -

Sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di

Caramellino Emilio ed altro, iscritta al n. 158 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nel corso del dibattimento penale a carico di

Caramellini Emilio e Maggi Riccardo, il Pretore di Torino - Sezione

distaccata di Moncalieri, "nell'ambito e nell'esercizio dei poteri di

controllo sulla regolare costituzione delle parti", ai sensi

dell'art. 484, primo comma, del codice di procedura penale,

constatato che le funzioni di pubblico ministero erano state delegate

dal Procuratore Generale presso la Corte di appello - a séguito di

precedente avocazione del processo - ad un ufficiale di polizia

giudiziaria, dopo aver qualificato la detta delega, alla stregua

dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito

dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, provvedimento

affidato alla esclusiva competenza del procuratore della Repubblica

presso l'ufficio giudicante (cioè, presso la pretura), ne aveva

dichiarato la nullità;

che tale statuizione, impugnata per cassazione dal Procuratore

Generale, veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione

perché ritenuta provvedimento abnorme;

che, con ordinanza del 13 gennaio 1993, il medesimo Pretore - al

quale gli atti erano stati trasmessi dalla Corte di cassazione

successivamente all'annullamento - dopo aver contestato l'afferma ta

abnormità del suo precedente provvedimento - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 484, primo

comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, nella

parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione,

vincolante nel processo a quo, "non prevedono che il giudice possa

controllare la regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) ed

emettere i conseguenti eventuali provvedimenti";

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, essendo

il procedimento pervenuto nuovamente alla fase dell'accertamento

della regolare costituzione delle parti, gli resterebbe preclusa non

soltanto la pronuncia di un provvedimento identico a quello a suo

tempo adottato, ma la stessa verifica della regolare costituzione del

pubblico ministero, "magari sotto profili diversi da quello oggetto

del provvedimento adottato", peraltro non enunciati dall'ordinanza di

rimessione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo

assume che la violazione da parte delle norme denunciate del

principio di eguaglianza deriverebbe dalla irragionevole disparità

di trattamento riservata alla parte pubblica rispetto alla parte

privata, solo nei confronti di quest'ultima potendo effettuarsi il

controllo sulla regolare costituzione, mentre, relativamente

all'inosservanza degli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma,

della Costituzione, addebita al combinato disposto così censurato,

da un lato, di sottrarre al giudice la specifica funzione

giurisdizionale quanto alla regolare costituzione del pubblico

ministero, dall'altro lato, di legittimare la partecipazione al

dibattimento pretorile di rappresentanti della accusa pubblica

sprovvisti delle qualità richieste dalla legge, ed infine, in ordine

alla compromissione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con

l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che la

parità delle parti, assicurata da tale precetto, sarebbe

assoggettata ad un regime di "ingiustificata alterazione", "a scapito

delle parti private e delle loro difese nonché del complessivo

equilibrio del dibattimento come sede in cui si esplica appieno la

dialettica processuale tra le parti";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, col

contestare, anzi tutto, che il giudice a quo abbia introdotto un vero

e proprio incidente di legittimità costituzionale, addebitandogli di

non avere correttamente interpretato il decisum della Corte di

cassazione la quale si sarebbe limitata a statuire che, nel caso di

specie, il potere di controllo della regolare costituzione del

pubblico ministero è stato erroneamente esercitato;

Considerato che il rimettente ha interpretato la pronuncia della

Corte di cassazione non già nel senso - reso palese dai limiti della

cognitio conseguente all'impugnazione del Procuratore Generale -

della illegittimità dell'ordinanza con la quale era stato disposto

l'annullamento della delega, ma nel senso che la detta pronuncia

precluderebbe la verificabilità, da parte del giudice del

dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di

udienza;

e che appare significativo come tale interpretazione lo abbia

determinato a censurare non l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario

(come, a sua volta, interpretato dalla Corte di cassazione), ma le

disposizioni del codice di procedura penale concernenti, per un

verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti e,

per un altro verso, il regime di invalidità derivante dalla

violazione delle norme regolanti la detta costituzione, così

deviando rispetto alla effettiva questione da introdurre nel processo

a quo;

e che tutto ciò si è verificato, oltre che per l'errata

interpretazione della misura dell'effetto demolitorio della pronuncia

della Corte di cassazione, anche per il fatto che una questione

incentrata sull'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario avrebbe potuto

condurre non a sollevare un incidente di costituzionalità ma

soltanto a proporre un problema di ordine interpretativo, peraltro

già definito con efficacia di giudicato dalla sentenza della Corte

di cassazione;

che, di conseguenza, risultando le norme denunciate coinvolte

del tutto impropriamente nel giudizio di legittimità, la questione

ora sollevata deve essere dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 484, primo comma, 178,

lettera b, e 180 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 76, 101, secondo comma, 102, primo comma,

della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di

Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte