Sentenza n. 1021/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 138/1943
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo
comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente
"Mutualità fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai
lavoratori"), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal
Tribunale di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra
Bevilacqua Camillo e I.N.A.I.L. ed altro, iscritta al n. 411 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Emilio Lecca per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento di appello avverso la sentenza,
con la quale il Pretore di La Spezia aveva respinto la domanda di
Bevilacqua Camillo, nei confronti dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.,
per la corresponsione del trattamento di malattia di cui alla legge
11 gennaio 1943, n. 138, ritenendo prescritto il relativo diritto a
causa dell'inutile decorso del termine di un anno, di cui all'art. 6,
ultimo comma, di tale legge, l'adito Tribunale di La Spezia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale della testé citata norma.
Ha, in particolare, osservato che, trattandosi, nella specie, di
un'azione da promuovere nelle forme del rito del lavoro e perciò con
ricorso e non con citazione; conseguendosi l'effetto interruttivo
soltanto con la notifica del ricorso stesso e del pedissequo decreto
pretorile di fissazione dell'udienza; dovendosi, quindi,
necessariamente attendere, prima di poter determinare l'effetto
interruttivo della prescrizione, che il Pretore abbia emanato tale
decreto; la situazione normativa così determinata creerebbe una
disparità di trattamento tra il creditore della prestazione
previdenziale e gli altri creditori, cui è, invece, consentito di
procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio senza
alcun indugio causato da attività altrui: donde la violazione
dell'art. 3 Cost.
L'ordinanza, poi, omette di esplicitare le ragioni del pur
lamentato contrasto della norma censurata con l'art. 38 Cost.
L'ordinanza stessa, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono
costituiti l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello
Stato.
Quest'ultima ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della
questione osservando che la norma censurata si limita a fissare la
durata del termine prescrizionale, mentre la presunta disparità di
trattamento potrebbe, in astratto, ricollegarsi non a tale
disposizione, bensì alla diversa struttura del processo del lavoro
rispetto a quello ordinario (essendo, solo nel primo, necessario
attendere, per la notificazione dell'atto introduttivo, la pronunzia
del decreto pretorile di fissazione dell'udienza) o anche alla norma
che fa dipendere l'effetto interruttivo della prescrizione dal
compimento di atti ricettizi. Altre - e non identificate dal giudice
a quo - sarebbero state, quindi, le norme da censurare come causa
della disparità di trattamento, nei termini in cui è stata
lamentata, non, invece, l'art. 6 della legge n. 138 del 1943, che,
per il ricordato contenuto, non incide sul tema della interruzione
della prescrizione, coinvolto da siffatta censura.
Ad avviso della stessa Avvocatura, la questione è, poi, da
ritenere manifestamente infondata perché neanche la diversa
struttura dei suddetti procedimenti può esporre a pericolo il
diritto del creditore di prestazioni previdenziali rispetto a quello
del creditore di altre prestazioni, quanto al decorso dei rispettivi
termini prescrizionali ed alla possibilità di procurarne la
tempestiva interruzione. Questa, invero, può essere conseguita non
solo attraverso la domanda giudiziale, ma anche, ai sensi dell'art.
2943 cod. civ., attraverso atti stragiudiziali idonei alla
costituzione in mora, che, anche in materia previdenziale, sono
utilmente sperimentabili dal creditore diligente e timoroso del fatto
che lo spatium deliberandi concesso al giudice competente per la
pronunzia del decreto suddetto si risolva in una sostanziale
abbreviazione del termine di prescrizione del diritto fatto valere.
Considerazioni non dissimili svolge anche la difesa dell'I.N.P.S.
osservando altresì che tale spatium deliberandi è, per legge (art.
415, secondo comma), di minima entità, così da non incidere
significativamente sulla durata del termine in questione, senza,
peraltro, che possano rilevare, ai fini del giudizio di
costituzionalità, evenienze patologiche, come il colpevole ritardo
del giudice nel rendere il provvedimento nei tempi imposti dalla
legge medesima.
Assunta, quindi, in astratto, la sicura congruità del termine
prescrizionale di cui alla norma censurata, che non rende
eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, tutto si riduce
ad un mero problema di diligente comportamento del creditore, cui non
difettano strumenti idonei per conseguire il risultato della
tempestività di tale esercizio.
La difesa dell'I.N.A.I.L. si è limitata ad una generica
contestazione della fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di La Spezia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio
1943, n. 138, che fissa in un anno il termine di prescrizione del
diritto alle prestazioni di malattia ivi previste, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., rilevando che, dovendosi procedere con il
rito del lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione,
conseguente alla notificazione della domanda giudiziale, si verifica
solo a seguito della notifica del ricorso e pedissequo decreto di
fissazione dell'udienza, emesso precedentemente dal giudice del
lavoro adito, sicché il trattamento del creditore delle prestazioni
di cui alla norma denunciata risulta ingiustificatamente diverso e
deteriore rispetto a quello di altri creditori, i quali, avvalendosi
del rito ordinario, notificano l'atto introduttivo del giudizio senza
la perdita del tempo richiesta dalla interferenza del giudice.
2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in base al rilievo che la
lamentata disparità di trattamento non deriverebbe dalla norma
denunciata che fissa la durata del termine prescrizionale, ma dalle
norme che regolano il rito del lavoro (artt. 414 e 415 c.p.c) e
dettano le modalità della introduzione del giudizio (proposizione
della domanda con ricorso; suo deposito nella cancelleria del giudice
competente; fissazione, da parte del giudice, della udienza di
discussione con decreto da emettersi entro cinque giorni dal deposito
del ricorso; notifica, a cura dell'attore, del ricorso e pedissequo
decreto al convenuto entro 10 gg. dalla data di pronuncia del
decreto).
L'eccezione non può essere accolta.
La denunciata illegittimità costituzionale, pur avente ad oggetto
l'art. 6, ultimo comma della legge n. 138 del 1943, concerne
ovviamente le citate norme del rito del lavoro, le quali sarebbero
coinvolte nell'eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale se la questione proposta risultasse fondata.
3. - Ma la questione non è fondata.
Anzitutto, le caratteristiche strutturali e procedimentali che
distinguono il rito ordinario dal rito del lavoro sono tali da non
consentire raffronti nei quali sia ragionevole assumere l'uno come
modello di perfezione cui l'altro, pena la incostituzionalità, sia
tenuto ad adeguarsi, o viceversa (sent. n. 65 del 1980).
Inoltre, le modalità e i tempi della procedura speciale, comuni a
tutti i giudizi che si introducono con ricorso, hanno, per quanto
riguarda la fattispecie, una modesta incidenza sul termine
prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative
di cui alla norma in esame (appena 5 gg. nel massimo), sicché il
termine non si riduce sino al punto di importare la violazione dei
diritti di difesa del creditore.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la incongruità
del termine di prescrizione può ammettersi, ed è rilevante, solo
quando esso sia di durata tale da non rendere effettiva la
possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di
conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto (cfr. sent. n.
110 del 1982).
Infine, ed è quello che maggiormente rileva, nella fattispecie,
il diritto del creditore risulta sufficientemente garantito e
protetto, in quanto l'atto introduttivo del giudizio non è il solo
mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione
prevista dalla norma denunciata, ma ve ne sono altri, anche di natura
extragiudiziale, che il creditore può agevolmente utilizzare (art.
2943, ultimo comma, cod. civ.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138
(Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto
dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di La Spezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1021 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte