Corte costituzionale

Sentenza n. 1022/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 865/1971
  • art. 17legge 865/1971

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 17,

secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre

1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"),

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1987 dal Tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra Monfrini Massimo ed altri

e il C.I.M.E.P., iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Monfrini Massimo e del C.I.M.E.P.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Emilio Romagnoli per Monfrini Massimo e Mario

Viviani per il C.I.M.E.P. e l'Avvocato dello Stato Luigi Sicanolfi

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 aprile 1987 (R.O. n.

114 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., degli artt. 12, primo

comma (così come mod. dal D.L. 2 maggio 1974, n. 115 e dalla

successiva l. 28 gennaio 1977, n. 10) e 17, secondo comma, della l.

22 ottobre 1971, n. 865, a norma dei quali - rispettivamente - il

proprietario espropriando ha diritto di convenire con l'espropriante

la cessione volontaria degl'immobili per un prezzo non superiore del

50 per cento all'indennità provvisoria determinata ai sensi degli

artt. 16 e 17 e, ove l'espropriazione "attenga ad un terreno

coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante",

l'espropriante deve corrispondere a costoro un'indennità aggiuntiva

pari a quella spettante al proprietario in base all'art. 16.

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da

taluni proprietari d'immobili i quali avevano concordato con

l'espropriante la cessione volontaria dei terreni espropriandi,

ottenendo la maggiorazione prevista dall'art. 12 su detto e

stabilendo che restasse "salvo il conguaglio" di cui alla l n. 385

del 1980, emanata al fine di determinare in via provvisoria le

indennità di espropriazione dopo le declaratorie

d'incostituzionalità contenute nella sentenza 30 gennaio 1980, n. 5.

Detti proprietari chiedevano che, essendo stata dichiarata anche

l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 385

del 1980 (sentenza 19 luglio 1983, n. 223), il conguaglio fosse

liquidato secondo i criteri stabiliti dalla l. n. 2395 del 1865, con

la maggiorazione dovuta per la cessione volontaria e ciò anche per

quanto riguardava l'indennità di occupazione.

L'espropriante si era costituito per resistere alla domanda,

deducendo che i terreni avevano una destinazione agricola ed

eccependo che la richiesta degli attori avrebbe comportato il

pagamento di un'indennità superiore al valore venale, tenuto conto

che era dovuto anche l'indennizzo speciale di cui all'art. 17 della

l. n. 865 del 1971.

Il Tribunale di Milano, dopo avere preso atto che i terreni

espropriati, ancorché non ricompresi nel perimetro urbano, avevano

una destinazione edificatoria e che né la sentenza n. 5 del 1980 né

la sentenza n. 223 del 1983 hanno inciso sugli artt. 12 e 17, secondo

comma, della l. n. 865 del 1971, ha affermato che il conguaglio

andrebbe determinato - come richiesto dagli attori - in base ai

criteri stabiliti dalla l. n. 2395 del 1865, con le "maggiorazioni"

previste dai citati artt. 12 (per la cessione volontaria) e 17

(indennità "per i fondi coltivati") correlate ai "parametri previsti

dalla l. n. 2395 del 1865".

Ciò, peraltro, secondo il Tribunale, comporterebbe che dette

"maggiorazioni" rendano l'indennizzo di ammontare di gran lunga

superiore al valore venale del bene espropriato. Ne deriverebbe il

sopravvenuto contrasto degli artt. 12, primo comma e 17, secondo

comma, della l. n. 865 del 1971, nelle parti impugnate, con l'art. 42

Cost. che non consentirebbe d'imporre all'espropriante di pagare

un'indennità di valore superiore al valore di mercato del bene

espropriato.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione si osserva che le declaratorie

d'illegittimità costituzionale pronunciate con le sentenze 30

gennaio 1980, n. 5 e 19 luglio 1983, n. 223 non hanno toccato l'art.

17 della l. n. 865 del 1971 né direttamente né di riflesso, in

quanto la commisurazione dell'indennità aggiuntiva, da esso

prevista, ai valori agricoli medi ed astratti, non sarebbe "vulnerata

dalla riconosciuta inadeguatezza degli stessi a costituire legittima

base di determinazione della indennità dovuta al proprietario per

l'espropriazione". Pertanto, detta indennità andrebbe tuttora

calcolata secondo i criteri dettati dalla l. n. 865 del 1971. Ciò,

tuttavia, non renderebbe particolarmente gravosa per l'espropriante

la misura complessiva delle indennità di espropriazione, giacché,

nella determinazione dell'indennità dovuta al proprietario

espropriato, deve tenersi conto che trattasi di un terreno pur sempre

oggetto di contratti agrari.

3. - Dinanzi a questa Corte si è costituito pure l'espropriante,

chiedendo che la questione sia dichiarata irrilevante o, in

subordine, che gli artt. 12, primo comma e 17, secondo comma della l.

n. 865 del 1971 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi "per

la parte in cui prevedono la maggiorazione fino al 50%

dell'indennità di espropriazione calcolata secondo il valore di

mercato, nonché l'ulteriore corresponsione di un'indennità al

fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il

terreno espropriando".

A sostegno dell'irrilevanza della questione l'espropriante ha

allegato - in contrasto con quanto affermato dal Tribunale

nell'ordinanza di rimessione - la natura agricola e non edificatoria

dei terreni espropriati, con la conseguente non riferibilità alla

fattispecie della l. n. 2395 del 1865, essendo restato integralmente

applicabile all'espropriazione dei terreni agricoli - pur dopo la

sentenza n. 5 del 1980 - il regime dettato dalla l. n. 865 del 1971,

come modificata dalla l. n. 10 del 1977.

Si è costituito pure uno dei proprietari esproprati (Monfrini

Massimo), chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Nelle note da questo depositate si afferma genericamente, in

relazione alla richiesta di una pronuncia d'inammissibilità, che

sussistono dubbi sulla rilevanza della questione sollevata. Nel

merito si deduce che l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17,

secondo comma, della l. n. 865 del 1971 non va liquidata in base alla

l. n. 2395 del 1865 ma secondo i parametri dettati dalla l. n. 865

del 1971, come modificata dalla l. n. 10 del 1977. Si sottolinea

inoltre che questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità

costituzionale dell'art. 17, secondo comma, con ordinanza 3 marzo

1988, n. 262, disattenendo la fondatezza di una questione analoga a

quella in esame. Si sostiene, infine, che il legislatore, nella sua

discrezionalità, per il caso di terreni oggetto di contratti agrari,

può legittimamente prevedere indennità di espropriazione che, nel

loro complesso, superino il valore venale dei beni espropriati.

Dinanzi a questa Corte si è costituito anche l'affittuario dei

terreni espropriati (Regazzetti Angelo), proponendo conclusioni e

difese in tutto analoghe a quelle anzidette.

Con successiva memoria l'espropriante ha svolto ulteriori

considerazioni a sostegno dell'irrile vanza delle questioni sollevate

e, in subordine, della illegittimità costituzionale delle norme

impugnate. In particolare, ha rilevato che il Regazzetti non era

parte del giudizio a quo ed ha insistito sul carattere non

edificatorio dei terreni oggetto dell'espropriazione. Ha anche

sostenuto che, se le aree avevano vocazione edificatoria, gli artt.

12 e 17 della l. n. 865 del 1971 non sarebbero stati comunque

applicabili, dovendosi ritenere la fattispecie regolata dalle leggi

n. 2359 del 1865 o n. 2892 del 1885. Considerato in diritto

1. - In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della

costituzione di Regazzetti Angelo - affittuario dei terreni

espropriati - in quanto egli non era parte nel giudizio a quo, mentre

questa Corte ha costantemente affermato (cfr. da ultimo sentenze 25

febbraio 1988, n. 220; 7 aprile 1988, n. 412; 12 maggio 1988, n. 531)

che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale,

le parti private legittimate a costituirsi sono soltanto quelle che,

al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, avevano la

qualifica di parte nel giudizio a quo.

Ciò si evince dall'art. 25, secondo comma, della l. 11 marzo

1953, n. 87, il quale attribuisce la facoltà di costituirsi nei

giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale alle parti

destinatarie della notificazione dell'ordinanza di rimessione ai

sensi dell'art. 23: parti che sono, appunto, solo le "parti in causa"

del giudizio a quo. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della l. 11 marzo

1953, n. 87, nonché gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale - disponendo che

l'ordinanza di rimessione deve essere notificata alle parti del

giudizio a quo, ove non sia stata letta in dibattimento, che la

regolarità della notificazione deve essere controllata dal

Presidente della Corte prima di disporre la pubblicazione

dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale e che dall'ultima

notificazione decorre il termine (perentorio) di venti giorni per la

costituzione - regolano la costituzione delle parti davanti alla

Corte, e gli adempimenti connessi, in modo tale da essere applicabili

solo alle parti del giudizio a quo al momento della emanazione

dell'ordinanza di rimessione. Il che rende manifesta la voluntas

legis di attribuire soltanto a quelle parti la legittimazione a

costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.

2. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, primo comma (così come mod. dal d.l.

2 maggio 1974, n. 115 e dalla successiva l. 28 gennaio 1977, n. 10) e

17, secondo comma della l. 22 ottobre 1971, n. 865, i quali

prevedono, rispettivamente, che il proprietario espropriando ha

diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria

degl'immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento

all'indennità provvisoria determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 e

che, ove l'espropriazione riguardi un terreno coltivato da fittavolo,

mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonarlo, a

costui deve essere corrisposta un'indennità aggiuntiva pari a quella

spettante al proprietario a norma dell'art. 16. Tali norme, in quanto

tuttora applicabili alle procedure espropriative di terreni a

destinazione edificatoria, secondo l'ordinanza di rimessione

contrasterebbero con l'art. 42 Cost.: infatti le "maggiorazioni" da

esse previste, dovendo essere calcolate su indennità di

espropriazione da liquidarsi - dopo le declaratorie d'illegittimità

costituzionale pronunciate con le sentenze 30 gennaio 1980, n. 5 e 21

luglio 1983, n. 223 - in base alla l. 25 giugno 1865, n. 2359,

renderebbero l'importo complessivo delle indennità di esproriazione

di gran lunga superiore al valore del bene espropriato.

3. - All'esame di tali questioni vanno premesse le seguenti

considerazioni.

L'art. 16 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (modificato dall'art.

14 della l. 28 gennaio 1977, n. 10) ha previsto l'istituzione di

commissioni provinciali aventi il compito di stabilire (entro il 31

gennaio di ogni anno), nell'ambito delle singole regioni agrarie

delimitate dall'I.S.T.A.T., il valore agricolo medio, per il

precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di

contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, secondo quanto disposto dai commi

quinto, sesto e settimo di detto art. 16, per le aree esterne ai

centri edificati, doveva essere commisurata al valore agricolo medio

anzi detto, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area di

espropriazione. Per le aree comprese nei centri edificati invece,

l'indennità di espropriazione doveva essere commisurata al valore

agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella

regione agraria in cui ricadeva l'area da espropriare, coprisse una

superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata nella regione

agraria stessa, moltiplicata per determinati coefficienti.

Tali criteri di calcolo delle indennità di espropriazione -

originariamente applicabili alle sole espropriazioni d'immobili

disposte per le finalità indicate dall'art. 9 della l. n. 865 del

1971 - furono estesi dalla l. 27 giugno 1974, n. 247 a tutte le

espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o

d'interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie,

dei Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non

territoriali.

Questa Corte, peraltro, con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 5,

dichiarò l'illegittimità costituzionale dei commi quinto, sesto e

settimo della l. n. 865 del 1971, come modificati dall'art. 14 della

l. n. 10 del 1977, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della

Costituzione.

A seguito di tale pronuncia, la l. 29 luglio 1980, n. 385,

stabilì che le indennità di espropriazione, già regolate dalle

disposizioni dichiarate illegittime, fossero provvisoriamente

liquidate secondo i criteri previsti dalla l. n 865 del 1971, come

modificati dalla l. n. 10 del 1977, salvo il conguaglio che sarebbe

stato stabilito da apposita legge, da emanarsi entro un anno (termine

poi prorogato dal d.l. 29 maggio 1982, n. 298, conv. nella l. 29

luglio 1982, n. 481 e dalla l. 23 dicembre 1982, n. 943).

Anche queste norme, però, furono poi dichiarate illegittime

perché in contrasto con gli artt. 42 e 136 della Costituzione (Corte

cost. 21 luglio 1983, n. 223).

Va infine precisato che, in relazione alle anzi dette declaratorie

d'illegittimità costituzionale, costitusce ormai ius receptum -

secondo quanto emerge dalla successiva giurisprudenza di questa Corte

(sentenza 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984 n. 231) e dal

costante indirizzo della Corte di Cassazione - che esse riguardano

solo i criteri di determinazione delle indennità per le aree con

destinazione edificatoria.

Le norme in discorso sono, pertanto, tuttora applicabili

all'espropriazione di aree con destinazione agricola, in relazione

alle quali non è stato riconosciuto sussistente alcun profilo

d'incostituzionalità, stante il collegamento della liquidazione

dell'indennità con le effettive caratteristiche e con la

destinazione economica del bene.

È parimenti ius receptum che per le aree a destinazione

edificatoria, in conseguenza delle declaratorie d'illegittimità

costituzionale della normativa su riferita, l'indennità deve essere

liquidata - in mancanza di una disciplina sostitutiva delle norme

caducate - sulla base del valore venale o di scambio del bene, ai

sensi dell'art. 39 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, che non era

stata abrogata, ma solo derogata dalla l. n. 865 del 1971. In

particolare, l'indennità va liquidata in base alla normativa

generale della l. n. 2359 del 1865 anche riguardo alle espropriazioni

di aree edificabili per l'attuazione di piani di edilizia economica e

popolare, disposte ai sensi della l. n. 865 del 1971: infatti l'art.

39 di quest'ultima legge - che aveva espressamente abrogato le norme

speciali in materia di espropriazione per la realizzazione dei piani

di edilizia residenziale pubblica (art. 12 l. 18 aprile 1962, n. 167,

mod. dall'art. 1 della l. 21 luglio 1965, n. 904), che rendevano

applicabili a tali espropriazioni i criteri d'indennizzo previsti

dall'art. 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892 - non è stato toccato

dalle su dette declaratorie d'illegittimità costituzionale. Ne

consegue che, per l'abrogazione operata dall'art. 39 cit., anche tali

espropriazioni finiscono con l'essere regolate, quanto ai criteri di

liquidazione delle indennità, dalla disciplina generale della l. n.

2359 del 1865.

4. - Il quadro giurisprudenziale e normativo ora disegnato

consente di precisare il contenuto "attuale" della disciplina della

l. n. 2359 del 1865, per i riflessi che su essa possono esplicare i

relitti ancora vigenti - in tema di espropriazione di aree

edificatorie - della l. n. 865 del 1971 (artt. 12 e 17), che, come si

è già detto, non sono stati caducati dalle ricordate dichiarazioni

di illegittimità costituzionale.

L'indennizzo dell'espropriato, che è costituzionalmente garantito

(art. 42, terzo comma Cost.) e che si configura come presupposto di

legittimità del provvedimento di espropriazione (cfr. art. 48 l. n.

2359 del 1865), deve assumere il carattere di un serio ristoro

(sentt. n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 citt.); esso si pone, alla

stregua della ripresa di operatività della l. n. 2359 del 1865, come

diritto dell'espropriato al valore venale o di scambio del bene (art.

39 l. n. 2359 cit.).

All'ammontare, in tal senso determinato, va aggiunto, ove

ricorrano le circostanze previste dagli artt. 64 e segg. di questa

legge, l'indennizzo per occupazione temporanea; circostanza che,

secondo un accenno dell'ordinanza di rimessione, sembrerebbe

ricorrere nella fattispecie, ma che non spetta a questa Corte di

acclarare, non essendo, tra l'altro, compresa nelle ipotesi alle

quali si riferiscono le norme sospettate di illegittimità

costituzionale.

5. - Com'è noto, carattere distintivo dell'indennità di

espropriazione, nel sistema "puro" della l. n. 2359 del 1865, è

quello della sua unicità. Anche se sull'immobile coesistano, insieme

con il diritto del proprietario, diritti di altri soggetti (ad es.,

usufrutto, uso, servitù, dominio diretto), l'indennità, nei detti

limiti massimi del valore di scambio, è unica e spetta

esclusivamente al proprietario (art. 27, primo comma). Fa eccezione

l'ipotesi di enfiteusi, nella quale "l'indennità sarà accettata o

pattuita, anziché dal proprietario, dagli enfiteuti che trovansi in

possesso del fondo" (art. 27, secondo comma).

"Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si

possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità

che lo rappresenta" (art. 52, secondo comma, l. cit.).

In questa posizione si trovavano originariamente anche i

conduttori degli immobili oggetto di espropriazione, immobili che

l'art. 27 l. n. 2359 del 1865 designa, nel primo comma, come "fondi"

e, nel terzo, come "stabili"; termini che sono manifestamente

comprensivi sia dei beni immobili urbani che di quelli rustici.

La questione, sulla quale è chiamata a decidere la Corte,

comporta che sia esaminata in primo luogo la posizione di questi

soggetti, titolari di rapporti obbligatori insieme con il

proprietario del fondo, del quale sono coltivatori (fittavolo,

mezzadro, colono o compartecipante). La censura di illegittimità,

per violazione del terzo comma dell'art. 42 Cost., si riferisce,

infatti, fra l'altro, al secondo comma dell'art. 17 l. n. 865 del

1971, nel caso in cui intervenga cessione volontaria del fondo;

secondo l'ordinanza di rimessione, se si dovesse riconoscere

all'espropriato un indennizzo pari al valore venale o di scambio,

sulla base del quale deve essere ulteriormente commisurata

l'indennità aggiuntiva attribuita ai sopra detti coltivatori, si

verrebbe a determinare un indennizzo "estremamente superiore al

valore venale del fondo", con la conseguente incostituzionalità

della disciplina.

Chiarita, in generale, l'attuale posizione del proprietario circa

l'indennizzo - ed a parte il problema della maggiorazione ad esso

spettante in base al primo comma degli artt. 12 e 17 l. n. 865 del

1971, in caso di cessione volontaria di fondo edificatorio, che sarà

esaminato in seguito - è da vedere come vi incida la posizione dei

su menzionati titolari di rapporti obbligatori.

È al riguardo tuttora operante l'art. 17, secondo, terzo e quarto

comma della l. n. 865 del 1971, che non è stato toccato dalle più

volte menzionate declaratorie di illegittimità costituzionale.

Da questa norma si ricavano tre principii:

1) il fittavolo, il mezzadro, il colono e il compartecipante,

costretti ad abbandonare il fondo coltivato, sono titolari (cfr.

Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262) di uno specifico diritto

all'indennità di espropriazione, il cui contenuto sarà tra poco

precisato;

2) essi sono autonomamente legittimati alla percezione di tale

indennità e all'azione per conseguirla;

3) l'indennità ad essi dovuta è da detrarre da quella

spettante al proprietario (cfr. Corte cost. 12 maggio 1988, n. 530,

anche se relativa a fattispecie normativa regionale), determinata in

base al valore venale del bene espropriato.

La consistenza oggettiva dell'indennizzo dei predetti soggetti è

chiaramente desumibile dall'art. 17 terzo comma l. n. 865 cit.: essa

consiste in una somma pari al valore agricolo medio, indicato dal

primo comma dell'articolo 16 l. n. 865 cit., corrispondente al tipo

di coltura effettivamente praticato, anche se si tratti di aree

comprese nei centri edificati o delimitati come centri storici.

La norma reca un autonomo riferimento al valore agricolo medio,

che le consente di rendere applicabile il criterio anzidetto,

indipendentemente dallo specifico richiamo, che pur contiene,

all'art. 16. Questo richiamo rafforza la validità e l'operatività

del criterio del valore agricolo medio, perché l'art. 16 è un

precetto rimasto pienamente operante rispetto ai fondi a destinazione

agricola (cfr. Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984,

n. 231 cit.).

Ed è indubbio che un fondo, oggetto di contratto di affitto (come

si verifica nella fattispecie, di cui è causa) o di mezzadria o di

colonia, ecc., è naturaliter agricolo, anche se inerisce ad area a

destinazione edificatoria.

Ha rilevato il Presidente del Consiglio, attraverso l'Avvocatura

generale dello Stato, che della presenza del coltivatore, rilevante

per l'ordinamento, non possa non tenersi conto in sede di

determinazione del valore venale rappresentante l'indennità di

esproprio dovuta al proprietario, posto che la stima non potrebbe,

correttamente, essere riferita ad un terreno "considerato libero da

vincoli di contratti agrari", nel momento stesso in cui, in base alla

legge, l'esistenza del contratto di affitto assume autonoma rilevanza

sul piano giuridico.

Nel riferire tale esatta considerazione, la Corte osserva che se

ne deve spostare l'angolo di incidenza.

Pare più coerente, stante l'autonomia del diritto all'indennizzo

del coltivatore (art. 17, ultimo comma, l. 865 cit.), compiere una

distinta operazione di determinazione di tale indennizzo, calcolato

in base al valore agricolo medio del fondo e dovuto direttamente al

coltivatore, ai sensi del terzo comma di quest'ultima norma, nel

limite massimo del valore venale del fondo stesso.

Si tratta di una precisazione di carattere non soltanto formale,

in quanto risponde meglio alla titolarità del diritto del

coltivatore, sancito dalla norma ora richiamata, titolarità ed

autonomia rispetto all'indennizzo del proprietario, che non sarebbero

poste nella giusta luce qualora il valore agricolo, corrispondente

alla perdita determinata dall'"abbandono del terreno", dovesse essere

affidato ad un'operazione unica, congiunta a quella di determinazione

dell'indennizzo del proprietario. Fermo il valore venale del terreno

come limite massimo complessivo del prezzo dell'operazione

espropriativa, l'autonoma valutazione, entro detto limite, e la

diretta corresponsione al coltivatore della somma corrispondente al

valore agricolo medio, realizzano, per effetto della lettura

congiunta della l. 2359 del 1865 e dell'art. 17 della l. n. 865 del

1971, una deroga al principio innanzi richiamato della unicità

dell'indennizzo.

6. - È tempo di prendere in esame la posizione del proprietario

nell'ipotesi di cessione volontaria; per essa il primo comma

dell'art. 12 della l. n. 865 del 1971 prevede una maggiorazione

dell'indennità "determinata ai sensi dei successivi artt. 16 e 17".

È da premettere che è fuori discussione la vigenza di tutte

queste norme nel caso che si tratti di terreno agricolo; si pone,

invece, il problema della disciplina applicabile nella fattispecie di

terreno edificatorio.

Nel primo caso, infatti, non essendo operanti le dichiarazioni di

illegittimità costituzionale, la normativa della l. n. 865 del 1971

si esplica in tutta la sua pienezza; diversamente si prospetta la

questione nel secondo caso (fondo edificatorio), che contrassegna la

fattispecie in esame.

Anche il giudice a quo, nel formulare la questione, parte dalla

constatazione che la sentenza n. 5 del 1980 non ha dichiarato

illegittimo l'art. 12 della l. n. 865 del 1971.

In mancanza di tale declaratoria, l'ordinanza reputa che la norma

sia tuttora operante, perdendo però l'originario contenuto

precettivo in relazione alla sopravvenuta applicabilità, alle

espropriazioni di aree a destinazione edificatoria, del criterio di

liquidazione dell'indennità di espropriazione costituito dal valore

venale del suolo, secondo la previsione della l. n. 2359 del 1865. A

parere, del giudice a quo, la fattispecie normativa, in precedenza

integrata dal richiamo al disposto dell'art. 16 della stessa l. n.

865 del 1971 per la determinazione dell'indennità sulla quale

calcolare la maggiorazione massima, ora andrebbe integrata col

disposto dell'art. 39 della l. n. 2359 del 1865, il quale commisura

l'indennità al valore venale del bene.

Siffatta strutturazione del quadro normativo va peraltro

disattesa, essendo in contrasto sia con l'interpretazione letterale

che con quella sistematica dell'art. 12 della l. n. 865.

Va preliminarmente rilevato che tale norma, mentre nel suo testo

originario prevedeva che "i proprietari, entro 30 giorni dalla

notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11,

possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli

immobili, per un prezzo non superiore del 10 per cento all'indennità

provvisoria", nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal

d.l. 2 maggio 1974, n. 115 e dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10 dispone

che "il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla

notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha

diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli

immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità

provvisoria, determinata ai sensi degli articoli 16 e 17".

In tale formulazione viene fatto specifico e vincolante richiamo

all'art. 16 quale norma determinativa dei criteri di commisurazione

dell'indennità di riferimento per il calcolo della maggiorazione del

50 per cento. Il testuale, esplicito richiamo all'art. 16 non può

essere sostituito dall'interprete con il riferimento al criterio di

calcolo previsto dall'art. 39 l. n. 2359 del 1865. A differenza di

quanto questa Corte ha affermato circa i terreni agricoli ed alle

ipotesi in cui debba essere preso in considerazione il valore

agricolo del terreno, rispetto alle quali l'art. 16 opera secondo una

normativa che conserva intatta la sua efficacia, per i terreni a

destinazione edificatoria le ricordate dichiarazioni di

incostituzionalità impediscono l'applicabilità di tale disciplina

nell'ipotesi di cessione volontaria, per il computo dell'indennità

aggiuntiva spettante al proprietario. In tal caso, il legislatore,

attraverso il rinvio operato dal primo comma dell'art. 12 l. n. 865,

impone un quantum indennitario secondo la determinazione prevista

nella fattispecie espropriativa tipica dell'art. 16. Venuta meno

questa norma rispetto alla determinazione dell'indennizzo per i

terreni edificatori, viene a cessare, per la mancanza del supporto

della disciplina principale (determinazione dell'indennizzo), il

funzionamento della norma dipendente (maggiorazione di questo stesso

indennizzo in caso di cessione volontaria). Non è da trascurare,

infatti, che l'art. 12 opera in un sistema nel quale l'indennità di

espropriazione dei suoli a destinazione edificatoria viene

determinata in base a criteri del tutto differenziati da quello del

valore venale del bene; una volta inficiato per detti terreni il

criterio determinativo dell'indennizzo, posto dall'art. 16, si priva

automaticamente l'art. 12 di un elemento qualificante del suo

contenuto precludendo il funzionamento del meccanismo, da esso

azionato per determinare la maggiorazione dell'indennizzo stesso.

7. - Da quanto precede, emerge l'inaccettabilità

dell'interpretazione dell'art. 12 sostenuta nell'ordinanza di

rimessione.

Questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della stessa l.

n. 865 del 1971, in quanto tale norma, facendo riferimento per la

determinazione dell'indennità di espropriazione dei terreni con

destinazione edificatoria all'art. 16 - dichiarato costituzionalmente

illegittimo - "non può più trovare applicazione, una volta venuta

meno la norma base alla quale si riferiva" (Corte cost. 11 giugno

1980, n. 84).

La vicenda in esame è del tutto omogenea a questa ora ricordata e

si ispira a un sicuro orientamento della Corte, relativo alla non

operatività di norme strutturalmente e/o funzionalmente collegate,

nel caso di invalidazione di una di esse a seguito della pronuncia di

illegittimità costituzionale (cfr. al riguardo Corte cost. 26 marzo

1980, n. 42; 7 luglio 1976, n. 164).

Va pertanto affermato che l'art. 12, primo comma, della l. n. 865

del 1971 (concernente la cessione volontaria dell'immobile

espropriando) in seguito alle declaratorie d'illegittimità

costituzionale anzidette, non è più applicabile all'espropriazione

d'immobili con destinazione edificatoria, essendo venuto meno un

elemento intrinseco della fattispecie normativa, essenziale al suo

funzionamento.

D'altra parte, in un sistema, nel quale l'indennizzo è

commisurato a valori medi e astratti, avulsi dalla consistenza e

dall'attitudine concreta del bene, la maggiorazione per la cessione

volontaria da parte del proprietario ha una sua peculiare funzione

nel senso che la spinta della valutazione verso valori più vicini a

quelli reali contribuisce ad accelerare l'acquisizione del bene

espropriando.

Riportato, per i terreni edificatori, l'indennizzo al valore

venale o di scambio, siffatta giustificazione perde gran parte del

suo contenuto. Né è ipotizzabile una maggiorazione che conduca

l'indennizzo al di là del valore venale, nel caso di cessione

volontaria, non soltanto perché lo impedisce l'art. 42, terzo comma,

Cost., ma anche perché viene a mancare un interesse del

proprietario, costituzionalmente rilevante. Il proprietario non può,

infatti, pretendere dall'espropriante (normalmente, una pubblica

amministrazione, che deve valutare adeguatamente anche gli aspetti

economici e finanziari dell'operazione: Corte cost. 3 marzo 1988, n.

262 cit.) un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una

vendita tra privati.

Per le ragioni sopra esposte, entrambe le questioni sollevate dal

giudice a quo vanno dichiarate non fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma e 17,

secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre

1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"),

sollevate dal Tribunale di Milano con ordinanza 30 aprile 1987 (R.O.

n. 114 del 1988), in riferimento al l'art. 42, terzo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1022 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte